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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1794
Presentato in data: 26/09/2011
Modifiche e integrazioni alla L.R. 1 aprile 1998, n. 30 e alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (delibera di Giunta n. 1349 del 19 09 11).

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO DI LEGGE
Il contesto
Il progetto di legge mira a realizzare una serie di interventi che
rendano la legislazione regionale di settore coerente con i fenomeni
di trasformazione ed evoluzione, anche tecnologica, riguardanti
principalmente il trasporto pubblico di passeggeri ferroviario -
con modifiche al testo della LR n. 30 del 1998 - meglio
distinguendone le specificità normative rispetto a quello
autofilotranviario ed altresì adeguando la normativa regionale a
quella europea (in particolare al Reg. CE 1370/2007). Il progetto
riguarda inoltre la modifica della legge regionale n. 3 del 1999 con
la finalità di dare alla Regione maggiori possibilità nel
finanziamento delle strade provinciali, allo scopo di rendere più
omogenea la qualità della rete stradale. Nel complesso per molti
aspetti dei settori trattati l'intervento normativo che si propone
costituisce semplificazione del testo di legge previgente.
Le norme relative al trasporto pubblico locale fin dalla
Costituzione del 1948, hanno riservato alle Regioni il compito sia
di legiferare, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato nella materia tranvie e linee automobilistiche di
interesse regionale (articolo 117, primo comma), sia di svolgere le
relative funzioni amministrative, di norma, attraverso delega alle
Province, ai Comuni e ad altri enti locali o avvalendosi dei loro
uffici (articolo 118).
L'articolo 16 della Costituzione sancendo che «Ogni cittadino può
circolare ...liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale...», salvo deroga imputabile a motivi di sanità e
sicurezza, configura il diritto di mobilità, che se pur generico,
pone a carico dello Stato l'onere di costituire le condizioni di
diritto e di fatto ad esso conseguenti. È noto che, fino alla
costituzione delle Regioni, lo Stato ha continuato a svolgere le
competenze amministrative in assenza di leggi quadro nazionali e
che il primo decentramento di funzioni ha preso avvio con
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 5 del
1972 e n. 616 del 1977. Tali decreti hanno consentito alle Regioni
di legiferare anche in assenza della legge cornice statale. Con la
seconda regionalizzazione operata con la legge n. 59 del 15 marzo
1997 (legge delega c.d. Bassanini ) ed i collegati decreti
legislativi: n.422 del 1997 (concernente specificatamente il
trasferimento di funzioni alle regioni in materia di trasporti), n.
112 del 1998, le attribuzioni e le responsabilità delle Regioni
sono notevolmente aumentate in molteplici settori. A seguito di tali
innovazioni legislative la Regione Emilia-Romagna ha promulgato la
legge regionale n. 30 del 1998 (per l'attuazione del decreto
legislativo n. 422) e, successivamente, la legge regionale n. 3 del
1999 che, nel disciplinare tutti i settori interessati dal
conferimento di nuove funzioni, ha dettato la normativa in materia
di viabilità.
A seguito della riforma costituzionale del 2001, è parso evidente
che non risultavano pacifici i limiti posti all'autonomia normativa
regionale e ne è seguito un contenzioso costituzionale.
Varie sentenze della Corte Costituzionale riconducono la materia dei
servizi pubblici di interesse economico ed i servizi di trasporto
locale in particolare alla materia tutela della concorrenza ,
tuttavia con la sentenza n. 222 dell'8 giugno 2005, la Consulta
afferma che: non vi è dubbio che la materia del trasporto pubblico
locale rientra nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni
di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., come reso evidente anche
dal fatto che, ancor prima della riforma del Titolo V della
Costituzione, il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 aveva
ridisciplinato l'intero settore, conferendo alle regioni ed agli
enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i servizi pubblici
di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità
effettuati ed in qualsiasi forma affidati escludendo solo i
trasporti pubblici di interesse nazionale .
In sintesi si può affermare che la potestà normativa regionale in
materia di trasporto pubblico è legata alla generale competenza
regionale afferente ai servizi pubblici locali, ma sul settore del
trasporto di persone incidono fortemente le competenze legislative
dello Stato (si veda l'organizzazione generale dei servizi, come
disciplinata dal D.lgs. n. 422 del 1997) e, a monte, le norme
dell'Unione europea (si pensi, in particolare alla materia degli
affidamenti degli stessi servizi di trasporto). Inoltre (salvo il
settore ferroviario già escluso) la materia del trasporto è
coinvolta negli effetti giuridici conseguenti il referendum
abrogativo dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 112 del
2006 in riferimento alla materia degli affidamenti.
In questo quadro, gli interventi normativi che il progetto di legge
regionale contiene si muovono pienamente nell'ambito della potestà
legislativa regionale e disciplinano materie specifiche, che
necessitano di opportuni adeguamenti normativi.
Le modifiche introdotte dal presente progetto alla L.R. n. 30 del
1998 riguardano, sia il trasporto ferroviario che quello
autofilotranviario. Per quanto concerne il primo vengono recepite le
prescrizioni di durata massima dei contratti di servizio previsti
dal Regolamento (CE) n. 1370 del 2007, eliminando pertanto l'attuale
limite massimo novennale e determinando durata fissa quindicennale
con possibilità di proroga di tale periodo in proporzione del 50%.
Tale modifica è finalizzata a favorire qualsiasi tipologia
d'investimento a lungo termine e nello specifico consentire i tempi
di ammortamento relativi all'acquisto di nuovo materiale rotabile.
Viene inoltre disciplinato anche il regime dei trasferimenti dei
beni patrimoniali e del materiale rotabile funzionali alle attività
operative, e viene sancita la separazione societaria della Società
FER srl, attraverso la creazione di due distinte Società: la prima,
a totale capitale pubblico (Regione ed Enti locali o forme
associative a totale controllo di Enti locali) e prevalentemente
regionale, cui affidare la gestione dell'infrastruttura, la seconda
con funzioni ed attività legate al servizio di trasporto.
Alla Società che gestirà la rete ferroviaria regionale verrà
attribuita anche la funzione amministrativa di stazione appaltante
per l'affidamento dei servizi di trasporto, incombenza che nel testo
normativo vigente era conferita alla Agenzia regionale per la
mobilità (attualmente non costituita), che per gli effetti di questa
proposta di legge regionale, viene soppressa. La scelta
organizzativa di attribuire alla Società di gestione della rete la
funzione di stazione appaltante è determinata dall' esigenza di
razionalizzare le risorse umane e materiali enfatizzando le
specifiche professionalità.
Le modifiche proposte affrontano anche il problema della gestione
del demanio e del patrimonio ferroviario: la Regione si impegna
all'emanazione di un apposito Regolamento avente ad oggetto
l'applicazione dei canoni relativi alla concessione di diritti di
attraversamento di linee ferroviarie e di occupazione di aree
facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà della
Regione e viene altresì previsto che l'ammontare dei canoni
introitati sia vincolato alla realizzazione di investimenti per il
miglioramento della infrastruttura ferroviaria sulla base di
programmi di intervento.
Gli uffici regionali interessati saranno così responsabili di nuovi
e importanti ruoli, sia in relazione alle funzioni di controllo e
monitoraggio conseguenti alle attività sopra descritte, sia in
relazione alla evoluzione del quadro normativo a livello nazionale
ed europeo che ha attribuito alle Regioni ulteriori compiti in
materia di ferrovie e di servizi di trasporto ferroviario. Restano
inoltre di competenza regionale la programmazione e la progettazione
dei servizi di propria attribuzione oltre che un importante potere
sanzionatorio, anche in considerazione che la Regione è e rimane il
primo interlocutore istituzionale degli utenti.
Relativamente alla materia del trasporto pubblico locale
(autofilotranviario) le modifiche apportaste dal presente progetto
di legge concernono la durata del contratto che viene adeguata alle
previsioni del Regolamento 1370/2007CE (da 9 anni a 10) nonché
l'estensione dell'ammissibilità del sub-affidamento (al fine di
rendere meno rigida l'organizzazione del TPL). Altre norme
rappresentano un forma di adeguamento all'introduzione della
mobilità intermodale ed integrata ed al conseguente regime di
bigliettazione e sanzionatorio (con particolare riferimento alla
necessità di ripartire gli introiti da prezzo del biglietto fra i
vari operatori interessati).
