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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1994
Presentato in data: 14/11/2011
Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente (delibera di Giunta n. 1646 del 14 11 11).
Oggetto:
Testo presentato:
1994 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente (delibera di Giunta n. 1646 del 14 11 11).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

Progetto di legge regionale:
NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE
INDICE
TITOLO I - Disposizioni relative ai servizi pubblici ambientali
Capo I - Principi e norme generali
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Ambito territoriale ottimale
Capo II - Organizzazione territoriale
Art. 4 - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi
Idrici e Rifiuti
Art. 5 - Organi dell'Agenzia
Art. 6 - Presidente
Art. 7 - Consiglio di ambito
Art. 8 - Consigli locali
Art. 9 - Collegio dei revisori
Art. 10 - Incompatibilità e compensi
Art. 11 - Direttore
Art. 12 - Funzioni della Regione
Art. 13 - Piano di ambito per la gestione dei servizi
Art. 14 - Clausola valutativa
Capo III - Tutela degli utenti
Art. 15 - Tutela degli utenti e partecipazione
Capo IV - Disposizioni specifiche per il settore rifiuti
Art. 16 - Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti
urbani
Art. 17 - Avvalimento di cooperative sociali
Capo V - Disposizioni specifiche per il settore idrico
Art. 18 - Acquedotti pubblici industriali
TITOLO II - Disposizioni finali e transitorie
Art. 19 - Attivazione dell'Agenzia
Art. 20 - Liquidazione delle forme di cooperazione
Art. 21 - Personale dell'Agenzia
Art. 22 - Esercizio dei poteri sostitutivi
Art. 23 - Altre disposizioni transitorie
Art. 24 - Abrogazioni
Art. 25 - Disposizioni finali
Art. 26 - Entrata in vigore
TITOLO I
Disposizioni relative ai servizi pubblici ambientali
Capo I
Principi e norme generali
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla
regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare
all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna
fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla
pianificazione di settore.
2. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro
attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si
attengono ai seguenti principi:
a) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;
b) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di
politiche di sviluppo sostenibile e solidale;
c) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;
d) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque
superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.
3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli
Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in
materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i
seguenti obiettivi:
a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica con
particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di
salvaguardia e di generazione delle acque superficiali e
sotterranee;
b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri
di equità, solidarietà e sostenibilità, anche al fine di garantirne
l'uso a tutti i cittadini;
c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione
nelle reti distributive.
4. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge,
si attengono ai princìpi fondanti il patto con le generazioni future
e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel
rispetto dei suddetti princìpi, la Regione e gli Enti locali
perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata,
l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute
dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a minimizzare la
quantità di rifiuti da smaltire favorendo prioritariamente il
riciclaggio, nonché il recupero di materia e di energia.
Articolo 2
Disposizioni generali
1. Con la presente legge la Regione dà attuazione all'articolo 2,
comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)).
2. La presente legge è emanata in conformità all'ordinamento
giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni
di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), e nel rispetto del principio di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, del principio di leale
collaborazione, nonché in coerenza con i principi generali
dell'ordinamento regionale.
Articolo 3
Ambito territoriale ottimale
1. Sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della
Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito
territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del
d.lgs. n. 152 del 2006.
2. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere
nell'ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni
o consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in
ambiti contigui di altre Regioni. Le richieste possono essere
accolte previa intesa con la Regione contermine, nel rispetto
dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese
vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a
trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa
manifestazione di volontà da parte della Regione contermine.
Capo II
Organizzazione territoriale
Articolo 4
Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e
Rifiuti
1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al
servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, previste dal d. lgs. n. 152 del 2006 e già esercitate dalle
Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione
degli Enti locali, è costituita un'Agenzia denominata Agenzia
Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di
seguito denominata Agenzia ) cui partecipano obbligatoriamente
tutti i Comuni e le Province della Regione. L'Agenzia esercita le
proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha
sede legale a Bologna.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è
dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
3. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una
contabilità di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'Agenzia
sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità
di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi
degli Enti locali. L'Agenzia in relazione alle funzioni ad essa
assegnate ha potestà regolamentare che esercita secondo quanto
previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dallo
statuto.
4. Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali,
l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di
governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con
riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del
secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della
presente legge, con riferimento al territorio provinciale.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è
dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche
per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può
inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a
disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione
definisce le modalità e le condizioni per la copertura della
dotazione organica dell'Agenzia.
6. Nel processo di definizione ed approvazione del piano di ambito
di cui all'articolo 13, l'Agenzia rispetta la pianificazione
territoriale sovraordinata. Assicura inoltre la consultazione delle
organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente
rappresentative nel territorio.
7. I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a
carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della vigente
normativa dello Stato.
Articolo 5
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di ambito;
c) i Consigli locali;
d) il Collegio dei revisori.
2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Agenzia sono
stabilite dallo statuto.
Articolo 6
Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è
nominato in seno al Consiglio di ambito nella seduta di
insediamento.
2. Il Presidente coordina i lavori dei Consigli locali e presiede il
Consiglio di ambito con potere di convocazione.
3. Il Presidente può delegare il coordinamento dei lavori dei
Consigli locali ad un componente del Consiglio d'ambito.
Articolo 7
Consiglio di ambito
1. Il Consiglio di ambito svolge le funzioni di primo livello ed è
costituito da 9 Sindaci o Presidenti di Province o amministratori da
loro designati nominati dai Consigli locali. Il Consiglio è
rinnovato ogni 5 anni.
2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica
nel periodo di vigenza del Consiglio di ambito, si procede a nuova
nomina da parte del Consiglio locale cui apparteneva il titolare
della carica.
3. Le deliberazioni del Consiglio di ambito sono validamente assunte
a maggioranza dei votanti ed ogni componente ha a disposizione un
voto.
4. Al Consiglio di ambito compete l'adozione di ogni decisione non
riservata ad altri organi dell'Agenzia e che non rientri nelle
attribuzioni della dirigenza nel rispetto dei principi di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche). In particolare il Consiglio di ambito approva lo statuto
dell'Agenzia, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il
Consiglio di ambito delibera l'assunzione del direttore, ai sensi
dell'articolo 11.
5. Il Consiglio di ambito provvede sia per il servizio idrico
integrato sia per quello di gestione dei rifiuti:
a) all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
c) all'approvazione del piano economico-finanziario;
d) all'approvazione del Piano di ambito e dei suoi eventuali Piani
stralcio;
e) alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli
utenti costituito presso l'Agenzia;
f) all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di
affidamento del servizio;
g) alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei
piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei
Consigli locali;
h) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
i) al monitoraggio sull'andamento delle tariffe all'utenza
deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica
e aggiornamento;
l) alla gestione delle attività di informazione e consultazione
obbligatorie previste dalla normativa vigente;
m) a garantire i rapporti con l'Agenzia nazionale per la regolazione
e la vigilanza in materia di acqua di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, garantendo le necessarie
attività di verifica della medesima sui provvedimenti relativi al
servizio idrico integrato;
n) a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
o) approva lo schema tipo della carta dei servizi nonché la relativa
adozione da parte dei gestori.
Articolo 8
Consigli locali
1. I Consigli locali svolgono le funzioni di secondo livello ai
sensi del comma 4 dell'articolo 4. Ogni Consiglio locale è
costituito dai Comuni della Provincia e da quelli confinanti di
altre Regioni che siano stati inclusi nell'ambito territoriale
ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia,
rappresentata dal Presidente, o dagli amministratori locali
delegati, in coerenza con quanto previsto per le Conferenze di cui
all'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma
del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti
con l'Università).
2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana
possono essere rappresentati, all'interno di ogni Consiglio locale,
dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco
delegato il cui voto è determinato secondo quanto previsto al comma
4 con riferimento a tutti i Comuni associati.
3. Ogni Consiglio locale elegge al proprio interno un coordinatore
con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare
svolgimento dei lavori in collegamento con il Presidente.
4. Il Consiglio locale è validamente costituito in presenza di un
numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti Locali e almeno
il 34% delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte
a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La
quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti
complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di
partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione
del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione
residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento
calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione
del Consiglio locale.
