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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3337
Presentato in data: 05/11/2012
"Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" (delibera di Giunta n. 1613 del 05 11 12).

Presentatori:

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Testo:

 

NORME  PER  LA  RICOSTRUZIONE  NEI  TERRITORI

INTERESSATI  DAL  SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

 


INDICE

 

Art.   1  –  Ambito di applicazione

Art.   2  –  Principi generali della ricostruzione

Art.   3  –  Interventi diretti per la ricostruzione dell’edilizia privata

Art.   4  –  Centri storici, nuclei storici non urbani ed edifici tutelati

Art.   5  –  Individuazione e attuazione delle Unità minime di intervento - UMI

Art.   6  –  Territorio rurale

Art.   7  –  Programmazione delle opere pubbliche e degli interventi di recupero dei beni culturali e degli edifici vincolati dalla pianificazione

Art.   8  –  Piano della ricostruzione

Art.   9  –  Procedimento di approvazione del piano della ricostruzione

Art. 10  –  Disposizioni speciali in materia di procedure espropriative

Art. 11  –  Proroga dei termini per i processi edilizi avviati prima del sisma

Art. 12  –  Entrata in vigore

 

Art. 1

(Ambito di applicazione)

 

1. Le disposizioni previste nella presente legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione nei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall’art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e nei Comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici dal Comitato tecnico previsto dall’art. 3, comma 3, del Protocollo d’Intesa firmato dal Ministro dell’economia e dai Presidenti delle Regioni  Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in data 4 ottobre 2012.

 

2. Sono disciplinati altresì dalla presente legge, gli interventi e le opere infrastrutturali, ancorché localizzati, in tutto o in parte, al di fuori del territorio dei Comuni indicati al comma 1, qualora siano diretti alla realizzazione o all’adeguamento di reti infrastrutturali e di servizi di cui usufruiscono direttamente le popolazioni dei medesimi Comuni.

 

3. Le disposizioni della presente legge trovano diretta e immediata applicazione negli ambiti territoriali indicati dai commi 1 e 2, prevalendo su ogni previsione con esse incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, vigenti o adottati.

 

Art. 2

(Principi generali della ricostruzione)

 

1. La Regione promuove la ricostruzione nei Comuni interessati dal sisma, con l’obiettivo di favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro. La ricostruzione è realizzata nell’osservanza della presente legge e delle Ordinanze del Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione, in coerenza con le scelte generali e con gli obiettivi strategici definiti dalla pianificazione territoriale e dalla pianificazione urbanistica, compatibilmente con le condizioni di pericolosità sismica locale, e nel rispetto della disciplina dei vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti nel territorio.

 

2. La ricostruzione è diretta, in particolare, ad assicurare che gli interventi di riparazione e ripristino del patrimonio edilizio danneggiato e di demolizione e nuova costruzione di quello crollato siano accompagnati da un miglioramento della sicurezza sismica e delle prestazioni energetiche degli edifici e della qualità urbana, sia in termini di recupero o creazione dei luoghi di aggregazione e dei servizi pubblici che connotano l’identità di ciascun centro urbano, sia di quantità e qualità delle attrezzature e spazi collettivi e delle infrastrutture per le mobilità, accessibili e pienamente usufruibili da parte di tutti i cittadini, di ogni età e condizione.

 

3. La ricostruzione persegue altresì l’obiettivo del recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale presente nei Comuni interessati dal sisma, nelle sue componenti culturali e paesaggistiche. L’attività di cui al presente comma è svolta in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i Comuni nonché, per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, con le rispettive autorità.

 

4. All’interno del perimetro del centro storico e dei nuclei storici non urbani, gli interventi di ricostruzione sono realizzati mediante attuazione diretta per singoli edifici con le modalità disposte con Ordinanze del Commissario delegato, ovvero mediante interventi unitari relativi alle U.M.I. individuate dal Comune ai sensi dell’articolo 5, ovvero secondo le modalità stabilite dal piano della ricostruzione di cui all’articolo 8.