Non meno importante, in materia di trasporto autofilotranviario, è
la conferma dell'affidamento alla Regione della funzione di
determinazione dei bacini ottimali per la progettazione (ed il
connesso affidamento) dei servizi di trasporto in un quadro che
prospetticamente tende alla realizzazione di bacini
pluriprovinciali, integrando ma non modificando le previsioni
dell'art. 24 comma 1 della legge regionale n. 10 del 2008 che
individua il bacino minimo nella dimensione provinciale.
Riguardo alle modifiche concernenti la viabilità (normativamente
realizzate intervenendo sulla LR n. 3 del 1999) il senso
dell'intervento legislativo è quello di interpretare in maniera
innovativa il ruolo della Regione, consentendo di ripartire alle
Province le risorse finanziarie utili alla manutenzione
straordinaria anche delle strade provinciali non rientranti nella
rete di interesse regionale, come già definita all'art. 163 della
stessa legge, sia pure nel rispetto della priorità del finanziamento
di quest'ultima, per la quale già si provvedeva, ed al fine di
adeguare ed omogeneizzare gli standards tecnici di entrambe le
tipologie di strade di proprietà delle Province.
Inoltre la modifica legislativa è finalizzata a ricomprendere,
nell'ambito della rete viaria di interesse regionale, le strade
costituenti opere complementari alla realizzazione delle autostrade
regionali, ciò al fine di dare riscontro alle esigenze territoriali.
Con riferimento al primo aspetto, va premesso che tra le strade di
interesse regionale sono comprese le strade trasferite dallo Stato
in attuazione delle normative c.d. Bassanini ( L .59 del 1997 e
D.lgs. n. 112 del 1998) che, con la stessa legge n. 3 del 1999, sono
state tutte trasferite in proprietà alle province, già titolari di
una loro rete e che pertanto si trovano a gestire strade di
proprietà, ma con livello di interesse differenziato, a seconda che
ricadano o meno nella rete stradale di interesse regionale.
Il risultato desiderato viene ottenuto prevedendo l'utilizzo delle
risorse destinate alla rete viaria, anche per interventi di
manutenzione straordinaria sulle strade provinciali non ricomprese
nella rete stradale di interesse regionale, nei limiti sotto
decritti.
A tal fine si è proceduto prima all'individuazione, tra le funzioni
generali di coordinamento della regione (art. 162, comma 2, lett.
c), di quella relativa alla ripartizione dei fondi sulla rete
provinciale e poi è stato modificato l'art. 167 relativo alla
destinazione dei finanziamenti. Detto articolo, ora intitolato
Risorse per la rete viaria autorizza la Regione a destinare le
risorse anche alle strade provinciali (art. 167, comma 2, lett. b),
previa determinazione dei criteri da parte della Giunta nel
rispetto della priorità attribuita al finanziamento della
manutenzione straordinaria delle strade provinciali ricomprese nella
rete di interesse regionale.
Con riferimento al secondo aspetto si è proceduto all'integrazione
dell'art. 163 che definisce la rete viaria di interesse regionale,
inserendovi le opere stradali connesse alle autostrade regionali,
già oggetto della medesima rete viaria.
Compatibilità con l'ordinamento comunitario
Il progetto di legge è compatibile con le norme e con le politiche
della Comunità Europea in materia di trasporti: gli affidamenti
vengono infatti effettuati nel rispetto della normativa statale ed
in particolare del D. lgs n. 163 del 2006 (il c.d. codice appalti)
che è stato emanato in ottemperanza alle direttive comunitarie in
materia di concorrenza. La Regione Emilia-Romagna, con la l.r. n.
30/98 prevede che gli affidamenti dei servizi di trasporto
passeggeri siano effettuati comunque con procedura competitiva di
gara pubblica anche se la normativa comunitaria consente modalità di
affidamento meno ispirate alla concorrenzialità nel mercato. Il
Piano Regionale Integrato dei Trasporti in corso di approvazione
insiste sulla promozione del trasporto pubblico quale freno
all'inquinamento atmosferico e acustico e le modifiche apportate in
diversi punti al testo legislativo sono funzionali alla
puntualizzazione del carattere sinallagmatico del rapporto tra
operatore, che si assume il rischio della gestione, ed ente
affidante.
La L.r. n. 30 ed in particolare le modifiche qui proposte vanno
nella direzione di garantire il diritto alla mobilità in attuazione
del principio della libera circolazione dei cittadini che è uno dei
principi fondanti dell'Unione Europea.
L'ordinamento comunitario, in materia di trasporto ferroviario
regionale e di trasporto pubblico locale, contiene norme di diretta
applicazione che rappresentano un limite diretto all'autonomia del
legislatore sia nazionale che regionale.
In materia di trasporto ferroviario ed autofilotramviario le
politiche prevalenti della Comunità Europea riguardano il
rafforzamento delle ferrovie comunitarie e la tutela della libera
concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto.. Pertanto
dall'inizio degli anni 90 numerose direttive europee si sono
occupate della materia evidenziando un'attenzione sempre maggiore
verso il trasporto su ferrovia e conseguenti azioni per dare a
questo nuovo slancio; si vedano la Direttiva CE 440/91 cui seguono
la direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001 che la modifica così anche la direttiva 91/440/CEE
del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e
la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001 relativa alla ripartizione della capacita di
infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura. Gli interventi più recenti di
settore sono quelli apportati dal Terzo pacchetto ferroviario 2007
che esprime la volontà di creare uno spazio europeo dei trasporti
integrato, competitivo e attraente per i servizi offerti all'interno
della Comunità (direttiva CE n.58/2007 recepita nell'ordinamento con
D.lgs n.15/2010; direttiva CE n.59/2007 recepita con D.lgs
n.247/2007; Reg.CE n.1371/2007) ed infine dal regolamento
1370/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007 riguardante i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su
strada e per ferrovia, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.
Tale ultima normativa comunitaria regola aspetti inerenti la
concorrenza e quindi le modalità di affidamento dei servizi ed altre
particolarità relative alle clausole del rapporto contrattuale, come
la durata massima del medesimo. Connessa alla materia della tutela
della concorrenza è la disciplina degli aiuti di stato, con
riferimento ai servizi di interesse economico generale, questa ha
origine nell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'UE
(già articolo 86 del Trattato CE) e dagli atti adottati dalla
Commissione europea nel 2005, a seguito della sentenza della Corte
di giustizia nella causa Altmark (del 2003). Con la sentenza Altmark
del 24 luglio 2003, la Corte di Giustizia, interpretando l'articolo
del Trattato in questione, ha stabilito che la compensazione degli
obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato ai
sensi dell'articolo 87, par. 1, TCE (attuale art. 107, par. 1, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea- TFUE), purché siano
rispettati quattro criteri cumulativi:
- l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata
dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi
devono essere definiti in modo chiaro;
- i parametri sulla base dei quali viene calcolata la
compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e
trasparente;
- la compensazione non può eccedere l'importo necessario per
coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento
degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi
introiti e di un margine di utile ragionevole;
- quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento
di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di
una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il
candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la
collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere
determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media,
gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di
trasporto, avrebbe dovuto sostenere.
Qualora anche uno solo dei criteri fissati nella suddetta sentenza
non sia soddisfatto, la compensazione degli obblighi di servizio
pubblico costituisce un aiuto di Stato .In coerenza con i principi
indicati nella sentenza, la Commissione europea ha adottato diverse
decisioni aventi la finalità di attuarli.
Relativamente a quanto sopra esposto le proposte di modifica
all'articolo 16 sono le seguenti: in primo luogo, il termine
improprio contributi è sostituito dal termine compensazioni , in
coerenza con le definizioni della normativa europea sugli aiuti di
Stato. La parola contributi può originare equivoci interpretativi
perché questi non sono ammessi nel contesto di un rapporto
sinallagmatico costituendo al contrario la fattispecie di aiuto di
stato ; per la Regione è comunque possibile finanziare l'acquisto
di beni funzionali al servizio, che saranno però nella disponibilità
di qualsiasi gestore che ne risulterà aggiudicatario a seguito
dell'esito di una gara pubblica. Viene altresì meglio specificato il
contenuto del contratto di servizio, descrivendone in modo puntuale
l'oggetto, con particolare riferimento alle clausole sanzionatorie
in caso di inadempimento del prestatore del servizio. Le modifiche
introdotte nell'articolo 32 hanno analogo scopo.