5. I Consigli locali esprimono un parere sulla proposta di bilancio
preventivo entro venti giorni dalla trasmissione della stessa.
6. I Consigli provvedono, per entrambi i servizi:
a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle
more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere,
sulla base di macroaggregazione, ivi compresa la loro aggregazione
con bacini di pertinenza di altri Consigli;
b) a proporre al Consiglio regionale le modalità specifiche di
organizzazione e gestione dei servizi;
c) all'approvazione del piano degli interventi nel rispetto delle
linee guida di cui alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 7;
e) alla definizione e approvazione delle tariffe all'utenza nel
rispetto delle linee guida di cui alla lettera g) del comma 5
dell'articolo 7, previa approvazione dell'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua per le tariffe
all'utenza del servizio idrico integrato;
f) al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da
parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale
al Consiglio di ambito.
7. Per il funzionamento del Consiglio locale gli Enti locali
concludono un accordo che ne disciplini le modalità di
partecipazione, l'organizzazione e l'eventuale costituzione di un
ufficio di presidenza con la previsione dei compiti ad esso
assegnati. I Consigli locali, ovvero i loro uffici di presidenza,
possono riunirsi in seduta congiunta per esaminare decisioni che
coinvolgano più territori provinciali.
8. Con deliberazione assunta con la maggioranza delle quote di
partecipazione è possibile fondere più Consigli locali. Il Consiglio
locale derivante dalla fusione di più Comitati esprime nel Consiglio
di ambito un numero di rappresentanti pari a quello espresso
originariamente dai territori aggregati.
Articolo 9
Collegio dei revisori
1. Il Presidente, su proposta del Consiglio di ambito, nomina il
Collegio dei revisori, composto da tre membri scelti nel rispetto
delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 e di quanto
previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la l.
n. 148 del 2011.
Articolo 10
Incompatibilità e compensi
1. Per i componenti degli organi dell'Agenzia trovano applicazione
le cause di incompatibilità previste all'articolo 4 del d. l. n. 138
del 2011.
2. Ai componenti degli organi dell'Agenzia di cui agli articoli da 6
a 8 non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio
delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il
rimborso delle spese di trasferta sostenute fuori dalla Provincia di
appartenenza istituzionale.
Articolo 11
Direttore
1. L'Agenzia ha un direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con
deliberazione del Consiglio di ambito, con contratto di lavoro
subordinato, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110
del d. lgs. n. 267 del 2000.
2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica,
amministrativa e contabile, ed in particolare:
a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di ambito ed ai
Consigli locali;
b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi
che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del
personale;
e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e
ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia;
f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
h) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio
preventivo ed alla sua sottoposizione preliminare ai consigli locali
al fine dell'esercizio delle prerogative di cui al comma 5
dell'articolo 8.
Articolo 12
Funzioni della Regione
1. La Regione, in raccordo con le Autonomie locali, nell'ambito dei
principi fissati nella presente legge e nel rispetto delle
discipline comunitarie e statali, esercita le proprie attribuzioni
in materia di regolazione dei servizi pubblici prevedendo per il
servizio di gestione dei rifiuti urbani:
a) la formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per
l'organizzazione, la gestione ed il controllo sull'attuazione degli
interventi infrastrutturali secondo le finalità di cui alla presente
legge;
b) la definizione degli elementi di dettaglio inerenti la
regolazione economica;
c) le modalità di conferimento alla Regione delle informazioni e
dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e
tecnico-economica;
d) l'esercizio della vigilanza;
e) l'esercizio del potere di sanzione, ad eccezione delle sanzioni
connesse alla violazione del contratto di affidamento;
f) lo svolgimento delle attività specifiche relative alla tutela dei
consumatori di cui all'articolo 15;
g) la definizione delle modalità e degli obblighi di raccolta delle
informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed
infrastrutturale al fine di garantire l'omogeneità dei dati a
livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità
di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di
conoscenza e condivisione dei dati raccolti.
