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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2016
Presentato in data: 16/11/2011
Istituzione del Parco regionale fluviale del Secchia (16 11 11).

Presentatori:

Meo Gabriella
Naldi Gian Guido
Sconciaforni Roberto
Defranceschi Andrea
Moriconi Rita

Testo:

                      PROGETTO DI LEGGE
Istituzione del Parco regionale fluviale del Secchia
Art. 1
Istituzione
1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale fluviale del
Secchia. Il perimetro del Parco è individuato dalle Tavole allegate
alla presente legge e ricade nell'ambito territoriale dei seguenti
Comuni:
a) Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Cavezzo, Concordia
sulla Secchia, Formigine, Modena, Novi, San Possidonio, San
Prospero, Sassuolo e Soliera in Provincia di Modena;
b) Casalgrande, Castellarano e Rubiera in Provincia di Reggio
Emilia.
Art. 2
Finalità
1.Le finalità istitutive del Parco sono:
a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino
degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione
dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la
salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici,
scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economici e
sociali;
b) la tutela e la ricostituzione degli equilibri idraulici e dei
sistemi idrogeologici;
c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni
naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare
presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una
consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione
sostenibile delle emergenze territoriali;
d) il recupero delle identità storico-culturali locali e di quelle
tradizionali buone pratiche di gestione territoriale che hanno fino
ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un
quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione
ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo
sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.
Art. 3
Obiettivi gestionali
1. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio
floristico, vegetazionale e faunistico;
b) il recupero dell'alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una
condizione di naturalità e funzionalità ecologica;
c) la razionalizzazione dell'attività estrattiva e la
riqualificazione degli ambiti interessati dalle coltivazioni di
cava, dagli impianti di trasformazione e dalla viabilità di
servizio, al fine di recuperare progressivamente all'originaria
naturalità le fasce di pertinenza fluviale;
d) la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e
ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile,
nell'ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul
territorio;
e) il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna
selvatica;
f) il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o
responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla
riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a
garantire la presenza delle specie autoctone;
g) lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione,
educazione ambientale e educazione alla sostenibilità e la gestione
di strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi,
Centro Recupero Animali Selvatici, musei);
h) il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali
portatori di interesse nelle scelte di programmazione,
regolamentazione e gestione dell'area protetta;
i) la concertazione con gli enti locali interessati nelle attività
di programmazione, gestione e regolamentazione dell'area protetta;
j) la predisposizione e l'attuazione di strategie integrate e
multisettoriali di informazione e marketing territoriale che
coinvolgano il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni
territorialmente competenti;
k) la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di
tecniche agricole capaci di prevenire e ridurre il depauperamento e
l'erosione accelerata dei suoli, nonché di metodologie atte a
limitare l'impatto indotto sugli ambienti naturali dai trattamenti
fitosanitari.
Art.4
Ente di gestione
Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attività
dell'Ente di gestione si applicano le norme della legge regionale 17
febbraio 2005, n. 6 e s.m.i..
Art.5
Zonizzazione
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'area del Parco
viene suddivisa nelle seguenti zone:
a) La Zona del Parco, che ricomprende aree appartenenti alle fasce
di tutela dei corsi d'acqua, aventi valore naturalistico,
paesaggistico, ambientale e aree esterne alle fasce di tutela dei
corsi d'acqua da finalizzare al potenziamento del sistema delle aree
naturali o da rinaturalizzare;
b) L'Area Contigua, che interessa aree appartenenti alle fasce di
tutela dei corsi d'acqua, interessate dalle previsioni del PIAE e
dei PAE e che, all'esaurimento del processo estrattivo, potranno
essere incluse fra le aree di Parco.
Art. 6
Norme di salvaguardia
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando
eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con
riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui ai
seguenti commi.
2. Nella Zona del Parco è vietata la circolazione motorizzata ad
eccezione della circolazione funzionale allo svolgimento delle
attività agrosilvopastorali e dei mezzi autorizzati (mezzi di
soccorso, controllo e sorveglianza, ricerca, ecc.).
3. Nella Zona del Parco sono consentite le seguenti attività:
a) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente
rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
b) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al
disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli
habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di
salute/incolumità pubblica;
c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico
nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni
di cui alle lett. a), b), c), d) dell'Allegato alla L.R. n. 31/2002
(Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per
l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso
tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno
delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte
salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti
urbanistici di ciascun Comune.
4. Nella Zona del Parco e nell'Area Contigua sono permesse le
attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività
compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare
sono consentite le seguenti attività:
a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed
escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro
svolgimento, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia
ambientale previste dal Piano Territoriale;
b) le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività
agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione
dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità di dare
priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al
disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli
habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di
salute/incolumità pubblica;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo
secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d)
