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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3139
Presentato in data: 07/09/2012
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a reti internazionali scientifiche in ambito sanitario (delibera di Giunta n. 1264 del 03 09 12).

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

Relazione
PROGETTO DI LEGGE PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A
RETI INTERNAZIONALI SCIENTIFICHE IN AMBITO SANITARIO .
La Regione Emilia Romagna ha da tempo acquisito la consapevolezza
della rilevanza, all'interno del Servizio sanitario regionale (SSR),
delle attività di ricerca come elemento essenziale al proprio
sviluppo strategico, individuandole, con la Legge Regionale 29 del
2004, tra le funzioni istituzionali fondamentali proprie di tutte le
aziende sanitarie, al pari della funzione assistenziale e della
formazione con le quali deve integrarsi.
A partire da questa premessa sono state conseguentemente avviate
specifiche iniziative con la finalità di incrementare la capacità di
condurre attività di ricerca da parte del SSR e di creare, a partire
dai contesti aziendali, le condizioni culturali ed operative atte a
consentirne la effettiva piena integrazione.
Il vigente Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, nell'identificare
l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale tra gli strumenti tecnici di
supporto agli organi politici e istituzionali per la definizione
degli indirizzi, individua nel governo dei processi di adozione e
valutazione delle innovazioni clinico organizzative il punto
fondamentale dell'esercizio del cosiddetto governo clinico
nell'ambito delle Aziende sanitarie.
Inoltre, con il Documento La ricerca come attività istituzionale
del SSR. Principi generali e indirizzi operativi per le Aziende
sanitarie della Regione Emilia-Romagna - approvato, in attuazione
del citato Piano Sociale e Sanitario, con deliberazione della Giunta
Regionale n. 1066 in data 27 luglio 2009, si è inteso:
avviare una elaborazione atta a consentire di operare
quell'ulteriore salto di qualità nella politica regionale di governo
delle attività di ricerca e innovazione (R&I) sollecitato dal Piano
Sociale e Sanitario 2008-2010, entrando nel merito delle diverse
implicazioni concettuali ed operative della integrazione della
ricerca come funzione istituzionale delle aziende;
chiarire sul piano concettuale, prima ancora che operativo, il
significato della integrazione tra ricerca e assistenza, definendo i
connotati che contraddistinguono le due attività e i nessi che le
uniscono intimamente;
dare coerenza alle molteplici iniziative già avviate, a
livello regionale e aziendale, definendo la connotazione di un
assetto complessivo regionale che sappia saldare tra loro le diverse
iniziative di ricerca e innovazione e delineare gli elementi che
devono contraddistinguere una rete regionale per la ricerca e
l'innovazione come condizione per l'esercizio pieno di una
governance (regionale e aziendale) su questi temi;
fornire ulteriori elementi di indirizzo agli assetti aziendali
e regionali per la governance delle attività pertinenti ricerca e
innovazione, facendo riferimento con il termine governance alla
necessità di costruire relazioni tra i diversi soggetti ed ambiti
variamente coinvolti nelle fasi di ideazione, progettazione,
conduzione di attività di ricerca ed innovazione, relazioni che
sappiano pienamente valorizzare il contributo che ciascuno di questi
soggetti ed ambiti è in grado di portare ad una realizzazione di
tali processi secondo modalità funzionali allo sviluppo strategico
delle organizzazioni sanitarie.
L'Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) di cui all'art.17,
comma 11 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, opera - secondo le
tipologie definite per le agenzie regionali all'art.43 della L.R. 24
marzo 2004, n. 6 e successive modificazioni, e dalla
regolamentazione contenuta nella deliberazione della Giunta n.
1914/2005 - quale agenzia di supporto tecnico e regolativo a
sostegno del SSR e del Sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003. Le vigenti
disposizioni di organizzazione dell'ASSR - approvate con
deliberazione G.R. n. 293 del 13 marzo 2009 - dispongono, in
particolare che:
la Regione si avvale dell'Agenzia per lo svolgimento di
attività di ricerca e sviluppo in relazione ai servizi sanitari, al
loro impatto sulla salute, alle loro forme di organizzazione,
modalità di funzionamento ed ai criteri e meccanismi di
finanziamento, con particolare riferimento all'introduzione,
diffusione e valutazione clinica ed economica dell'impatto di
innovazioni cliniche e organizzative;
l'Agenzia funge da punto di raccordo e da facilitatore per il
concorso, ai fini degli obiettivi di qualità del Servizio sanitario
regionale, del sistema integrato di interventi e servizi sociali,
del sistema delle università della regione, e del sistema della
ricerca a livello nazionale e internazionale.
Inoltre, con le Linee di indirizzo per la predisposizione e
l'attuazione del Piano-programma 2011-2013 dell'Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale - approvate con deliberazione G.R. 2072 del 27
dicembre 2010 - l'ASSR è stata chiamata a promuovere
l'internazionalizzazione del SSR, favorendo la partecipazione a
programmi internazionali di ricerca e sostenendo iniziative di
cooperazione e confronto con altri sistemi sanitari, anche in
riferimento alle strategie dell'Unione europea e della
Organizzazione mondiale della sanità.
La presente legge - che costituisce applicazione della disposizione
di cui al comma 3 dell'art. 64 dello Statuto regionale, per cui la
Regione può, con legge, partecipare a società, associazioni o
fondazioni - autorizza la Regione Emilia-Romagna, per il tramite
dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, a partecipare, quale
partner/membro ai Network:
Regions for Health Network (RHN) della Organizzazione
Mondiale della Sanità
Health Technology Assessment International (HTAI)
Guidelines International Network (GIN)
European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA)
Agency for Health Technology Assessment (INAHTA)
Dette partecipazioni sono finalizzate al mantenimento della rete dei
rapporti internazionali avviati negli scorsi anni che consentono, da
un lato, l'accesso a documentazione scientifica e, dall'altro, a
collaborare alla presentazione a finanziamento di progetti
nell'ambito dei bandi della UE.
La Regione aderisce con il versamento con una quota di iscrizione
annuale che allo stato attuale ammonta complessivamente a circa
15mila euro annui.
Il presente progetto di legge è composto da 5 articoli.
L'art.1 indica le finalità della legge e quindi le ragioni che hanno
motivato la Regione ad aderire alle Associazioni sopra citate.
L'art.2 determina le condizioni a cui è subordinata l'adesione della
Regione.
L'art.3, commi 1 e 2, indica il Presidente della Giunta regionale
quale soggetto autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per
perfezionare la partecipazione della Regione agli organismi
associativi e ad esercitare i diritti attinenti alla qualità di
socio. Il comma 3 riporta quanto disposto all'art.64, comma 4, dello
Statuto della Regione Emilia Romagna in materia di partecipazione
della Regione ad Enti, società e associazioni.
L'art.4, comma 1, prevede il versamento di una prima quota di
adesione il cui importo è determinato dagli statuti e atti
costituivi dei rispettivi organismi associativi. La Regione è
altresì autorizzata a corrispondere la quota associativa annuale,
nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di
approvazione del bilancio regionale.
L'art.5 dispone l'entrata in vigore della legge in via di urgenza.

