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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2056
Presentato in data: 24/11/2011
Riorganizzazione degli enti gestori del sistema regionale e delle aree protette e dei siti di ReteNatura 2000 (23 11 11).
Oggetto:
Testo presentato:
2056 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Villani, Bignami, Aimi, Bartolini, Bazzoni, Filippi, Leoni, Lombardi, Malaguti, Pollastri e Alberto Vecchi: Riorganizzazione degli enti gestori del sistema regionale e delle aree protette e dei siti di ReteNatura 2000 (23 11 11).

Presentatori:

Villani Luigi Giuseppe
Bignami Galeazzo
Aimi Enrico
Bartolini Luca
Bazzoni Gianguido
Filippi Fabio
Leoni Andrea
Lombardi Marco
Malaguti Mauro
Pollastri Andrea
Vecchi Alberto

Testo:

                     Progetto di Legge Regionale
RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI GESTORI DEL SISTEMA REGIONALE E DELLE
AREE PROTETTE E DEI SITI DI RETE NATURA 2000
d'iniziativa dei Consiglieri:
Luigi Giuseppe Villani
Galeazzo Bignami
Enrico Aimi
Luca Bartolini
Gianguido Bazzoni
Fabio Filippi
Andrea Leoni
Marco Lombardi
Mauro Malaguti
Andrea Pollastri
Alberto Vecchi
RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI GESTORI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE
PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
articolato
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Con la presente legge si disciplina, in attuazione dell'articolo
1, comma 44, della legge 26 febbraio 2011, n.10 , la trasformazione
in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei
parchi regionali di cui alla L:egge Regionale 17 febbraio 2005,
n.6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema
regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura
2000) e le modalità di organizzazione degli enti gestori dei parchi
regionali, al fine di valorizzare la peculiarità del modello
sovracomunale di gestione e di organizzazione delle aree protette
emiliano romagnole, preservarne il patrimonio e la biodiversità
quale obiettivo primario della gestione, promuovere il rilancio del
sistema regionale partendo dagli enti locali per garantire la
fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti
della Rete natura 2000 da parte dei cittadini e delle generazioni
future, nonché migliorare l'efficacia della gestione e
razionalizzarne la spesa.
2. La presente legge è volta alla semplificazione delle procedure di
pianificazione nell'ambito delle aree protette e alla valorizzazione
dei parchi locali di interesse sovracomunale; disciplina inoltre i
poteri di deroga e le misure di compensazione e integra le
disposizioni relative ai siti di Rete natura 2000.
Articolo 2
Trasformazione degli enti gestori dei parchi e adeguamento degli
statuti
1. I consorzi di gestione dei parchi regionali, istituiti alla data
di entrata in vigore della presente legge ed individuati dalla Legge
Regionale 17 febbraio 2005, n.6 (Disciplina della formazione e
della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e
dei siti della rete Natura 2000) sono trasformati in enti di diritto
pubblico, intendendosi a tal fine per enti locali territorialmente
interessati quelli individuati nelle rispettive leggi regionali
istitutive. Entro il termine perentorio ed essenziale di 180 giorni
a decorrere dal 1 gennaio 2012, i consorzi di gestione procedono
agli adempimenti derivanti dalla trasformazione di cui al presente
articolo.
2. Fino all'insediamento degli organi degli enti derivanti dalla
trasformazione restano in carica, per i parchi di rispettiva
competenza, gli organi in carica all'entrata in vigore della
presente legge, esclusivamente per l'attuazione delle procedure di
trasformazione, per l'ordinaria amministrazione e per il compimento
degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e
urgenti.
3. Lo statuto è adeguato, su proposta del Consiglio del parco in
relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui
agli articoli Titolo III della l.r. 17 febbraio 2005, n.6 come
modificata dalla presente legge, esclusivamente al fine di
determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché
l'ordinamento degli uffici.
4. All'adeguamento dello statuto provvede l'assemblea consortile con
deliberazione di adozione, assunta con la maggioranza dei due terzi
dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La
deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione e
la successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Emilia Romagna e diviene efficace il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
5. Divenuto efficace l'adeguamento statutario, l'ente di gestione
continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al rispettivo consorzio di gestione del parco.
