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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1996
Presentato in data: 14/11/2011
Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano (delibera di Giunta n. 1648 del 14 11 11).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

PROGETTO DI LEGGE
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI
SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO
STIRONE E DEL PIACENZIANO
INDICE
TITOLO I Disposizioni relative all'organizzazione del sistema
regionale delle aree protette e dei Siti della rete natura 2000
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Macroaree per i Parchi e la Biodiversità
Art. 3 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Art. 4 Organi dell'Ente di Gestione
Art. 5 La Comunità del Parco
Art. 6 Il Comitato Esecutivo
Art. 7 Il Presidente
Art. 8 Il Revisore dei conti
Art. 9 La Consulta del Parco
Art. 10 Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la
Biodiversità
Art. 11 Durata e compensi degli organi
Art. 12 Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la
Biodiversità
Art. 13 Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali
Art. 14 Direttore
Art. 15 Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità
Art. 16 Funzioni della Regione
Art. 17 Osservatorio regionale per la biodiversità
Art. 18 Programma triennale di tutela e valorizzazione della
Macroarea
Art. 19 Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e
la Biodiversità
TITOLO II Istituzione del Parco regionale dello Stirone e del
Piacenziano
Art. 20 Istituzione
Art. 21 Finalità
Art. 22 Gestione e obiettivi
Art. 23 Zonizzazione
Art. 24 Norme di salvaguardia
Art. 25 Misure di incentivazione, sostegno e promozione
TITOLO III Modificazioni a leggi regionali
Art. 26 Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei Siti della rete natura 2000)
Art. 27 Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n.7
(Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a
leggi regionali)
Art. 28 Modificazioni alla legge regionale della legge regionale 2
luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del
Po)
Art.29 Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19
(Istituzione del Parco storico di Monte Sole)
Art.30 Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38
(Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone)
Art.31 Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39
(Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio)
Art.32 Modificazioni alla legge regionale della legge regionale 24
aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta
val Parma e Cedra)
Art.33 Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10 (
Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)
Art.34 Modificazioni alla legge regionale 04 novembre 2009, n. 19 (
Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)
TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali
Art. 35 Disposizione transitoria
Art. 36 Clausola valutativa
Art. 37 Abrogazioni
Art. 38 Disposizioni finanziarie
Art. 39 Disposizioni finali
Art. 40 Entrata in vigore
TITOLO I
Disposizioni relative all'organizzazione del sistema regionale delle
Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di
organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree
protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e ne disciplina le
modalità di gestione in attuazione dell'articolo 1, comma 44, della
legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese
e alle famiglie) e delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
2. La presente legge persegue le finalità di seguito indicate:
a) conseguire una efficace azione di tutela e conservazione della
biodiversità regionale;
b) attuare una gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti
della Rete Natura 2000;
c) contribuire alla costruzione della rete ecologica regionale;
d) garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree
protette e dei Siti della Rete Natura 2000 da parte dei cittadini;
e) migliorare l'efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti
della Rete Natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio
della funzione e razionalizzarne la spesa.
Art. 2
Macroaree per i Parchi e la Biodiversità
1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del
patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione
delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 il territorio
regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione
ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con
caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze
conservazionistiche omogenee, definite Macroaree per i Parchi e la
Biodiversità secondo la perimetrazione di cui all'allegato
cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la
porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e
interregionali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la
ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete
Natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni
singola Macroarea.
3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri
relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai
Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio
ecologico e ai Siti della Rete Natura 2000 in base ai rispettivi
atti istitutivi.
Art. 3
Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di
gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla
Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come
segue:
a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia
Occidentale;
b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia
Centrale;
c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia
Orientale;
d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.
2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, in
attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti
istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e
dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui
all'art.12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n.6 (Disciplina
della formazione e della gestione del sistema delle Aree naturali
protette e dei Siti della Rete Natura 2000), in particolare:
a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete Natura
2000 situati all'interno del loro perimetro;
b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
c) la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 nelle aree esterne al
perimetro dei parchi;
d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la
relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente
interessata;
e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di
riequilibrio ecologico;
f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della
Macroarea;
g) la valutazione di incidenza su piani, progetti e interventi
approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il
territorio della Macroarea;
h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla
sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della
natura, in raccordo con la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 27
(Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di
informazione e di educazione alla sostenibilità);
i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna
minore ai sensi della Legge regionale 31 luglio 2006, n.15
(Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
l) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali
incluse nel territorio della Macroarea per le misure di
pianificazione e gestione;
m) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli
Enti parco nazionale e interregionali contermini.
3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra
inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni,
qualora le medesime siano esercitate alla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel
territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
b) le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 aprile 1996 n. 6
(Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge
352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei
spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.
4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre
assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di
ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.
5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì
attività di supporto tecnico ai Comuni e alle loro forme associative
per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle
Aree di riequilibrio ecologico e degli esemplari arborei di
particolare valore monumentale.
6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli
strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione
della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in
proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.
7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni
pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di
gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati,
che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.
8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di
quanto previsto dall'art.23 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle Aree protette) partecipano obbligatoriamente tutti i
Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel
perimetro di un Parco e le Province il cui territorio è interessato
da Parchi, Riserve o da Siti della Rete Natura 2000 inclusi nella
Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è
tenuto ciascun Ente locale.
9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico
ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha
sede legale nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella
Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la
possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.
10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle
spese e ha una contabilità di carattere finanziario.
11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da
contributi regionali e degli enti locali ricompresi all'interno
delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000, dagli
introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla L.R. n.
6 del 1996 nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in
materia faunistico-venatoria.
12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un
determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo
sviluppo e la salvaguardia del medesimo.
