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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3220
Presentato in data: 28/09/2012
Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate (28 09 12).

Presentatori:

Pagani Giuseppe
Monari Marco
Barbati Liana
Sconciaforni Roberto
Naldi Gian Guido

Relazione:

Relazione:
Con il presente progetto di legge, la Regione Emilia Romagna si
prefigge l'obiettivo di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo
e le sue ricadute personali, familiari e il danno sociale legato
all'aumento nella popolazione della patologia di dipendenza
correlata, denominata gioco d'azzardo patologico (GAP). E' opinione
condivisa quella di ritenere la dipendenza da gioco d'azzardo una
vera e propria emergenza sociale di grande rilievo; anche il
territorio dell'Emilia Romagna è coinvolto in quello che rischia di
diventare quasi uno stile di vita, con conseguenze drammatiche per
il giocatore, ma anche per la famiglia e la società tutta.
L'esigenza di legiferare in materia è dovuta alla volontà di porre
un freno ad un fenomeno in ascesa che necessita di regolamentazioni
e azioni di contenimento, fondamentale diventa poi una corretta e
puntuale informazione.
La ludopatia è una patologia che caratterizza i soggetti affetti da
sindrome da gioco con vincite in denaro. La patologia è descritta
nel Manuale Statistico-Diagnostico dei disturbi mentali nella sua IV
versione (DSM-IV; 1994) e ha affinità con il gruppo dei Disturbi
Ossessivo-Compulsivi (DOC) e con i comportamenti d'abuso e le
dipendenze.
Il mercato del gioco e, in particolare, quello del gioco d'azzardo,
legale ed illegale, in Italia è in fortissima espansione anche con
riferimento al gioco d'azzardo on line. La spesa in Italia è
aumentata: dai 14,3 miliardi di euro spesi nel 2000, si è passati a
calcolare oggi un fatturato di oltre 79 miliardi di euro nel 2011
(fonte: Monopoli di Stato), di cui 6,34 miliardi spesi nella sola
Emilia Romagna (con riferimento al solo gioco legale) e nel primo
semestre del 2012 la spesa in Italia per il gioco d'azzardo è
cresciuta del 23,7% rispetto al primo semestre dell'anno precedente
(fonte: Monopoli di Stato). La cosiddetta industria del gioco
d'azzardo in Italia costituisce, con questo fatturato, la terza
azienda nel nostro Paese dopo Eni ed Enel (fonte: Mediobanca 2010).
L'offerta on line è un settore in aumento nel mercato del gioco
d'azzardo e ha rappresentato il 7,5% dei proventi annui del mercato
complessivo del gioco.
E' stata calcolata una spesa pro-capite in Emilia Romagna di 1.442
euro (a livello nazionale è di 1.323 euro); in tutt'Italia sono 800
mila le persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo, una
buona parte di queste sono giovani e giovanissimi e quasi 2 milioni
sono i giocatori a rischio dipendenza. Viene evidenziato da ricerche
condotte sul territorio nazionale che il gioco d'azzardo aumenta con
la diminuzione della scolarizzazione e si notano differenze
importanti anche in base al reddito percepito. Gioca, infatti, il
70,8% di chi ha un lavoro a tempo indeterminato, ma la percentuale
sale al 73% dei disoccupati, aumenta ulteriormente con l'80,2% dei
lavoratori precari e arriva all'86,7% dei cassintegrati.
Questo fenomeno è ancora più stridente con la realtà, che vede un
italiano su quattro a rischio povertà e il 16% delle famiglie con
serie difficoltà ad arrivare a fine mese (fonte ISTAT). Purtroppo il
gioco d'azzardo va ad incidere ulteriormente sulla già compromessa
situazione economica e sul conseguente indebitamento della
popolazione. Le cifre portano il nostro Paese ad essere il primo in
Europa (terzo nel Mondo) tra i Paesi che giocano di più.
Paradossalmente, si è scelto di ridurre nel tempo le tasse sul
gioco, passando dal 29,4% di incassi per lo Stato nel 2004 (7,3
miliardi di euro sui 24 giocati), all'11% incassati oggi (9 miliardi
di euro sui 79 giocati).
