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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2016
Presentato in data: 16/11/2011
Istituzione del Parco regionale fluviale del Secchia (16 11 11).

Presentatori:

Meo Gabriella
Naldi Gian Guido
Sconciaforni Roberto
Defranceschi Andrea
Moriconi Rita

Relazione:

RELAZIONE
Il bacino idrografico del fiume Secchia ha un'estensione di oltre
2000 kmq ed appartiene al grande sistema acquifero padano. Il fiume
nasce in provincia di Reggio Emilia dall'Alpe di Succiso, nei pressi
del Passo del Cerreto, in prossimità del confine tosco-emiliano, in
una delle aree più suggestive e spettacolari dell'Alto Appennino
Reggiano; nel primo tratto scorre incassato fra gole profonde,
scavando il proprio letto fra rocce arenacee e, più a valle, fra
gessi triassici risalenti a oltre 200 milioni di anni fa. La maggior
parte del suo corso, poi, interessa il territorio di Reggio Emilia e
Modena, per confluire infine, dopo un percorso di 172 chilometri,
come affluente di destra, nel Po in provincia di Mantova.
Le caratteristiche territoriali, ambientali ed ecologiche di questo
bacino idrografico portano dunque a valutare alto il valore
biologico di questo corridoio che rappresenta, nonostante la forte
antropizzazione che ne incide fortemente l'esistenza, una importante
connessione ecologica fra l'Appennino e il fiume Po.
Nel 1989 le Province di Modena e Reggio Emilia ed i Comuni di
Modena, Campogalliano e Rubiera hanno dato vita ad un Consorzio
volontario per la realizzazione e la gestione del Parco Fluviale
del Fiume Secchia , da sviluppare attraverso interventi di tutela e
di riqualificazione ambientale e paesaggistica, a cui nel 1996
aderisce anche il Comune di Carpi in quanto all'epoca proprietario
dei campi acquiferi siti nell'area del parco in località Fontana.
Questo ente ha fin da subito operato per assicurare il coordinamento
e l'integrazione delle risorse umane e finanziarie disponibili
ponendosi l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo economico ...
compatibile con la protezione ambientale e le esigenze sociali in
piena sintonia con i principi affermati alla conferenza
internazionale sull'ambiente di Göteborg del giugno 1997.
A testimonianza degli sforzi operati, nello stesso anno al Consorzio
è stata affidata la gestione della Riserva naturale orientata Cassa
di espansione del fiume Secchia , istituita con delibera del
Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna n. 516 del 17/12/1996, con
una estensione di circa 260 ettari nella zona di maggior pregio
naturalistico, che ha determinato l'inserimento di questa area nella
rete regionale e nazionale delle aree protette.
Ulteriore, strategico ed importante passo amministrativo del
Consorzio è stato il suo ampliamento concretizzatosi alla fine del
2003 con l'aumento del numero degli enti soci dagli storici 6 agli
attuali 16: le Province di Modena e Reggio Emilia, i Comuni di
Campogalliano, Modena, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo,
Concordia sulla Secchia, Formigine, San Possidonio, San Prospero,
Sassuolo ed il raggruppamento dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera.
Tra le proprie finalità istitutive, l'ente si è dunque posto
l'obiettivo di operare in modo integrato nella tutela e
valorizzazione dei territori rivieraschi del bacino del fiume
Secchia, nonché di stimolare processi di sviluppo nel rispetto del
valore ambientale e paesaggistico dei luoghi. Altro proposito
fondamentale è quello di erogare servizi, proporre iniziative
destinate alle scuole e al pubblico, migliorare il rapporto
uomo/natura attraverso l'esercizio di attività culturali, educative,
del tempo libero, dello sport e del turismo sostenibile. Il
Consorzio provvede inoltre alla salvaguardia e al controllo del
territorio organizzando e coordinando attività di vigilanza svolte
dagli enti istituzionalmente preposti e da guardie volontarie.
In virtù delle finalità statutarie sopra esposte, fin dalla sua
prima costituzione, per promuovere la conoscenza e il rispetto
dell'ambiente il Consorzio ha realizzato negli anni una serie di
progetti didattici, scientifici, divulgativi e culturali, anche di
durata pluriennale, incentrati non solo su aspetti floro-faunistici,
ma anche di carattere storico-antropologico, didattico-sociale con
particolare attenzione ed interesse rivolti alle categorie fragili,
nonché di pianificazione territoriale.
