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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 958
Presentato in data: 26/01/2011
958 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia e Defranceschi Anagrafe pubblica degli eletti della Regione Emilia-Romagna. Disposizioni sulla trasparenza e l'accessibilità alle informazioni (25 01 11).

Testo:

       PROGETTO DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI:
FAVIA GIOVANNI (MOVIMENTO CINQUE STELLE)
DEFRANCESCHI ANDREA (MOVIMENTO CINQUE STELLE)
avente ad oggetto:
Anagrafe pubblica degli eletti della Regione Emilia-Romagna.
Disposizioni sulla trasparenza e l'accessibilità alle informazioni .
CAPO I
Principi
Art.1
Finalità
1. La presente legge detta principi e linee-guida per assicurare,
nell'ambito della regione Emilia- Romagna, la trasparenza e la
massima conoscibilità dell'azione amministrativa, nonché per
incentivare la partecipazione informata e consapevole all'attività
politica e amministrativa delle persone fisiche e giuridiche,
singole o associate.
Art.2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica alla Regione Emilia- Romagna nonché
ad enti, aziende, società agenzie, istituzioni, consorzi e organismi
comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla
Regione Emilia-Romagna compresi gli enti del servizio sanitario
regionale, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali.
2. Nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità
organizzative di ciascuno, la presente legge si applica inoltre agli
enti locali, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni,
aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati,
controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché dai
concessionari dei servizi pubblici locali.
CAPO II
Informazione, trasparenza e partecipazione
Art. 3
Informazione, trasparenza e partecipazione
1. L'attività dei soggetti di cui all'articolo 2 è retta da criteri
di imparzialità, efficienza, qualità, efficacia ed economicità,
nonché da quelli di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto
degli scopi dettati dalla normativa vigente e dei principi
dell'ordinamento comunitario.
2. Al fine di garantire la partecipazione attiva ai procedimenti
amministrativi delle persone fisiche e giuridiche, in forma singola
o associata e assicurare la trasparenza dei procedimenti
amministrativi, tutti i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti
ad assicurare la massima conoscibilità della propria attività in
particolare favorendo la circolazione, la diffusione, la
conoscibilità e l'accesso alle informazioni detenute ed elaborate
dalla pubbliche amministrazioni anche mediante l'utilizzo integrato
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la
Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto
impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare
attenzione alle situazioni di disabilità, disagio economico e
sociale e diversità culturale.
Art. 4
Patrimonio informativo pubblico
1. I soggetti cui all'articolo 2 sono tenuti ad assicurare, fatto
salvo il rispetto dei principi della riservatezza disciplinati dalla
normativa vigente, la pubblicazione in via telematica di tutti gli
atti a rilevanza esterna adottati, al fine di costituire un
patrimonio informativo comune per le attività istituzionale delle
pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti
privati, che operino in ambito regionale per finalità di pubblico
interesse.
2. Tale obbligo è assolto mediante la diffusione e l'utilizzo
integrato, nell'ambito regionale, delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni anche
attraverso l'implementazione e lo sviluppo della rete telematica
regionale.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione
amministrativa, gli atti e i documenti della Regione Emilia- Romagna
e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere
redatti con linguaggio chiaro e comprensibile; l'eventuale uso di
termini tecnici, giuridici, sigle e abbreviazione deve essere
seguito dall'esplicitazione del rispettivo significato. Deve essere
comunque assicurata la comprensibilità anche alle persone con
disabilità visive e uditive.
Art. 5
Informazione e comunicazione istituzionale
1. L'attività di informazione e di comunicazione istituzionale
svolta dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, in applicazione delle norme vigenti in materia, è
finalizzata a:
a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici promuovendone la
conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure, di
interscambio delle informazioni e di modernizzazione degli
apparati.