L'enorme affare di questo settore consente numerosi investimenti
anche in campo pubblicitario: intere pagine sui giornali, manifesti
in ogni città italiana, banner in ogni sito internet, spot radio
televisivi, messaggi che inevitabilmente terminano con l'ipocrisia
di giocare il giusto, giocare in modo responsabile e inducono a
credere che la vincita sia a portata di mano e che basti giocare per
cambiare finalmente vita. Il marketing, in questi anni, ha infatti
giocato sulla difficoltà di alcune persone di avere una volontà di
riscatto, sulla difficoltà di mettersi in una posizione attiva e
laboriosa per superare le difficoltà economiche o la sofferenza
personale. La soluzione sembrava quella di accorciare i ponti, è una
illusione il messaggio di molte pubblicità: di colpo tutto cambia .
Non esistono scorciatoie di questo tipo per superare i problemi
economici, tanto meno si superano con il gioco d'azzardo che porta a
perdere ingenti quantità di soldi.
Dalle premesse enunciate nasce la necessità di dotarsi di strumenti
di contrasto, prevenzione, educazione e riduzione dei rischi di
questa diffusa forma di dipendenza, tutelando i deboli, i primi ad
essere colpiti e i primi che la Regione Emilia Romagna intende
aiutare. Nel rapporto 2011 della Corte dei Conti vi è un passaggio
significativo che sottolinea che il consumo dei giochi interessa
prevalentemente le fasce sociali più deboli ed è legato al
desiderio di comprarsi un sogno .
Il decreto legge n.158 del 13 Settembre 2012 , recante Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute , dispone un aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza che tiene conto anche di nuove
patologie con riferimento prioritario al fenomeno della ludopatia.
Se il testo non subirà mutamenti, anche in Italia sarà formalmente
riconosciuta la patologia da gioco d'azzardo. Questo dovrebbe
permettere ai cittadini con questa forma di dipendenza di avere cure
garantite dal sistema sanitario nazionale e di godere del diritto
alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e quindi di
trattamenti terapeutici necessari e dell'assistenza dovuta nelle
strutture sanitarie e sociosanitarie. Il riconoscimento del GAP come
patologia, oltre ad assolvere un compito di salute pubblica,
permetterebbe alle strutture di conoscere e monitorare
scientificamente il fenomeno allo scopo di intervenire con
trattamenti più appropriati e omogenei sull'intero territorio
nazionale. Nei paesi stranieri il GAP viene riconosciuto come
patologia da tempo, in base a quanto l'Organizzazione Mondiale della
Sanità chiede dal 1980. L'OMS vede nel gioco d'azzardo compulsivo
una forma morbosa chiaramente identificata e che, in assenza di
misure idonee d'informazione e prevenzione, può rappresentare, a
causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale .
L'auspicio è che l'iter legislativo possa giungere a compimento.
All'interno della Relazione sui profili del riciclaggio approvata il
17 novembre 2010 e Doc. XXIII, n.8 la Commissione Parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali scrive che il settore del gioco costituisce il punto di
incontro di plurime, gravi distorsioni dell'assetto socio-economico
quali, in particolare, l'esposizione dei redditi degli italiani a
rischio di erosione; l'interesse del crimine organizzato; la
vocazione allo spasmodico arricchimento di taluni concessionari che
operano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri
fenomeni criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la
sottrazione di ingenti risorse destinate all'erario e soprattutto
emerge come, nei periodi di crisi economica, tale fenomeno
degenerativo si accentua maggiormente in quanto, nell'impossibilità
di un aumento della tassazione, si implementa il ricorso ad
incentivazioni della malattia del gioco , un meccanismo che, quanto
più cresce, tanto più é destinato a favorire forme occulte di
prelievo dalle tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con
l'ammiccante definizione di gioco, divertimento e intrattenimento.
La commissione parlamentare antimafia dichiara che sono oltre 50
miliardi di euro all'anno, tra gioco legale e illegale, quelli su
cui le mafie mettono le mani . La Guardia di Finanza ha chiuso
diversi circoli privati di gioco illegale anche nella Regione Emilia
Romagna, in cui erano presenti computer collegati a siti non
autorizzati di poker online e tavoli da gioco non autorizzati.
La Regione Emilia Romagna, dopo analoghe esperienze delle Regioni
Toscana e Piemonte, nel 2011 ha aperto una sperimentazione di
accoglienza per persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo
denominata Pluto . Guardiamo con favore a questo progetto e il
presente progetto di legge tende a dare un contorno normativo alle
misure sanitarie sperimentali messe in campo fino ad oggi.
Le misure prescritte con questo intervento regionale si pongono come
principale finalità quella di definire i principi generali e gli
strumenti per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio
della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico in collaborazione
con istituzioni scolastiche, enti locali, Aziende Sanitarie Locali,
Terzo settore e associazioni.