2. La Regione, anche al fine di garantire l'esercizio di quanto
previsto agli articoli 121, 152 e 199 del d. lgs. n. 152 del 2006
relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, provvede:
a) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello
regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato
e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il
loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di
implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce
strumento a supporto della formulazione, implementazione,
monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di
pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia
ambientale e di servizi pubblici locali;
b) allo svolgimento delle funzioni di osservatorio regionale dei
servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi
e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi,
avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995,
n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna) ed in raccordo con gli Osservatori provinciali
sui rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della
legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale);
c) la definizione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali di
cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del
Consiglio delle Autonomie locali), del limite del costo di
funzionamento dell'Agenzia e della quota parte massima di cui al
comma 7 dell'articolo 4;
d) alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Agenzia e delle
deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione
entro trenta giorni dall'approvazione.
3. La Regione esercita altresì il potere di sanzione ed in
particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso
di inadempienze dei gestori relative:
a) alla fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici
di cui alla presente legge;
b) al mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in
attuazione della lettera a) del comma 2.
4. Per le violazioni di cui al comma 3 è prevista una sanzione
pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità
dell'inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il
finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di
reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la
fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta
all'Autorità competente la sospensione o la decadenza
dell'affidamento del servizio.
5. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni assicura la
consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali
maggiormente rappresentative sul territorio. Per l'esercizio delle
funzioni di cui al presente articolo, la Regione si avvale di una
struttura organizzativa dedicata.
Articolo 13
Piano di ambito per la gestione dei servizi
1. Il Consiglio di ambito approva il Piano di ambito per il servizio
idrico integrato ed il Piano di ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani.
2. I Piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da
raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard
prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli
derivanti dalla normativa vigente in relazione anche agli scenari di
sviluppo demografico ed economico dei territori.
3. I Piani d'ambito sono di norma aggiornati in occasione della
revisione tariffaria periodica ovvero nei casi in cui ciò sia
necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
4. Al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi, i
bacini di affidamento previsti dai Piani di ambito vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge non possono essere oggetto
di frammentazione territoriale per i nuovi affidamenti dei servizi.
5. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato, dando
attuazione in particolare a quanto previsto dall'articolo 149 del d.
lgs. n. 152 del 2006, prevede:
a) la ricognizione delle infrastrutture;
b) il programma degli interventi;
c) il modello gestionale ed organizzativo;
d) il piano economico finanziario.
6. Il Piano d'ambito dei rifiuti costituisce, in attuazione della
pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti
dall'art. 199 del D.Lgs. n. 152 del 2006, lo strumento per il
governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il
programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo
ed il piano economico finanziario. Nel caso l'attività di
smaltimento e quella di raccolta e avviamento allo smaltimento siano
svolte da soggetti distinti, il Piano d'ambito dei rifiuti assicura
l'integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i
flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dalla
pianificazione sovraordinata ai fini della determinazione del costo
dello smaltimento. Il Piano d'ambito dei rifiuti individua altresì,
nella descrizione del modello organizzativo e gestionale, le
attività che il concessionario del servizio pubblico può svolgere
mediante ricorso a soggetti esterni nonché le modalità di
avvalimento delle cooperative sociali di cui al comma 1
dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina
delle cooperative sociali) per la gestione dei centri di raccolta di
cui alla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 del d. lgs. n.
152 del 2006.
Articolo 14
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine,
con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione
assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge e
sugli effetti relativi al miglioramento qualitativo dei servizi
erogati.
2. Il sistema dei servizi pubblici ambientali dell'Emilia-Romagna è
inoltre sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di
qualità ed efficacia.
3. La Giunta presenta alla Commissione assembleare competente un
report sull'attuazione della legge intermedio rispetto alla cadenza
di cui al comma 1.
4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per
la migliore valutazione della presente legge.
5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti.