Art. 6
Anagrafe degli eletti
1. Ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e
comunicazione istituzionale di cui all'articolo 5, entro tre mesi
dalla proclamazione o nomina, i membri dell'Assemblea legislativa e
i componenti della Giunta sono tenuti a depositare rispettivamente
presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e alla
Presidenza della Giunta regionale, ogni necessaria documentazione e
informazione relativa a:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) titolo di studio e professione esercitata;
c) dichiarazioni concernenti diritti reali su beni immobili e su
beni mobili iscritti in pubblici registri;
d) quote azionarie di partecipazione a qualsiasi società;
e) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
società;
f) dichiarazioni concernenti le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale;
g) dichiarazione dei redditi propria, del coniuge non legalmente
separato o del convivente e dei figli conviventi, se consenzienti,
nonché interessi finanziari relativi all'anno precedente
l'assunzione dell'incarico e per tutta la durata dello stesso.
2. Sempre ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e
comunicazione istituzionale di cui all'articolo 5, l'Assemblea
legislativa e la Giunta regionale devono rendere disponibili entro i
tre mesi successivi, le informazioni relative alla costituzione di
una anagrafe degli eletti mediante la pubblicazione nella sezione
Regione Trasparente , già contenuta nel sito istituzionale della
Regione Emilia- Romagna. In particolare, devono essere pubblicati
per ciascun eletto e per ogni componente della Giunta regionale:
a) tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f),
g) del precedente comma 1;
b) incarichi istituzionali ricoperti in Assemblea legislativa, in
Giunta regionale ovvero in Comitati, Consulte, Enti o analoghi,
nominati dall'Assemblea legislativa, dalla Giunta regionale o dal
Presidente della Regione;
c) gruppo o lista di appartenenza;
d) indennità, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi
titolo dalla Regione;
e) tutti gli atti presentati comprensivi del relativo iter, dalla
presentazione alla loro conclusione;
f) le presenze ai lavori di Giunta;
g) le presenze ai lavori dell'Assemblea legislativa e delle
Commissioni;
h) i voti espressi sui provvedimenti adottati;
i) il registro delle spese sostenute, comprensive delle spese per lo
staff, spese per gli uffici, spese per i viaggi, spese telefoniche e
dotazione informatica.
3. Copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi percepiti,
deve essere depositata entro il mese successivo alla scadenza del
relativo termine. Qualora, nel corso dell'anno vi fossero
sostanziali variazioni alla situazione patrimoniale, i soggetti di
cui al comma 2, sono tenuti a depositare una dichiarazione
concernente le suddette variazioni patrimoniali intervenute dopo
l'ultima attestazione.
4. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui al comma 1, il
Presidente dell'Assemblea legislativa provvede alla diffida ad
adempiere nel termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza,
il Presidente ne dà notizia all'Assemblea legislativa.
Art. 7
Elementi di informazione e conoscenza
1. Ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e
comunicazione istituzionale di cui all'articolo 5, l'Assemblea
legislativa e la Giunta regionale, devono rendere disponibili,
mediante pubblicazione sul sito web regionale, nella sezione
Regione trasparente , entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria
attività:
a) composizione dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale e
relativi bilanci,
b) bilanci dei gruppo politici;
d) elenco delle proprietà immobiliari della Regione e loro
destinazione d'uso;
e) la pubblicità di tutti i lavori assembleari, in particolare la
pubblicizzazione delle sedute delle Commissioni e dell'Assemblea
attraverso video trasmissione, resoconto stenografico, audio e video
con relativa indicizzazione degli interventi per singolo Consigliere
e degli argomenti trattati;
f) elenco degli incarichi esterni da cui risulti in modo
inequivocabile:
1) ufficio proponente;
2) oggetto dell'incarico;
3) data di conferimento e scadenza dell'incarico ovvero data di
rinnovo se l'assegnatario è già fruitore di un precedente
incarico nella stessa istituzione regionale,
4) spesa complessiva sostenuta;
5) tipologia contrattuale dell'incarico;
6) soggetto assegnatario.
2. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 2, l'Assemblea
legislativa e la Giunta regionale devono rendere disponibili entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le
informazioni relative a:
a) ragione sociale e forma giuridica;
b) bilancio societario;
c) componenti degli organi di amministrazione e relativi emolumenti.
CAPO III
Tutela della trasparenza in materia di appalti pubblici
Art. 8
Trasparenza nel settore degli appalti pubblici.
1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione
amministrativa nel settore degli appalti pubblici, la Regione
Emilia- Romagna e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, sono
tenuti al rispetto dei seguenti principi:
a) tutti i provvedimenti finalizzati all'indizione di una procedura
di evidenza pubblica devono essere puntualmente e specificatamente
motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a prescegliere un
determinato metodo di aggiudicazione;
b) oltre alle forme di pubblicità previste dalle leggi nazionali e
dalle direttive europee, tutti gli avvisi e i bandi di gara per
l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo sono pubblicati sul
portale della Regione;
c) ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata
all'affidamento di un appalto pubblico, deve essere immediatamente
pubblicato in via telematica nel portale regionale affinché chiunque
vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l'iter del
procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti in proposito dalla
normativa vigente in materia di tutela della riservatezza;
d) le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro
novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste
di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà
di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi;
e) la nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione
professionale, nell'ambito delle commissioni aggiudicatrici deve
essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti
designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per
l'individuazione di ogni singolo componente esperto.
CAPO IV
Tutela della trasparenza in materia di personale della Regione,
incarichi esterni, concessione di benefici economici
Art. 9
Trasparenza nelle procedure concorsuali e selettive per il personale
della Regione.
1. Le procedure concorsuali per l'accesso all'impiego pubblico,
anche a tempo determinato, presso la Regione e gli altri enti di cui
all'articolo 2, comma 1, si conformano ai principi contenuti nella
normativa vigente in materia.
2. In particolare si deve garantire:
a) adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di
svolgimento delle stesse che tutelino l'imparzialità e assicurino
economicità e celerità, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi
informatizzati per l'espletamento di eventuali prove preselettive e
per la correzione degli elaborati;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) massima accessibilità, fatte salve le norme in materia di tutela
della riservatezza, alle informazioni relative alle varie fasi della
procedura concorsuale, ivi compresi i verbali delle commissioni
esaminatrici, le valutazioni dei curricula dei candidati, se
previste, e gli esiti delle prove;
d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, la cui nomina deve
essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti
designati e deve dare contezza dell'iter logico seguito per
l'individuazione di ogni singolo componente esperto. Coloro che
ricoprono incarichi politici o sindacali non possono far parte di
queste commissioni.
3. Salvo quanto eventualmente già diversamente previsto dalla
normativa vigente, almeno i due terzi dei commissari devono essere
individuati mediante sorteggio pubblico nell'ambito di ruoli esterni
all'amministrazione che procede ovvero nell'ambito degli albi
professionali diversi da quelli della provincia in cui si svolge il
concorso o la selezione. Le procedure di sorteggio devono essere
effettuate in seduta pubblica e trasmesse in diretta mediante
collegamento internet audio/video e/o mediante trasmissione
televisiva in digitale terrestre.
4. Nel bando devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo ove
si terrà il pubblico sorteggio, nonché l'indirizzo per l'accesso
alla diretta audio/video in internet e/o del canale in digitale
terrestre utilizzato.
Art. 10
Pubblicazione dei bandi di concorso.
1. I bandi di concorso o gli avvisi di selezione, salvo quant'altro
previsto dalla vigente normativa, devono essere pubblicati, per
intero, sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
nonché, per tutta la durata del periodo utile alla presentazione
delle domande, sul sito internet ufficiale della Regione e
dell'amministrazione che procede.
2. Sui sito internet di cui al comma 1, devono essere pubblicati
anche i nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici e i
loro curricula, le date di sorteggio dei commissari, i diari delle
prove e l'esito delle stesse.
Art. 11
Ripartizione dei punteggi per i titoli.