 

5. Nel territorio rurale gli interventi di ricostruzione disciplinati dalla presente legge perseguono l’obiettivo di favorire la ripresa delle attività agricole e di quelle connesse nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente anche non più funzionale all’attività agricola, a condizione che tali obiettivi risultino compatibili:

 

a) con la tutela, valorizzazione e ricostruzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio ambientale;

 

b) con il recupero del sistema dei suoli agricoli produttivi;

 

c) con la realizzazione delle opere e infrastrutture previste dalla pianificazione.

 

Art. 3

(Interventi diretti per la ricostruzione dell’edilizia privata)

 

1. Gli interventi di riparazione e ripristino degli edifici danneggiati, volti ad eliminare le cause di temporanea inagibilità, di parziale inagibilità e di totale inagibilità disciplinati dalle Ordinanze del Commissario delegato n. 29/2012 e n. 51/2012 sono sempre ammessi e sono attuati con intervento diretto, attraverso la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) prevista dall’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 74 del 2012, nell’osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge e di quanto stabilito dalle Ordinanze del Commissario delegato. La CIL sostituisce ogni altro titolo abilitativo edilizio previsto dalla legislazione statale o regionale per l’intervento da realizzare, fatto salvo il caso di cui al comma 6 del presente articolo.

 

2. A corredo della CIL di cui all’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 74 del 2012, il soggetto attuatore dell’intervento allega o autocertifica quanto necessario ad assicurare il rispetto delle prescrizioni della pianificazione territoriale ed urbanistica, della disciplina di settore, ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria e per l’efficienza energetica degli edifici. Il medesimo soggetto, entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, provvede a completare la documentazione allegata alla CIL, comprensiva di ogni autorizzazione ed altro atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla normativa vigente e non ancora acquisiti.

 

3. Per l’eventuale acquisizione di autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e di competenza di altre amministrazioni, lo Sportello unico per l’edilizia, su istanza del soggetto attuatore, convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001.

 

4. Gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione degli edifici, volti ad eliminare le cause di totale inagibilità per danni gravi e gravissimi sono attuati con intervento diretto, previa acquisizione dei titoli abilitativi edilizi e delle autorizzazioni ed altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente, nell’osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dalle Ordinanze del Commissario delegato.

 

5. Nei casi di demolizione e fedele ricostruzione, nel rispetto della sagoma e del volume preesistenti, gli edifici possono essere realizzati nel medesimo sedime. Negli altri casi di demolizione e ricostruzione dell’edificio, la nuova edificazione deve avvenire nell’osservanza delle norme relative alle fasce di rispetto stradale, alle distanze minime tra edifici e dai confini e agli allineamenti stabiliti dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica vigente. Rimane fermo l’obbligo di osservare nella progettazione dell’edificio da ricostruire ogni altra disposizione stabilita dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica vigente per le nuove costruzioni.

 

6. Qualora la pianificazione urbanistica vigente ammetta per l’edificio originario interventi di ristrutturazione o ampliamento o l’aumento delle unità immobiliari, tali modifiche possono essere realizzate nell’ambito dell’intervento di ricostruzione, attraverso la presentazione del titolo abilitativo edilizio previsto dalla legge per l’intervento da realizzare, senza che ciò comporti alcun incremento del contributo massimo riconosciuto in ragione dei danni causati dal sisma.

 

7. La disciplina della presente legge non trova applicazione per le costruzioni interessate da interventi abusivi. Qualora sia in corso un procedimento per l’accertamento di opere abusive ai sensi degli articoli 13 e seguenti della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, gli interventi di ricostruzione e i relativi contributi sono sospesi fino alla conclusione del medesimo procedimento.

