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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1488
Presentato in data: 14/06/2011
Attuazione della Direttiva 2009/147/CE e conseguenti modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE) relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo (delibera di Giunta n. 825 del 13 06 11).

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

                             Relazione
Progetto di legge regionale Attuazione della direttiva 2009/147/CE
e conseguenti modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3
(Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva
79/409/CEE) relativamente alla cattura di uccelli a scopo di
richiamo
La direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, adottata il
30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici delinea, in via generale, l'insieme delle misure
necessarie a garantire la protezione, la gestione e la regolazione
di tutte le specie di uccelli viventi, introducendo sia divieti di
prelievo e cattura sia norme atte a contemperare i suddetti divieti
rispetto anche all'esercizio dell'attività di caccia, a condizione
che vengano osservati determinati limiti.
La direttiva 2009/147/CE codifica quanto già definito nella
direttiva 79/409/CEE che ha costituito per molti anni il quadro di
riferimento a garanzia della preservazione delle specie, con
innegabili riflessi sulla tutela dell'ambiente naturale e degli
equilibri biologici.
In particolare per quanto riguarda la materia delle catture degli
uccelli a scopo di richiamo, la Regione Emilia-Romagna, in relazione
a quanto previsto dalla citata disciplina comunitaria e
dall'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 15 febbraio 1994
Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attività venatoria , ha predisposto appositi
provvedimenti amministrativi annuali di individuazione del numero
degli impianti autorizzabili dalle Province e del numero dei
soggetti catturabili per ciascuna specie, suddivisi per ambito
provinciale.
Nell'ambito della predetta attività si è posta, tuttavia, l'esigenza
di creare un quadro normativo di riferimento unitario che,
analogamente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria ed in
particolare dall'articolo 9, tratti congiuntamente l'ipotesi del
prelievo e delle catture in deroga.
Per quanto attiene le catture il predetto articolo 9 della direttiva
2009/147/CE consente, infatti, al paragrafo 1 lettera c) di derogare
al divieto di ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di
cattura, a condizione che gli impieghi siano misurati, la cattura
sia limitata a piccole quantità ed avvenga in modo rigidamente
controllato e selettivo. Gli Stati membri devono motivare
espressamente le ragioni che giustificano il ricorso a tale
metodologia, specificando l'insussistenza di altre soluzioni
soddisfacenti ed individuando inoltre l'insieme delle prescrizioni
di esercizio della deroga, in un'ottica di detenzione limitata a
specifiche e determinate quantità.
Attualmente l'assetto normativo nazionale ha trattato la materia
delle deroghe - in attuazione dell'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE - all'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio e successive modifiche, senza tuttavia
disciplinare compiutamente gli aspetti riferiti alle catture.
Inoltre i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della medesima legge,
regolamentando l'attività di cattura per l'inanellamento e per la
cessione a fini di richiamo, non contengono alcun riferimento a tale
disciplina.
Con il presente progetto di legge si è ritenuto pertanto di
integrare la legge regionale 6 marzo 2007 n. 3 Disciplina
dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE
dettando specifiche disposizioni in merito agli aspetti riferiti
alla cattura di uccelli a scopo di richiamo.
Le modifiche proposte esplicitano le condizioni, gli elementi
istruttori rilevanti per verificare la sussistenza dei presupposti
che consentono la deroga al generale divieto di cattura, in
relazione a quanto previsto dal quadro di disciplina comunitario.
Descrizione dell'articolato
L'articolo 1 apporta modifiche al titolo della legge con riferimento
alla direttiva 2009/147/CE.
L'articolo 2 inserisce alcune modifiche in merito alle finalità
della legge con espresso riferimento all'attuazione della disciplina
comunitaria per la parte riferita alle catture in piccole quantità
di uccelli a fini di richiamo.
L'articolo 3 integra i contenuti dei provvedimenti amministrativi
regionali di attuazione, riportando le prescrizioni di cui
all'articolo 9, paragrafo 2 della Direttiva.
L'art. 4 definisce i contenuti delle provvedimenti di richiesta
delle Amministrazioni provinciali, esplicitando gli elementi
necessari per consentire una puntuale istruttoria tecnica in ordine
alla sussistenza delle condizioni per derogare ai divieti.
L'articolo 5 definisce, per la parte concernente le catture, gli
adempimenti riferiti al monitoraggio dei capi, anche al fine di
consentire le attività di controllo e l'elaborazione di relazioni da
trasmettere all'ISPRA.
L'articolo 6 individua le condizioni in base alle quali si provvede
a limitare o sospendere il prelievo in deroga per le catture.
L'articolo 7 apporta alcune integrazioni al comma 1 dell'articolo 54
della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 in materia di cattura di
uccelli a fini di richiamo, al fine di coordinare tale disposizione
con la disciplina comunitaria di regolamentazione delle deroghe e la
disciplina regionale proposta con il progetto di legge.
L'articolo 8 prevede una norma transitoria in ordine ai
provvedimenti regionali da assumere per la stagione venatoria
2011/2012.