Vi è un ulteriore aspetto giuridico da sottolineare così anche il
perfezionamento della normativa comunitaria all'interno della
legislazione della Regione Emilia Romagna in materia di tutela della
concorrenza e liberalizzazione nel settore del trasporto pubblico
passeggeri. Si tenga presente che la Commissione Europea in data 24
giugno 2010 ha deciso di deferire l'Italia davanti alla Corte di
giustizia dell'Unione europea per non avere ancora applicato
correttamente la legislazione comunitaria sull'apertura alla
concorrenza del mercato ferroviario, per quanto riguarda in
particolare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura (Rfi)
rispetto all'azienda ferroviaria (Ferrovie dello Stato). Nella
relazione di deferimento si legge che l'Italia, insieme ad altri 12
Paesi (Austria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Francia,
Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Portogallo. Slovenia e
Spagna), avrebbe dovuto trasporre nei propri ordinamenti le
direttive comunitarie in materia al più tardi entro il marzo 2003,
ma la mancata attuazione delle misure di liberalizzazione richieste
da Bruxelles «priva le imprese ferroviarie della possibilità di
offrire i loro servizi in altri stati membri e priva i loro clienti
di una scelta più vasta dei servizi ferroviari competitivi» in tal
modo sviando l' obiettivo del «Primo pacchetto ferroviario»
dell'Unione europea che è quello di porre le basi per l'apertura del
mercato in materia di servizi ferroviari, introducendo misure che
mirano a garantire l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura
rispetto alle imprese ferroviarie, una tariffazione non
discriminatoria dell'accesso alla rete e la creazione di un'autorità
di controllo incaricata di eliminare gli ostacoli alla concorrenza
in materia di accesso all'infrastruttura. Occorre precisare, in
proposito che l'assetto societario che viene proposto con gli artt.
18 e 18 bis del presente progetto di legge è conforme al principio
di separazione sopra descritto. La ragione del deferimento
dell'Italia è dovuto al fatto che, a livello nazionale il gestore
della rete (RFI) ed il gestore del servizio (Trenitalia) sono
controllate dalla stessa holding. Tale situazione non si verifica
nel caso della società ferroviaria regionale in quanto la società di
cui all'art. 18, come sostituito dal presente progetto di legge,
gestisce la rete ed è separata dal gestore del servizio ferroviario.
Attiene invece alla tematica della tutela del consumatore ed ai
principi di partecipazione consultiva dei cittadini utenti i servizi
offerti dalla regione Emilia-Romagna in materia di trasporto
ferroviario, la previsione di legge afferente al Comitato degli
utenti del servizio ferroviario regionale di cui ad un nuovo comma
(1 ter) aggiunto all'art. 17 della legge. Un organismo analogo nel
previgente testo esisteva unicamente riferito al trasporto
autofilotranviario.
Compatibilità con il contesto normativo nazionale a seguito
dell'abrogazione dell'art. 23 bis della legge n. 133 del 2008
In proposito deve considerarsi che incide pesantemente nel contesto
normativo nazionale l'esito del referendum nazionale del 12/13
giugno 2011 che ha determinato l'abrogazione dell'art 23 bis della
legge n. 133 del 2008 e del suo Regolamento attuativo (D.P.R. n. 168
del 2010). Il parziale vuoto normativo creatosi, di fatto impone
alle Regioni di attivarsi da subito ad aggiornare le proprie
legislazioni. In assenza di una disciplina statale alternativa alla
norma abrogata, le norme comunitarie divengono di diretta
applicazione.
Molteplici sono infatti le implicazioni della abrogazione in
questione in materia di trasporto regionale e locale oltre alla
diretta applicazione della normativa comunitaria di cui si è già
detto:
1) sopravvivenza della disciplina abrogata, dato atto
dell'efficacia ex nunc della sua successiva abrogazione
referendaria, nei rapporti in essere;
2) piena applicazione della normativa nazionale non incompatibile
con l'art 23 bis in particolare il D.Lgs 422/97;
3) applicazione dell'art. 61 legge n. 99 del 2009 che,
richiamando il Regolamento comunitario 1370/2007, consente alle
autorità competenti all'aggiudicazione dei servizi di TPL (Regioni
ed Enti Locali) di avvalersi anche in deroga alla disciplina di
settore, delle previsioni di cui all'art 5 medesimo Regolamento
(affidamento in house diretto sottosoglia e in caso di emergenza) e
delle previsioni dell'art 8 (periodo transitorio protratto fino al
2019).
E' opportuno precisare che la Regione Emilia-Romagna attraverso il
PDL in oggetto, legiferando in modo restrittivo pro concorrenza,
esclude di fatto la possibilità di applicazione dell'art 61
L.99/2009 in riferimento a quanto previsto dall'art. 5 paragrafo 6 e
art. 8 paragrafo 1, Reg. CE 1370/2007.
4) applicazione dell'art 4-bis della legge n. 102/2009 che
obbliga gli enti affidanti in house di mettere a gara almeno il 10%
dei servizi di TPL, in favore di soggetti diversi da quelli sui
quali esercitano il controllo analogo.
L'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo ha parzialmente colmato il vuoto normativo conseguente
al referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011. Va, però, notato
che il comma 34 di tate articolo prevede espressamente l'esclusione
della sua applicazione al servizio di trasporto ferroviario
regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Incidenza sui procedimenti amministrativi pendenti e norme
transitorie
Con le modifiche introdotte dall'articolo 18 del progetto
all'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 viene previsto
che la Regione possa trasferire, in tutto o in parte, all'impresa
derivante dalla separazione societaria di cui all'articolo 13, comma
3, affidataria in via provvisoria dei servizi ferroviari, il
materiale rotabile rimasto di sua proprietà ed altri beni immobili
dalla stessa individuati. L'avvalersi di tale possibilità è
funzionale al consolidamento della Società che gestisce il servizio
ferroviario.
MODIFICHE ALLA L.R. n. 30/1998.
Modifiche all'articolo 13 (art. 1 del progetto di legge).
Questo articolo tratta vari aspetti che vanno dalla definizione
delle competenze in materia di programmazione, di progettazione (più
specifica), alle modalità di affidamento dei servizi (ed anche alla
relativa durata), sia autofilotramviari, sia ferroviari.
Le modifiche apportate sono funzionali innanzitutto ad un miglior
dettaglio delle competenze e dei distinti procedimenti di
programmazione, progettazione ed affidamento dei servizi di
trasporto autofilotramviario e ferroviario: per i servizi
ferroviari risulta in evidenza, rispetto al testo attuale, che, le
funzioni di programmazione e quelle di progettazione sono di diretta
attribuzione della Regione (c. 2).
Riguardo alla gara europea prevista per l'affidamento dei servizi
ferroviari, viene confermata l'adozione del criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
allineando i riferimenti normativi della legge regionale al nuovo
Codice degli appalti (c.6). In sostanza il legislatore regionale si
autovincola ad una sola delle diverse modalità di affidamento
previste dal codice.
Un ulteriore aspetto trattato è relativo alla durata degli
affidamenti: per tutti i servizi, ferroviari e autofilotranviari, la
durata massima dei contratti di affidamento dei servizi viene
rideterminata entro i limiti previsti dal Regolamento (CE) n.
1370/2007, portando tale periodo dagli attuali 9 anni, a 10 anni per
quelli autofilotranviari e a 15 per quelli ferroviari, consentendo
un eventuale proroga temporale, proporzionale del 50 % come previsto
dallo stesso Regolamento CE (c. 10).
Modifiche all'articolo 14 (art. 2 del progetto di legge).
La modifica di questo articolo tratta del regime del passaggio dal
vecchio al nuovo affidatario dei beni funzionali al servizio. In
particolare viene specificato che quando l'acquisto del bene è stato
effettuato con risorse private od altrimenti pubbliche, per i primi
è dovuto il rimborso mentre nulla è dovuto se le risorse attinte
erano totalmente pubbliche.