6. Entro quindici giorni dall'efficacia dell'adeguamento statutario,
il presidente in carica convoca la comunità del parco per l'elezione
dei componenti il Consiglio
7. Agli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, decorso
infruttuosamente il termine di cui al comma 1, provvede in via
sostitutiva la Regione con la nomina di un commissario ad acta,
previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Il
termine di cui al comma 1 è sospeso al momento della ricezione, da
parte della Regione, della deliberazione dell'assemblea consortile
di cui al comma 4 e riprende a decorrere nuovamente dal momento
della pubblicazione di cui al comma 4.
Articolo 3
Accorpamenti volontari di enti gestori di aree protette
1. Qualora i presidenti dei parchi verifichino, previo assenso degli
Enti Locali interessati, la possibilità di un accorpamento
volontario di enti gestori, sulla base di criteri territoriali,
morfologici o funzionali, formulano, di concerto tra loro, apposita
richiesta alla Giunta regionale.
2. Il Presidente, preso atto della richiesta di accorpamento,
propone alla Giunta regionale, per l'approvazione con apposita
deliberazione, l'individuazione del perimetro del nuovo parco
regionale; successivamente, acquisite le risultanze della conferenza
di cui all'art.22 della Legge 6 dicembre 1991, n.334 (Legge quadro
sulle aree protette,) avvia l'iniziativa legislativa di modifica
finalizzata all'istituzione della nuova area protetta e recante,
altresì, la disciplina in merito alla successione nei rapporti
giuridici tra gli enti gestori, ai tempi e alla procedura di
adozione dello statuto del parco, nonché di insediamento degli
organi dell'ente.
Articolo 4
Miglioramento dell'efficacia della gestione e razionalizzazione
della spesa
1. La Regione, per migliorare l'efficacia della gestione e per
razionalizzare la spesa, individua, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base di
proposte pervenute dagli enti gestori, i criteri per favorire e
promuovere l'esercizio in forma associata o convenzionata da parte
di più parchi delle funzioni amministrative, comprese le attività di
carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché
l'educazione ambientale.
2. La Giunta delibera i criteri di cui al comma 1, sentiti gli enti
gestori e i rappresentanti degli enti locali.
Articolo 5
Enti gestori dei parchi regionali
1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad enti di diritto
pubblico, composti dagli enti locali territorialmente interessati,
nonché da quelli volontariamente aderenti.
2. Lo statuto dell'ente determina le forme di organizzazione
Articolo 6
Istituzione e organizzazione degli enti. Approvazione dello Statuto
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale
o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se
delegato, convoca in conferenza gli enti locali individuati nella
legge istitutiva, per la predisposizione dello statuto.
2. Entro sessanta giorni dalla data di convocazione, la conferenza
elabora una proposta di statuto, . La proposta di statuto, adottata
entro i successivi trenta giorni dall'organo assembleare degli enti
locali di cui al comma 1, è trasmessa alla Regione per la successiva
approvazione.
3. L'ente gestore è istituito, entro i successivi trenta giorni, con
decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore regionale
competente in materia, se delegato, su conforme deliberazione della
Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.
4. Lo statuto diviene efficace il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna
5. Divenuto efficace lo statuto, entro trenta giorni, il sindaco del
comune con il maggior numero di abitanti convoca l'ente gestore del
parco per l'elezione dei componenti del consiglio di gestione,
previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla
Regione.
6. Le modificazioni dello statuto sono adottate dalla comunità del
parco, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei
componenti e a maggioranza assoluta dei voti e approvate con
deliberazione della Giunta regionale.
7. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo
alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Emilia Romagna
Articolo 7
Organizzazione degli enti parco
1. Costituiscono organi dell'ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità:
a) le Comunità del Parco
b) il Consiglio di Gestione;
c) il Presidente
d) il Revisore dei Conti.
2. Il Presidente, il Consiglio di Gestione e il Revisore dei Conti
restano in carica per cinque anni.