Testo:

Progetto di legge regionale  Attuazione della direttiva 2009/147/CE
e conseguenti modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3
(Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva
79/409/CEE) relativamente alla cattura di uccelli a scopo di
richiamo
Articolo 1
Modifiche del titolo della legge regionale n. 3 del 2007
1. Nel titolo della legge regionale n. 3 del 2007 le parole
direttiva 79/409/CEE sono sostituite dalle seguenti: direttiva
2009/147/CE .
Articolo 2
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007
è sostituito dal seguente:
1. Nella Regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito
dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 e dall'articolo 19 bis della legge
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive
modificazioni, è consentito catturare, in piccole quantità, uccelli
a fini di richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al
divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre
2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo
le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione
dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva
medesima .
Articolo 3
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007,
le parole direttiva n. 79/409/CEE sono sostituite dalle seguenti:
direttiva 2009/147/CE .
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole Il provvedimento amministrativo che disciplina il
prelievo venatorio in regime di deroga deve sono sostituite dalle
parole I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e
il prelievo venatorio in regime di deroga devono ;
b) alla lettera a), la parola del è sostituita dalle parole di
cattura e di ;
c) alla lettera b), dopo la parola prelievo vengono aggiunte le
parole , gli impianti o i metodi di cattura ;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) le condizioni
di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e
il prelievo possono essere effettuati ;
e) alla lettera d), dopo le parole il numero vengono aggiunte
le parole degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili
complessivamente e ;
f) alla lettera e), dopo le parole i soggetti abilitati vengono
aggiunte le parole alla cattura e .
3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge
regionale n. 3 del 2007 sono aggiunte le seguenti lettere:
f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite
sono soddisfatte;
g) i controlli che saranno effettuati. .
Articolo 4
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007,
le parole n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica (INFS) sono sostituite dalle parole 2009/147/CE
e previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), definisce annualmente il numero degli
impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e .
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del
2007 è aggiunto il seguente comma:
1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve
contenere:
a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria
la cattura in deroga, specificando:
1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro
fabbisogno;
2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato
formale riscontro;
3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;
4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi
quantitativi. .
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole La richiesta sono aggiunte le parole per
l'autorizzazione al prelievo ;
b) alla lettera b), le parole ed in particolare, nel caso di
richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture
agricole, devono essere specificate sono sostituite dalle parole
per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando: .
4. Al comma 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole il
provvedimento amministrativo sono sostituite dalle parole i
provvedimenti amministrativi .
Articolo 5
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007
è sostituito dal seguente:
2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei
soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione
predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le Province elaborano i
dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che
provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di
applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi
statali ed all'ISPRA .
Articolo 6
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del
2007, dopo la parola oggetto sono aggiunte le parole di cattura
o .
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del
2007, la sigla INFS è sostituita dalla sigla ISPRA .
Articolo 7
Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 8 del
1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , in attuazione
della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di
regolamentazione dell'esercizio delle deroghe .
Articolo 8
Disposizione transitoria
1. Per la stagione venatoria 2011/2012 il provvedimento
amministrativo regionale di cui all'articolo 2 comma 2 della legge
regionale n. 3 del 2007 relativo alla disciplina delle catture in
regime di deroga dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2011.
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