Quanto precisato riguarda sostanzialmente il materiale rotabile
ferroviario, che - essendo stato acquistato totalmente con
contributi pubblici e quindi senza il concorso finanziario
percentuale dell'impresa affidataria - deve essere ceduto
direttamente in proprietà dal precedente affidatario al subentrante,
senza valutazioni preventive con l'ente affidante.
Modifiche all'articolo 14-bis (articolo 3 del progetto di legge).
Viene ampliato il tetto massimo del subaffidamento: in precedenza
era del 15%, mentre ora occorre semplicemente che l'affidatario
principale svolga l'attività prevalente.
Modifiche all'articolo 14-ter (art. 4 del progetto di legge).
Si afferma che alla Regione compete l'individuazione degli ambiti
ottimali di affidamento dei servizi, sentiti gli enti locali
interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. R. n. 10 del
2008. Rispetto all'articolo 24 della legge regionale citata è
espressamente previsto che gli enti locali siano sentiti, per il
resto le due disposizioni paiono compatibili (permanendo anche il
limite minimo di livello provinciale).
Sostituzione dell'articolo 16 (articolo 5 del progetto di legge).
Con la sostituzione dell'articolo 16 vengono introdotte modifiche
che costituiscono alcuni necessari miglioramenti al testo.
In primo luogo, il termine contributi è sostituito dalla parola
compensazioni , in ottemperanza alla normativa europea sugli aiuti
di Stato ( ).
Viene meglio specificato il contenuto del contratto di servizio,
definendo in maniera più precisa l'oggetto del contratto, con
particolare riferimento alle clausole sanzionatorie in caso di
inadempimento del prestatore di servizio .L'articolo risulta
semplificato quanto ai contenuti del comma 7.
Modifiche all'art. 17 (articolo 6 del progetto di legge)
Viene aggiunto al testo vigente il comma 1 ter. afferente al
Comitato degli utenti del servizio ferroviario regionale.
introducendo, anche per il trasporto ferroviario, una previsione
analoga a quella, preesistente, relativa al servizio
autofilotranviario di cui al comma 1 bis dell'art. 17. In virtù del
nuovo dettato normativo la Regione istituzionalizza una modalità di
ascolto e partecipazione già prevista nei contratti di servizio
fornendo ad un organismo di rappresentanza degli utenti ulteriori
occasioni concertative tramite l'ammissione di propri delegati anche
nelle sedute specifiche del Comitato di monitoraggio e consultazione
(art. 18 bis) che trattano i temi della corretta gestione del
contratto in relazione alla qualità ed al livello quantitativo dei
servizi erogati.
Sostituzione dell'articolo 18 (articolo 7 del progetto di legge).
Con la sostituzione dell'articolo 18 si attua una delle più
importanti modifiche del presente progetto di legge: viene
definitivamente eliminato ogni riferimento di legge pregresso avente
ad oggetto organizzazione e compiti dell' Agenzia per il trasporto
pubblico regionale e locale e vengono definiti quelli della nuova
Società regionale di gestione della rete ferroviaria. Questa
Società, per la quale si prevede un regime in house (come evidente
dall'articolo 38 della LR n. 14 del 2010) svolge compiti strumentali
all'attività della Regione e agisce anche come stazione appaltante.
Le funzioni rilevanti che vengono attribuite alla nuova società
sono: la piena fruibilità della rete, il costante mantenimento in
efficienza, l'attuazione di interventi mirati al potenziamento e
all'ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli
impianti, svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento
dei servizi di trasporto ferroviario regionale passeggeri sulla base
degli indirizzi e dei vincoli ad essa posti dalla Regione. Tale
ultima attività - strumentale alla Regione - assume un ruolo di
straordinarietà se affidata ad una società di gestione delle
infrastrutture, ma permette di migliorare l'utilizzo delle risorse
regionali rinunciando alla costituzione di un nuovo soggetto
(l'Agenzia regionale sopracitata) e conseguentemente azzerandone i
costi e liberando gli uffici regionali dagli oneri dell'attività di
tipo contrattuale. La società di gestione è contestualmente
obbligata al monitoraggio del contratto di servizio e a redigere
rapporti periodici sull'andamento dei servizi nonché sulla loro
efficienza ed efficacia, rispetto agli obiettivi indicati dalla
Regione. Altresì è tenuta a sviluppare e perfezionare un sistema
informativo accessibile, in cui ricomprendere anche le analisi ed il
controllo della regolarità della circolazione, come già avviene per
la rete nazionale.
Inserimento dell'articolo 18-bis (articolo 8 del progetto di legge).
A fronte delle attività contrattuali attribuite al soggetto gestore
della rete ferroviaria regionale, viene rafforzato il ruolo di
controllo e ispettivo della Regione riguardo allo svolgimento dei
servizi e alla loro qualità, dando ad essa poteri di alta
sorveglianza .
I competenti uffici hanno il compito di accertare in particolare il
rispetto di programmi e progetti della Regione in materia di servizi
e degli indirizzi e degli standard di qualità da raggiungere,
indicati dalla stessa.
Viene anche prevista per legge, la costituzione, da regolamentare
nel contratto di affidamento dei servizi, di un Comitato tecnico di
gestione del medesimo contratto, del quale devono far parte
rappresentanti della Regione per consentire alla medesima di entrare
nel merito della gestione delle problematiche contrattuali,
concorrendo alla loro risoluzione.
Per poter dare efficacia alle attività ispettive, si prevede che la
Regione possa esercitare potestà ispettive e sanzionatorie.
Vengono infine recepite alcune funzioni che il nuovo quadro
normativo nazionale e comunitario di settore indicano, debbano
essere attribuite alle Regioni, quali ad es. quello di organismi
regolatori e/o di controllo, o quant'altro disposto in capo a queste
dal D.Lgs. 188 del 2003 e dal Regolamento (CE) 1371/2007.
Sostituzione dell'articolo 22 (articolo 9 del progetto di legge).
Il nuovo testo dell'articolo 22 supera la meno precisa definizione
del testo precedente, laddove esso sembrava, al comma 1, fare
riferimento solamente alle acquisizioni di infrastrutture per la
rete ferroviaria derivanti dallo Stato, e specifica meglio il
principio di separazione fra la rete e i servizi (realizzando anche
una complessiva semplificazione del testo).
In questo articolo, le modifiche apportate precisano che fanno parte
della rete ferroviaria regionale, non solo i beni conferiti dallo
Stato alla Regione, ma anche quant'altro sia stato oggetto di
finanziamento da parte della stessa Regione per il potenziamento e
l'ammodernamento della rete e delle sue pertinenze. (c. 1)
Si riafferma inoltre che, alla Società di gestione della rete
ferroviaria regionale, della quale meglio si specifica il possibile
assetto societario, possono essere trasferiti, in tutto in parte (e
quindi anche per alcuni beni puntuali), la proprietà delle reti,
degli impianti e delle dotazioni patrimoniali e conseguentemente
tutti gli interventi e gli investimenti, una volta realizzati dalla
Società concessionaria che gestisce le infrastrutture, volti al
potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria di proprietà
della Regione e delle relative pertinenze, costituiscono
arricchimento del demanio o del patrimonio regionali. Il vantaggio
economico evidente per la Società di gestione della rete (nondimeno
per la Regione stessa) è la possibilità di compensazione IVA, nei
confronti del fisco, su quanto la Società stessa realizza, a fronte
di contributi regionali al 100 % che non prevedono il trasferimento
di ulteriori risorse valore aggiunto, per la sua copertura.(c. 2)
Circa la disponibilità d'uso della rete e facendo riferimento a
quanto in particolare previsto dal D.Lgs. 188 del 2003, viene
specificamente affidato alla Giunta regionale il compito di
determinare le condizioni di funzionalità, affidabilità e di accesso
alla rete da parte degli operatori interessati, garantendo la
separazione dei ruoli tra gestore dell'infrastruttura e imprese di
trasporto. (c. 3)
Modifiche all'articolo 23 (articolo 10 del progetto di legge).
L'articolo 23 viene adeguato alle modifiche intervenute
nell'articolo 13: la durata dell'affidamento del servizio
ferroviario è ora prevista i quindici anni (invece di nove).
Inserimento dell'articolo 23-bis (articolo 11 del progetto di
legge).