Art. 4
Organi dell'Ente di gestione
1. Sono Organi di governo dell'Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità:
a) le Comunità del Parco;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente.
2. Sono organismi propositivi e consultivi dell'Ente di gestione:
a) le Consulte del Parco;
b)il Comitato per la promozione della Macroarea.
3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori per la parte
non disciplinata dalla presente legge sono stabilite dallo statuto
dell'Ente.
Art. 5
La Comunità del Parco
1. Per ogni Parco è costituito un organo denominato Comunità del
Parco, composto dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è
interessato dal perimetro del Parco o da loro Assessori delegati,
nonché dai Sindaci, o loro Assessori delegati, dei Comuni che
partecipano attraverso il conferimento di risorse.
2. Nel caso in cui il territorio di un Parco sia compreso in quello
di una Comunità Montana o di una Unione di Comuni, le medesime
possono svolgere le funzioni per conto dei Comuni in seno alla
Comunità del Parco.
3. Alla Comunità del Parco compete:
a) nominare un rappresentante in seno al Comitato esecutivo, fermo
restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 6;
b) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle
attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative
modalità di utilizzo;
c) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale
del Parco;
d) proporre il Regolamento del Parco;
e) proporre i componenti della Consulta del Parco;
f) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato
del Parco presso il quale è istituita;
g) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da
attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra
l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti
collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la
destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi
settoriali;
h) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, le Comunità Montane e
le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla
valorizzazione dei territori anche in attuazione dell'art. 4 della
legge regionale 20 gennaio 2004, 2 (Legge per la montagna).
4. La Comunità del Parco è validamente insediata con la presenza
della maggioranza delle quote di partecipazione al voto. Le
deliberazioni della Comunità del Parco sono validamente assunte con
la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La
quota di partecipazione al voto dei Comuni è determinata dallo
statuto.
Art. 6
Il Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 6
dell'art. 39, è costituito dai rappresentanti individuati dalle
Comunità del Parco incluse nel perimetro della Macroarea, oltre ai
Presidenti delle Province, o loro Assessori delegati, il cui
territorio è interessato da Parchi regionali, Riserve e Siti della
Rete Natura 2000. Qualora per il numero dei Parchi e delle Province
ricomprese nella Macroarea tale individuazione non consenta di
formare un Comitato esecutivo di 5 componenti è possibile che le
Comunità del Parco esprimano più di un rappresentante. Il Presidente
è scelto dai citati soggetti al proprio interno.
2. Qualora nel perimetro di una Macroarea sussistano forme di
associazione tra Comuni per la gestione della Rete Natura 2000 e dei
Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di
riequilibrio ecologico, il cui territorio complessivo costituisca
almeno il venticinque per cento della superficie protetta della
Macroarea, tali forme associative esprimono un rappresentante in
seno al Comitato esecutivo.
3. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni non
espressamente riservate dalla legge agli altri organi, ed in
particolare:
a) approvare lo statuto ed il regolamento di funzionamento;
b) nominare al proprio interno il Presidente;
c) nominare il Revisore dei conti;
d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione
della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;
e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le
decisioni inerenti la gestione dello stesso;
f) approvare il Bilancio;
g) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 6
del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;
h) approvare i regolamenti dei Parchi e delle Riserve naturali,
sentita la Provincia interessata;
i) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della
Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi
di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti
regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi
versati dagli Enti Locali, sentite le Comunità del Parco;
l) istituire i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree
di riequilibrio ecologico;
m) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla
gestione della Macroarea;
n) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta
della biodiversità;
o) la proposizione alla Provincia dei progetti di intervento
particolareggiato di cui all'art. 27 della L.R. n. 6 del 2005.
4. Le sedute del Comitato esecutivo sono validamente insediate con
la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono
validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a
disposizione un voto.
Art. 7
Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione,
convoca e presiede il Comitato Esecutivo e vigila sull'esatta e
tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.
2. Il compenso del Presidente qualora non sia un amministratore è
stabilito dal Comitato esecutivo con l'atto di nomina in misura non
superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con
popolazione sino a 15.000 abitanti.
Art. 8
Il Revisore dei conti
1. Il riscontro contabile sugli atti dell'Ente di gestione è
esercitato da un Revisore unico scelto in coerenza con le
disposizioni di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli iscritti nel
Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
Art. 9
La Consulta del Parco
1. L'Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più
ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini
alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni Parco un
organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità e i
criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie
economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambientaliste
che svolgono stabilmente la loro attività nei territori ricompresi
nella Macroarea, interessate alle attività inerenti le Aree Protette
e i Siti della Rete Natura 2000.
2. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta un parere non vincolante sui seguenti atti:
a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale
è istituita;
c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il
quale è istituita;
d) altri atti per i quali lo statuto richiede il parere.
3. Qualora sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale ai sensi
dell'art. 33 della L.R. n. 6 del 2005, presso la Consulta è
istituita, con le modalità previste dallo statuto, una commissione
in rappresentanza degli agricoltori del Parco, con la finalità di
monitorare l'attuazione dell'accordo.
4. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al
comma 2, si prescinde dal parere.
Art. 10
Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la
Biodiversità
1. Per la promozione e lo sviluppo del territorio della Macroarea e
per l'integrazione delle attività imprenditoriali con le politiche
di tutela dell'ambiente e della biodiversità l'Ente di gestione
istituisce, secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto,
il Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la
Biodiversità.
2. Il Comitato è composto da sette componenti, di cui un
rappresentante della Regione individuato con deliberazione della
Giunta regionale, e sei rappresentanti dei seguenti diversi settori
economici: finanza, agricoltura e silvicoltura, industria,
agroalimentare, commercio e turismo.