Il Consorzio, a partire dalla sua trasformazione avvenuta alla fine
dell'anno 2003, ha ricalibrato la propria attenzione su alcuni
obiettivi strategici di massima, finalizzati alla creazione di un
sistema conoscitivo integrato, quali:
- formulazione di progetti attuativi di scala territoriale
adeguata, attinenti alla riqualificazione ambientale dell'asta
fluviale del Secchia;
- attivazione di azioni finalizzate all'acquisizione di risorse
finanziarie interne ed esterne al sistema locale;
- raccordo degli aspetti gestionali del fiume Secchia e dei
territori limitrofi e degli interventi svolti sul territorio ai fini
idraulici nel pieno rispetto delle leggi vigenti in tale materia.
In conseguenza degli obiettivi specifici sopra richiamati nel mese
di settembre dell'anno 2006 l'assemblea consorziale con proprio atto
n. 15 ha definitivamente approvato il progetto strategico denominato
Progetto Secchia - Piano d'Area - Masterplan del sistema fluviale
del Secchia, a seguito dell'approvazione e della condivisione dei
temi in esso contenuti da parte di tutti gli enti consorziati.
Alla redazione del Masterplan è seguita un'ulteriore amplificazione
progettuale con l'avvio della seconda fase attuativa finalizzata
alla predisposizione dei protocolli d'intesa con i singoli enti
consorziati per l'attuazione del Masterplan e di quanto in esso
unitariamente condiviso.
Contestualmente alle suddette azioni progettuali di condivisione
tecnica e politica, l'assemblea consorziale con proprio atto n. 10
del 30/06/2006 avente per oggetto Adozione modifiche allo statuto
ed alla convenzione del Consorzio per adeguamento alla legge
regionale n. 6/2005 poneva le basi per l'adeguamento normativo ed
istituzionale dell'ente alla nuova normativa regionale.
Conseguentemente tutti gli enti soci hanno provveduto ad approvare
nei rispettivi consigli comunali e provinciali il nuovo statuto, il
quale, a seguito della stipula formale della nuova convenzione, è
entrato definitivamente in vigore il 13/04/2007.
Questo susseguirsi di azioni progettuali su vari livelli operativi,
sia di tipo tecnico, ma soprattutto di tipo politico, ha di fatto
decretato l'avvio della procedura per la verifica di fattibilità per
la proposta di realizzazione di un parco regionale secondo i dettami
della L.R. n. 6/2005, nell'area del medio e basso corso del Secchia.
Questa volontà è stata confermata dagli enti consorziati in sede di
assemblea consorziale in prima battuta nel corso del mese di
novembre 2006 contestualmente all'approvazione dell'assestamento
generale del bilancio (deliberazione n. 18 del 25/11/06) in cui, fra
le altre cose, venivano stanziati fondi necessari per procedere con
l'attivazione di due azioni progettuali propedeutiche, strettamente
interconnesse fra loro, da un lato per la predisposizione del
progetto di fattibilità per la proposta di istituzione del parco
regionale del Secchia nell'ambito del piano triennale della Regione
Emilia-Romagna e dall'altro per la realizzazione di un studio per
l'inserimento e la valorizzazione della Riserva naturale orientata
Casse di espansione del fiume Secchia in una più ampia realtà
territoriale.
In ottemperanza ai formali impegni assunti dagli enti consorziati,
l'indirizzo lavorativo e progettuale del Consorzio nel corso del
2007 è stato dunque quello di predisporre una proposta base di parco
fluviale regionale, confacente alle specifiche indicazioni contenute
nuova legge L.R. n. 6/2005, presentata innanzitutto alle
amministrazioni provinciali di Modena e Reggio Emilia ed in un
secondo momento ai comuni territorialmente interessati
nel corso di un incontro ad hoc organizzato sul finire del mese di
maggio 2007.
La volontà nel perseguire congiuntamente questi importanti obiettivi
di tutela è stata così confermata dall'assemblea consorziale con
l'adozione della propria deliberazione n. 17 del 21/12/2007 avente
per oggetto Approvazione proposta progettuale per l'istituzione del
parco fluviale regionale nell'area del medio e basso corso del fiume
Secchia, dal Pescale fino al confine mantovano, da inserire nei
rapporti provinciali delle aree protette da presentare sul piano
triennale della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 6/2005 .