Tale articolo afferma il principio che per l'attraversamento delle
linee ferroviarie regionali e per l'occupazione e l'utilizzo di aree
ferroviarie regionali, temporaneamente non funzionali all'esercizio
ferroviario, debba essere corrisposto all'Amministrazione un canone,
analogamente a quanto già avviene per l'attraversamento di altri
beni. Si rimanda in dettaglio la relativa disciplina alla emanazione
di uno specifico Regolamento regionale .
I canoni, introitati direttamente dalla Società gestore della rete
regionale sono rendicontati ed hanno un vincolo di destinazione
dovendo essere utilizzati dalla medesima, esclusivamente per
interventi volti al miglioramento della infrastruttura ferroviaria,
sulla base di programmi di investimento concordati annualmente con
la Regione.
Viene inoltre previsto che la Società che gestisce l'infrastruttura
possa, oltre al canone, stabilire e richiedere franchigie (da
introitare definitivamente) e garanzie fideiussorie, per la
copertura dei costi inerenti la corretta esecuzione dei lavori e
spese di sopralluogo, istruttorie e di vigilanza.
Sostituzione dell'articolo 31 (articolo 12 del progetto di legge).
La sostituzione dell'articolo 31 è dovuta ad alcune modiche nei
meccanismi di finanziamento. Da un lato, si introduce l'importante
riferimento alle compensazioni (di derivazione comunitaria) e
d'altro lato si specifica che la Regione può fare fronte al
finanziamento anche con risorse proprie, oltre che con quelli
derivanti dai DPCM di attuazione del decreto legislativo n. 422 del
1997. Nel complesso l'articolo risulta semplificato.
Modifiche all'articolo 32 (articolo 13 del progetto di legge).
I mutamenti introdotti nell'articolo 32 inferiscono alla necessità
di adeguare il testo alla normativa europea in materia di aiuti di
Stato che ammette compensazioni solo a fronte di oneri di servizio
(ma non contributi a tale scopo) inoltre descrivono correttamente la
sequenza procedimentale di determinazione dei contributi per i
servizi minimi.
Modiche all'articolo 32-bis (articolo 14 del progetto di legge).
Le modifiche al comma 2 dell'articolo 32-bis sono connesse al nuovo
regime di finanziamento della società destinata a gestire la rete
ferroviaria.
Viene stabilito che i contributi (ex legge 297 del 1978) debbano
essere concessi totalmente alla nuova Società cui è affidata la
gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale, per le
manutenzioni straordinarie e i rinnovi della rete e delle sue
pertinenze. (c. 2)
Modifiche all'articolo 34 (articolo 15 del progetto di legge).
Premesso che l'articolo prevede (al comma 3) un limite generale al
cumulo dei contributi del 70%, con eccezione per i beni di proprietà
regionale, con la nuova disposizione viene estesa l'esenzione ad
attrezzature, impianti e materiale rotabile oggetto di finanziamento
da parte della regione stessa.
Relativamente agli ambiti ferroviari, nell' elenco di soggetti
beneficiari dei contributi regionali sono stati inseriti il
concessionario della rete ferroviaria regionale (società di gestione
della rete ferroviaria regionale) e il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale , nei casi e alle condizioni consentite dalla
legge. (c. 6)
Modifiche all'articolo 39 (articolo 16 del progetto di legge)
Nell'articolo 39 si introduce uno specifico potere regolatorio e di
determinazione tariffaria della Giunta regionale in merito a sistemi
di trasporto integrativi e complementari (quali il bike sharing ).
Sostituzione dell'articolo 40 (art. 17 del progetto di legge).
L'art. 40, relativo alle condizioni (contrattuali) di trasporto ed
al sistema sanzionatorio, viene integrato con previsioni collegate
all'introduzione della bigliettazione unica integrata. Al fine di
suddividere il prezzo complessivo del biglietto tra i diversi
operatori viene inserito l'obbligo di validazione del titolo ad ogni
cambio di modalità ed altri oneri a carico dell'utente la cui
inottemperanza viene sanzionata. Con lo stesso articolo vengono
introdotte sanzioni in misura fissa per specifiche violazioni. Tale
previsione costituisce semplificazione procedimentale.
Modifiche all'articolo 44 (articolo 18 del progetto di legge)
Viene data la possibilità alla Regione di trasferire, in tutto o in
parte, all'impresa affidataria dei servizi ferroviari, derivante
dalla separazione societaria di cui all'articolo 13, comma 3, il
materiale rotabile rimasto di sua proprietà ed altri beni immobili
dalla stessa individuati. L'avvalersi di tale previsione può
rendersi necessario nella fase di consolidamento societario della
Società dei servizi. (c. 5)
In riferimento ai tempi delle procedure standard occorrenti per
l'affidamento dei servizi ferroviari mediante gara europea, viene
individuato, in via straordinaria, un periodo di affidamento
transitorio diretto di tre anni, a condizioni contrattuali da
concordare, al soggetto affidatario di detti servizi al momento
dell'indizione della gara (che si prevede essere l'attuale
Consorzio) al fine di garantire la loro continuità.
Modifiche all'articolo 45 (articolo 19 del progetto di legge).
Concerne abrogazioni conseguenti al fatto che costituivano norme
transitorie superate nel tempo.
Modifiche all'articolo 49 (articolo 20 del progetto di legge).
Si specifica che l'articolo, che prevede la normativa sulla
alienabilità dei beni non più funzionali al servizio, riguarda solo
il settore autofilotranviario. Inoltre si precisa che la norma che
prevede un vincolo di destinazione d'uso si applica solo a i beni
ceduti gratuitamente dalla Regione e non da altri soggetti.
MODIFICHE ALLA L.R. n. 3 /1999.
Sostituzione dell'articolo 162 (articolo 21 del progetto di legge).
L'art. 162 viene riformulato per introdurre, nell'ambito delle
funzioni di generali coordinamento di competenza regionale, quella
relativa alla programmazione delle risorse per interventi di
manutenzione straordinaria da utilizzare, cosa che costituisce una
novità, sull'intera rete stradale di proprietà provinciale e non
solo su quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale,
dando però priorità alle manutenzioni inerenti quest' ultima. Si
viene così ad autorizzare il fatto che finanziamenti regionali siano
utilizzati anche per strade provinciali non trasferite dallo
Stato.
Sostituzione dell'articolo 163 (articolo 22 del progetto di legge) .
Al comma 2 viene integrata la rete viaria di interesse regionale
ricomprendendovi strade costituenti opere complementari o connesse
o compensative alla realizzazione di autostrade regionali
Sostituzione dell'articolo 164-bis (art. 23 del progetto di legge).
L'art. 164 bis. dedicato al piano triennale di intervento sulla rete
stradale, viene modificato per adeguarlo al nuovo assetto
organizzativo e programmatorio. Viene integrata la lettera b) del
comma 1, ammettendo tra le opere finanziabili quelle relative a
strade costituenti opere complementari o compensative di autostrade
regionali; vengono eliminate le lettere a) e c) relative l'ultima
all'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti e la
prima a criteri di riparto dei finanziamenti da destinare agli
interventi di cui all'articolo 167, comma 2, lettera a).
Si provvede anche alla soppressione del comma 3bis, superato dalle
innovazioni apportate.
Sostituzione dell'articolo 167 (articolo 24 del progetto di legge).
All'art. 167 si modifica il titolo, denominandolo Risorse per la
rete viaria anche al fine di armonizzare gli aspetti contabili con
le modifiche sopra descritte e che in questo articolo si sostanziano
nell'individuazione degli interventi oggetto di finanziamento che
sono, tra gli altri: interventi di cui al nuovo art. 164bis e la
manutenzione straordinaria delle strade provinciali con priorità
per quelle ricomprese nella rete stradale di interesse regionale.

Testo:

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
TITOLO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 1 APRILE 1998, N. 30 E
ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 .
Articolo 1
Modifiche all'articolo 13 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 1 aprile 1998,
n. 30 ( affidamento della gestione del trasporto regionale e locale)
è sostituito dai seguenti:
2. Le funzioni di programmazione attengono all'analisi della
domanda e alla definizione della rete e della qualità e quantità
dell'offerta di trasporto pubblico.