3. Il Comitato promuove accordi ed intese tra l'Ente di gestione,
gli Enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea ma
non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine
di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e
progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete
Natura 2000.
Art. 11
Durata e compensi degli organi
1. Gli organi e gli organismi degli Enti di gestione di cui
all'art.4 rimangono in carica cinque anni.
2. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla
carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di cui è
componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione
dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della
delega.
3. Ai componenti degli organi e degli organismi dell'Ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità, ad eccezione del Presidente
ai sensi del comma 2 dell'art. 7, non è dovuto alcun compenso,
gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte,
fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.
Art. 12
Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi
e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi
dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla
medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate
dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1 gennaio
2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la
Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione
alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete Natura 2000 sono
conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all'art. 39,
comma 5.
2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del
funzionario incaricato dell'attivazione degli Enti di gestione e
della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali,
sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con
precedente deliberazione della Giunta regionale.
3. Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti
con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha
effetto dalla data del 1 gennaio 2012. Con il decreto di nomina è
stabilito l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere.
Per gli adempimenti di competenza il funzionario incaricato si
avvale del personale degli Enti di gestione, nonché del personale
della Regione.
4. Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il
funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina
del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario
incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente per l'espletamento
delle proprie attività.
5. I funzionari incaricati provvedono alla stipulazione dei
contratti urgenti per l'attivazione dell'Ente di gestione e adottano
gli atti necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima
ricognizione dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni
svolte direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree
protette e ai Siti delle Rete Natura 2000 per il subentro ai sensi
dell'art. 39, comma 5, nonché alla prima individuazione, di concerto
con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti
prioritariamente impegnato sulle funzioni da trasferire.
6. La dotazione organica dell'Ente di gestione è fissata, in sede di
prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica
coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e
determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che
confluiscono nell'Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato
esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione
organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima
applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità
e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo
svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell'approvazione
della dotazione organica definitiva, possono essere avviate
procedure di mobilità volontaria del personale dall'Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai
disciolti Consorzi e viceversa.
7. Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo
bilancio di funzionamento dell'Ente di gestione per consentire allo
stesso di fare fronte alle spese obbligatorie. A tal fine il
funzionario incaricato proroga l'incarico ad uno dei Revisori dei
conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino alla nomina
del nuovo Revisore.
8. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, convoca le Comunità del Parco per l'individuazione
del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo
e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso.
9. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di
gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non
derogabili.
Art. 13
Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali
1. La gestione della liquidazione dei Consorzi di gestione dei
Parchi regionali è svolta dal funzionario incaricato di cui all'art.
12 che, sentiti i Comuni e le Province il cui territorio è
interessato dal Parco, provvede:
a) alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere dei
disciolti Consorzi di gestione dei Parchi regionali;
b) alla ricognizione della dotazione patrimoniale comprensiva dei
beni mobili ed immobili da trasferire agli Enti di gestione, nonché
di quelli il cui utilizzo risulta funzionalmente connesso alle
attività di gestione della Macroarea;
c) alla ricognizione del personale dipendente dai disciolti
Consorzi, trasferito agli Enti di gestione;
d) alla redazione di un elenco degli eventuali procedimenti in corso
avanti l'Autorità giudiziaria.
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del
30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono
approvate dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni della data di approvazione delle risultanze
delle operazioni di liquidazione sono trasferiti agli Enti di
gestione per i Parchi e la Biodiversità i saldi di bilancio dei
Consorzi di gestione dei Parchi regionali.
Art. 14
Direttore
1. Ogni Ente di gestione ha un Direttore, incaricato con
deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 D.Lgs.
n. 267 del 2000, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente.
Nel caso sia incaricato come Direttore, con contratto di lavoro a
termine, un dipendente di una pubblica amministrazione, compresa
quella che conferisce l'incarico, si applica la disposizione di cui
al comma 5 del precitato art. 110.
2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell'Ente ed esercita poteri di
gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il Direttore
sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente e, in
particolare, conferisce gli incarichi dirigenziali e non
dirigenziali.
Art. 15
Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle
dipendenze dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi è
trasferito, dalla data del 1 gennaio 2012, alle dipendenze dell'Ente
di gestione per i Parchi e la Biodiversità nel cui territorio
ricadono i Parchi stessi. Il personale è inquadrato nell'organico
dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza
e, previo confronto con le organizzazioni sindacali, secondo i
profili professionali posseduti.
2. A seguito del completamento del procedimento previsto all'art.
39, comma 5, nel rispetto delle procedure di informazione e
consultazione sindacale previste dall'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dai Comuni e
dalle Province, che svolge prevalentemente le funzioni ivi previste,
è trasferito agli Enti di gestione con atto degli Enti di
provenienza.
3. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile, come richiamato dall'art. 31
del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. All'atto del trasferimento del personale verranno acquisite dal
nuovo Ente anche le risorse correlate al salario accessorio relative
al personale trasferito, che verranno corrispondentemente decurtate
dalla disponibilità dell'Ente di provenienza.
5. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità applica al
personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli
enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo
decentrato, che preveda modalità e termini per la loro
omogeneizzazione.
6. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale
in essere cessano alla data del trasferimento. Ai dipendenti
interessati è mantenuta l'erogazione mensile corrispondente alla
retribuzione di posizione, nella forma di assegno ad personam, del
compenso stabilito per l'espletamento dell'incarico fino alla
scadenza naturale di questo e comunque per un periodo non superiore
a un anno dal trasferimento. In riferimento al personale di cui al
comma 2, tale salvaguardia economica avviene solo per gli incarichi
conferiti almeno sei mesi prima del trasferimento.
7. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro
autonomo, in essere presso i soppressi Consorzi alla data del loro
scioglimento, continuano con l'Ente di gestione nel cui territorio
ricadono i Parchi stessi, fino alla loro naturale scadenza. Gli
incarichi di Direttore dei disciolti Consorzi cessano alla data di
scioglimento di questi ultimi.
Art. 16
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di
cui all'articolo 12 della L.R. n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo,
controllo e coordinamento in relazione all'attività degli Enti di
gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in
particolare:
a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli
obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la
conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e
sull'attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle
Macroarea;
b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate
con la presente legge e, in caso di accertata e persistente
inattività, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 30 della
L.R. 24 marzo 2004, n.6 (Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
c) definisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il limite
del costo di funzionamento degli Enti di gestione;
d) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle
informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al
fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale,
coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego anche
ai fini della trasmissione degli stessi agli Organismi comunitari e
promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione
dei dati raccolti.
2. La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema
informativo della biodiversità a livello regionale definendone le
relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema
informativo costituisce strumento a supporto della formulazione,
implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle
politiche regionali in materia di tutela e conservazione del
patrimonio naturale.
3. La Regione esercita altresì le funzioni di Osservatorio regionale
della biodiversità.
Art. 17
Osservatorio regionale per la biodiversità
1. Presso la Regione è istituito l'Osservatorio regionale per la
biodiversità con il compito di formulare le proposte relative ad
iniziative e provvedimenti regionali finalizzati alla conoscenza e
alla tutela del patrimonio naturale regionale dell'Emilia-Romagna.
2. L'Osservatorio esprime parere:
a) sulla strategia regionale in materia di biodiversità;
b) sul Programma per il Sistema regionale delle Aree protette e dei
Siti della Rete Natura 2000;
c) sulla pianificazione inerente i Parchi regionali;
d) sui Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 e le misure
di conservazione;
e) sulle iniziative relative all'acquisizione e al monitoraggio del
quadro conoscitivo della biodiversità regionale;
f) sui progetti europei di iniziativa regionale o delle singole
Macroaree;
g) sulla tutela della flora spontanea rara o minacciata;
h) sulla raccolta dei prodotti del sottobosco;
i) sulla tutela degli esemplari arborei di valore monumentale;
l) sulla tutela della fauna minore;
m) su specifici tematismi a richiesta delle singole Macroaree.
3. L'Osservatorio, i cui membri restano in carica per cinque anni, è
nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:
a) dall'Assessore competente per materia con funzioni di presidente;
b) da otto esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche,
agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche,
individuati anche a seguito di convenzioni con Istituti
Universitari.
4. La composizione dell'Osservatorio può essere integrata, per
l'espressione del parere su questioni di particolare specificità, da
esperti in materia di conservazione della natura in relazione alle
caratteristiche proprie del territorio di ogni Macroarea.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito
regolamento interno.
6. Ai componenti dell'Osservatorio non è dovuto alcun compenso,
gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte ad
eccezione del rimborso delle spese di trasferta.
Art. 18
Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea
1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il
Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura
2000 di cui all'art. 12 della L.R. n. 6 del 2005 attraverso
l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione
della Macroarea, che prevede in particolare:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale
compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete Natura 2000 e
sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la
conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti
della Rete Natura 2000 di competenza;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali
ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non
comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree
protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete
Natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di
collegamento ecologico;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di
gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti
della Rete Natura 2000 di competenza;
e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e
delle Aree di riequilibrio ecologico;
f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle
relative modalità di salvaguardia;
g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di
collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete
Natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli
Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;
h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete Natura 2000
degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre
forme di finanziamento;
i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti
locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità.
Art. 19
Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e la
biodiversità
1. Eventuali modificazioni del perimetro della Macroarea per i
Parchi e la Biodiversità sono approvate dalla Giunta regionale,
sentito l'Ente o gli Enti di gestione interessati, anche su proposta
di questi ultimi, ovvero di un Ente locale.
TITOLO II
Istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano
Art. 20
Istituzione
1. E' istituito il Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano,
che deriva dall'unione del Parco regionale fluviale dello Stirone,
istituito con L.R. n. 11 del 1988, con la Riserva Naturale Geologica
del Piacenziano, istituita con deliberazione del Consiglio regionale
n. 2328 del 15 febbraio 2005. Il perimetro del Parco è individuato
dalla Tavola B dell'allegato 2) alla presente legge e ricade
nell'ambito territoriale dei seguenti Comuni:
a) Fidenza e Salsomaggiore Terme, in Provincia di Parma;
b) Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Gropparello,
Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, in Provincia di Piacenza.
Art. 21
Finalità
1. Costituiscono finalità del Parco:
a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino
degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione
dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la
salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici,
scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e
sociali;
b) la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche del Parco,
che sono alla base della peculiarità dell'area protetta a livello
regionale e che costituiscono fonte di interesse scientifico a
livello internazionale;
c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni
naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare
presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una
consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione
sostenibile delle emergenze territoriali;
d) il recupero delle identità storico-culturali locali e delle buone
pratiche di gestione territoriale secondo la tradizione, che hanno
fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in
un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di
conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad
incrementare lo sviluppo delle attività socio-economiche
compatibili.