Vengono inoltre individuate le misure sanitarie di carattere
sperimentale e potranno essere promosse iniziative, da parte delle
AUSL, che riguardano interventi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione. In questo ambito sarà possibile attivare interventi
di sperimentazione di offerte trattamentali anche di tipo
residenziale e la costituzione di strutture specialistiche
monotematiche e la formazione e l'aggiornamento specialistico degli
operatori sociali e sociosanitari.
L' attività delle sale da gioco non potrà essere esercitata nel caso
di ubicazione in un raggio di 500 metri da istituti scolastici e
altri luoghi frequentati principalmente da giovani, luoghi di culto
o strutture sanitarie o socio-assistenziali e ricettive per
categorie protette. Il Comune potrà individuare altri luoghi
sensibili, tenuto conto dell'impatto dell'attività, sempre in un
raggio di 500 metri.
Il personale operante nelle sale giochi e gli esercenti saranno
inoltre tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle
AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno e
dovranno esporre materiale informativo sui rischi del gioco
d'azzardo patologico all'interno delle sale da gioco. La Regione
Emilia Romagna rilascerà il marchio Slot freE-R agli esercenti di
esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri
luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare
nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.
Il Gioco d'azzardo patologico non riguarda più una minoranza di
cittadini, ma è diventato gioco industriale di massa: il nostro
intento, con questo progetto di legge, è quello di dare la
possibilità, alle persone affette da gioco d'azzardo patologico, di
fare qualcosa per se stessi, la propria famiglia e la società; il
risultato sarà un valore aggiunto per tutta la comunità Emiliano
Romagnola.

Testo:

                           TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. La Regione Emilia Romagna, in armonia con i principi
costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato,
riconosce e promuove iniziative in materia di gioco d'azzardo per il
contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della
dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, in osservanza alle
indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e a quelle
della Commissione Europea sui rischi del gioco d'azzardo.
2. Ai fini della presente legge si intende per sala da gioco un
luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui
siano presenti sale con slot machine o Videolottery.
3. La Regione valorizza e promuove la partecipazione e realizza
iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni
scolastiche, Aziende Sanitarie Locali, e i soggetti di cui alla
legge regionale 4 Febbraio 1994, n.7 (Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8
Novembre 1991, n.381), alla legge regionale 9 dicembre 2002, n.34
(Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione
sociale. Abrogazione della Legge Regionale 7 Marzo 1995, n.10) e
alla legge regionale 21 Febbraio 2005, n.12 (Norme per la
valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione
della legge Regionale 2 Settembre 1996, n.37) o con altri enti
pubblici o privati non aventi scopo di lucro che si occupano di
gioco d'azzardo patologico al fine di perseguire le finalità di cui
al comma 1 e i seguenti obiettivi:
a) diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo
responsabile del denaro attraverso attività di educazione,
informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
b) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e
consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio
della dipendenza da gioco.
TITOLO II
COMPITI DELLA REGIONE
Articolo 2
Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del
rischio della dipendenza dal gioco patologico
1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, acquisito
il parere della Commissione assembleare competente, l'Assemblea
Regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano
integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del
rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale,
al fine di promuovere:
a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal
gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione,
educazione ed informazione;
b) interventi di formazione rivolti a: esercenti, operatori dei
servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo
congiunto con gli enti locali, le Forze dell'Ordine, le
organizzazioni del volontariato e del Terzo Settore e la fondazione
Scuola interregionale di Polizia locale di cui al Capo III bis
della legge regionale n.24 del 2003;
c) l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un
primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per
l'orientamento ai servizi;
d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul
fenomeno del gioco d'azzardo, anche in collaborazione con AUSL ed
enti locali;
e) la predisposizione del materiale informativo sul gioco
d'azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del
Terzo Settore competenti.
2. Possono essere infine attivati interventi, in via sperimentale,
finalizzati alla formazione e alla presa in carico, rivolti a
persone che manifestano dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, la
Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare
convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'art.1, comma 3, in
possesso delle competenze specialistiche concernenti il gioco
d'azzardo patologico.
Articolo 3
Contributi
1. La Regione, al fine di realizzare gli interventi previsti, può
concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività definite
nel piano integrato di cui all'art. 2, nel rispetto delle norme di
settore.
