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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1958
Presentato in data: 08/11/2011
Norme in materia di tributi regionali (delibera di Giunta n. 1601 del 07 11 11).

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

                              Relazione
Il progetto di legge, nel rispetto del quadro normativo statale di
riferimento, si pone l'obiettivo di garantire che l'esercizio
dell'azione amministrativa regionale in ambito tributario tenda ad
una sempre maggiore efficienza ed economicità di gestione, anche
attraverso la semplificazione di alcune procedure amministrative.
In particolare, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 si
pongono nell'ottica di rendere efficace l'azione amministrativa,
senza gravare il procedimento di complicazioni burocratiche da cui
scaturirebbero oneri, diretti o indiretti, su cittadini e imprese.
In questo quadro la finalità di queste disposizioni risiede nel
fornire certezza e chiarezza delle procedure, a garanzia di un
trasparente e corretto rapporto tra le istituzioni e i cittadini.
La disposizione di cui all'articolo 6 è di mera conferma delle
aliquote dell'Addizionale al reddito delle persone fisiche, in
osservanza all'impegno politico di non aumentare la pressione
fiscale.
L'articolo 7 prevede il riversamento diretto alla Regione
dell'intero gettito derivante dall'attività di contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale riferita ai tributi propri
derivati e alle addizionali, in coerenza con quanto disposto
dall'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 1 della legge 42/2009 e
in relazione al principio di territorialità di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009.
Nella modifica del quadro normativo regionale, sono stati osservati
i criteri di chiarezza e di semplicità di linguaggio e sono stati
garantiti i principi espressi nella legge 27 luglio 2000, n. 212
( Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ).
Il progetto di legge è composto da nove articoli.
Articolo 1 Validità delle autorizzazioni alla riscossione delle
tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto
Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico alle
agenzie autorizzate alla riscossione delle tasse automobilistiche,
nonché degli uffici regionali, viene previsto che le autorizzazioni
debbano ritenersi valide a tempo indeterminato, a condizione che
permangano in capo al soggetto autorizzato i requisiti previsti per
il rilascio.
Attualmente la convenzione tipo allegata al D.M. 13 settembre 1999
( Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex
legge n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse
automobilistiche ) prevede la validità delle autorizzazioni fino al
31 dicembre del terzo anno successivo a quello del rilascio e impone
pertanto il periodico rinnovo. La validità illimitata delle
autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche è
peraltro prevista per i tabaccai dal DPCM 25 gennaio 1999 n. 11
( Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i
tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse
automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
legge n. 449 del 1997 ).
Viene inoltre introdotto il principio, già applicato all'addizionale
regionale all'accisa sul gas naturale in base all'art. 64
( Prestazione della cauzione ) del D.Lgs 504 del 1995, per cui non è
necessario procedere all'adeguamento della fidejussione in caso di
aumento non rilevante degli importi da garantire, con evidenti
benefici in termini di oneri amministrativi e finanziari per gli
operatori.
Articolo 2 Versamento cumulativo per le imprese concedenti veicoli
in locazione finanziaria
Il comma 1 dell'art. 7, Semplificazione e razionalizzazione della
riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano , della legge 23 luglio
2009 n. 99 autorizza le singole regioni a stabilire le modalità con
le quali le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria
possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli
utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di
tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
Nell'ottica di semplificare e razionalizzare la riscossione della
tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, si
ritiene necessario dare attuazione al disposto normativo demandando
a un atto della Giunta la definizione delle modalità operative per
effettuare il versamento.
Permane, infatti, sull'Amministrazione regionale l'obbligo di
allineare e implementare correttamente l'archivio nazionale e
regionale della tassa automobilistica, scorporando il pagamento
cumulativo nei singoli versamenti imputabili ai diversi veicoli,
nonché di garantire che ne avvenga l'allineamento all'anno d'imposta
e al periodo tributario per il quale la tassa è dovuta.
Articolo 3 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 30 del 2003
in materia di pagamento rateale dei tributi regionali
La norma ha la finalità di semplificare le procedure di gestione
delle richieste di pagamento rateale dei tributi regionali,
prevedendo, di norma, la scadenza trimestrale delle rate in luogo
dell'attuale cadenza mensile. La Giunta Regionale è incarica di
stabilire le modalità applicative.
Articolo 4 Accertamento delle violazioni in materia di tassa
automobilistica
Conformemente all'art. 17, Estensione delle disposizioni sulla
riscossione mediante ruolo , del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e in
armonia con i principi di semplificazione e del giusto procedimento,
la norma si adatta al disposto statale e vuole rendere efficace
l'azione amministrativa e fare chiarezza sulle procedure.
La facoltà di recupero della tassa automobilistica, attraverso la
notificazione di iscrizioni a ruolo fondate su atti validati, è
stata rafforzata dal legislatore con l'art. 37, Esatta ricognizione
dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per
anni pregressi , del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
L. 326/2003 e, oltre che risultare vantaggiosa in termini di
economicità di gestione, consente di abbreviare i termini di
conclusione del procedimento, a vantaggio di un'efficiente azione
amministrativa.
Articolo 5 Estinzione del contenzioso
Con tale articolo si ripropongono le norme di cui alle precedenti
leggi regionali 13 dicembre 1993, n. 43, 14 aprile 1995, n. 43, 13
agosto 1999, n. 24, 11 dicembre 2000, n. 37, 22 dicembre 2003, n.
30, 22 dicembre 2005, n. 23 e infine 20 dicembre 2006, n. 19,
estendendo, fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, l'efficacia dell'estinzione dei crediti che, per motivi di
economicità dell'azione amministrativa, risulta opportuno
abbandonare.
E', infine, utile ricordare che l'articolo in esame recepisce quanto
già disposto in materia con Decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 1999, n. 129, Regolamento recante disposizioni in materia
di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16,
comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146 .
Articolo 6 Conferma delle aliquote previste dall'art. 2 della legge
regionale 20 dicembre 2006, n. 19
L'art. 6 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario , disciplina gli ambiti di intervento
sulle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF da parte delle
regioni, sia a regime, con la piena attuazione del disegno del
federalismo fiscale, sia nel periodo transitorio. Mentre le
disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 si applicheranno solo a
decorrere dal 2013 (divieto di maggiorazione dell'addizionale
regionale oltre lo 0,5 % in caso di riduzione dell'Irap, possibilità
di differenziare le aliquote dell'addizionale esclusivamente in
relazione agli scaglioni Irpef, facoltà di introdurre agevolazioni
per le famiglie e detrazioni in luogo di sussidi erogati dalla
regione) e la piena manovrabilità delle aliquote vi sarà solo dal
2015, le maggiorazioni di aliquota disposte dalle regioni
attualmente in vigore sono state fatte salve solo fino al 31
dicembre 2011, ai sensi del comma 2, come modificato dall'art. 1,
comma 10, lett. b) del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.
148.
Si rende necessario pertanto un intervento normativo di mera
conferma delle aliquote vigenti, al fine di continuare ad assicurare
l'attuale livello di finanziamento dei servizi erogati dalla
Regione. La norma è stata formulata in modo da non rendere
necessario un ulteriore intervento normativo di mera conferma, in
caso di rinvio dei termini previsti dalle norme statali citate.
L'articolo in commento non comporta pertanto alcun incremento della
pressione fiscale rispetto all'anno precedente.
Articolo 7 Riscossione diretta
Tale norma recepisce e dà attuazione al principio espresso
dall'articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, il quale
testualmente recita: È assicurato il riversamento diretto alle
regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1,
lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in
relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma
1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero
gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai
tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei
tributi erariali di cui al presente decreto .
Viene altresì esplicitato che la convenzione con l'Agenzia delle
Entrate per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale
all'IRPEF, stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale
48/2001, preveda le modalità attuative del riversamento diretto alla
Regione delle somme riscosse a seguito delle attività di controllo e
contrasto all'evasione fiscale.
Articolo 8 Norma transitoria
Tale disposizione è necessaria per chiarire le modalità procedurali
a cui deve attenersi l'amministrazione nell'accoglimento delle
domande di dilazione di pagamento presentate prima e dopo l'entrata
in vigore della norma.