 

8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 13-ter, del D.L. n. 74 del 2012, le opere temporanee necessarie per la prosecuzione delle attività produttive, dei servizi pubblici e privati  e per soddisfare le esigenze abitative connesse all’attività delle aziende agricole sono rimosse in deroga al termine di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 380 del 2001, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito. L’avvenuta rimozione delle opere temporanee è comunicata dal direttore dei lavori degli interventi di ricostruzione, con apposita dichiarazione asseverata allegata alla richiesta del certificato di conformità edilizia agibilità. È fatta salva la possibilità di acquisire prima della rimozione un titolo abilitativo edilizio che legittimi il mantenimento del manufatto a titolo definitivo, qualora ammissibile, in conformità alla pianificazione urbanistica vigente, come eventualmente modificata e integrata dal piano della ricostruzione. Il presente comma non trova applicazione per i prefabbricati modulari abitativi rimovibili, sia in ambito urbano che rurale, che sono localizzati, realizzati e rimossi secondo quanto disposto dai provvedimenti straordinari assunti dal Commissario delegato a norma del D.L. n. 74 del 2012 e del D.L. n. 83 del 2012.

 

Art. 4

(Centri storici, nuclei storici non urbani ed edifici tutelati)

 

1. Nei centri storici e nei nuclei storici non urbani, la ricostruzione assicura l’unitarietà degli interventi e persegue i seguenti obiettivi:

 

a) la tutela e valorizzazione dei tessuti urbani di antica formazione, per assicurare la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi di loro formazione, sia nella rete stradale e negli spazi inedificati, sia nel patrimonio edilizio e negli altri elementi dello spazio costruito

 

b) il recupero degli edifici e dei manufatti che costituiscono i principali elementi identitari delle comunità locali, perseguendo comunque il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici;

 

c) il rapido rientro dei residenti nelle proprie abitazioni e la ripresa delle attività economiche, culturali e sociali;

 

 

d) il miglioramento della sicurezza e della qualità del tessuto edilizio e la riduzione della vulnerabilità urbana.

 

2. Nel caso di edifici costituenti beni culturali, i lavori non possono comunque essere iniziati in carenza della preventiva autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004.

 

3. Nel caso di edifici di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento, devono essere progettati e attuati in coerenza con la disciplina di tutela dei stabilita dalla medesima pianificazione. Non è comunque ammessa la demolizione e ricostruzione degli edifici vincolati dalla pianificazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

 

4. La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, si intende decaduta nel caso in cui gli edifici vincolati siano interamente crollati a causa del sisma ovvero siano gravemente danneggiati e non recuperabili se non attraverso demolizione e ricostruzione.

 

Art. 5

(Individuazione e attuazione delle Unità minime di intervento – UMI)

 

1. Sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma, delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, e tenendo conto degli elementi conoscitivi presenti negli strumenti urbanistici vigenti e adottati, i Comuni, con apposita deliberazione del Consiglio comunale assunta entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, possono individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrati, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento (UMI), costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in  ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché in ragione della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell’assetto urbanistico.

 

2. Nella definizione delle UMI l’amministrazione comunale deve armonizzare le seguenti esigenze:

 

a) assicurare l’unitarietà della progettazione e dell’intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico ed urbanistico;

 

b) tener conto dell’effettiva disponibilità dei proprietari alla esecuzione dei lavori;

 

c) rendere il dimensionamento delle UMI compatibile con le esigenze di rapidità, fattibilità ed unitarietà dell’intervento.

 

3. Gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati e di demolizione e ricostruzione degli edifici distrutti, ricompresi all’interno delle UMI, sono attuati con interventi diretti, nel rispetto di quanto disposto dalla  pianificazione urbanistica, come eventualmente modificata dal piano della ricostruzione, e dalla normativa vigente, ivi comprese le norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 relative agli aggregati strutturali.

 

4. Gli interventi eseguiti sugli edifici compresi nelle UMI e la concessione dei relativi contributi sono subordinati alla presentazione di un progetto unitario di intervento e alla formazione dei conseguenti titoli edilizi. Allo scopo di accelerare l’attività di ricostruzione, il Comune può consentire che il progetto unitario sia attuato per fasi o per lotti distinti, rilasciando autonomi titoli abilitativi per ciascun edificio o unità strutturale, e quantificando i relativi contributi, previa verifica del livello di sicurezza che sarebbe raggiunto da ciascuna fase o lotto d’intervento, il quale non può risultare inferiore a quello stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e dal progetto approvato.

 

5. Per la determinazione dei contributi dovuti, le UMI sono equiparate agli edifici, come definiti dalle Ordinanze commissariali.