Successivamente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 6 del 2005 sono
stati sentiti i portatori di interesse ed è stata organizzata una
Conferenza con gli Enti locali interessati e con le organizzazioni
professionali agricole: grazie ad una importante e sinergica
collaborazione le Province di Modena e Reggio Emilia hanno
organizzato due incontri pubblici volti ad illustrare la proposta
progettuale approvata nel dicembre 2007 e tenutisi il primo a Modena
nel febbraio 2008 ed il secondo a Reggio Emilia nell'aprile 2008 ed
a cui sono stati invitati i Sindaci dei comuni rivieraschi dei
territori di Modena e Reggio Emilia, le Associazioni economiche,
agricole, venatorie, ambientaliste dei territori di Modena e Reggio
Emilia, il Consorzio Parmigiana-Moglia-Secchia (oggi Consorzio di
Bonifica dell'Emilia Centrale), il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, e
naturalmente il Consorzio di gestione del parco fluviale del
Secchia.
Questo susseguirsi di fasi si è poi definitivamente concretizzato
con l'inserimento della proposta di istituzione del parco fluviale
regionale del Secchia nell'ambito del Programma 2009-2011 per il
Sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000
con prima proposta approvata dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 614 del 04/05/2009 e successivamente approvato in
via definitiva dall'Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna con deliberazione n. 243 del 22/07/2009.
A seguito delle disposizioni regionali, le due Province di Modena e
Reggio Emilia di concerto hanno sentito nuovamente i portatori di
interesse organizzando, presso la sede del Consorzio di gestione del
parco fluviale del Secchia, degli incontri specifici con le varie
Associazioni di categoria, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 del
2005, per illustrare in modo dettagliato ed esaustivo la proposta di
parco approvata dalla Regione Emilia-Romagna, per acquisire
eventuali osservazioni e/o suggerimenti integrativi, il tutto con il
seguente calendario:
- settembre 2009 associazioni agricole e venatorie di Modena;
- novembre 2009 associazioni agricole e venatorie di Reggio
Emilia;
- dicembre 2009 cavatori e associazioni ambientaliste di Modena
e Reggio Emilia.
Da questo lungo processo partecipato nasce pertanto la presente
proposta, che interessa le vaste aree di greto fluviale ricadenti
nei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Cavezzo,
Concordia sulla Secchia, Formigine, Modena, Novi, San Possidonio,
San Prospero, Sassuolo e Soliera in Provincia di Modena e di
Casalgrande, Castellarano e Rubiera in Provincia di Reggio Emilia.
Il tratto individuato è quello che va dalla stretta del Pescale a
sud fino al confine regionale a nord per un'estensione totale di
5.616 ettari, di cui 5.149 ettari in zona di Parco e 467 ettari in
Area Contigua.
Oltre alle aree con ambienti ripariali lungo il Secchia, il
territorio del Parco comprende la cassa di espansione del Secchia,
realizzata sulla sinistra idrografica, utilizzando vecchie cave, per
regolare le piene del fiume. La cassa di espansione è costituita da
vasti specchi d'acqua permanenti con isolotti, penisole e
vegetazione tipica degli ambienti umidi di pianura ricca di specie
arbustive e arboree mesofile e igrofile ed estesi tifeti e
fragmiteti. Inoltre sono presenti vasti greti ghiaiosi, stagni e
siepi ai margini del fiume.
Nel territorio del Parco sono inclusi gli ambiti di due siti di Rete
Natura 2000: il SIC/ZPS IT4030011 Casse di espansione del Secchia
e il SIC IT4040012 Colombarone in cui sono presenti habitat e
specie animali e vegetali di interesse comunitario, mentre nelle
immediate vicinanze del territorio del Parco sono presenti altri
quattro siti di Rete Natura 2000: ZPS IT4040015 Valli di Gruppo ,
ZPS IT4040016 Siepi e Canali di Resega-Foresto , ZPS IT4030019
Casse di espansione del Tresinaro , ZPS IT4040017 Valle delle
Bruciate e Tresinaro .