Capo III
Tutela degli utenti
Articolo 15
Tutela degli utenti e partecipazione
1. La Regione, ai fini della tutela degli utenti del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolge i
seguenti compiti:
a) segnala all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza
in materia di acqua, istituita dall'articolo 10 del d. l. n. 70 del
2011 convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106,
relativamente al servizio idrico integrato, la necessità dì
modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il
rapporto tra l'Agenzia ed i gestori dei servizi in particolare
quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti;
b) segnala all'Agenzia e al gestore relativamente al servizio di
gestione dei rifiuti urbani la necessità dì modificare le clausole
contrattuali e gli atti che regolano i loro rapporti in
particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli
utenti;
2. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto
alla Regione i reclami, le istanze, le segnalazioni di cui al comma
1, dopo che i gestori interessati o l'Agenzia hanno risposto alla
medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque,
decorsi di norma almeno 30 giorni lavorativi dalla comunicazione
della stessa richiesta. Tramite apposita direttiva regionale sono
individuate le tipologie di istanze per le quali sono richieste
determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i
casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai
gestori o all'Agenzia ed alla Regione, le modalità di valutazione
relativamente alla regolarità, completezza e fondatezza delle
stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti
interessati sugli esiti dell'attività svolta.
3. Solo qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di
un'istanza, la Regione invia una segnalazione all'Agenzia per gli
interventi opportuni nell'esercizio delle proprie competenze,
fornendo eventualmente le indicazioni necessarie per la soluzione
delle problematiche evidenziate e segnalando l'opportunità di
applicazione ai gestori delle penali previste dalle convenzioni di
servizio nonché alla Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse
idriche per gli adempimenti di competenza. La Regione può, inoltre,
avviare autonomamente una procedura sanzionatoria nei confronti dei
gestori in caso di violazioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 12.
4. In rappresentanza degli interessi dei cittadini ai fini del
controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, presso il Consiglio di ambito
dell'Agenzia è istituito il Comitato consultivo degli utenti. La
partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun
compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della
Regione su proposta dell'Agenzia ed è formato sulla base di una
direttiva della Giunta regionale che contiene, in particolare,
criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione
ed al funzionamento del predetto Comitato.
5. Il Comitato consultivo degli utenti nell'esercizio delle proprie
funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei
servizi pubblici ambientali. In particolare:
a) coopera con l'Agenzia e la Regione nello svolgimento delle
proprie attività;
b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed
attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in
aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di
disagio o svantaggio;
c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche
di settore;
d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei
loro interessi presso le competenti sedi;
e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla
qualità dei servizi;
f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione
nell'accesso ai servizi;
g) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore del servizio la
presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza
del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
h) trasmette all' Agenzia e alla Regione le informazioni statistiche
sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei
consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del
servizio.
6. La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato di cui al
comma 4, le forme di partecipazione di cui alla legge regionale 9
febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione
delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione
delle politiche regionali e locali). A tal fine il Comitato
consultivo degli utenti si raccorda con il nucleo tecnico di
integrazione di cui all'articolo. 7 della l.r. n. 3 del 2010.
7. L'Agenzia mette a disposizione del Comitato consultivo degli
utenti una segreteria tecnica composta da un referente in materia di
servizio idrico integrato ed uno in materia di servizio di gestione
rifiuti urbani.
Capo IV
Disposizioni specifiche per il settore rifiuti
Articolo 16
Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani
1. In presenza di un soggetto privato proprietario
dell'impiantistica relativa alla gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani, l'affidamento della gestione del
servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che
resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine
l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali
impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base
dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da
imputare alla tariffa.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge l'Agenzia provvede alla ricognizione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le discariche in fase di
gestione post operativa, all'analisi del loro stato operativo ed
alla ricognizione degli impianti previsti nella pianificazione di
settore al fine di integrare e aggiornare la pianificazione
d'ambito.
Articolo 17
Avvalimento di cooperative sociali
1. I gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono
autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di cui al comma 1
dell'articolo 1 della l. n. 381 del 1991 per la gestione operativa
dei centri di raccolta o per l'effettuazione di attività
amministrativa connessa alle operazioni preliminari per l'avvio al
recupero o allo smaltimento.
2. I gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si
avvalgono di cooperative sociali ai sensi del comma 1 restano
titolari e responsabili delle attività connesse all'effettuazione
del servizio.