 

6. Qualora la UMI coincida con un condominio formalmente costituito, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione sono deliberati dai proprietari ai sensi dell’articolo 3, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 74 del 2012. In tale caso, il progetto degli interventi e la domanda di accesso ai contributi è presentata dall’amministratore del condominio.

 

7. Fuori dai casi di cui al comma 6, i proprietari designano all’unanimità un rappresentante unico, delegato a svolgere tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione dell’intervento unitario, tra cui la presentazione della domanda di contributo, la predisposizione e presentazione del progetto, la riscossione del contributo riconosciuto e il riparto delle spese.

 

8. Ove non si raggiunga l’unanimità ai sensi del comma 7, i proprietari  che rappresentino almeno la maggioranza del valore dell’UMI, in base all’imponibile catastale, si possono costituire in consorzio, ai fini della presentazione al Comune del progetto unitario di interventi. Il consorzio così costituito, beneficia dei contributi per la ricostruzione spettanti per l’intera UMI e, prima dell’inizio dei lavori, consegue la piena disponibilità della stessa, mediante l’occupazione temporanea di cui all’articolo 10, comma 3.

 

9. I condomìni e i proprietari di cui ai commi 6, 7 e 8 devono deliberare l’esecuzione degli interventi e presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della deliberazione di perimetrazione delle UMI. Decorso inutilmente tale termine, il Comune, previa notifica ai singoli proprietari coinvolti della diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, provvede all’occupazione temporanea degli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, al fine dell’esecuzione degli interventi, utilizzando i contributi per la ricostruzione spettanti per gli edifici interessati dal provvedimento.

 

10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, il Comune e i proprietari attuatori degli interventi si rivalgono sui restanti proprietari degli edifici, qualora i costi degli interventi di riparazione e di ripristino siano superiori ai contributi percepiti. L’amministrazione comunale può procedere anche all’acquisizione dell’immobile ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al valore venale del bene al momento dell’occupazione, acquisendolo al patrimonio indisponibile ovvero provvedendo all’alienazione dello stesso al valore di mercato, con diritto di prelazione a favore del proprietario originario.

 

11. Ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, agli oneri derivanti dall’elaborazione della deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, i Comuni fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012.

 

Art. 6

(Territorio rurale)

 

1. Nel territorio rurale gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato o crollato sono sempre ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nell’osservanza delle seguenti disposizioni:

 

a) in caso di edifici non vincolati dalla pianificazione , o di edifici per i quali il vincolo si intende decaduto ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della presente legge, l’intervento può anche prevedere la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria nonché la demolizione senza ricostruzione di edifici accessori danneggiati, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 74 del 2012. In tali casi, i contributi sono commisurati alla superficie effettivamente realizzata. Le volumetrie dei fabbricati demoliti e di quelli oggetto di riduzione sono recuperabili unicamente nel caso di aziende agricole e purché ciò avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso l’edificazione di fabbricati produttivi all’interno dell’insediamento aziendale esistente, anche recuperando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;

 

b) in caso di edifici vincolati dalla pianificazione, sono ammessi gli interventi previsti dal piano urbanistico vigente o dal piano della ricostruzione, comprensivi delle opere di riparazione e miglioramento definite al punto 8.4.2 “Interventi di miglioramento” delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, che risultino compatibili con essi. In assenza di specifici incentivi stabiliti dal piano della ricostruzione, al fine di favorire la conservazione degli edifici vincolati dalla pianificazione, per promuovere gli interventi di riparazione è comunque ammesso l’aumento delle unità immobiliari, se compatibile con l’esigenza della conservazione del valore storico architettonico, culturale e testimoniale degli edifici;

 

c) in caso di fabbricati rurali costituenti beni culturali, gli interventi di riparazione e di demolizione e ricostruzione, ivi comprese la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 74 del 2012, sono subordinati al preventivo rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004.

