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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2618
Presentato in data: 17/04/2012
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all Associazione Rete politecnica regionale (delibera di Giunta n. 435 del 16 04 12).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

                    Proposta di Legge Regionale
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Rete
politecnica regionale
Articolo 1
Istituzione, finalità e condizioni per la partecipazione
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello
Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore,
unitamente all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna ove
esprima volontà in tal senso, alla costituzione dell'Associazione
denominata Rete Politecnica Regionale con sede in Bologna, che
sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure
fissate dal Codice Civile. L'associazione persegue statutariamente i
seguenti fini:
a) coordinare e promuovere iniziative comuni e trasversali tra i
diversi Istituti Tecnici Superiori fornendo all'uopo sostegno in
termini logistici e organizzativi;
b) offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la
realizzazione di specifiche attività;
c) favorire l'individuazione di scelte di formazione
tecnico-professionale coerenti con le vocazioni di sviluppo del
territorio;
d) promuovere nell'ambito della formazione superiore lo sviluppo di
innovazione, trasferimento tecnologico e scambio con il mondo delle
imprese e dell'università, anche in considerazione
dell'internazionalizzazione del mondo produttivo.
2. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione è
subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua scopi di lucro;
b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
c) che lo Statuto preveda la nomina di un rappresentante della
Regione nell'organo esecutivo.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione
della Regione Emilia-Romagna all'associazione. I diritti attinenti
alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della
Giunta regionale, ovvero dall'Assessore competente per materia
appositamente delegato.
4. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della
Regione nell'organo esecutivo dell'associazione.
5. Ogni modifica dello statuto dell'associazione deve essere
previamente comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica
delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo
partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea
legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto
della Regione Emilia-Romagna.
Articolo 2
Partecipazione finanziaria
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del
patrimonio dell'associazione con una quota pari a Euro 25.000,00.
2. La Regione è, altresì, autorizzata a concedere un contributo
associativo annuale il cui importo viene determinato nell'ambito
delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di
approvazione del bilancio regionale.
Articolo 3
Norma finanziaria
1. Per far fronte agli oneri derivanti da quanto disposto dal
comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sono apportate le
seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2012:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazione in aumento
Unità previsionale di Base 1.6.3.2.24130 - Contributi a Enti o
Istituzioni che si prefiggono scopi di istruzione- Capitolo 72832
Spese per la quota di adesione per la costituzione del patrimonio
della Associazione Rete Politecnica
Capitolo di nuova istituzione
STANZIAMENTO DI COMPETENZA 25.000,00
STANZIAMENTO DI CASSA 25.000,00
b) Variazione in diminuzione
Unità previsionale di Base 1.6.4.2.25245 Accesso al sapere,
istruzione e formazione professionale -
Capitolo 75208 Spese per l'attuazione di azioni di valorizzazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di innovazione per la
qualificazione del sistema formativo e dell'istruzione per
esperienze di continuità scolastica, compresi progetti per
l'integrazione di persone in stato di disagio e situazione di
handicap (L.R. 30 giugno 2003, n. 12)
STANZIAMENTO DI COMPETENZA 25.000,00
STANZIAMENTO DI CASSA 25.000,00
2 Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 2
dell'articolo 2 della presente legge, la Regione fa fronte mediante
l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito
capitolo nell'ambito dell'unità previsionale di base esistente o
mediante l'istituzione di nuova apposita unità previsionale di base,
che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto
disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
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