Articolo 4
Misure in materia sanitaria di carattere sperimentale
1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di
assistenza delle prestazioni nei confronti di persone affette da
ludopatia, la Giunta regionale può promuovere lo svolgimento da
parte delle Aziende Sanitarie di iniziative, a carattere
sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da
gioco d'azzardo patologico e patologie correlate.
2. Tali iniziative possono essere realizzate su più livelli e
possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione.
3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere
promossi e attivati interventi di sperimentazione di offerte
trattamentali, anche di tipo residenziale, e la costituzione di
strutture specialistiche monotematiche.
4. Tali interventi sperimentali possono altresì riguardare la
formazione e l'aggiornamento specialistico degli operatori sociali e
socio-sanitari dediti all'assistenza delle persone affette da
dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Articolo 5
Osservatorio Regionale
1. La Regione esercita le funzioni di osservatorio regionale sul
fenomeno del gioco d'azzardo al fine di monitorarne gli effetti in
tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza,
commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio
economiche.
2. La funzione di osservatorio regionale di cui al comma 1, è quella
di studiare e monitorare il fenomeno in ambito regionale, anche in
collaborazione con altri soggetti di cui all'art.1, comma 3,
formulando strategie, linee di intervento, campagne informative e di
sensibilizzazione, nonché la validazione di protocolli
amministrativi da destinare, tramite gli uffici regionali, alle
strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi
elaborati dal piano integrato di cui all'art.2.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e
individua le strutture della Regione chiamate a collaborare
all'esercizio della funzione di osservatorio regionale.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Articolo 6
Apertura e esercizio dell'attività
1. L' apertura e l'esercizio delle sale da gioco e l'esercizio del
gioco lecito nei locali aperti al pubblico, sono assoggettati alla
presentazione al Comune territorialmente competente della
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art.19
della Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
2. L'attività non può essere esercitata in un raggio di 500 metri,
misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici
di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri
giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito
sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per
categorie protette. Il Comune può individuare altri luoghi
sensibili, tenuto conto dell'impatto dell'attività sul contesto
urbano e sulla sicurezza urbana, nonché per problemi connessi alla
viabilità, all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete
pubblica e per esigenze socio-sanitarie.
3. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono
tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui
rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
4. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad
esporre:
a) un cartello informativo sul fenomeno e sui rischi connessi alla
dipendenza da gioco d'azzardo patologico e un decalogo di azioni sul
gioco sicuro e responsabile;
b) un test di verifica per una rapida valutazione del proprio
rischio di dipendenza;
c) depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di
assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'art.
2;
5. Il Comune territorialmente competente vigila sull'osservanza
delle previsioni della presente legge.
Articolo 7
Marchio Regionale
1.E' istituito il marchio regionale Slot freE-R.
2. Il marchio Slot freE-R è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna
agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli
privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono
di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il
gioco d'azzardo.
3. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in
possesso del marchio slot freE-R.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto
costituisca reato, si prevedono specifiche sanzioni amministrative:
a) Da 1.000 a 5.000 euro per mancata esposizione dei materiali
informativi di cui all'articolo 6, comma 5;
b) Da 6.000 fino ad un massimo di 12.000 euro per la violazione
di quanto previsto all'art. 6, comma 4.
2. Nel caso di reiterazione della violazione dei doveri di cui
all'articolo 6, comma 4 e 5, si provvede alla temporanea sospensione
dell'attività da 10 ad un massimo di 60 giorni.
3. Il ricavato delle sanzioni amministrative di cui al comma 1,
andrà ad implementare il fondo per i contributi di cui all'articolo
3 della presente legge.
Articolo 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati
della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art.
37 della L.R. 15 Novembre 2001, n.40 recante Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 Luglio 1977,
n.31 e 27 Marzo 1972, n.4 .
Articolo 10
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della presenta legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine,
con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle
informazioni prodotte dall'osservatorio regionale, la Giunta
presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che
fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) la realizzazione degli interventi di cui al Piano integrato, i
risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;
b) gli effetti di tali interventi sulla diffusione delle sale da
gioco nel territorio regionale anche rispetto alla situazione
preesistente e ad altre realtà confrontabili;
c) i risultati conseguiti dalle misure in materia sanitaria di
carattere sperimentale attivate;
d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle
procedure previste per l'apertura e l'esercizio delle sale da gioco
e l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico;
e) la diffusione del marchio regionale autorislot freE-R.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per
la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti.
Primo firmatario: Pagani Giuseppe Eugenio
Monari Marco
Barbati Liana
Sconciaforni Roberto
Naldi Gian Guido
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