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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1995
Presentato in data: 14/11/2011
Istituzione del Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura (delibera di Giunta n. 1647 del 14 11 11).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

Progetto di legge regionale
Istituzione del Registro unico dei controlli sulle imprese agricole
ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi
amministrativi in agricoltura
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di semplificare e
razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi
comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle
imprese del settore agricolo ed agroalimentare, con la presente
legge intende:
a) sviluppare ed attuare un sistema informativo unitario e
integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni
territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in
ambito regionale;
b) individuare modalità di snellimento procedimentale connesse
all'applicazione dell'istituto del silenzio assenso con delega di
attività istruttorie documentali ai Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola.
Titolo I
Disciplina del Registro unico dei controlli
Art. 2
Istituzione del Registro unico dei controlli
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1 comma 1
lettera a), è istituito il Registro unico dei controlli sulle
imprese agricole ed agroalimentari regionali, integrato nel Sistema
Informativo Agricolo Regionale (S.I.A.R.) di cui all'articolo 22
della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio
delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e nel Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (S.I.A.N.), ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, ai sensi dell'art. 55, commi 14
e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Art. 3
Contenuti del Registro unico dei controlli
1. Il Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed
agroalimentari regionali è costituito da uno specifico archivio
informatizzato interconnesso con l'Anagrafe delle Aziende Agricole,
istituita con il Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17
(Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende Agricole
dell'Emilia-Romagna), attraverso il quale sono resi disponibili, tra
l'altro, i dati relativi alle risultanze dei sopralluoghi presso le
aziende in attuazione dell'articolo 3 comma 1 lettera i) del DPR 1
dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle
aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
2. Il Registro raccoglie per ciascuna impresa le informazioni
riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle Aziende
Agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione
dell'Amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la
data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento
amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo
ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite in loco
cui l'impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche
e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi,
fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa
comunitaria e statale.
3. Nel Registro sono inserite tutte le attività di verifica tese
ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale
in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere
ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione,
impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse
all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale
in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a
discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle
produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza
alimentare e protezione ambientale.
4. Il Registro potrà contenere anche altri dati dell'impresa
riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina
vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro,
aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul
lavoro, che verranno acquisiti con le modalità previste all'articolo
7.
Art. 4
Amministrazioni pubbliche coinvolte
1. Il Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed
agroalimentari regionali è implementato con informazioni in possesso
della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni
di comuni che esercitano funzioni amministrative su procedimenti in
materia di agricoltura ai sensi delle leggi regionali 30 maggio
1997, n. 15 e 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni).
2. Il Registro è altresì alimentato con i dati forniti da AGREA
in esito alle funzioni di controllo delegate dall'Agenzia a soggetti
pubblici ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001 n. 21
(Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura) ed in applicazione della normativa comunitaria e
nazionale sull'esercizio delle funzioni degli Organismi pagatori.
3. Oltre agli Enti individuati ai commi 1 e 2 del presente
articolo, partecipano attivamente all'implementazione del Registro
l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente di cui alla
legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente) ed i servizi veterinari delle Aziende -
unità sanitarie locali USL, attraverso i diversi uffici articolati
sul territorio regionale.
4. Ciascuna Amministrazione è responsabile della correttezza
delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza tra i
dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nel Registro.
Art. 5
Definizione degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei
controlli
1. La Regione promuove, in accordo con gli Enti e le Aziende e
Agenzie indicate all'articolo 4, l'elaborazione di schede di
rilevazione e di controllo e procedure di verbalizzazione condivise,
nonché la definizione di standard e modalità omogenee di
effettuazione delle attività di verifica disciplinati in appositi
protocolli operativi, approvati dalla Giunta regionale.
Art. 6
Efficacia ed utilizzo delle risultanze dei controlli inserite nel
Registro
1. Le Amministrazioni individuate all'articolo 4, nei
procedimenti di rispettiva competenza, si avvalgono delle risultanze
dei controlli riportate nel Registro.
2. Al fine di pianificare le proprie attività, le Amministrazioni
coinvolte consultano il Registro prima dell'effettuazione di ogni
controllo in loco per verificare se i dati riportati soddisfano le
esigenze connesse all'esercizio dei compiti ispettivi, di vigilanza,
di verifica cui sono preposte o per concertare, se già programmato,
l'effettuazione di un controllo integrato, ferma restando la piena
titolarietà delle Amministrazioni medesime.
3. Gli esiti degli accertamenti registrati sono utilizzati anche
per l'attivazione di procedimenti di recupero o restituzione di
aiuti, premi o erogazioni alle imprese ai sensi della normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente.
4. Resta ferma l'applicazione di specifiche normative di settore
e delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984 n.