 

2. Su richiesta dei soggetti interessati, il Comune può consentire in sede di rilascio del titolo edilizio:

 

a) l’accorpamento degli edifici rurali sparsi facenti parte di un’unica azienda agricola, purché ciò comporti, assieme al ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell’edificio da ricostruire all’interno dell’insediamento aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;

 

b) la delocalizzazione dei fabbricati sparsi non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola, purché la ricostruzione avvenga in ambiti idonei all’edificazione, individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o dal piano della ricostruzione;

 

3. È comunque obbligatoria la ricostruzione in un diverso sito dei fabbricati rurali crollati che siano collocati in ambiti destinati alla localizzazione di opere pubbliche ovvero nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari. Tale obbligo opera anche in carenza della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, purché si sia provveduto all’approvazione del progetto preliminare o definitivo dell’opera. La delocalizzazione può avvenire in aree idonee già nella disponibilità del privato ovvero in aree appositamente individuate e messe a disposizione dall’amministrazione comunale anche attraverso il piano della ricostruzione. In luogo della ricostruzione, il privato può richiedere l’immediato pagamento del contributo di ricostruzione, nella misura massima ammissibile, come anticipazione dell’indennità di esproprio dovuta per la realizzazione dell’opera pubblica, previa stipula di apposito accordo compensativo ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 37 del 2002.

 

Art. 7

(Programmazione delle opere pubbliche e degli interventi di recupero

dei beni culturali e degli edifici vincolati dalla pianificazione)

 

1. Sulla base del completo rilevamento delle opere pubbliche, dei beni culturali e degli edifici vincolati dalla pianificazione danneggiati, effettuato dal Commissario delegato in collaborazione con i Comuni interessati dal sisma e con la Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,. la Giunta regionale, previa intesa con il medesimo Commissario, approva il programma degli interventi di ricostruzione, con il relativo piano finanziario delle risorse assegnate. Il programma è articolato in due sezioni:

 

a) interventi di riparazione, ripristino o demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati o distrutti, comprendenti gli edifici di proprietà della Regione, degli Enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché sulle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, dotazioni territoriali  e attrezzature pubbliche danneggiati dalle crisi sismiche;

 

b) interventi di restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. 1. L'individuazione degli interventi, previa intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna, avviene entro 90 giorni dalla consegna del rilevamento analitico dei danni, acquisito il parere dei comuni interessati e previa la consultazione della Conferenza Episcopale Emilia Romagna per i beni di proprietà ecclesiastica.

 

2. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai beni culturali pubblici i beni culturali privati ad uso pubblico, quali gli archivi, le biblioteche, i musei, le chiese e gli edifici parrocchiali. Per la rilevazione dei danni ai beni culturali privati gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei contributi informativi predisposti dai soggetti interessati e, in particolare, nel caso dei beni culturali di interesse religioso, di quelli degli enti ed istituzioni della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose cui gli stessi appartengono.

 

3. Il programma di cui al comma 1 definisce, per ciascun immobile, le principali caratteristiche progettuali dell’intervento necessario, con l’indicazione delle risorse pubbliche e private attivabili, dei tempi e delle fasi attuative previste e dei relativi soggetti attuatori.

 

4. Il programma di cui al comma 1 si attua attraverso piani annuali, predisposti dalla Giunta regionale nei limiti delle fondi disponibili e nell’osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite dal programma generale, ed approvati con Ordinanza del Commissario delegato.

 

5. Nella formulazione dei piani annuali la Giunta regionale dovrà tener conto. in particolare, dei seguenti criteri:

 

a) la natura di edificio o infrastruttura di interesse strategico, indispensabile per la piena funzionalità dei servizi pubblici, alle persone o alle imprese, ovvero delle reti di comunicazione o per la mobilità;

 

b) la necessità degli interventi per eliminare situazioni di rischio su strade, piazze o altri luoghi aperti al pubblico ovvero su costruzioni adiacenti, e per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, in particolare nei centri storici colpiti dal sisma;

 

c) la disponibilità di uno studio di fattibilità degli interventi e della certificazione da parte del soggetto attuatore circa il completo finanziamento delle opere;

 

d) il cofinanziamento degli interventi, per almeno il venti per cento dell’intero importo, da altri enti pubblici o dai privati interessati;

 

e) il valore artistico, architettonico, culturale, archeologico e testimoniale dell’edificio e lo specifico rischio di un grave deterioramento a causa del non tempestivo recupero.