1. La ripartizione dei punteggi relativi ai titoli deve essere già
indicata nel bando di concorso o nell'avviso di selezione.
Art. 12
Trasparenza e pubblicità delle prove.
1. Le commissioni esaminatrici, nella prima riunione, stabiliscono i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine
di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Il relativo
verbale deve essere pubblicato sul sito internet della Regione nella
sezione concorsi e selezioni, nonché sul sito dell'ente, azienda o
società promotrice della prova.
Art. 13
Trasparenza nel conferimento di incarichi professionali e di
consulenza esterni.
1. Il conferimento all'esterno di incarichi professionali e di
consulenza è consentito quando ricorrano comprovate e motivate
condizioni ovvero quando si tratti di prestazioni di alta
specializzazione che non potrebbero essere realizzate dal personale
dipendente in servizio presso la Regione Emilia-Romagna.
2. La Regione e tutti gli enti elencati all'articolo 2, comma 1,
assicurano, nel conferimento di incarichi professionali e di
consulenza, il rispetto delle pari opportunità di genere.
3. Salvo eventuali più rigorose previsioni di cui alla normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi,
gli incarichi professionali e di consulenza il cui valore stimato
sia superiore a euro 70 mila sono conferiti, di norma, mediante
trattativa privata preceduta da bando di gara, fatta eccezione per
gli incarichi di difesa in giudizio dell'ente, per quelli affidati a
istituzioni universitarie o enti pubblici di ricerca e per quelli
strettamente fiduciari del Presidente della Giunta regionale e degli
assessori.
4. L'elenco degli incarichi esterni, pubblicato sul portale della
Regione, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, il
soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento e
i corrispettivi previsti deve essere costantemente aggiornato.
L'elenco, inoltre, deve essere consultabile per materia, per
nominativo e per ordine cronologico.
5. Gli altri soggetti di cui all'articolo 2 provvedono
all'istituzione e alla tenuta di analoghi elenchi attraverso
appositi strumenti informatici o servendosi del portale della
Regione Emilia-Romagna.
Art. 14
Consulenze e incarichi affidati in esecuzione di bandi e appalti per
opere, forniture e servizi.
1. Unitamente agli altri documenti necessari per la relativa
liquidazione delle spese, gli aggiudicatari di bandi e appalti per
l'affidamento di opere, forniture e servizi a favore della Regione e
degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a
comunicare alla struttura committente l'elenco delle consulenze e
degli incarichi professionali da essi eventualmente affidati per
l'esecuzione degli appalti medesimi, comprensivo dei singoli importi
corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.
2. I responsabili delle strutture che hanno aggiudicato l'appalto
curano, sotto la propria responsabilità, la tempestiva pubblicazione
dei suddetti elenchi sul portale della Regione.
3. La trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 è condizione per
l'emissione dei mandati di pagamento di forniture e servizi
aggiudicati.
Art. 15
Trasparenza nella concessione di contributi e benefici economici
1. La Regione Emilia-Romagna e gli altri soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, istituiscono l'albo dei soggetti, siano
essi persone fisiche o persone giuridiche, cui sono erogati, a
qualunque titolo, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e
benefici di natura economica e finanziaria.
2. Tale albo, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e
degli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 1, consultabile
liberamente da ogni cittadino, contiene:
a) la denominazione del soggetto beneficiario;
b) la struttura che ha proposto il beneficio;
c) la sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali il
contributo è stato assegnato, salvo i casi previsti dalla
normativa a tutela della riservatezza;
d) il tipo e l'entità del contributo erogato.
3. Con apposito regolamento sono individuati e definiti tempi,
modalità e struttura competente alla tenuta e aggiornamento
dell'albo.
CAPO V
Norme attuative finali
Art. 16
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione
fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di
base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati
della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1997, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 17
Norma finale
1. Con apposito regolamento da emanarsi non oltre sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
disposizioni attuative delle norme in essa contenute.
Art. 18
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna.
Giovanni Favia
Andrea Defranceschi
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