Art. 22
Gestione e obiettivi
1. La gestione del Parco regionale è affidata all'Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale.
2. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio
floristico, vegetazionale e faunistico;
b) la gestione attiva e la valorizzazione delle emergenze
geo-paleontologiche e del geosito del Piacenziano, mediante
interventi localizzati e mirati al mantenimento degli affioramenti,
la collaborazione con le Università per un incremento delle ricerche
sul campo, la collaborazione con il mondo del volontariato per la
costituzione di collezioni geo-paleontologiche con valenza
scientifica;
c) l'adesione alla rete European Geoparks;
d) la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e
ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile,
nell'ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul
territorio;
e) il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna
selvatica;
f) il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o
responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla
riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a
garantire la presenza delle specie autoctone;
g) lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione,
educazione ambientale e alla sostenibilità, e la gestione di
strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi, Centro
Recupero Animali Selvatici, musei);
h) il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali
portatori di interesse nelle scelte di programmazione,
regolamentazione e gestione dell'area protetta;
i) la concertazione con gli Enti locali interessati nelle attività
di programmazione, gestione e regolamentazione dell'area protetta;
j) la predisposizione e l'attuazione di strategie integrate e
multisettoriali di informazione e marketing territoriale che
coinvolgano il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni
territorialmente competenti;
k) la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di
tecniche agricole capaci di prevenire e ridurre il depauperamento e
l'erosione accelerata dei suoli, nonché di metodologie atte a
limitare l'impatto indotto sugli ambienti naturali dai trattamenti
fitosanitari.
Art.23
Zonizzazione
1. Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti zone:
a) Zona A, di Protezione Integrale: alvei fluviali in buone
condizioni di naturalità, settori di pertinenza fluviale localizzati
su aree di proprietà pubblica, aree con affioramenti paleontologici
di particolare rilievo;
b) Zona B, di Protezione Generale: aree in prevalenza naturali e
seminaturali costituite da ecosistemi in buono o discreto stato di
conservazione, interessate da moderate attività antropiche non
intensive;
c) Zona C, di Protezione Ambientale: aree in prevalenza interessate
da attività agricole e zootecniche, oltre che da altre attività
compatibili con le finalità di tutela ambientale;
d) Zona D, Territorio Urbano e Urbanizzabile: aree urbane, presenti
nel Parco in modo marginale con modesti nuclei abitati;
e) Area contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente
uso agricolo, oltre al nucleo storico di Vigoleno.
Art. 24
Norme di salvaguardia
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando
eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con
riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui al
presente articolo.
2. Nella Zona A di protezione integrale l'ambiente naturale è
protetto nella sua integrità. È consentito esclusivamente l'accesso
per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di
gestione.
3. Nella Zona B di protezione generale sono consentite le seguenti
attività:
a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed
escursionistiche nonchè le infrastrutture necessarie al loro
svolgimento;
b) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente
rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al
disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli
habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di
salute o incolumità pubblica;
d) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico
nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni
di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Allegato alla L.R. 25
novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), ivi
compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza
modifiche di destinazione d'uso, tranne nei casi in cui siano
strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole
esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali
disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di
ciascun Comune.
4. Nella Zona C di protezione ambientale sono permesse le attività
compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare
sono consentite:
a) le attività agricole, forestali, zootecniche, ed altre attività,
compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste
dal Piano territoriale;
b) le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività
agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione
dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità di dare
priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al
disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli
habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di
salute o incolumità pubblica;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo
secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d)
dell'Allegato alla L.R. n. 31 del 2002, ivi compresi gli interventi
per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione
d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al
sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del
Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate
dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.
5. Nelle zone B e C sono vietate:
a) l'attività venatoria;
b) le attività estrattive;
c) la raccolta e l'asportazione di fossili, minerali e concrezioni;
d) l'introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero non
caratteristiche dei luoghi;
e) l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali,
tossici e nocivi;
f) il campeggio libero;
g) nella sola zona B, la costruzione di nuove opere edilizie e
l'ampliamento di costruzioni esistenti.
6. Nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco,
che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle
zone D e in area contigua valgono le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali.
7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in
vigore del regolamento di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6
del 2005 l'attività venatoria in area contigua è consentita
esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione
provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge ed è disciplinata dai Piani faunistico venatori provinciali e
dai relativi calendari venatori.
8. L'esercizio dell'attività venatoria in area contigua è
organizzato in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia
territorialmente interessati.
9. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato
l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero
rifiuti.