21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale) e della legge 24 novembre 1981 n. 689
(Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui
consegua l'applicazione di sanzioni amministrative.
Art. 7
Accordi di collaborazione ed interscambio dati con altre pubbliche
amministrazioni
1. Al fine di implementare il Registro con ulteriori dati di cui
al comma 4 dell'articolo 3 la Regione promuove la sottoscrizione di
accordi di collaborazione ed interscambio con altre amministrazioni
pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione
digitale) e successive modifiche.
Art. 8
Funzioni della Regione e di AGREA
1. La Regione presidia l'attuazione del sistema unitario e
integrato dei controlli esercitando, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) coordina i rapporti con le diverse Amministrazioni pubbliche
coinvolte;
b) individua, con il supporto di AGREA, i procedimenti
interessati al processo di registrazione nell'archivio;
c) promuove, in relazione agli esiti sul monitoraggio dei
controlli e ai fini dello sviluppo del sistema, azioni di
semplificazione e miglioramento.
2. La gestione dell'archivio informatizzato, la definizione delle
modalità di implementazione e aggiornamento di carattere
tecnico-informatico, il monitoraggio sui dati ed ogni aspetto di
carattere organizzativo-gestionale sono affidate ad AGREA, che
adotta, in accordo con la Regione e in integrazione con il S.I.A.R.,
le specifiche tecniche, i manuali operativi e ogni provvedimento
necessario al funzionamento dell'archivio. Ad AGREA compete anche,
in accordo con la Regione, la definizione delle modalità di accesso
all'archivio informatizzato da parte delle Amministrazioni pubbliche
e dei soggetti privati di cui all'articolo 10.
Art. 9
Comunicazione dei dati e informazioni contenuti nel Registro
1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali):
a) per le finalità di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) e per
l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e
controllo, i dati e le informazioni di cui all'articolo 3 comma 2
contenuti nell'archivio informatizzato sono oggetto di comunicazione
anche mediante interconnessione, tra le Amministrazioni coinvolte
nel sistema unitario ed integrato dei controlli;
b) per le finalità di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) e per
l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e
controllo, i dati e le informazioni di cui all'articolo 3 comma 2
contenuti nell'archivio informatizzato possono essere comunicati,
anche mediante interconnessione ad altre pubbliche amministrazioni,
che ne facciano richiesta, per l'esercizio dei propri compiti
istituzionali.
Art. 10
Consultazione del Registro da parte delle imprese agricole ed
agroalimentari
1. Le imprese esercenti attività agricola ed agroalimentare
possono consultare l'archivio informatizzato con riferimento ai dati
ed alle informazioni relativi alla propria posizione.
2. L'accesso può aver luogo direttamente, per il tramite di un
soggetto terzo o attraverso il Centro Autorizzato di Assistenza
Agricola ai quali l'interessato conferisce, per iscritto, apposita
delega.
Titolo II
Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura
Art. 11
Snellimento dei procedimenti
1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e
snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che
esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria
deliberazione individua i procedimenti, di competenza della Regione,
delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni di comuni ai
sensi delle leggi regionali 30 maggio 1997, n. 15 e 30 giugno 2008,
n. 10 per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il
tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di cui
all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7
marzo 2003, n. 38 . Con la medesima deliberazione sono individuati,
con riferimento ai singoli procedimenti, gli adempimenti istruttori
che i Centri autorizzati di Assistenza Agricola sono tenuti a
svolgere e le condizioni cui devono attenersi.
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale
entro il termine individuato per ciascun procedimento con la
deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 1, che
decorre dalla data di ricevimento dell'istanza istruita dai Centri
Autorizzati di Assistenza Agricola. Decorso tale termine che, tenuto
conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi
pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento,
non può comunque essere superiore a centottanta giorni, l'istanza si
intende accolta.
3. La Giunta regionale definisce inoltre le modalità di
certificazione, da parte dei Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola, della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione
competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del
procedimento.
4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione
regionale.
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 12
Entrata in vigore del Registro, norme per il periodo transitorio e
disposizioni applicative
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
decorre un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi,
durante il quale l'archivio informatizzato di cui al Titolo I viene
attivato ed implementato con le informazioni in possesso della
Regione, delle Province, delle Comunità Montane, delle Unioni di
comuni e di AGREA relativamente ai procedimenti di rispettiva
competenza.
2. Entro i successivi dodici mesi nel Registro, previa l'adozione
di appositi protocolli operativi, verranno inseriti anche i
controlli effettuati da ARPA e USL.
3. L'effettiva attivazione del Registro e dell'efficacia delle
norme riferite all'utilizzazione delle informazioni ivi inserite ed
eventuali disposizioni applicative sono stabilite con atto della
Giunta regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione.
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