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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1958
Presentato in data: 08/11/2011
Norme in materia di tributi regionali (delibera di Giunta n. 1601 del 07 11 11).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

                          PROGETTO DI LEGGE
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Articolo 1
Validità delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse
automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto
1. Le autorizzazioni alla riscossione delle tasse
automobilistiche rilasciate, ai sensi dell'articolo 31, comma 42,
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo), alle agenzie di pratiche auto,
sono valide sino a quando permangono in capo al soggetto autorizzato
i requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 settembre 1999
(Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex
Legge n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse
automobilistiche), salva la verifica sulla validità e congruità
della fidejussione di cui all'art. 3 dello stesso decreto
ministeriale.
2. Se l'aumento dell'importo da garantire è inferiore al 10 per
cento della fidejussione già prestata, non si da luogo ad alcuna
integrazione.
Articolo 2
Versamento cumulativo della tassa automobilistica
per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della Legge 23 luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia) le imprese concedenti
veicoli in locazione finanziaria, di cui risultano proprietarie dal
pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1983 n. 53, possono corrispondere cumulativamente la tassa
automobilistica con le modalità operative stabilite dalla Giunta
regionale. L'utilizzatore è tenuto, in solido con l'impresa
concedente, al regolare assolvimento della tassa automobilistica per
il veicolo oggetto di locazione finanziaria, per la durata del
relativo contratto ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 953/1982,
convertito con modificazioni dalla l. 53/1983.
Articolo 3
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 2003
in materia di pagamento rateale dei tributi regionali
1. All'articolo 5 della Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30
(Disposizioni in materia di tributi regionali) sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la parola mensile è abrogata, le parole trenta
rate mensili sono sostituite da dieci rate trimestrali ;
b) al comma 3 le parole del rateo mensile sono sostituite da
di una rata ;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente 5 bis La Giunta
Regionale, con propria deliberazione, determina l'importo minimo
delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2,
la rateizzazione è concessa su base mensile, nonché ogni altro
aspetto relativo all'attuazione del presente articolo .
Articolo 4
Accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica
1. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento
della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei
relativi accessori sono effettuati in via ordinaria mediante
iscrizione a ruolo coattivo, reso esecutivo entro il termine di cui
all'articolo 5 del D.L. 953/1982, convertito con modificazioni dalla
L. 53/1983, con le modalità previste dal titolo I, capo II, e dal
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito).
Articolo 5
Estinzione del contenzioso
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o
costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora
l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di
16,53 euro.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1,
si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per
almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il
medesimo tributo.
Articolo 6
Conferma delle aliquote previste
dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19
1. Le aliquote dell'Addizionale regionale all'Imposta sui redditi
delle persone fisiche previste dall'articolo 2 dalla legge regionale
20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) sono
confermate per l'anno d'imposta 2012 e successivi fino a nuova
disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le
disposizioni statali in materia.
Articolo 7
Riscossione diretta
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse
fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, le somme
riscosse a titolo di Addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche e di Imposta Regionale sulle Attività
Produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione
delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con
adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario,
espletate dall'Agenzia delle Entrate sono riversate direttamente
presso la Tesoreria regionale con le modalità di cui alla
convenzione da stipularsi con la Regione per la gestione di detti
tributi.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a
titolo di tributo, interessi e sanzioni.
Articolo 8
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano alle
istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della
presente legge.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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