dell'Allegato alla L.R. n. 31/2002, ivi compresi gli interventi per
l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso
tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno
delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte
salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti
urbanistici di ciascun Comune.
5. Nella Zona del Parco sono vietate le seguenti attività:
a) l'attività venatoria;
b) l'insediamento di impianti di trasformazione di inerti;
c) la raccolta e l'asportazione di fossili, minerali e concrezioni;
d) l'introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero non
caratteristiche dei luoghi;
e) il campeggio libero;
f) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte
salve le operazioni di soccorso ed emergenza;
g) l'accensione di fuochi, se non preventivamente autorizzati
dall'Ente di gestione del Parco;
h) lo spandimento di liquami e di antiparassitari chimici;
6. Nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale del Parco,
che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, in Area
Contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali.
7. Gli impianti di trasformazione degli inerti individuati dai PIAE
vigenti, compresi gli impianti di produzione di conglomerati
bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi nell'Area Contigua alle
condizioni stabilite dai PIAE stessi.
8. Per quanto riguarda la viabilità di servizio agli impianti di
trasformazione degli inerti esistenti e alle attività di cava, non
potranno essere attivati ulteriori collegamenti viabilistici salvo
quelli finalizzati a limitare il disturbo all'ambiente e/o a ridurre
il percorso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto,
dalle cave agli impianti.
9. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in
vigore del regolamento di settore di cui all'art. 38 della L.R.
n.6/2005 l'attività venatoria nell'Area Contigua è consentita
esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione
provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge ed è disciplinata dai Piani Faunistico Venatori provinciali e
dai relativi calendari venatori.
10. L'esercizio dell'attività venatoria in Area Contigua è
organizzato in collaborazione con gli ATC territorialmente
interessati.
11. E' comunque vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso
e il prelievo in deroga di cui all'art. 9 della Direttiva n.
2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli
uccelli selvatici.
12. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca
e la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei
avvengono con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti
e secondo la regolamentazione predisposta dagli Enti delegati.
13. In tutte le zone del Parco e nell'Area Contigua è vietato
l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero
rifiuti.
Art. 7
Misure di incentivazione, sostegno e promozione
1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e il
raggiungimento degli obiettivi gestionali del Parco, l'Ente di
gestione promuove misure di incentivazione, sostegno e promozione
per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali,
storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, ed in
particolare:
a) valorizzazione e promozione delle produzioni locali con
particolare attenzione a quelle biologiche, tipiche e di qualità che
costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del
territorio e le attività svolte dalle aziende del Parco;
b) istituzione di un marchio di riconoscibilità per i prodotti del
Parco ottenuti mediante metodologie ecologicamente sostenibili;
c) integrazione della catena agroalimentare e di filiera anche
mediante il collegamento a piccole industrie e laboratori
artigianali di trasformazione;
d) messa a punto di disciplinari di produzione;
e) promozione e vendita diretta, o in forma associata, dei prodotti
con l'eventuale creazione di punti vendita all'interno di spazi
messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;
f) promozione e/o stipula di accordi per incrementare l'uso di
prodotti tipici del territorio nella ristorazione;
g) costruzione e incremento dell'offerta di formazione professionale
in collaborazione con le strutture specializzate presenti sul
territorio, per raggiungere il più ampio numero di cittadini
(studenti, agricoltori, tecnici degli enti pubblici, professionisti
ecc..) su tematiche inerenti la gestione dell'ambiente e delle sue
risorse biotiche e abiotiche;
h) informazione e assistenza tese a facilitare la partecipazione
delle aziende interessate alle misure previste dal Piano Regionale
di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo
agricolo;
i) coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di
conservazione diretta degli habitat naturali, degli ambienti
seminaturali associati all'uso agricolo, di naturalizzazione, di
manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area
protetta e di ripristino di elementi di valore paesaggistico o
conservazionistico;
j) incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche
agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità, in
particolare con mantenimento dei prati aridi, trasformazione dei
seminativi in prati stabili, utilizzo di coltivazioni poco
idroesigenti, messa a riposo a lungo termine dei seminativi allo
scopo di creare zone umide, prati umidi, complessi macchia-radura e
prati gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica nelle
superfici agricole residue all'interno delle aree esondabili, lungo
le fasce destinate a corridoi ecologici e ai margini delle zone
umide già esistenti;
k) incentivazione alla creazione di sistemi e bacini di
fitodepurazione delle acque e di eco-filtri naturali (quali siepi,
filari e boschetti) e applicazione delle migliori pratiche di
corretta fertilizzazione dei suoli, al fine della riduzione dei
nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività
agricole;
l) promozione e sostegno per il ripristino e la conservazione degli
spazi naturali e semi-naturali tipici degli elementi
dell'agro-ecosistema (filari alberati, siepi, fossati, canalette di
scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.) e per la
gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo
secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna
selvatica;
m) incentivazione della pratica delle coltivazioni a perdere e delle
fasce di rispetto per la tutela delle popolazioni di fauna
selvatica;
n) promozione di modalità di lavorazioni agricole non impattanti sui
siti riproduttivi della fauna selvatica;
o) promozione di interventi di salvaguardia e miglioramento delle
aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di
biodiversità;
p) promozione del recupero, della tutela e della valorizzazione dei
patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con
finalità collettive, turistico-culturali e di servizio e sostegno
della popolazione rurale;
q) sostegno e incentivazione allo svolgimento di attività di
educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e
fattorie didattiche.
Art. 8
Norme transitorie e finali
1. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa
rinvio alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i..
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