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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2617
Presentato in data: 17/04/2012
Disposizioni per la bonifica (delibera di Giunta n. 432 del 16 04 12).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

                     Progetto  di legge
Disposizioni per la bonifica
INDICE
Titolo I
Razionalizzazione delle reti e norme per la bonifica
Art. 1 Principi e finalità
Art. 2 Utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche
e delle reti di bonifica
Art. 3 Contribuenza montana
Art. 4 Piani di classifica e contribuenza
Titolo II
Modificazioni di leggi regionali
ficazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n.
42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di
funzioni amministrative)
Titolo III
Disposizione transitoria
Art. 6 Disposizione transitoria
Titolo I
Razionalizzazione delle reti e norme per la bonifica
Art. 1
Principi e finalità
1. Con la presente legge la Regione persegue il principio
della razionale gestione delle reti e dei corsi di acqua
naturali ed artificiali sulla base dell'individuazione della
pubblica funzione prevalente dagli stessi svolta ai fini
anche del conseguimento di un risparmio della risorsa idrica
con particolare riferimento al settore irriguo.
Art. 2
Utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche e delle
reti di bonifica
1. Gli immobili siti in aree urbane ove il gestore del
servizio idrico integrato di cui alla parte terza del D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) svolga
anche l'attività di allontanamento delle acque senza
significative interconnessioni con la rete di bonifica, ai
sensi dei parametri tecnici previsti dall'articolo 4, comma
5, non possono essere soggetti al contributo di bonifica per
lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche.
2. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità
delle acque degli scarichi, chiunque, non associato ai
Consorzi di bonifica, utilizza canali consortili come
recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con
l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi
natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio
tenendo conto della portata di acqua scaricata. Tale
contribuzione è dovuta anche dal gestore del servizio idrico
integrato, sia per gli scarichi diretti di fognatura nei
canali consortili sia per quelli che avvengono tramite le
opere funzionali al sistema di fognatura, quali gli
scolmatori di piena, sia per il vantaggio derivante al
complessivo sistema fognario urbano dalle opere di bonifica
del comprensorio con specifico riferimento alla funzione di
allontanamento delle acque.
3. Con regolamento della Regione sentito il parere della
Commissione di cui al comma 4 dell'art. 4, sono individuati i
criteri per la determinazione da parte del Consorzio di
bonifica del contributo di utilizzo della rete consortile ai
sensi del comma 2. La Regione esprime un parere preventivo di
congruità in ordine alla determinazione del contributo.
4. Qualora in capo all'utente permanga l'obbligo di
corrispondere sia la tariffa del servizio idrico integrato
che il contributo di bonifica, il gestore del servizio idrico
integrato e il Consorzio possono accordarsi per consentire,
nel rispetto delle relative discipline, la riscossione
unitaria degli importi dovuti.
5. In presenza di peculiari configurazioni delle reti e dei
corsi di acqua naturali ed artificiali e dei territori, i
soggetti gestori possono concludere accordi per una diversa
gestione tecnico idraulica e amministrativa delle reti.
L'efficacia dell'accordo è subordinata all'approvazione da
parte della Giunta regionale che ne verifica la rispondenza
alle pubbliche finalità.
6. I canali della rete consortile possono essere utilizzati
come vettore di acqua concessa dall'autorità competente ad
altri utenti per usi diversi dall'irriguo ai fini
dell'equilibrio del bilancio idrico o per altre finalità di
pubblico interesse. La concessione è rilasciata previo parere
del Consorzio di bonifica in relazione al buon regime delle
acque e all'opera di presa, qualora la stessa insista sul
canale consortile, e a condizione che il vettoriamento non
comporti un peggioramento della qualità delle acque fluenti
nello stesso.
7. Con regolamento della Regione sono individuati i criteri
per la determinazione del canone di utilizzo della rete
consortile da corrispondere al Consorzio ai sensi del comma
6.
Art. 3
Contribuenza montana
1. L'introito derivante dalla contribuenza montana è
destinato prioritariamente alla progettazione, esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di
bonifica dei territori montani quale beneficio di presidio
idrogeologico.
Art. 4
Piani di classifica e contribuenza
1. I proprietari degli immobili pubblici e privati ricadenti
nei comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico
e diretto dalle opere gestite dai consorzi di bonifica, sono
tenuti al pagamento dei contributi di bonifica.
2. Il Consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri ed
indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un piano di
classifica degli immobili, al fine di individuare i benefici
derivanti dalle opere di bonifica e di stabilire gli indici e
i parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano è
approvato dal Consorzio di bonifica previo parere di
conformità della Giunta regionale rispetto ai criteri ed
indirizzi emanati.
3. L'ammontare del contributo consortile è determinato con
deliberazione annuale di riparto della contribuenza in
proporzione alla tipologia di beneficio e secondo gli indici
e i parametri di contribuenza di cui al comma 2. I contributi
inferiori alla soglia di economicità di riscossione, fissata
con deliberazione della Giunta regionale, vengono riscossi
solo quando la somma di più annualità raggiunge detta soglia.
4. La Giunta regionale costituisce una Commissione tecnica
presieduta dal Direttore generale competente per materia
composta da:
a) due esperti espressi dalla Regione;
b) due esperti espressi dai consorzi di bonifica;
c) tre esperti espressi dai soggetti gestori del servizio
idrico integrato territorialmente interessati;
d) un esperto espresso dall'Agenzia istituita con la L.R.
23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione
territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici
locali dell'ambiente);
e) quattro esperti espressi dalle categorie economiche.
5. La Commissione di cui al comma 4 supporta la Giunta ai
fini dell'individuazione dei parametri tecnici atti a
determinare quando le interconnessioni tra le reti siano da
considerare significative nonché per la valutazione ed
approvazione dei Piani di classifica. La Commissione è
validamente costituita con la presenza dei due terzi dei
componenti. Ai componenti della Commissione non è corrisposto
alcun compenso.
Titolo II
Modificazioni di leggi regionali
Art. 5
Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42
(Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di
funzioni amministrative)
1. Alla fine del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 2
agosto 1984, n. 42 è aggiunto il periodo seguente: Qualora
durante il periodo di vigenza del Consiglio di
Amministrazione i Sindaci decadano dal loro mandato ovvero
siano impossibilitati ad espletarlo, il Consorzio di bonifica
procede a riconvocare i Comuni per l'espressione dei
rappresentanti da sostituire .
Titolo III
Disposizione transitoria
Art. 6
Disposizione transitoria
1. Sino alla determinazione, ai sensi del comma 3 dell'art.
2, del contributo di utilizzo della rete consortile da parte
del gestore del servizio idrico integrato rimane fermo
l'obbligo del pagamento del contributo di bonifica per lo
scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche nei centri
urbani per gli immobili di cui al comma 1 del medesimo
articolo.
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