 

6. La Giunta regionale definisce, con apposito regolamento, le modalità di erogazione dei contributi previsti dal presente articolo e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei piani attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalità definite dal regolamento. La Regione può richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.

 

7. L'assegnazione dei contributi previsti dal presente articolo per interventi su immobili di proprietà di soggetti privati, è subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegni a favore del Comune a garantire l'accessibilità ai visitatori, per una parte significativa dell'edificio e delle relative pertinenze. Per gli edifici che costituiscono beni culturali, alla stipula della convenzione partecipa la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entità del contributo, della tipologia degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario.

 

Art. 8

(Piano della ricostruzione)

 

1. I Comuni interessati dal sisma si possono dotare di uno specifico piano, denominato “Piano della ricostruzione”, con il quale disciplinare secondo quanto indicato dai commi seguenti:

 

a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell’ambito della ricostruzione, per conseguire gli obiettivi generali indicati all’articolo 2;

 

b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali dirette a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di ricostruzione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica, efficienza energetica e qualificazione dell’assetto urbano da parte dei privati interessati;

 

c) le modifiche alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente, indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di ricostruzione.

 

2. Il piano della ricostruzione individua, ai sensi dell’articolo 5, le UMI che necessitano di modifica della disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica, stabilendo i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche progettuali più appropriate, ai fini della conservazione dei tessuti urbani da ricostruire, e ogni altra regolamentazione di dettaglio necessaria per procedere con intervento diretto alla realizzazione degli interventi;

 

3. Nei Centri storici perimetrati dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo A-7 della L.R. n. 20 del 2000, il piano della ricostruzione può integrare gli interventi di riparazione e di ripristino degli edifici e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma con la previsione di opere di miglioramento di ordine architettonico, ambientale e infrastrutturale dei tessuti urbani, valorizzando gli aspetti peculiari e riconoscibili dell’organizzazione storica che si sono conservati e ricreando nuovi valori dell’ambiente urbano, ove quelli originari non risultino più recuperabili. A tale scopo, il piano può disciplinare interventi di modifica della morfologia urbana esistente, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con variazioni delle sagome e dei sedimi di ingombro. I medesimi interventi possono essere previsti dal piano della ricostruzione per gli insediamenti e le infrastrutture storici del territorio rurale, disciplinati dal PSC ai sensi dell’articolo A-8 della L.R. n. 20 del 2000.

 

4.  Il piano della ricostruzione individua inoltre:

 

a) gli ambiti del territorio comunale inidonei alla demolizione e ricostruzione degli edifici, per le caratteristiche morfologiche o geologiche del sito o per i vincoli ambientali di inedificabilità che gravano sull’area;

 

b) gli edifici localizzati all’interno del territorio urbanizzato, da delocalizzare per l’esigenza di migliorare la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti. Solo in presenza di rilevanti interessi pubblici, la delocalizzazione può riguardare anche edifici solo danneggiati dal sisma;

 

c) le opere incongrue e gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle stesse per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica o ambientale dei luoghi, ai sensi dell’articolo 10 della L.R. n. 16 del 2002.

 

5. In tutti i casi di delocalizzazione di cui al comma 4, il piano della ricostruzione individua contestualmente le aree nelle quali attuare la ricostruzione degli edifici, dando priorità al riuso di immobili e aree dismesse, collocate all’interno del territorio urbanizzato, e a processi di addensamento del tessuto urbano esistente. Qualora per la delocalizzazione risulti indispensabile la realizzazione di nuovi insediamenti prevalentemente residenziali o produttivi, il piano della ricostruzione programma la contestuale realizzazione e completamento delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. In ogni caso, le nuove aree per insediamenti prevalentemente residenziali e quelle per attività produttive sono localizzate dal piano della ricostruzione negli ambiti suscettibili di urbanizzazione individuati dalla pianificazione urbanistica o, in carenza di tali previsioni, in adiacenza e continuità con i tessuti urbani esistenti.