2-bis. Per i servizi autofilotranviari, tali funzioni, sono definite
dall'accordo di programma tra Regione, Province e Comuni; le
funzioni di progettazione sono di competenza degli enti locali
territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del
servizio offerto al pubblico ed oggetto dell'affidamento (orari,
numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione
integrata, tenuta dei mezzi, e simili); la gestione del servizio è
regolata dal contratto di servizio tra gli enti locali competenti, o
la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed è sottoposta al
controllo degli enti stessi o della loro agenzia.
2-ter. Per i servizi ferroviari le funzioni di programmazione e
quelle di progettazione sono di diretta attribuzione della Regione,
salvo quanto stabilito dall' articolo 21, comma 3; la gestione del
servizio, il cui affidamento può intervenire anche ai sensi di
quanto previsto dal successivo art. 18, comma 3, lettera c), è
regolata dal contratto di servizio e sottoposta al controllo della
Regione e del soggetto appaltante se diverso dalla stessa Regione.
2. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
3. Il trasporto pubblico regionale e locale è organizzato secondo
il principio della separazione societaria tra i soggetti titolari
della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della
gestione dei servizi. La Regione può emanare indirizzi di carattere
cogente in ordine ai contenuti dei bandi di gara e dei contratti di
servizio. Definisce altresì gli indicatori di qualità dei servizi,
gli obiettivi di miglioramento, le forme di incentivazione ed i
meccanismi premianti e sanzionatori.
3. L'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 13 della l.r. n. 30 del
1998 è sostituito dalle seguenti locuzioni: Per l'aggiudicazione si
applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per
l'affidamento del servizio ferroviario d'interesse regionale si
procede con bando di gara europea, aggiudicando secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il comma 9 dell'articolo 13 della l.r. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la
disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni
patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per
l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante
per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente,
attraverso una specifica individuazione risultante da elenco,
garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti,
degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per
l'effettuazione del servizio.
5. Il comma 10 dell'articolo 13 della l.r. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
10. Nel rispetto delle previsioni del Reg.(CE) n.1370/2007, gli
affidamenti dei servizi di trasporto passeggeri disciplinati dalla
presente legge hanno la durata di anni 10 per il servizio di
trasporto passeggeri autofilotranviario e di anni 15 per il servizio
di trasporto passeggeri ferroviario. La rispettiva durata può essere
prorogata entro il limite e alle condizioni indicati dal medesimo
regolamento.
Articolo 2
Modifiche all'articolo 14 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia
proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo
perduto, individuati dall'ente competente come funzionali
all'effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli
eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione
tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al
subentrante, venendo compensato, in caso di contributo parziale,
secondo la modalità e le valutazioni preventivamente riportate negli
atti di gara e stabilite nel contratto di servizio, tra il soggetto
proprietario e l'ente medesimo. Nessuna compensazione è dovuta nel
caso in cui i beni risultino acquistati totalmente con contributo
pubblico, fermo restando quanto stabilito al comma 9 dell'articolo
13. Il subentro riguarda anche le condizioni e i vincoli di cui
all'articolo 35.
Articolo 3
Modifiche all'articolo 14 bis della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 14 bis della l.r. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
1 bis Gli atti amministrativi, preparatori all'indizione della
gara, e i contratti di servizio garantiscono la più ampia
trasparenza quanto alla ammissibilità e all'estensione del
subaffidamento, fermo restando che l'affidatario principale è
comunque tenuto a fornirne direttamente la parte prevalente del
servizio.
Articolo 4
Modifiche all'articolo 14 ter della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 14 ter della L.R. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della
qualità dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale e
gestionale, da perseguire anche gradualmente. La Regione individua
gli ambiti ottimali di affidamento dei servizi, sentiti gli Enti
Locali interessati, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della L. R.
n. 10 del 2008 .
2. I commi 3 e 4 dell'art 14 ter della L.R.n.30 del 1998 sono
abrogati.
Articolo 5
Sostituzione dell'articolo 16 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 16 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal
seguente:
Articolo 16
Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio
1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde
l'erogazione di compensazioni a favore dei gestori dei servizi di
trasporto.
2. La definizione analitica degli obblighi, l'ambito di svolgimento
dei servizi di trasporto passeggeri, la regolazione degli aspetti
economici e operativi, nonché la quantificazione delle
compensazioni, sono realizzate attraverso la stipula di appositi
contratti di servizio.
3. È ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto
fra più enti interessati e uno stesso gestore del trasporto
pubblico.
4. Non hanno effetto nei confronti della Regione, in assenza del
consenso espresso di quest'ultima, le clausole contenute in
contratti di sevizio che prevedano o causino oneri superiori a
quelli predeterminati negli accordi di programma o in altri atti.
5. I contratti di servizio individuano le condizioni e le
valutazioni tecniche e, nell'ipotesi di beni acquistati con
contributo parziale, anche economiche, in base alle quali, in caso
di subentro, il precedente affidatario mette a disposizione i beni
di cui all'articolo 13, comma 9, ed articolo 14, comma 2.
6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie
che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione
quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell'esercente, la
riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di
corrispettivo. Gli importi che l'esercente dimostri di avere già
riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o
indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato,
vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. La
Regione può destinare a interventi a favore degli utenti una somma
non superiore al 50 per cento di quanto derivante dalle effettive
riduzioni di contributi operate in base al presente comma.
7. Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di qualità
erogata in termini di puntualità e regolarità dei servizi, di
mantenimento in efficienza dei mezzi e di rispetto delle normative
di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e di illuminazione
nonché di informazione agli utenti. Il contratto di servizio deve
prevedere le penali per il mancato rispetto degli obiettivi di
qualità .
Articolo 6
Modifiche all'articolo 17 della L.R. n. 30 del 1998
1. All'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998 viene dopo
il comma 1 bis aggiunto il seguente:
1 ter. La Regione favorisce la costituzione e agevola il
funzionamento del Comitato degli utenti del servizio ferroviario
regionale la cui composizione deve garantire la massima
rappresentatività degli utenti e delle loro associazioni. A tal fine
la Regione vigila affinché i principi e le regole interne del
Comitato garantiscano tale rappresentatività. Il Comitato ha
funzioni consultive e può partecipare su invito della Società di cui
all'articolo 18, attraverso propri rappresentanti, alle sedute del
Comitato di monitoraggio e consultazione di cui al comma 2
dell'articolo 18 bis specificatamente attinenti alla qualità ed al
livello quantitativo dei servizi oggetto del contratto .
Articolo 7
Sostituzione dell'art 18 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito
dal seguente:
Articolo 18
La Società di gestione della rete ferroviaria regionale
1. La società di gestione di cui all'articolo 38, comma 2, della
L.R. n. 14 del 23 dicembre 2010, è una società in house , a
prevalente capitale regionale e totale capitale pubblico, ai sensi
del successivo articolo 22 comma 1, ed opera in regime di
concessione, ai sensi dell'articolo 13 comma 4, della presente
legge.
2. Per lo svolgimento di tali compiti fruisce di risorse proprie,
derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati, di
finanziamenti regionali disciplinati da appositi contratti , di
altre risorse pubbliche e private.
3. La società regionale che gestisce la rete ferroviaria:
a) assicura la piena fruibilità ed il costante mantenimento in
efficienza delle linee, e delle infrastrutture e del materiale
rotabile ad essa attribuito;
b) attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento
tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari
anche in relazione a strategie di commercializzazione dei servizi;
c) svolge le procedure concorsuali per l'affidamento del servizio
di trasporto ferroviario regionale, sulla base degli indirizzi e dei
vincoli ad essa dati dalla Regione;
d) esegue il monitoraggio del relativo contratto di servizio e,
su richiesta della Regione, redige rapporti periodici sulla
erogazione dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed
efficacia, ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente
legge;
e) gestisce e sviluppa un sistema informativo coordinato con
quello della Regione e da essa liberamente accessibile nelle materie
afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le
applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della
circolazione.
Articolo 8
Inserimento dell'articolo 18 bis nella L.R. n. 30 del 1998
1. Dopo l'articolo 18 bis della L.R. n. 30 del 1998 è inserito il
seguente:
Articolo 18 bis
Attività di controllo ed altre competenze della Regione in materia
di trasporto ferroviario.