Art. 25
Misure di incentivazione, sostegno e promozione
1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e il
raggiungimento degli obiettivi gestionali del Parco, l'Ente di
gestione promuove misure di incentivazione, sostegno e promozione
per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali,
storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, finalizzate in
particolare:
a) alla valorizzazione e promozione delle produzioni locali, con
particolare attenzione a quelle tipiche e di qualità, che
costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del
territorio e le attività svolte dalle aziende del Parco;
b) all'istituzione di un marchio di riconoscibilità per i prodotti
del Parco ottenuti non solo mediante metodologie ecologicamente
sostenibili, ma soprattutto su peculiari tipi di substrato
(scogliera corallina di Vigoleno e depositi marini del Piacenziano);
c) all'integrazione della catena agroalimentare e di filiera, anche
mediante il collegamento a piccole industrie e laboratori
artigianali di trasformazione;
d) all'adozione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, con particolare riferimento alla rete web (siti
web delle aziende);
e) alla messa a punto di disciplinari di produzione;
f) alla promozione e vendita diretta, o in forma associata, dei
prodotti, con l'eventuale creazione di punti vendita all'interno di
spazi messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;
g) alla promozione e stipula di accordi per incrementare l'uso di
prodotti tipici del territorio nella ristorazione;
h) alla costruzione ed incremento dell'offerta di formazione
professionale in collaborazione con le strutture specializzate
presenti sul territorio, per raggiungere il più ampio numero di
cittadini su tematiche inerenti la gestione dell'ambiente e delle
sue risorse biotiche e abiotiche;
i) all'informazione ed assistenza tese a facilitare la
partecipazione delle aziende interessate alle misure previste dal
Piano regionale di sviluppo rurale e da altre fonti di finanziamento
in campo agricolo;
j) al coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di
conservazione diretta degli habitat naturali, degli ambienti
seminaturali associati all'uso agricolo, di naturalizzazione, di
manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area
protetta e di ripristino di elementi di valore paesaggistico o
conservazionistico;
k) all'incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e
tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della
biodiversità, in particolare con mantenimento dei prati aridi,
trasformazione dei seminativi in prati stabili, utilizzo di
coltivazioni poco idroesigenti, messa a riposo a lungo termine dei
seminativi allo scopo di creare zone umide, prati umidi, complessi
macchia-radura e prati gestiti principalmente per la flora e la
fauna selvatica nelle superfici agricole residue all'interno delle
aree esondabili, lungo le fasce destinate a corridoi ecologici e ai
margini delle zone umide già esistenti;
l) all'incentivazione ed alla creazione di sistemi e bacini di
fitodepurazione delle acque e di eco-filtri naturali (quali siepi,
filari e boschetti) e all'applicazione delle migliori pratiche di
corretta fertilizzazione dei suoli, al fine della riduzione dei
nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività
agricole;
m) alla promozione e sostegno per il ripristino e la conservazione
degli spazi naturali e semi-naturali tipici degli elementi
dell'agro-ecosistema (filari alberati, siepi, fossati, canalette di
scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.) e per la
gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo
secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna
selvatica;
n) all'incentivazione della pratica delle coltivazioni a perdere e
delle fasce di rispetto per la tutela delle popolazioni di fauna
selvatica;
o) alla promozione di modalità di lavorazioni agricole non
impattanti sui siti riproduttivi della fauna selvatica;
p) alla promozione di interventi di salvaguardia e miglioramento
delle aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di
biodiversità;
q) alla promozione del recupero, della tutela e della valorizzazione
del patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con
finalità di utilizzo collettivo, turistico-culturali e di servizio e
sostegno della popolazione rurale;
r) al sostegno ed incentivazione allo svolgimento di attività di
educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e
le fattorie didattiche.
TITOLO III
Modificazioni a leggi regionali
Art. 26
Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)
1. Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità sono tenuti a
fornire alla Regione tutte le informazioni relative alle attività
gestionali di competenza. .
2. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 12 le parole alle
Province sono sostituite dalle parole Ente di gestione per i
Parchi e la Biodiversità .
3. La lettera b) del comma 4 dell'art. 12 è sostituita dalla
seguente:
b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti
di gestione per i Parchi e la Biodiversità per le funzioni ad essi
attribuite relativamente alle Aree protette ed ai Siti della Rete
Natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello
svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di
pianificazione di rispettiva competenza; .
4. Al comma 1 dell'art. 13 le parole: delle Province, degli Enti di
gestione dei parchi e delle riserve sono sostituite dalle parole:
degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità .
5. Al comma 2 dell'art. 13 le parole Comitato consultivo regionale
per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8 sono sostituite dalle
seguenti: Osservatorio regionale per la biodiversità .
6. L'art. 14 è sostituito dal seguente:
Art. 14
Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
1. Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma
regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i
termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo
13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di
validità del precedente Programma regionale, di un rapporto
contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale
compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e
sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la
conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti
della Rete Natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine
temporale di validità del Programma regionale;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali
ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non
comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree
protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete
Natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di
collegamento ecologico di livello regionale;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di
gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree
di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali
protetti ed i Siti della Rete Natura 2000 di loro competenza
gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma
regionale. .
7. Al comma 6 dell'art. 27, dopo le parole Province interessate
sono aggiunte le seguenti acquisito anche il parere dell'Ente di
gestione con la minor porzione di territorio interessata nel caso di
progetti che afferiscano a più Macroaree .
8. All'art. 33, al comma 5, le parole di cui all'art. 34 sono
sostituite dalle parole della Macroarea .
9. Al comma 3 dell'art.36 e al comma 2 dell'art. 37 le parole
Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) sono sostituite
dalle parole Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) .
10. Il comma 1 dell'art. 44 è sostituito dal seguente:
La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione
della stessa all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
territorialmente interessato. .
11. Al comma 3 dell'art. 44 le parole la Provincia sono sostituite
dalle parole l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità .
12. Al comma 2 dell'art. 48 le parole della Riserva sono
soppresse.
13. Al comma 1 dell'art. 50 le parole le Province sono sostituite
dalle parole gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità .
14. Il comma 4 dell'art. 50 è sostituito dal seguente:
L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, nel procedimento
volto alla istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali
protetti, sentiti tutti i portatori d'interesse qualificato, convoca
una conferenza su richiesta dei Comuni interessati. .
15. Il comma 1 dell'art. 51 è sostituito dal seguente:
1. La gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti è
esercitata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, che
la può attribuire, con l'atto istitutivo ovvero con atti successivi,
agli Enti locali interessati o a loro forme associative. .
16. Al comma 2 dell'art. 51 le parole dalla Provincia attraverso la
delibera istitutiva sono sostituite dalle parole dall'Ente di
gestione attraverso l'atto istitutivo .
17. Al comma 7 dell'art. 51 le parole Le Province sono sostituite
dalle parole I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e
seminaturali protetti .
18. Il comma 1 dell'art. 52 è sostituito dal seguente:
1. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione del
Paesaggio naturale e seminaturale protetto è parte del Programma
triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea. Qualora la
gestione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto sia stata
attribuita ad un soggetto diverso dall'Ente di gestione per i Parchi
e la Biodiversità, quest'ultimo presenta all'Ente di gestione una
proposta di Programma, che contiene la definizione degli interventi
e delle azioni da attuare per il perseguimento delle finalità
istitutive in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di
cui all'art. 12; l'atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto
definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla
proposta del Programma triennale di tutela e valorizzazione. .