Testo:

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A RETI INTERNAZIONALI
SCIENTIFICHE IN AMBITO SANITARIO
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di mantenere la rete dei
rapporti internazionali volti all'accesso a documentazione
scientifica e alla collaborazione per la presentazione a
finanziamento di progetti nell'ambito dei bandi dell'Unione europea
avviati negli scorsi anni, è autorizzata a partecipare in qualità di
socio, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, ai seguenti
organismi associativi:
a) Associazione International Agency for Health Technology
Assessment, di seguito denominata INAHTA, rete di Agenzie
prioritariamente pubbliche costituita il 27 settembre 1993 a Parigi,
partner dell'WHO (World Health Organization), che persegue
l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione, il
miglioramento di rapporti di valutazione di tecnologie sanitarie tra
le Agenzie aderenti la Rete;
b) Guidelines International Network, di seguito denominata GIN,
associazione di diritto privato, non governativa, costituita
conformemente alla legge del Regno Unito Companies Act 1985, che
persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione, il
miglioramento e la valutazione di linee guida per la pratica
clinica;
c) European Regional and Local Health Authorities, di seguito
denominata EUREGHA, associazione di diritto privato, non
governativa, costituita conformemente alla legge belga 27 giugno
1921 sulle associazioni senza scopo di lucro, le Associazioni
internazionali senza scopo di lucro e le fondazioni, che persegue
l'obiettivo di realizzare e rafforzare la collaborazione tra
Regioni, le Autonomie locali e le Istituzioni europee nell'ambito
delle definizioni delle politiche sanitarie europee;
d) Health Technology Assessment International, di seguito
denominata HTAI; associazione di diritto privato, non governativa,
costituita conformemente alla legge canadese, Societies Act of
Alberta 2000, che persegue l'obiettivo di supportare e promuovere lo
sviluppo e l'utilizzo delle valutazioni delle tecnologie sanitarie
nel mondo;
e) Regions for Health Network della Organizzazione Mondiale della
Sanità, di seguito denominata RHN, rete di Regioni costituita il 17
novembre 1992 a Dusseldorf, che persegue l'obiettivo di valorizzare
il ruolo delle Regioni nella promozione e definizione delle
politiche sanitarie.
Art. 2
Partecipazione agli organismi associativi
1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi
associativi di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che l'organismo associativo non persegua fini di lucro;
b) che lo Statuto sia informato ai principi democratici dello
Statuto della Regione Emilia-Romagna;
c) che l'organismo associativo goda di autonomia patrimoniale
perfetta.
Art.3
Esercizio dei diritti partecipativi
1.Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione
della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui
all'articolo 1.
2. I diritti attinenti alla qualità di socio sono esercitati dal
Presidente della Giunta regionale, ovvero da un suo delegato allo
scopo.
3. Ogni modifica dello Statuto agli organismi associativi di cui
all'articolo 1 deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini
della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del
vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare
l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4,
dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Art.4
Partecipazione finanziaria
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa agli organismi associativi di
cui all'articolo 1 con una prima quota di adesione , pari a euro
1.350,00 per l'Associazione INAHTA, ad euro 1.500,00 per la rete
GIN, ad euro 5.000,00 per l'associazione EUREGHA, ad euro 1.360,00
per l'associazione H.T.A.I, ad euro 5.000,00 per l'associazione
R.H.N.
2. La Regione è altresì autorizzata a corrispondere la quota
associativa annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito
delle autorizzazioni disposte, annualmente dalla legge di
approvazione del bilancio regionale, a norma di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4).
3. Agli oneri derivanti dalle partecipazioni agli organismi
associativi di cui all'articolo 1, la Regione fa fronte mediante i
fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito dell'U.P.B
1.7.2.2.29100, capitolo 86350 Fondo speciale per far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione-Spese correnti , voce n.19 dell'elenco n.2 allegato al
bilancio di previsione per l'esercizio 2012 , così come modificato
dall'apposito provvedimento di variazione dello stesso.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, la Giunta
regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie
variazioni di bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto
disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale
n. 40 del 2001.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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