Capo V
Disposizioni specifiche per il settore idrico
Articolo 18
Acquedotti pubblici industriali
1. Al fine di ridurre i prelievi da falda e di garantire un ottimale
utilizzo della risorsa in relazione alla sua qualità e agli usi
connessi, in particolare nelle aree caratterizzate da carenza di
risorsa idrica, la Regione promuove la realizzazione di acquedotti
pubblici industriali. In tale caso la realizzazione delle opere e la
gestione delle stesse può essere svolta dalla società degli Enti
locali di cui all'articolo 113, comma 13, del d. lgs. n. 267 del
2000, ovvero dal soggetto gestore del servizio idrico integrato
qualora detta possibilità sia stata prevista nell'ambito del
procedimento di affidamento del servizio.
2. Al soggetto pubblico proprietario degli impianti può essere
conferita la titolarità della concessione di derivazione.
3. Qualora l'acquedotto pubblico industriale sia realizzato e
affidato al gestore del servizio idrico integrato, la relativa
gestione è separata da quella del servizio idrico integrato, e i
relativi costi, regolati dalla struttura di cui all'articolo 12,
comma 5, sono posti a carico dei soli utenti serviti.
TITOLO II
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 19
Attivazione dell'Agenzia
1. L'Agenzia di cui all'articolo 4 è istituita a far data dal 1
gennaio 2012 e dalla medesima data l'Agenzia subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui
all'articolo 30 della l. r. n. 10 del 2008. Dal 1 gennaio 2012 le
suddette forme di cooperazione sono poste in liquidazione e le
relative funzioni sono trasferite in capo all'Agenzia, che, fino
alla nomina del direttore di cui all'articolo 11, le esercita
tramite il soggetto di cui al comma 3.
2. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, convoca i Consigli locali. Ciascun Consiglio locale
nomina un componente del Consiglio di ambito ed il proprio
coordinatore. La Regione convoca i componenti del Consiglio di
ambito per la seduta di insediamento. Entro i successivi sessanta
giorni il Consiglio di ambito approva lo statuto dell'Agenzia e il
bilancio per l'esercizio. Sino alla nomina dei coordinatori dei
Consigli locali, ogni Consiglio locale è presieduto dal Sindaco di
minore età anagrafica.
3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del
soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia e della
liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30
della l.r. n. 10 del 2008 sulla base della specifica individuazione
a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta
regionale.
4. Il soggetto incaricato di cui al comma 3 è scelto preferibilmente
nell'ambito dei dirigenti regionali con competenze inerenti le
attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1 gennaio
2012. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso,
rapportato all'attività da svolgere. Per gli adempimenti di
competenza il soggetto incaricato si avvale del personale adibito
alle funzioni delle forme di cooperazione nonché del personale della
Regione.
5. Il soggetto incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente fino
alla nomina del Presidente, cura la gestione ordinaria e adotta gli
atti strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione
dei servizi e provvede alla definizione del primo bilancio di
funzionamento dell'Agenzia. A tal fine il soggetto incaricato
proroga l'incarico di uno dei revisori dei conti delle forme di
cooperazione di cui all'articolo 30 della l.r. n. 10 del 2008 fino
alla nomina del collegio dei revisori con le modalità di cui
all'articolo 9.
6. La dotazione organica dell'Agenzia in sede di prima applicazione
è fissata in misura pari al personale già assegnato alle forme di
cooperazione di cui all'articolo 30 della l.r. n. 10 del 2008.
7. Il costo della struttura temporanea di attivazione dell'Agenzia
trova copertura secondo le modalità già previste per le Autorità di
ambito soppresse.
8. La Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge predispone uno schema di statuto dell'Agenzia al fine di
facilitarne l'adozione.
9. Al fine di assicurare la continuità gestionale nella fase
transitoria i soggetti delegati dalle forme di cooperazione alla
sottoscrizione dei contratti garantiscono la gestione di bilancio in
conto terzi anche a favore dell'Agenzia. Per la gestione delle
funzioni di tesoreria, l'Agenzia può avvalersi della Tesoreria della
Regione Emilia-Romagna previa convenzione.