19. Il comma 3 dell'art. 52 è soppresso.
20. Al comma 1 dell'art. 53 le parole le Province sono sostituite
dalle parole gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
21. Il comma 4 dell'art. 53 è sostituito dal seguente:
Il Comune interessato alla istituzione di un'area di riequilibrio
ecologico, sentiti i portatori di interesse, formula apposita
proposta all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità. .
22. Al comma 1 dell'art. 54 le parole la Provincia sono sostituite
dalle parole l' Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità .
23. Al comma 2 dell'art. 54 le parole dalla Provincia sono
soppresse.
24. Al comma 6 dell'art. 54 le parole le Province sono sostituite
dalle parole i soggetti gestori delle Aree di riequilibrio
ecologico .
25. Il comma 1 dell'art. 55 è sostituito dal seguente:
1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità esercitano
le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza
prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione
di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale
come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24
(Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l'accertamento delle
violazioni e la contestazione delle stesse. .
26. Il comma 2 dell'art. 55 è sostituito dal seguente:
Nelle Aree protette le funzioni di sorveglianza territoriale sono
esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui
alla L.R. n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito
di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie
ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui
siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza. .
27. Al comma 1 dell'art. 57 le parole di gestione delle Aree
protette, delle Province e degli altri Enti locali sono sostituite
dalle parole di gestione per i Parchi e la Biodiversità cui sia
stata attribuita la gestione di Aree Protette .
28. Al comma 2, lettera e bis) dell'art. 60 dopo la parola mancata
sono inserite le parole richiesta di .
29. Il comma 8 dell'art. 60 è sostituito dal seguente:
8. Per le sanzioni previste al presente articolo non è ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto all'art. 13 della legge
regionale 28 aprile 1984, n.21 (Disciplina dell'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale).
30. Al comma 1, lettere b) e c) dell'art. 61 le parole direttamente
alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e sono
sostituite dalle parole agli Enti di gestione per i Parchi e la
Biodiversità e agli Enti di gestione .
31. All'art. 62 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1 bis. Per le sanzioni previste al presente articolo non è ammesso
il pagamento in misura ridotta previsto all'art. 13 della L.R. n.21
del 1984.
32. All'art. 63 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1 bis. Per le sanzioni previste al presente articolo non è ammesso
il pagamento in misura ridotta previsto all'art. 13 della L.R. n.21
del 1984.
Art. 27
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n.7 (Disposizioni
in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)
1. Il comma 1 dell'art.3 è sostituito dal seguente:
1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità interessati
per i Siti della rete Natura 2000 di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997
ricadenti nel proprio territorio, propongono le misure di
conservazione che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e
trasformazione del territorio, e all'occorrenza specifici piani di
gestione, per l'approvazione delle Province, secondo le modalità
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel
territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale
le relative misure di conservazione sono proposte dall'Ente che ha
la maggior porzione di territorio interessata dal Sito acquisito il
parere dell'altro Ente.
2. Il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino
vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del
territorio, le stesse sono assunte con atto deliberativo dell'Ente
di gestione per i Parchi e la Biodiversità. La delibera è trasmessa
alla Giunta regionale e ai Comuni interessati dal Sito che possono
proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i
quali le misure di conservazione o i piani di gestione acquistano
efficacia. Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e
di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di
conservazione sono assunte dall'Ente che ha la maggior porzione di
territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell'altro Ente.
Nel caso in cui il Sito sia interamente ricompreso nel perimetro di
un Parco nazionale o interregionale le misure di conservazione sono
assunte dal relativo Ente.
3. Il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:
1. La valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale è
effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità. In caso
di piani che interessino il territorio di più Enti di gestione la
valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di
territorio interessato, acquisito il parere dell'altro Ente di
gestione. Qualora il piano interessi un'Area naturale protetta
statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata
dalla Regione, sentito il relativo Ente gestore.
4. Il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:
3. Per i piani di competenza regionale e provinciale la valutazione
di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l'Ente di gestione
per i Parchi e la Biodiversità o il Parco interregionale o nazionale
interessato. .
5. Il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
1. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3, la valutazione
di incidenza prevista su progetti e interventi è effettuata
dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità nel rispetto delle
direttive regionali di cui all'art. 2, delle misure di conservazione
e degli eventuali piani di gestione. In caso di progetti e
interventi che interessino il territorio di più Enti la valutazione
è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio
interessata dall'intervento, acquisito il parere dell'altro Ente di
gestione. Qualora il progetto o intervento sia interamente
ricompreso nel perimetro di un Parco statale o interregionale, la
valutazione di incidenza è effettuata dal relativo Ente di
gestione. .
6. Il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
2. Per i progetti e gli interventi la cui approvazione è di
competenza della Regione la valutazione di incidenza è effettuata
della Regione, sentito l'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità
o l'Ente gestore del Parco interregionale o nazionale interessato
dal progetto o intervento. .
7. Il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
3. La valutazione di incidenza di progetti e interventi soggetti
alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale e interregionale è effettuata dalla Regione, sentito il
parere dell'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o del Parco
nazionale o interregionale interessato. .
8. Al comma 3 dell'art. 7 dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente periodo: Qualora il parere non venga reso entro il termine
di 30 giorni se ne può prescindere. .
Art. 28
Modificazioni alla legge regionale della legge regionale 2 luglio
1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po)
1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'art.13, le parole
Consorzio del Parco regionale del delta del Po sono sostituite
dalle parole Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Delta del Po .
