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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1492
Presentato in data: 15/06/2011
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante 'Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7' (delibera Giunta regionale n. 827 del 13 06 11).

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

                              Relazione
Progetto di legge regionale recante Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, recante Riorganizzazione
dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi
regionali 28 luglio 1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7
I Consorzi Fitosanitari Provinciali, enti pubblici non economici
dipendenti dalla Regione, sono stati istituiti, ai sensi della legge
n. 987/1931 rispettivamente con il D.M. 9 aprile 1951 (Consorzio
Fitosanitario Provinciale di Parma), il D.M. 21 gennaio 1956
(Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza), il D.M. 22
novembre 1962 (Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia)
e il D.M. 12 dicembre 1964 (Consorzio Fitosanitario Provinciale di
Modena) con lo scopo di garantire l'esecuzione di attività di lotta
fitosanitaria considerata obbligatoria.
In collaborazione con il Servizio Fitosanitario della Regione
Emilia-Romagna, i Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono
attività relative all'organizzazione ed alla vigilanza delle
operazioni di difesa contro le malattie delle piante ed effettuano
attività di sperimentazione di campo e di presidio del territorio in
senso generale, anche in sostituzione degli operatori agricoli che
non adempiono alle prescrizioni tecniche necessarie ad impedire la
diffusione delle malattie.
La Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 22 maggio 1996, n.
16, ha provveduto ad una prima riorganizzazione dei Consorzi; dopo
circa quindici anni dall'approvazione della suddetta legge vi è,
tuttavia, l'esigenza di apportare alcune modifiche che incidono
principalmente su aspetti di razionalizzazione
organizzativa-funzionale dei Consorzi.
Con la presente proposta legislativa si intende infatti adeguare la
disciplina riferita ai suddetti Enti alle norme che disciplinano la
separazione dei rapporti fra indirizzo politico e organizzazione
amministrativa, ai principi di razionalizzazione organizzativa,
economica, gestionale e di riduzione degli organi, innovando al
contempo la struttura degli organi elettivi, le funzioni dei
relativi componenti, l'organizzazione tecnica e le modalità di
esercizio delle attività affidate.
Illustrazione degli articoli
Il progetto di legge è composto da otto articoli.
Con l'articolo 1 viene sostituito integralmente l'articolo 2 della
legge regionale n. 16 del 1996, al fine di precisare i compiti e le
attività svolte dai Consorzi.
In particolare viene attribuita ai Consorzi la competenza a
divulgare le norme tecniche per la difesa dalle malattie delle
piante e viene stabilito che le loro attività siano espletate
conformemente alle direttive del Responsabile della struttura
regionale competente in materia fitosanitaria . La nuova
formulazione del comma 2, oltre a ribadire che i Consorzi
collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in
materia fitosanitaria , prevede che i Consorzi possono svolgere in
autonomia specifiche attività nell'ambito del settore fitosanitario
commissionate da enti ed organismi pubblici o privati .
L'articolo 2, in relazione all'opportunità di agire sulla riduzione
degli organi, prevede la sostituzione del Collegio dei revisori
con la figura del Revisore unico .
L'articolo 3 introduce alcune modifiche all'art. 4 della legge
regionale n. 16 del 1996 in ordine alla semplificazione della
composizione e della nomina della Commissione amministratrice, con
riferimento ai rappresentanti dei consorziati, all'organo competente
alla nomina e alla previsione di dotarsi di un regolamento interno
al fine di disciplinare l'amministrazione e il funzionamento.
L'articolo 4 modifica l'art. 5 della legge regionale n. 16 del 1996
con riferimento all'attuale disciplina statale vigente in materia di
esercizio dell'attività di revisore dei conti.
L'articolo 5 modifica l'art. 6 della legge regionale n. 16 del 1996
per quanto attiene le funzioni del direttore, al quale viene
affidata oltre alla direzione tecnica anche la direzione
amministrativa. Con la nuova formulazione dell'art. 6 vengono
apportate anche alcune modifiche in ordine ai requisiti
professionali necessari per accedere ai concorsi pubblici
finalizzati alla nomina della figura del direttore.
Di particolare rilievo, in un'ottica di riduzione della spesa
riferita al personale e dei costi amministrativi, l'obbligo di
avvalersi, in relazione ad ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro del direttore, di un direttore per almeno due Consorzi, con
la facoltà di individuare un unico dirigente per tutti i quattro
Consorzi istituiti, nonché la previsione di concordare l'attivazione
di servizi comuni.
L'articolo 6 introduce, oltre alla tradizionale procedura di
riscossione mediante ruolo dei contributi consortili, la
possibilità di attivare altre modalità di riscossione definite nel
regolamento interno, anche attraverso una gestione comune a più
Consorzi . La modifica apportata consentirà di snellire le procedure
e di realizzare economie di scala.
L'articolo 7 prevede per i dipendenti dei Consorzi una specifica
disposizione relativa alla richiesta anticipata di liquidazione
delle somme maturate, a titolo di indennità di anzianità per coloro
che, a suo tempo, hanno optato per l'iscrizione all'INPDAP.
Nell'articolo 8 sono infine inserite norme transitorie in materia di
proroga del mandato delle Commissioni amministratrici e del Collegio
dei Revisori attualmente in carica, al fine di provvedere alle nuove
nomine secondo le disposizioni introdotte.

