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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3180
Presentato in data: 18/09/2012
Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio sanitario regionale (delibera di Giunta n. 1349 del 17 09 12).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

Progetto di Legge Regionale
Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità
civile negli enti del Servizio Sanitario regionale
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative riconosciute
a livello costituzionale, la Regione Emilia-Romagna promuove una
tutela complessiva della salute degli utenti anche per quanto
attiene alla gestione degli eventi avversi legati all'attività
sanitaria, allo scopo di mantenere un corretto rapporto di fiducia
fra gli utenti e le istituzioni sanitarie pubbliche.
2. La presente legge disciplina in particolare le forme di
gestione diretta dei sinistri e le modalità di corresponsione dei
risarcimenti conseguenti a responsabilità civile per attività
sanitaria delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario
regionale , di seguito denominati enti , per migliorare
l'efficienza e la trasparenza dei relativi procedimenti, per
ottimizzare la gestione delle risorse per tale tipo di rischio,
nonché per conoscere le cause degli errori e ridurre gli eventi
avversi prevenibili.
Art. 2
Ambito di applicazione e interventi regionali
1. La disciplina di cui alla presente legge si applica alle
richieste di risarcimento formulate nei confronti di tutti gli enti
per danni inerenti l'attività sanitaria, ad essi ascrivibili.
2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di
intervento, in riferimento alla consistenza economica delle
richieste di risarcimento, sono fissati i seguenti criteri:
a) gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio
bilancio a corrispondere i risarcimenti di cui al comma 1 in caso di
loro responsabilità, per richieste con importo inferiori o uguali a
centomila euro;
b) la Regione e gli enti, con le modalità di cui agli articoli
seguenti, collaborano nella gestione dei sinistri per i risarcimenti
di importi superiori a centomila euro ed inferiori o uguali ad un
milionecinquecentomila euro;
c) per far fronte ai risarcimenti per importi superiori a un
milionecinquecentomila euro, la Regione stipula apposita
assicurazione a favore degli enti per tutto il territorio regionale.
Art.3
Funzioni della Regione
1. La Regione Emilia-Romagna svolge funzioni di indirizzo, di
supporto, di sostegno finanziario agli enti nell'ambito della
prevenzione degli eventi avversi e della gestione diretta dei
sinistri.
2. In particolare la Regione, secondo le modalità stabilite nei
provvedimenti attuativi di cui all'art. 7:
a) svolge l'attività consultiva a favore degli enti, nei casi
previsti all'articolo 2, comma 2, lettera b), attraverso
l'istituzione del Nucleo regionale di valutazione di cui
all'articolo 4;
b) cura la formazione del personale degli enti operante nel
settore della gestione del rischio;
c) esercita le funzioni ispettive mediante il Nucleo regionale di
valutazione;
d) garantisce la copertura assicurativa regionale per il
risarcimento dei danni di rilevante entità, secondo quanto previsto
all'articolo 2, comma 2, lettera c);
e) svolge l'attività di monitoraggio di fenomeni pertinenti alla
sicurezza dei pazienti, attraverso la ricognizione, l'organizzazione
e l'elaborazione di informazioni pertinenti a rischio e sicurezza.
Art. 4
Nucleo regionale di valutazione
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
a), la Giunta regionale disciplina la composizione ed il
funzionamento del Nucleo regionale di valutazione dei sinistri, di
seguito denominato Nucleo regionale , organismo della Giunta
regionale dotato di funzioni consultive e di supporto agli enti
nella gestione dei sinistri di elevato impatto economico.
2. Al nucleo regionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) fornire supporto all'ente nella valutazione dei sinistri di
particolare complessità, anche al fine di assicurare l'imparzialità
delle decisioni inerenti il risarcimento dei danni da responsabilità
civile;
b) garantire una adeguata coerenza tra la decisione che assume
l'ente nella liquidazione dei sinistri e l'assunzione dei
corrispondenti oneri finanziari della Regione, nei casi previsti
all'articolo 2, comma 2, lettera b);
c) esprimere parere obbligatorio sull'ammissibilità del
rimborso;
d) elaborare proposte per l'esercizio delle funzioni esercitate
dalla Regione a supporto del sistema di gestione diretta dei
sinistri;
e) svolgere attività ispettiva e di indagine su eventi avversi di
particolare rilevanza.