3. Il Presidente, eletto dalla Comunità del Parco, è il
rappresentante legale del parco, convoca e presiede il Consiglio di
Gestione e la Comunità del Parco, stabilendo l'ordine del giorno e
dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il Consiglio di
Gestione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco.
4. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da un numero
di membri variabile da due a quattro, eletti dalla Comunità del
Parco all'interno dei propri componenti,
5. Compete al Consiglio di Gestione, in particolare:
a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e
l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle
convenzioni;
d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non
siano riservati alla Comunità del Parco;
f) la definizione di un Piano di accorpamento così come previsto ai
sensi degli artt. 3 e 8 comma 6.
6. Fanno parte della Comunità con diritto di voto e di elettorato
attivo e passivo per quanto previsto al comma 4:
a) Il Legale Rappresentate (o un Amministratore all'uopo delegato)
dei Comuni o loro forme Associate sul cui territorio insiste il
Parco;
b) Il Legale Rappresentante (o un Amministratore all'uopo delegato)
delle Provincie sul cui territorio insiste il Parco;
c) Un rappresentante per ciascuna delle categorie sotto riportate,
la cui Associazione di Provenienza sia riconosciuta a livello
regionale:
- ambientalista,
- venatoria;
- agricola;
- piscatoria;
- tartuficola;
- commerciale;
- micologica.
7. Spetta alla Comunità del Parco:
a) l'elezione e la revoca del Presidente del parco;
b) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;
c) l'elezione del Revisore dei Conti;
d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di
gestione;
e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio
immobiliare dell'ente;
f) l'adozione delle modifiche allo Statuto;
g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le
relative varianti;
h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco
naturale;
i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del
parco;
l) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura
2000;
m) l'espressione del parere obbligatorio, quando viene richiesto
dalla legge;
n) l'approvazione del Piano di cui al comma 4 lettera f).
8. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della
competente Commissione consiliare, sono stabiliti i limiti massimi
per la determinazione delle indennità per il Presidente e i membri
del Consiglio di Gestione, nonché di quella spettante al Revisore
dei Conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco,
della dimensione demografica e della superficie.
9. Le cariche di cui al comma 1 sono gratuite, fatti salvi il
Presidente ed il Revisore dei Conti per cui è previsto
esclusivamente un rimborso spese per gli spostamenti, le trasferte e
le spese telefoniche.
10. Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di
incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e
delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti
componenti del Consiglio di Gestione i membri della Comunità del
Parco.
Articolo 8
Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico
1. La Giunta regionale istituisce l'elenco dei Direttori del Parco e
individua, previo parere della competente Commissione consiliare, i
requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione
nell'elenco; il Direttore del Parco è scelto tra gli iscritti.
L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto
privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e
cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore
resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo
Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico,
nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
2. Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già
dipendenti dell'ente, la sottoscrizione del contratto a tempo
determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.
Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che
quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il
dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in
godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con
conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del
trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
3. Il Direttore del Parco:
a) dirige il parco;
b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza
dell'ente;
c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del
parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione
statutaria;
d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta
nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la
documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di
monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo Statuto.
4. L'ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le
modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il
personale delle autonomie locali.
5. Per garantire un adeguato supporto specialistico per il
raggiungimento delle finalità del parco, lo Statuto dell'ente può
prevedere la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico.
6. Entro 180 dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta
Regionale definisce gli standard demografici al di sotto dei quali
gli Enti Parco sono tenuti ad associare le funzioni amministrative
previste dal presente articolo. A seguito dell'obbligo di
associazione il Consiglio presenta alla Comunità un Piano di
razionalizzazione che preveda l'individuazione del partner, i
servizi da associare e le relative modalità.
Articolo 9
Partecipazione delle associazioni
1. Lo Statuto prevede forme di partecipazione e consultazione delle
associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie
operanti sul territorio del parco; la consultazione delle
associazioni agricole e venatorie è garantita relativamente ai
provvedimenti nelle materie di rispettivo interesse e, in
particolare, prima della convocazione della conferenza per
l'individuazione dei parchi naturali.
Articolo 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali,
contenuti in disposizioni di legge statali e regionali e nei
relativi provvedimenti contrastanti con questo articolato, sono da
intendersi abrogate.
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