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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1488
Presentato in data: 14/06/2011
Attuazione della Direttiva 2009/147/CE e conseguenti modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE) relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo (delibera di Giunta n. 825 del 13 06 11).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

Progetto di legge regionale  Attuazione della direttiva 2009/147/CE
e conseguenti modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3
(Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva
79/409/CEE) relativamente alla cattura di uccelli a scopo di
richiamo
Articolo 1
Modifiche del titolo della legge regionale n. 3 del 2007
1. Nel titolo della legge regionale n. 3 del 2007 le parole
direttiva 79/409/CEE sono sostituite dalle seguenti: direttiva
2009/147/CE .
Articolo 2
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007
è sostituito dal seguente:
1. Nella Regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito
dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 e dall'articolo 19 bis della legge
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive
modificazioni, è consentito catturare, in piccole quantità, uccelli
a fini di richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al
divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre
2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo
le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione
dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva
medesima .
Articolo 3
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007,
le parole direttiva n. 79/409/CEE sono sostituite dalle seguenti:
direttiva 2009/147/CE .
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole Il provvedimento amministrativo che disciplina il
prelievo venatorio in regime di deroga deve sono sostituite dalle
parole I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e
il prelievo venatorio in regime di deroga devono ;
b) alla lettera a), la parola del è sostituita dalle parole di
cattura e di ;
c) alla lettera b), dopo la parola prelievo vengono aggiunte le
parole , gli impianti o i metodi di cattura ;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) le condizioni
di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e
il prelievo possono essere effettuati ;
e) alla lettera d), dopo le parole il numero vengono aggiunte
le parole degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili
complessivamente e ;
f) alla lettera e), dopo le parole i soggetti abilitati vengono
aggiunte le parole alla cattura e .
3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge
regionale n. 3 del 2007 sono aggiunte le seguenti lettere:
f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite
sono soddisfatte;
g) i controlli che saranno effettuati. .
Articolo 4
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007,
le parole n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica (INFS) sono sostituite dalle parole 2009/147/CE
e previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), definisce annualmente il numero degli
impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e .
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del
2007 è aggiunto il seguente comma:
1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve
contenere:
a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria
la cattura in deroga, specificando:
1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro
fabbisogno;
2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato
formale riscontro;
3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;
4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi
quantitativi. .
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole La richiesta sono aggiunte le parole per
l'autorizzazione al prelievo ;
b) alla lettera b), le parole ed in particolare, nel caso di
richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture
agricole, devono essere specificate sono sostituite dalle parole
per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando: .
4. Al comma 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole il
provvedimento amministrativo sono sostituite dalle parole i
provvedimenti amministrativi .
Articolo 5
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007
è sostituito dal seguente:
2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei
soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione
predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le Province elaborano i
dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che
provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di
applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi
statali ed all'ISPRA .
Articolo 6
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del
2007, dopo la parola oggetto sono aggiunte le parole di cattura
o .
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del
2007, la sigla INFS è sostituita dalla sigla ISPRA .
Articolo 7
Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 8 del
1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , in attuazione
della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di
regolamentazione dell'esercizio delle deroghe .
Articolo 8
Disposizione transitoria
1. Per la stagione venatoria 2011/2012 il provvedimento
amministrativo regionale di cui all'articolo 2 comma 2 della legge
regionale n. 3 del 2007 relativo alla disciplina delle catture in
regime di deroga dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2011.
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