Testo:

                          PROGETTO DI LEGGE
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Articolo 1
Validità delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse
automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto
1. Le autorizzazioni alla riscossione delle tasse
automobilistiche rilasciate, ai sensi dell'articolo 31, comma 42,
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo), alle agenzie di pratiche auto,
sono valide sino a quando permangono in capo al soggetto autorizzato
i requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 settembre 1999
(Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex
Legge n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse
automobilistiche), salva la verifica sulla validità e congruità
della fidejussione di cui all'art. 3 dello stesso decreto
ministeriale.
2. Se l'aumento dell'importo da garantire è inferiore al 10 per
cento della fidejussione già prestata, non si da luogo ad alcuna
integrazione.
Articolo 2
Versamento cumulativo della tassa automobilistica
per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della Legge 23 luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia) le imprese concedenti
veicoli in locazione finanziaria, di cui risultano proprietarie dal
pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1983 n. 53, possono corrispondere cumulativamente la tassa
automobilistica con le modalità operative stabilite dalla Giunta
regionale. L'utilizzatore è tenuto, in solido con l'impresa
concedente, al regolare assolvimento della tassa automobilistica per
il veicolo oggetto di locazione finanziaria, per la durata del
relativo contratto ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 953/1982,
convertito con modificazioni dalla l. 53/1983.
Articolo 3
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 2003
in materia di pagamento rateale dei tributi regionali
1. All'articolo 5 della Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30
(Disposizioni in materia di tributi regionali) sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la parola mensile è abrogata, le parole trenta
rate mensili sono sostituite da dieci rate trimestrali ;
b) al comma 3 le parole del rateo mensile sono sostituite da
di una rata ;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente 5 bis La Giunta
Regionale, con propria deliberazione, determina l'importo minimo
delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2,
la rateizzazione è concessa su base mensile, nonché ogni altro
aspetto relativo all'attuazione del presente articolo .
Articolo 4
Accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica
1. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento
della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei
relativi accessori sono effettuati in via ordinaria mediante
iscrizione a ruolo coattivo, reso esecutivo entro il termine di cui
all'articolo 5 del D.L. 953/1982, convertito con modificazioni dalla
L. 53/1983, con le modalità previste dal titolo I, capo II, e dal
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito).
Articolo 5
Estinzione del contenzioso
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o
costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora
l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di
16,53 euro.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1,
si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per
almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il
medesimo tributo.
Articolo 6
Conferma delle aliquote previste
dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19
1. Le aliquote dell'Addizionale regionale all'Imposta sui redditi
delle persone fisiche previste dall'articolo 2 dalla legge regionale
20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) sono
confermate per l'anno d'imposta 2012 e successivi fino a nuova
disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le
disposizioni statali in materia.
Articolo 7
Riscossione diretta
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse
fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, le somme
riscosse a titolo di Addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche e di Imposta Regionale sulle Attività
Produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione
delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con
adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario,
espletate dall'Agenzia delle Entrate sono riversate direttamente
presso la Tesoreria regionale con le modalità di cui alla
convenzione da stipularsi con la Regione per la gestione di detti
tributi.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a
titolo di tributo, interessi e sanzioni.
Articolo 8
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano alle
istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della
presente legge.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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