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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2656
Presentato in data: 30/04/2012
Autoassicurazione per rischi di responsabilita' civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, e sistema di conciliazione (30 04 12).

Presentatori:

Favia Giovanni
Defranceschi Andrea

Testo:

                     Progetto di legge regionale
AUTOASSICURAZIONE PER RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE AZIENDE
ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, E SISTEMA DI
CONCILIAZIONE
Articolo 1
(Efficienza ed economicità della gestione dei rischi di
responsabilità civile in ambito sanitario)
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della
Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale
e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale,
promuove:
a) la progettazione di metodi capaci a migliorare l'efficienza e
l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile
delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale;
b) l'utilizzo di modalità di composizione stragiudiziale delle
controversie insorte in occasione dell'erogazione di prestazioni
sanitarie.
2. Ai fini del disposto del comma 1 letta) la Regione definisce,
direttamente o tramite l'individuazione di una o più Aziende e/o
enti del Servizio Sanitario Regionale a cui attribuire il relativo
incarico, un programma assicurativo di gestione diretta del rischio
tramite un fondo speciale appositamente costituito e rivolto. Il
fondo speciale ha destinazione vincolata alla copertura dei costi,
che le Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale debbono
sostenere per il risarcimento dei sinistri.
3. Ai fini del disposto del comma 1 lett. b) la Regione la Regione
individua e disciplina le procedure funzionali alla composizione
stragiudiziale delle controversie, promuovendone l'utilizzo da parte
dei cittadini.
Articolo 2
(disposizioni attuative)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni di
consumatori riconosciute e operanti in Emilia-Romagna, sentita la
Commissione assembleare competente, individua, con proprio atto da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna:
a) i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo
individuando una o più Aziende o enti del Servizio Sanitario
Regionale incaricati della gestione;
b) l'ammontare del fondo speciale sufficiente a far fronte agli
esborsi da sostenere, sulla base delle analisi e della rilevazione
degli accadimenti degli anni precedenti, per la copertura dei rischi
di natura sanitaria delle strutture Sanitarie pubbliche della
Regione;
c) la quota di fondo sanitario di competenza di ogni singola Azienda
o ente del Servizio Sanitario Regionale da destinarsi al fondo
speciale;
d) gli indirizzi in merito alle modalità di gestione delle
sinistrosità afferenti le gestioni liquidatorie rivisitando
l'attuale modello organizzativo di gestione dei sinistri;
e) le linee guida contenente le procedure funzionali alla
composizione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 1
comma 3.
Art. 3
(Commissione conciliativa regionale)
1. È istituita la Commissione conciliativa regionale con il compito
di comporre in via stragiudiziale le controversie per danni da
responsabilità civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dal
Servizio sanitario pubblico regionale, nonché dalle strutture
private, accreditate e non, che aderiscono a tale procedura e
coprono con propri fondi gli eventuali risarcimenti.
2. La Commissione conciliativa regionale è competente in tutti i
casi in cui un paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia
stato un danno causato da un errore nella diagnosi o nella terapia
ovvero dall'omessa o irregolare informazione, qualora obbligatoria
per legge.
3. la giunta regionale determinerà nelle linee guida di cui all'art.
2 comma 1, lett. e) :
a) la durata in carica dei membri della Commissione conciliativa
regionale;
b) le modalità di designazione dei componenti e la composizione;
c) le procedure conciliative idonee ad agevolare gli utenti, a
contenere i tempi di definizione delle conciliazioni;
d) la costituzione di sezioni istruttorie territoriali della
Commissione conciliativa regionale;
e) le modalità di formulazione delle proposte conciliative;
Articolo 4
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a
carico del Fondo Sanitario Regionale.
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