1. La Regione esercita, direttamente o tramite soggetti a ciò
autorizzati, le funzioni di alta vigilanza finalizzate
all'accertamento della regolarità, della qualità e del buon
andamento del servizio di trasporto ferroviario di propria
competenza. Effettua ispezioni volte al controllo, alla verifica e
al monitoraggio dell'attuazione della programmazione e della
progettazione del servizio secondo le modalità programmate e
progettate, di cui all'articolo13, nonché alla verifica del rispetto
degli indirizzi e degli standard indicati dalla Regione alla Società
di gestione della rete ferroviaria regionale.
2. Al fine di monitorare il rispetto del contratto di servizio e
facilitare la sua gestione, deve essere prevista dal contratto
stesso la costituzione di un Comitato tecnico di monitoraggio e
consultazione, di cui facciano parte anche rappresentanti della
Regione. Le azioni correttive attinenti al rispetto degli impegni
reciproci assunti dalle parti con il contratto di servizio e gli
obiettivi di miglioramento, possono essere discusse e concordate,
salve le specifiche competenze, nelle riunioni del Comitato tecnico.
3. Nell'ambito delle proprie attività di controllo la Regione
esercita la potestà sanzionatoria.
4. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla
normativa comunitaria e statale in materia ferroviaria, riguardanti
in particolare il ruolo di organismo regolatore della propria rete
e di controllo attinenti i diritti e gli obblighi dei passeggeri .
Articolo 9
Sostituzione dell'articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal
seguente:
Articolo 22
Rete ferroviaria
1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale, comunque
acquisiti: le infrastrutture, le attrezzature e gli impianti di
qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto
ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di
interscambio passeggeri e merci collocati sulla rete stessa nonché
ogni altra dotazione o intervento finanziati dalla medesima Regione
per il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria
regionale e delle sue pertinenze.
2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, comma 3, alla società
di cui all'articolo 18, di proprietà esclusiva della Regione e degli
Enti locali o di forme associative a totale controllo degli Enti
locali. Gli Enti locali a loro volta non possono cedere quote a
soggetti diversi di quelli di cui al punto che precede. A tale
società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in
parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni
patrimoniali.
3. La Giunta regionale determina le condizioni di funzionalità,
affidabilità, nonché le condizioni per l'accesso alla rete stessa
nel rispetto dei principi della separazione della rete e dei
servizi.
Articolo 10
Modifiche all'articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della L.R.. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
1. I servizi ferroviari d'interesse regionale vengono affidati
secondo le modalità dell'articolo 13. .
2. Il comma 2-bis dell'articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
2-bis La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti
ferroviarie, diverse dalla propria, ma interessate dai servizi di
sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188 .
Articolo 11
Inserimento dell'articolo 23 bis nella L.R. n. 30 del 1998
1. Dopo l'articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998 è inserito il
seguente:
Articolo 23 bis
Regolamentazione degli attraversamenti di linee ferroviarie di
proprietà regionale; occupazione, utilizzo in concessione di aree
appartenenti alla consistenza ferroviaria.
1. La Regione Emilia-Romagna, con apposito regolamento, disciplina:
a) l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni di diritti
di attraversamento di linee ferroviarie e alle occupazioni di aree
appartenenti alla consistenza regionale;
b) le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria
di aree del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che
indisponibile, facenti parte della consistenza ferroviaria di
pertinenza;
c) le sanzioni pecuniarie ed amministrative per il mancato
rispetto delle norme del regolamento medesimo.
2. I canoni sono introitati dal gestore della infrastruttura
ferroviaria con vincolo di destinazione per il miglioramento
infrastrutturale sulla base di programmi di intervento da concordare
con la Regione.
3. Il pagamento del canone è annuale. Il gestore applica il
regolamento di cui al comma 1 e disciplina autonomamente l'ammontare
di franchigie e fideiussioni, nonché del versamento una tantum per
spese di sopralluogo, istruttoria e vigilanza.
4. Il gestore dell'infrastruttura è tenuto a rendicontare
annualmente alla Regione Emilia-Romagna in ordine all'ammontare dei
canoni percepiti nell'anno di riferimento.
Articolo 12
Sostituzione dell'articolo 31 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 31 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal
seguente:
Articolo 31
Tipologia degli interventi finanziari
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge
attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo
Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici o privati, per il sostegno del sistema del
trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e
dell'intermodalità mediante:
a) contributi o compensazioni a copertura degli oneri per i
servizi minimi;
b) contributi o compensazioni per iniziative di incremento e
qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;
c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso
livello di emissione;
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in
attuazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT),
nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale
connessi alla loro realizzazione;
e) spese dirette della Regione;
f) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione
straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;
g) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi,
quali leasing e full leasing service;
h) contributi al gestore della rete ferroviaria nazionale volti
al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni e alla
eliminazione di passaggi a livello, negli ambiti consentiti dalla
normativa in vigore.
3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario,
inerenti alle funzioni di cui al titolo II, con risorse conseguenti
all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
relativi al trasferimento delle risorse individuate e ripartite come
previsto dagli articoli 12 e 20 del D.lgs. n. 422 del 1997 o
attraverso risorse proprie.
Articolo 13
Modifiche all'articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
2. La Regione, per garantire l'equilibrio economico dei contratti
di servizio, attribuisce, con l'eventuale concorso degli altri
soggetti interessati, compensazioni adeguate ai soggetti gestori dei
servizi di competenza regionale, a fronte degli oneri di servizio
richiesti e connessi ai servizi minimi garantiti.
2. Nei commi 7 e 8 dell'articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998 dopo
il termine contributi è aggiunta la locuzione e delle
compensazioni .
3. Nel comma 5 dell'articolo 32 della L.R.n.30 del 1998 dopo 9 e
10, è abrogata la seguente frase: in via preventiva rispetto alla
sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all'articolo 16, .
Articolo 14
Modifiche all'articolo 32-bis della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 32-bis della L.R. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale approva un programma triennale d'interventi
e prevede la concessione dei relativi contributi alla società di cui
all'articolo18, finalizzati alla manutenzione straordinaria ed al
rinnovo della rete, delle attrezzature, degli impianti, delle
relative pertinenze, nonché del materiale rotabile ad essa
assegnato, di proprietà regionale, trasferitogli dalla regione o
acquistato con contributi regionali, stabilendo le modalità di
erogazione.
2. Il comma 3 dell'articolo 32bis della L.R n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
3 Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione
di contributi, la Giunta regionale può disporre l'erogazione, a
titolo di acconto, di una somma non superiore al 50% del contributo
complessivamente concesso per il medesimo anno, a favore
dell'impresa di cui all'articolo 18 .
Articolo 15
Modifiche all'articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 4 dell'articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si
applica agli interventi sui beni ferroviari di proprietà della
Regione e su attrezzature, impianti e materiale rotabile, funzionali
al trasporto ferroviario di persone, oggetto di finanziamento
regionale.
2. Dopo la lettera c) comma 6 dell'articolo 34 della L.R.n. 30 del
1998 sono inserite le seguenti:
c-bis) la società di cui all'articolo 18, concessionaria della rete
ferroviaria regionale di cui all'articolo 18;
c-ter) il gestore della rete ferroviaria nazionale nei casi e alle
condizioni consentite dalla legge.
Articolo 16
Modifiche all'articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 3 dell'articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998 è
sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di
viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da
applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
definisce altresì le tariffe e le modalità d'uso di altri sistemi di
mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale,
quali il bike sharing , che favoriscono l'integrazione dei servizi
medesimi .
Articolo 17
Sostituzione dell'articolo 40 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 40 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal
seguente:
Articolo 40
Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative
1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie per la
mobilità o dalle imprese di gestione del servizio in apposito
regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono
essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Se il
regolamento è stabilito dall'impresa è trasmesso all'Agenzia locale
o all'ente affidante e assume valore dopo due mesi dall'inoltro in
assenza di rilievi.
2. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e
conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta
degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del
titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da
parte dell'agente in servizio.
3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
sono altresì tenuti, in occasione di ogni cambio mezzo, agli
obblighi di validazione dei titoli di viaggio connessi a
tariffazione elettronica relativa alla mobilità multimodale delle
persone.