Art. 5
Funzioni di osservatorio regionale
1. La Regione svolge funzioni di Osservatorio regionale per la
sicurezza delle cure , al fine di assicurare l'armonizzazione, il
consolidamento e lo sviluppo delle funzioni di monitoraggio
epidemiologico, prevenzione e gestione dei rischi, risarcimento del
danno.
2. Le funzioni di Osservatorio regionale si sostanziano in una
costante verifica delle modalità operative adottate per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, a livello regionale
e aziendale.
3. Con atto dirigenziale della struttura competente sono
disciplinati la costituzione e le modalità di funzionamento
dell'Osservatorio regionale.
Art. 6
Fondo regionale
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Fondo
regionale denominato Fondo risarcimento danni da responsabilità
sanitaria , da utilizzare per il risarcimento dei danni previsti
all'articolo 2, comma 2 lettere b) e c).
2. Il fondo regionale è costituito mediante accantonamento di
apposita quota a valere sulle risorse definite nell'ambito della
programmazione annuale del finanziamento del Servizio Sanitario
regionale.
3. Per il finanziamento della gestione diretta in relazione ai
sinistri previsti all'articolo 2, comma 2, lettera c), il costo
della polizza trova copertura a valere sulle risorse destinate al
finanziamento annuale del Servizio sanitario regionale, nell'ambito
dei competenti capitoli afferenti la spesa direttamente gestita
dalla Regione.
4. In riferimento ai sinistri previsti all'articolo 2, comma 2,
lettera a), i costi sono sostenuti dalle Aziende Usl nell'ambito
delle risorse assegnate in fase di programmazione annuale dalla
Regione a titolo di Fondo sanitario regionale attribuito a quota
capitaria. I costi sostenuti dalle Aziende ospedaliere ed
ospedaliero-universitarie e dagli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) sono coperti dai ricavi da prestazioni
sanitarie.
Art. 7
Norme transitorie e finali. Abrogazioni
1. La Giunta regionale, sulla base di un programma regionale per
la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi
derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie, adotta
le prime misure attuative idonee all'avvio del nuovo sistema di
copertura dei sinistri.
2. In via sperimentale, la presente legge si applica alle
richieste di risarcimento rivolte a uno o più enti, individuati con
provvedimento della Giunta regionale, che stabilisce altresì, la
data di inizio e il periodo di durata della sperimentazione. Gli
enti individuati sono da tale data esonerati dall'obbligo di
assicurazione previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20
dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione,
contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere).
3. Al termine del periodo di sperimentazione, la Giunta individua
con proprio provvedimento le modalità operative per l'estensione del
sistema a tutto il territorio regionale, valutando, altresì, gli
eventuali adeguamenti dell'ambito di applicazione della presente
legge.
4. L'articolo 32 della legge regionale n. 50 del 1994 è abrogato
a decorrere dall'avvenuta estensione del sistema di cui alla
presente legge a tutti gli enti del territorio regionale.
Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati conseguiti
dall'introduzione della disciplina regionale per la copertura dei
rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie.
2. A tal fine, ad esito della sperimentazione prevista all'articolo
7 e successivamente, dopo 3 anni dall'avvenuta estensione del
sistema a tutti gli enti del territorio regionale, la Giunta
regionale presenta alla competente Commissione assembleare una
relazione che fornisce informazioni sull'andamento dei sinistri
negli enti e sull'attuazione del programma regionale, con
particolare riguardo al numero delle transazioni effettuate e ai
tempi di risarcimento dei sinistri.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT).
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