Agli indiscussi pregi naturalistici del territorio proposto a Parco
si accompagnano modalità di gestione e di sfruttamento territoriale
di particolare impatto. Si fa riferimento all'attività di estrazione
degli inerti e alle regimazioni ad uso irriguo che caratterizzano
l'area; entrambe sono riferibili a condizioni di utilizzo storiche
delle risorse ambientali della conoide del fiume Secchia. Obiettivo
primario dell'istituendo Parco in quest'ottica è quello di favorire
una migliore integrazione delle attività con l'ambiente nel quale
sono inserite e di avviare un processo di recupero e di
rinaturazione coordinato dell'intera asta fluviale, facilitando
l'integrazione delle competenze di tutti gli Enti presenti sul
territorio dell'area protetta.
Descrizione dell'articolato della proposta di legge
In riferimento specifico ai contenuti dell'articolato del presente
progetto di legge, si specifica quanto segue:
All'Art. 1 - Istituzione del Parco regionale sono contenute le
indicazioni relative agli ambiti territoriali interessati e i
riferimenti alla perimetrazione approvata (specificata in
cartografia alla scala 1:25.000).
All'Art. 2 sono indicate le finalità del Parco. Tra queste, in
particolare, si mette in luce la necessità di approfondire le
conoscenze tecnico-scientifiche inerenti il territorio del Parco,
sotto il profilo naturalistico, conservazionistico,
storico-culturale.
All'Art. 3 sono riportati gli obiettivi gestionali del Parco, tra i
quali quelli di promuovere azioni di riqualificazione ambientale dei
settori degradati, una miglior gestione delle attività insistenti
nell'area, la divulgazione e la promozione turistica dei valori
naturalistici, economici e socio-culturali del territorio.
All'Art. 4 per quanto riguarda l'Ente di gestione del Parco si
rimanda alle norme della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e
s.m.i..
L'Art. 5 - Zonizzazione descrive la composizione territoriale del
Parco indicando per ogni zona (Zona del Parco e Area Contigua) gli
elementi naturali, paesaggistici, culturali, economici e storici
interessati.
L'Art. 6 - Norme di salvaguardia disciplina le attività insistenti
nel territorio del Parco, con criteri differenti in base alla
zonizzazione interna. Le norme di salvaguardia sono da ritenersi
applicabili dall'entrata in vigore della legge istitutiva fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco.
All'Art. 7 - Misure di incentivazione, sostegno e promozione sono
contenute le azioni di valorizzazione del territorio che il parco
intende promuovere per il perseguimento delle finalità istitutive ed
il raggiungimento degli obiettivi gestionali. Tra queste, numerose
sono le misure per la valorizzazione delle attività agricole
compatibili e sostenibili, per la promozione di recuperi
naturalistici e di interventi a sostegno della biodiversità e della
divulgazione ambientale.
Nell'Art. 8 - Norme transitorie e finali si rimanda, per gli aspetti
non disciplinati dalla legge istitutiva, alla L.R. 6/2005.

Testo:

                      PROGETTO DI LEGGE
Istituzione del Parco regionale fluviale del Secchia
Art. 1
Istituzione
1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale fluviale del
Secchia. Il perimetro del Parco è individuato dalle Tavole allegate
alla presente legge e ricade nell'ambito territoriale dei seguenti
Comuni:
a) Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Cavezzo, Concordia
sulla Secchia, Formigine, Modena, Novi, San Possidonio, San
Prospero, Sassuolo e Soliera in Provincia di Modena;
b) Casalgrande, Castellarano e Rubiera in Provincia di Reggio
Emilia.
Art. 2
Finalità
1.Le finalità istitutive del Parco sono:
a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino
degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione
dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la
salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici,
scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economici e
sociali;
b) la tutela e la ricostituzione degli equilibri idraulici e dei
sistemi idrogeologici;
c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni
naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare
presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una
consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione
sostenibile delle emergenze territoriali;
d) il recupero delle identità storico-culturali locali e di quelle
tradizionali buone pratiche di gestione territoriale che hanno fino
ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un
quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione
ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo
sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.