4. l'obbligo di validazione degli abbonamenti personali elettronici
di tipo forfettario in occasione di ogni cambio mezzo, potrà esser
disposto in maniera coordinata dalle autorità competenti, inserito
nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in
modo chiaro e permanente.
5. La violazione degli obblighi indicati ai commi 2 e 3 comporta:
a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa
semplice per il servizio già usufruito;
b) la sanzione amministrativa non inferiore a cinquanta e non
superiore a duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa
alla prima zona tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato
ai 0,50 euro superiori;
c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo
abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio
contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e
fatta salva l'azione penale.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche quando l'utente,
titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo
all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il
documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il
documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento
della violazione, si applica una sanzione fissa pecuniaria di
importo pari a 6 euro.
7. Alla violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 si applica
una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a 6 euro.
Al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria
posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato
pagamento nelle mani dell'agente accertatore.
8. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla
presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata
al comma 5 lettera b) immediatamente nelle mani dell'agente
accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi
cinque giorni nella sede del soggetto responsabile dell'emissione
dei titoli di viaggio o anche a mezzo di versamento in conto
corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità
del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 13 della
legge regionale n. 21 del 1984.
9. I soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio
rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei
connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben
visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.
10. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni
sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19 della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti
accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell'emissione dei
titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti
aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori.
Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia
giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
11. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli
previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 , compresi
quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché
tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I sezione II
della stessa legge e dalla legge regionale n. 21 del 1984.
12. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,
come prevede l'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984,
l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più
vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di
accertamento al soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di
viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.
13. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 15 della legge
regionale n. 21 del 1984, è emessa dal soggetto responsabile
dell'emissione dei titoli di viaggio.
14. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre
violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme
in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto), e per le quali sia
prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.
15. Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato
danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle
imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103,00
euro a un massimo di 309,00 euro, oltre al risarcimento del danno
derivante.
16 I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del
servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione
dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti
responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio e registrati in
apposita separata voce della contabilità.
Articolo 18
Modifiche all'articolo 44 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. n.30 del 1998 è abrogato.
2. Al comma 3 bis dell'articolo 44 della l.r. n.30 del 1998 le
parole agli attuali concessionari sono sostituite dalle seguenti:
al concessionario .
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della l.r. n.30 del 1998 sono
aggiunti i seguenti:
5. La Regione, come indicato dall'articolo 35, salvo quanto
previsto dall'articolo 49 comma 3, può:
a) conferire, in tutto o in parte all'impresa affidataria dei
servizi, il materiale rotabile di sua proprietà;
b) trasferire o conferire, in tutto od in parte, alla società che
gestisce la rete ferroviaria il materiale rotabile di sua proprietà.
6. Resta di proprietà delle imprese di cui al punto precedente il
materiale rotabile acquistato con contributi pubblici. La Giunta
Regionale attribuisce alle due nuove società di cui al comma 4bis, a
titolo di conferimento o di trasferimento, come sopra specificato,
il materiale rotabile ed i beni appartenenti alla. società acquisita
ai sensi della legge regionale del 28 dicembre 2000 n. 39.
7. In via transitoria ed eccezionale, qualora si verifichino
condizioni contingenti in prossimità dell'affidamento del servizio
ferroviario regionale di trasporto passeggeri, anche in relazione ai
tempi di svolgimento delle procedure di gara, al fine di garantire
continuità al servizio, è consentito, alla società di cui
all'articolo 18, l'affidamento diretto del servizio di trasporto
all' esercente il servizio stesso stipulando un contratto di durata
massima triennale.
Articolo 19
Modifiche all'articolo 45 della L.R. n. 30 del 1998
1. I commi 3, 4, 4-bis, 4-ter , 6, 7, dell'articolo 45 della L.R.
n. 30 del 1998 sono abrogati.
Articolo 20
Modifiche all'articolo 49 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 49 della L.R. n. 30 del 1988 è
sostituito dal seguente:
2. I beni di cui al comma 1 che, a seguito di accertamento tecnico,
risultino non più necessari all'esercizio del trasporto pubblico
regionale e locale, possono essere alienati o adibiti ad altri
scopi, d'intesa - per i mezzi adibiti a servizi autofilotranviari -
con gli enti locali.
2. Nel comma 3 dell'articolo 49 della L.R. n. 30 del 1988, dopo la
parola locale sono aggiunte le seguenti: della Regione
Emilia-Romagna .
Titolo II
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999
Articolo 21
Sostituzione dell'articolo 162 della L.R. n. 3 del 1999
1. L'articolo 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:
Articolo 162
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione e
programmazione della rete viaria di interesse regionale di cui
all'articolo 163 ed al coordinamento delle funzioni attribuite alle
Province.
2. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano
Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione
nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui
all'articolo 164-bis, dei nuovi interventi di riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione,
attraverso il programma di cui all'articolo 164-ter, commi 2 e 3,
delle autostrade regionali;
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province,
anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di
indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione,
manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia
di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio
del traffico.
d) alla ripartizione, nell'ambito delle funzioni generali di
coordinamento, di risorse per concorrere alla manutenzione
straordinaria della rete stradale provinciale, da utilizzare in via
prioritaria su quella ricadente nella rete viaria di interesse
regionale ed al fine di garantire omogeneità degli standard tecnici
e funzionali dell'intera rete provinciale;
e) all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente
interessati, delle opere stradali compensative, connesse o
complementari ad interventi ricadenti nella rete viaria di interesse
regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo
167, commi 5-bis e 5-ter;
f) alla redazione dei piani regionali di riparto dei
finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di
reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19
ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità
ciclistica).
Articolo 22
Sostituzione dell'articolo 163 della L.R. n. 3 del 1999
1. L'articolo 163 della l.r. n. 3 del 1999 è sostituito dal
seguente:
Articolo 163
Rete viaria di interesse regionale
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale
provvede alla individuazione e alla modifica della rete viaria di
interesse regionale.
2. Fino all'adozione della deliberazione dell'Assemblea legislativa
di cui al comma 1, per rete viaria di interesse regionale si intende
quella costituita dalla grande rete e dalla rete di base
principale , così come definite dal Piano Regionale Integrato dei
Trasporti approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre
1999, nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade
regionali e dalle opere stradali ad esse connesse o complementari o
compensative.
Articolo 23
Sostituzione dell'articolo 164-bis della L.R. n. 3 del 1999
1. L'articolo 164-bis della L.R.. n. 3 del 1999 è sostituito dal
seguente:
Articolo 164-bis
Programma triennale di intervento sulla rete delle strade di
interesse regionale
1. Il programma triennale di intervento sulla rete delle strade di
interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la
Regione definisce:
a) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo
sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di
interesse regionale;
b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle
autostrade regionali di cui all'articolo 164-ter.
2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e
miglioramento della rete viaria individuati dal Piano Regionale
Integrato dei Trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle
Province, predispone il programma.
3. L'Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario,
lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.
Articolo 24
Sostituzione dell'articolo 167 della L.R. n. 3 del 1999
1. L'articolo 167 della L.R. n. 3 del 1999 è sostituito dal
seguente:
Articolo 167
Risorse per la rete viaria
1. La Regione stanzia per la rete viaria, distintamente e nel
rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse
trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive
proprie della Regione.
2. Tali risorse sono destinate a:
a) interventi di cui all'articolo 164-bis;
b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale,
con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di
interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e
funzionali sulla stessa;
c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di
interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi
eccezionali o calamitosi;
d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi
preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di
monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione
delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di
rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e
costituzione di un centro regionale di monitoraggio.
g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del
programma di cui all'articolo 164-ter.
3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono
assegnate alle Province secondo i criteri , le modalità e le
procedure definite dalla Giunta regionale.
4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale,
per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi
eccezionali o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta
regionale alla Provincia interessata.
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d) , e)
ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di
apposite convenzioni con le Province.
6. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme
trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di
apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione
delle opere stradali compensative o connesse agli interventi
ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.
7. Le risorse di cui al comma 6 sono trasferite agli Enti sul cui
territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla
base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al
comma 6, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.
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