Testo:

Progetto di legge regionale recante  Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante Riorganizzazione dei
Consorzi Fitosanitari Provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28
luglio 1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7
Articolo 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996
1. L'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996 è sostituito
dal seguente:
Articolo 2
Compiti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali
1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti
attività:
a) divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie
delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa
adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre
l'impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive
del Responsabile della struttura regionale competente in materia
fitosanitaria;
b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in
sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a
loro spese;
c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate
alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei
mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi
regionali.
2. I Consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la
struttura organizzativa regionale competente in materia
fitosanitaria e possono svolgere specifiche attività nell'ambito del
settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o
privati .
Articolo 2
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1996
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituita:
c) il Sindaco revisore .
2. Al comma 4 dell'articolo 3 le parole Collegio dei revisori
sono sostituite dalle parole Sindaco revisore .
Articolo 3
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996
1. Il comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito:
1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una
Commissione, che dura in carica cinque anni, così composta:
a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre
organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;
b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale
competente in materia fitosanitaria;
c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della
Provincia competente in materia di agricoltura .
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. La Regione e le Province comunicano ai Consorzi fitosanitari
i nominativi dei dirigenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1
per l'insediamento delle Commissioni e le eventuali sostituzioni .
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 sono così sostituiti:
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati i
componenti di cui alla lettera a) del comma 1, di cui uno con
funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente della Commissione.
3. I Consorzi fitosanitari si dotano di un regolamento interno,
per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il
regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale .
Articolo 4
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996
1. L'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996 è così
sostituito:
Art. 5
Revisore contabile
1. La gestione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è sottoposta
al controllo di un revisore contabile, iscritto nel registro
previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ,
nominato per quattro anni con deliberazione della Giunta regionale .
Articolo 5
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 1996
1. La rubrica dell'articolo 6 Direzione tecnica è sostituita
dalla seguente: Direzione tecnico-amministrativa .
2. Il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito:
1. La direzione tecnico-amministrativa dei Consorzi Fitosanitari
Provinciali è affidata a un direttore, assunto a seguito di concorso
pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, vecchio
ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di
abilitazione professionale e con comprovata esperienza almeno
quinquennale nel settore fitosanitario .
3. Al comma 1-bis dell'articolo 6 dopo le parole Il direttore
la parola tecnico è soppressa.
4. Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:
2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi
dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione
amministratrice ed esercita gli altri compiti attribuiti dal
Regolamento del Consorzio o affidati dalla Commissione stessa .
5. All'articolo 6, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti
commi:
3-bis. Allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla
cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il Consorzio
Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione
tecnica-amministrativa, del direttore del Consorzio avente
competenze omogenee in relazione alle produzioni agricole presenti
sul territorio. Qualora vi sia l'accordo delle Commissioni
amministratrici, tutti i Consorzi interessati possono avvalersi di
un unico direttore. La Giunta regionale disciplina le modalità e le
condizioni dell'avvalimento.
3-ter. Ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività
svolte dai Consorzi Fitosanitari Provinciali, nonché della riduzione
dei costi, i Consorzi possono concordare l'attivazione di servizi
comuni .
Articolo 6
Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 1996
1. Il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito:
3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi
Fitosanitari Provinciali possono avvalersi della procedura di
riscossione mediante ruolo come disciplinata dalle norme vigenti o
di altre modalità definite nel regolamento interno, anche attraverso
una gestione comune a più Consorzi .
Articolo 7
Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1996
1. All'articolo 9, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente
comma:
2-bis. Il personale, già dipendente di uno dei Consorzi
Fitosanitari Provinciali e attualmente iscritto all'INPDAP ai fini
del trattamento di fine servizio, ha facoltà di richiedere,
anticipatamente alla cessazione dal servizio, la liquidazione della
somma maturata, a titolo di indennità di anzianità, a seguito di
stipulazione di un contratto di assicurazione, con polizza vincolata
a proprio favore, che, a richiesta del lavoratore interessato,
l'ente assicuratore è tenuto a liberare, erogando la prestazione .
Articolo 8
Norme transitorie
1. La durata del mandato delle Commissioni amministratrici dei
Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominate con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 236 del 20 settembre 2005, è
prorogata fino all'insediamento delle nuove Commissioni che dovrà
avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
2. La durata del mandato dei Collegi dei revisori dei Consorzi
Fitosanitari Provinciali, nominati con deliberazione della Giunta
regionale n. 516 del 14 aprile 2008, è prorogata fino alla nomina
del revisore contabile di cui all'articolo 4 che dovrà avvenire
entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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