Art. 3
Obiettivi gestionali
1. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio
floristico, vegetazionale e faunistico;
b) il recupero dell'alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una
condizione di naturalità e funzionalità ecologica;
c) la razionalizzazione dell'attività estrattiva e la
riqualificazione degli ambiti interessati dalle coltivazioni di
cava, dagli impianti di trasformazione e dalla viabilità di
servizio, al fine di recuperare progressivamente all'originaria
naturalità le fasce di pertinenza fluviale;
d) la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e
ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile,
nell'ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul
territorio;
e) il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna
selvatica;
f) il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o
responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla
riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a
garantire la presenza delle specie autoctone;
g) lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione,
educazione ambientale e educazione alla sostenibilità e la gestione
di strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi,
Centro Recupero Animali Selvatici, musei);
h) il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali
portatori di interesse nelle scelte di programmazione,
regolamentazione e gestione dell'area protetta;
i) la concertazione con gli enti locali interessati nelle attività
di programmazione, gestione e regolamentazione dell'area protetta;
j) la predisposizione e l'attuazione di strategie integrate e
multisettoriali di informazione e marketing territoriale che
coinvolgano il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni
territorialmente competenti;
k) la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di
tecniche agricole capaci di prevenire e ridurre il depauperamento e
l'erosione accelerata dei suoli, nonché di metodologie atte a
limitare l'impatto indotto sugli ambienti naturali dai trattamenti
fitosanitari.
Art.4
Ente di gestione
Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attività
dell'Ente di gestione si applicano le norme della legge regionale 17
febbraio 2005, n. 6 e s.m.i..
Art.5
Zonizzazione
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'area del Parco
viene suddivisa nelle seguenti zone:
a) La Zona del Parco, che ricomprende aree appartenenti alle fasce
di tutela dei corsi d'acqua, aventi valore naturalistico,
paesaggistico, ambientale e aree esterne alle fasce di tutela dei
corsi d'acqua da finalizzare al potenziamento del sistema delle aree
naturali o da rinaturalizzare;
b) L'Area Contigua, che interessa aree appartenenti alle fasce di
tutela dei corsi d'acqua, interessate dalle previsioni del PIAE e
dei PAE e che, all'esaurimento del processo estrattivo, potranno
essere incluse fra le aree di Parco.
Art. 6
Norme di salvaguardia
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando
eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con
riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui ai
seguenti commi.
2. Nella Zona del Parco è vietata la circolazione motorizzata ad
eccezione della circolazione funzionale allo svolgimento delle
attività agrosilvopastorali e dei mezzi autorizzati (mezzi di
soccorso, controllo e sorveglianza, ricerca, ecc.).
3. Nella Zona del Parco sono consentite le seguenti attività:
a) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente
rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
b) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al
disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli
habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di
salute/incolumità pubblica;
c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico
nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni
di cui alle lett. a), b), c), d) dell'Allegato alla L.R. n. 31/2002
(Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per
l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso
tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno
delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte
salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti
urbanistici di ciascun Comune.
4. Nella Zona del Parco e nell'Area Contigua sono permesse le
attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività
compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare
sono consentite le seguenti attività:
a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed
escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro
svolgimento, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia
ambientale previste dal Piano Territoriale;
b) le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività
agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione
dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità di dare
priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al
disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli
habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di
salute/incolumità pubblica;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo
secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d)
dell'Allegato alla L.R. n. 31/2002, ivi compresi gli interventi per
l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso
tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno
delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte
salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti
urbanistici di ciascun Comune.
5. Nella Zona del Parco sono vietate le seguenti attività:
a) l'attività venatoria;
b) l'insediamento di impianti di trasformazione di inerti;
c) la raccolta e l'asportazione di fossili, minerali e concrezioni;
d) l'introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero non
caratteristiche dei luoghi;
e) il campeggio libero;
f) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte
salve le operazioni di soccorso ed emergenza;
g) l'accensione di fuochi, se non preventivamente autorizzati
dall'Ente di gestione del Parco;
h) lo spandimento di liquami e di antiparassitari chimici;
6. Nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale del Parco,
che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, in Area
Contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali.
7. Gli impianti di trasformazione degli inerti individuati dai PIAE
vigenti, compresi gli impianti di produzione di conglomerati
bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi nell'Area Contigua alle
condizioni stabilite dai PIAE stessi.
8. Per quanto riguarda la viabilità di servizio agli impianti di
trasformazione degli inerti esistenti e alle attività di cava, non
potranno essere attivati ulteriori collegamenti viabilistici salvo
quelli finalizzati a limitare il disturbo all'ambiente e/o a ridurre
il percorso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto,
dalle cave agli impianti.
9. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in
vigore del regolamento di settore di cui all'art. 38 della L.R.
n.6/2005 l'attività venatoria nell'Area Contigua è consentita
esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione
provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge ed è disciplinata dai Piani Faunistico Venatori provinciali e
dai relativi calendari venatori.
10. L'esercizio dell'attività venatoria in Area Contigua è
organizzato in collaborazione con gli ATC territorialmente
interessati.
11. E' comunque vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso
e il prelievo in deroga di cui all'art. 9 della Direttiva n.
2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli
uccelli selvatici.
12. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca
e la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei
avvengono con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti
e secondo la regolamentazione predisposta dagli Enti delegati.
13. In tutte le zone del Parco e nell'Area Contigua è vietato
l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero
rifiuti.
Art. 7
Misure di incentivazione, sostegno e promozione
1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e il
raggiungimento degli obiettivi gestionali del Parco, l'Ente di
gestione promuove misure di incentivazione, sostegno e promozione
per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali,
storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, ed in
particolare:
a) valorizzazione e promozione delle produzioni locali con
particolare attenzione a quelle biologiche, tipiche e di qualità che
costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del
territorio e le attività svolte dalle aziende del Parco;
b) istituzione di un marchio di riconoscibilità per i prodotti del
Parco ottenuti mediante metodologie ecologicamente sostenibili;
c) integrazione della catena agroalimentare e di filiera anche
mediante il collegamento a piccole industrie e laboratori
artigianali di trasformazione;
d) messa a punto di disciplinari di produzione;
e) promozione e vendita diretta, o in forma associata, dei prodotti
con l'eventuale creazione di punti vendita all'interno di spazi
messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;
f) promozione e/o stipula di accordi per incrementare l'uso di
prodotti tipici del territorio nella ristorazione;
g) costruzione e incremento dell'offerta di formazione professionale
in collaborazione con le strutture specializzate presenti sul
territorio, per raggiungere il più ampio numero di cittadini
(studenti, agricoltori, tecnici degli enti pubblici, professionisti
ecc..) su tematiche inerenti la gestione dell'ambiente e delle sue
risorse biotiche e abiotiche;
h) informazione e assistenza tese a facilitare la partecipazione
delle aziende interessate alle misure previste dal Piano Regionale
di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo
agricolo;
i) coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di
conservazione diretta degli habitat naturali, degli ambienti
seminaturali associati all'uso agricolo, di naturalizzazione, di
manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area
protetta e di ripristino di elementi di valore paesaggistico o
conservazionistico;
j) incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche
agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità, in
particolare con mantenimento dei prati aridi, trasformazione dei
seminativi in prati stabili, utilizzo di coltivazioni poco
idroesigenti, messa a riposo a lungo termine dei seminativi allo
scopo di creare zone umide, prati umidi, complessi macchia-radura e
prati gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica nelle
superfici agricole residue all'interno delle aree esondabili, lungo
le fasce destinate a corridoi ecologici e ai margini delle zone
umide già esistenti;
k) incentivazione alla creazione di sistemi e bacini di
fitodepurazione delle acque e di eco-filtri naturali (quali siepi,
filari e boschetti) e applicazione delle migliori pratiche di
corretta fertilizzazione dei suoli, al fine della riduzione dei
nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività
agricole;
l) promozione e sostegno per il ripristino e la conservazione degli
spazi naturali e semi-naturali tipici degli elementi
dell'agro-ecosistema (filari alberati, siepi, fossati, canalette di
scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.) e per la
gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo
secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna
selvatica;
m) incentivazione della pratica delle coltivazioni a perdere e delle
fasce di rispetto per la tutela delle popolazioni di fauna
selvatica;
n) promozione di modalità di lavorazioni agricole non impattanti sui
siti riproduttivi della fauna selvatica;
o) promozione di interventi di salvaguardia e miglioramento delle
aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di
biodiversità;
p) promozione del recupero, della tutela e della valorizzazione dei
patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con
finalità collettive, turistico-culturali e di servizio e sostegno
della popolazione rurale;
q) sostegno e incentivazione allo svolgimento di attività di
educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e
fattorie didattiche.
Art. 8
Norme transitorie e finali
1. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa
rinvio alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i..
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