2. Dopo l'art. 14 è aggiunto il seguente:
Art 14 bis
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle
leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000. .
Art.29
Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19
(Istituzione del Parco storico di Monte Sole)
1.Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:
Art 11 bis
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle
leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000. .
Art.30
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 38
(Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone)
1.L'art. 10 è sostituito dal seguente:
Art 10
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle
leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000. .
Art.31
Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 39
(Istituzione del Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio)
L'art. 9 è sostituito dal seguente:
Art 9
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla
legge regionale che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000. .
Art. 32
Modificazioni alla legge regionale della legge regionale 24 aprile
1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta val
Parma e Cedra)
1. Il comma 2, dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle
leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000. .
Art.33
Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10
(Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola)
1. Al comma 5 dell'art. 8 le parole Istituto nazionale per la
fauna sono sostituite dalle parole Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) .
2. Il comma 6 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:
6. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle
leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete
Natura 2000. .
Art.34
Modificazioni alla legge regionale 04 novembre 2009, n. 19
(Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia)
1. Il comma 5 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle
leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete
Natura 2000. .
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 35
Disposizione transitoria
1. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli
Enti Locali che partecipano agli Enti di gestione sono tenuti a
trasferire ai medesimi il contributo per le spese per l'anno 2012
nella misura di quello stanziato per l'anno 2011 a favore dei
soppressi Consorzi di gestione dei Parchi regionali.
Art. 36
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine,
con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla commissione
assembleare competente una relazione che fornisca informazioni
sull'attuazione della legge e sugli effetti relativi al
miglioramento qualitativo della gestione delle sistema regionale
delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000.
2. La Giunta regionale presenta alla commissione assembleare
competente un rapporto sull'attuazione della presente legge,
intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 1.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e Giunta
regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente
legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti.
Art. 37
Abrogazioni
1. E' abrogato l'articolo 17 della L.R. n. 2 del 1977.
2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 3, della L.R. n. 7 del
2004.
3. Sono altresì abrogati il comma 2 dell'art 3,j il comma 3
dell'art. 5 e l'art. 7 della L.R. n. 7 del 2004.
4. Sono abrogati il comma 4 dell'art.3, l'art.8, il comma 4
dell'art. 13, gli artt.15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, i commi 2 e 5
dell'art. 32, l'art. 34, il comma 3 dell'art.40, il comma 2
dell'art. 49, il comma 6 dell'art. 51, il comma 5 dell'art. 54, i
commi dal 2, 3, 4 e 5 dell'art. 55, il comma 2 dell'art. 61, della
L.R. n. 6 del 2005.
5. Sono altresì abrogati l'art. 16, il comma 3 dell'art. 44, i commi
5 e 6 dell'art.46, l'art. 47, il comma 2 dell'art. 50, il comma 3
dell'art. 52, i commi 2 e 5 dell'art. 53 della L.R. n. 6 del 2005.
6. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11, 13,
comma 1, 14 della L.R. n. 27 del 1988.
7. Sono abrogati gli articoli 2, comma 1 e comma 2, 3, 4, 5, 6 comma
3, 7, 8, 9, 10, 11 della L.R. n. 19 del 1989.
8. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 della L.R. n. 38
del 1995.
9. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, della L.R. n. 39 del
1995.
10. Sono abrogati gli articoli 3 comma 1 e comma 6, 4, 6, 7, 8, 9,
10 comma 1 della L.R. n. 46 del 1995.
11. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 7, i commi 2 e 3 dell'art. 8
della L.R. n. 10 del 2005.
12. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 8, della L.R. n. 19 del 2009.
Art. 38
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente
legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione o la
modificazione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria
disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art.39
Disposizioni finali
1. Il Consorzio di gestione della Riserva naturale della Cassa di
espansione del fiume Secchia è ricompreso, dalla data del 1 gennaio
2012, nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia
centrale e ad esso si applicano le disposizioni della presente legge
relative ai Consorzi di gestione dei Parchi regionali in quanto
compatibili. Dalla medesima data le sue funzioni sono esercitate
dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale
ed è posto in liquidazione.
2. Nelle disposizioni delle leggi regionali il riferimento ai
Consorzi di gestione dei Parchi ovvero agli Enti di gestione dei
Parchi si intende riferito agli Enti di gestione per i Parchi e la
Biodiversità .
3. Le disposizioni delle LL. RR. n. 7 del 2004 e n. 6 del 2005
continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la
presente legge.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano
applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 267 del 2000.
5. Le funzioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e
g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente
interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione
dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del
personale necessari all'espletamento delle stesse. Dalla data di
approvazione dell'atto regionale trovano applicazione le
disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di
trasferimento differito.
6. Sino al conferimento delle funzioni di cui al comma 5 al Comitato
esecutivo partecipano, in rappresentanza delle Province, i soli
Presidenti o assessori delegati di quelle il cui territorio è
ricompreso nel perimetro dei Parchi della Macroarea.
Art. 40
Entrata in vigore
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Le modificazioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9, 25, 26, 29, 31, 32
dell'art. 26 e quelle di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33 e
34 entrano in vigore alla data del 1 gennaio 2012. Le modificazioni
di cui ai restanti commi dell'articolo 26 e quelle di cui
all'articolo 27 entrano in vigore per il territorio di ogni Ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità, a seguito del trasferimento
delle ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 39, comma 5.
3 Le disposizioni di cui all'art. 37 entrano in vigore alla data del
1 gennaio 2012 ad eccezione di quelle previste ai commi 3 e 5 del
medesimo articolo che entrano in vigore, a seguito del trasferimento
delle ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 39, comma 5.
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