Articolo 20
Liquidazione delle forme di cooperazione
1. La gestione di liquidazione delle forme di cooperazione è svolta
dal soggetto incaricato di cui all'articolo 19 che provvede:
a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in
essere;
b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei
beni mobili ed immobili da trasferire all'Agenzia;
c) alla ricognizione del personale assegnato alle soppresse forme di
cooperazione di cui all'articolo 30 della l. r. n. 10 del 2008 da
trasferire all'Agenzia;
d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti
l'autorità giudiziaria.
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del
30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono
approvate dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze
delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'Agenzia i
saldi di bilancio delle forme di cooperazione tenendo conto dei
contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio.
Articolo 21
Personale dell'Agenzia
1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e determinato, assegnato presso i soggetti
partecipanti alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della
l. r. n. 10 del 2008 continua a svolgere i compiti relativi
all'espletamento delle funzioni pubbliche relative al servizio
idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani
presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento
all'Agenzia a seguito della ricognizione di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 20.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi
dell'articolo 2112 del Codice civile, come richiamato dall'articolo
31 del d. lgs. n. 165 del 2001.
3. All'atto del trasferimento del personale sono acquisite
dall'Agenzia anche le risorse correlate al salario accessorio
relative al personale trasferito che sono corrispondentemente
decurtate dal relativo fondo dell'Ente di provenienza.
4. L'Agenzia applica al personale trasferito, con contratto di tipo
subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e
normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi
vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro
ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e
termini per la loro omogeneizzazione.
5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale
in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla
data del trasferimento. Ai dipendenti interessati è mantenuta
l'erogazione mensile della retribuzione di posizione, nella forma di
assegno ad personam, corrispondente al compenso stabilito per
l'espletamento dell'incarico, fino alla scadenza naturale di
quest'ultimo e comunque per un periodo non superiore a un anno dal
trasferimento.
6. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro
autonomo, in essere presso le forme di collaborazione di cui
all'articolo 30 della l. r. n. 10 del 2008 alla data del 31 dicembre
2011, continuano con l'Agenzia, fino alla loro naturale scadenza.
7. Entro sei mesi dal trasferimento del personale il Consiglio di
ambito ridetermina, su proposta del direttore, la dotazione organica
del personale, nel limite massimo di costo della prima dotazione
organica e nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e
avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo
svolgimento delle funzioni affidate. A seguito della approvazione
della dotazione organica, possono essere avviate procedure di
mobilità volontaria del personale dall'Agenzia verso gli enti già
partecipanti alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della
l. r. n. 10 del 2008, e viceversa.
Articolo 22
Esercizio dei poteri sostitutivi
1. In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali
nell'esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla presente
legge, trova applicazione quanto previsto all'articolo 30 della l.
r. n. 6 del 2004. A tal fine è sentito il Consiglio delle Autonomie
locali.
Articolo 23
Altre disposizioni transitorie
1. Le previsioni dei Piani d'ambito vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano a trovare applicazione fino
all'approvazione del Piano d'ambito da parte del Consiglio di
ambito.
2. Prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione
dei servizi, l'Agenzia procede alla ricognizione dell'impiantistica
esistente al fine di individuare le soluzioni gestionali ottimali in
relazione al nuovo perimetro di ambito territoriale e al bacino di
affidamento provvedendo all'adeguamento del Piano di ambito.
3. Le direttive regionali in materia di servizi pubblici ambientali
emanate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge
continuano a trovare applicazione qualora compatibili.
Articolo 24
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 28 a 32 della l. r.
n. 10 del 2008.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 6, 12, 13, comma 1, 15, 17, 19,
20, 21, 22 e 23 della l. r. n. 25 del 1999.
Articolo 25
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 non
oggetto di espressa abrogazione continuano a trovare applicazione in
quanto compatibili con la presente legge.
2. Nelle disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 che
continuano a trovare applicazione il riferimento all'Agenzia di
Ambito è sostituito con Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per
i Servizi Idrici e Rifiuti.
3. Le disposizioni della presente legge relative al funzionamento
dell'Agenzia sono da considerare disposizioni speciali rispetto a
quelle del d. lgs. n. 267 del 2000 che ne integra la disciplina per
quanto qui non previsto.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge trova applicazione
la disciplina di cui al d. lgs. n. 267 del 2000.
Articolo 26
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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