 

6. Allo scopo di assicurare la fattibilità dell’intervento di delocalizzazione, la delibera di adozione del piano è corredata da una apposita relazione circa il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati, attraverso la stipula di accordi compensativi, ai sensi degli articoli 18 e 30, comma 11, della L.R. n. 20 del 2000 o dell’articolo 23 della L.R. n. 37 del 2002, ovvero che dimostri la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione degli interventi entro il termine di validità del vincolo espropriativo.

 

7. I Comuni dotati di strumentazione urbanistica ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, nella redazione del piano della ricostruzione fanno riferimento ai contenuti della strumentazione urbanistica previsti dalla L.R. n. 20 del 2000.

 

8. Allo scopo di assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati, i contenuti del piano possono essere oggetto di accordi preliminari con i privati, ai sensi dell’articolo 18 della L.R. n. 20 del 2000.

 

9. Il quadro conoscitivo e la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) del piano della ricostruzione sono predisposti in un documento unitario e sintetico, integrativo degli elaborati conoscitivi e valutativi della pianificazione urbanistica vigente, il quale, sulla base della ricognizione dei danni prodotti dal terremoto, individua e valuta gli effetti prevedibili dell’attuazione del piano sul sistema delle dotazioni territoriali, sulle infrastrutture per mobilità e sulla qualità architettonica, paesaggistica e ambientale. Il quadro conoscitivo del piano tiene conto delle analisi di microzonazione sismica, con particolare riguardo alle aree urbanizzate, a quelle prescelte per i nuovi insediamenti e agli ambiti interessati dai maggiori danneggiamenti.

 

Art. 9

(Procedimento di approvazione del piano della ricostruzione)

 

1. Con la deliberazione di cui all’art. 5, comma 1, il Consiglio comunale dichiara la volontà di predisporre e approvare il piano della ricostruzione, con l’indicazione di massima dei suoi contenuti e degli ambiti del territorio comunale interessati. Il piano della ricostruzione è elaborato entro i successivi 120 giorni, attraverso un ampio processo di consultazione e di partecipazione attiva delle popolazioni interessate, che si svolge secondo le modalità definite dall’amministrazione comunale.

 

2. Il piano della ricostruzione è adottato dal Consiglio comunale ed è depositato presso la sede del Comune per 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta adozione sul BURERT e, ai soli fini informativi, sui siti istituzionali del Comune, della Provincia e della Regione.

 

3. Entro la scadenza del termine di deposito, chiunque può formulare osservazioni al Comune.

 

4. Contemporaneamente al deposito il piano della ricostruzione viene trasmesso agli enti facenti parte del Comitato Unitario per la Ricostruzione di cui al comma 5.

 

5 La Giunta regionale istituisce con apposita delibera il Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR), il quale provvede, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano completo delle osservazioni presentate, a rilasciare all’amministrazione comunale l’intesa unica, sostitutiva delle riserve, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla legislazione vigente per l’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.. Il Comitato costituisce un organo collegiale ed è composto dai rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune territorialmente competente o della Unione di Comuni  cui siano state conferite le funzioni di pianificazione. Ai lavori del Comitato partecipano gli enti e organismi regionali e locali, competenti al rilascio dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del piano, ed è altresì invitato a partecipare un rappresentante della Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nei casi in cui il piano della ricostruzione interessi beni culturali o paesaggistici. Il CUR opera secondo le modalità che saranno stabilite al momento della istituzione e con la finalità di accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti. La Provincia si esprime nell’ambito del CUR anche in veste di autorità competente in merito alla valutazione ambientale del piano.

 

6. Nei 30 giorni successivi all’espressione dell’intesa unica del CUR, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle eventuali prescrizioni del CUR e approva il piano. L’approvazione del piano di ricostruzione ha valore di apposizione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità, delle opere ivi previste.

 

7. Copia integrale del Piano approvato è trasmessa alla Provincia  e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel BURERT dell’avviso dell’avvenuta approvazione del Piano. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso di approvazione.

 

8. Nei Comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, non trovano applicazione i limiti definiti dall’articolo 41 della L.R. n. 20 del 2000.

 

9. Ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, agli oneri derivanti dall’elaborazione del piano della ricostruzione i Comuni interessati fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012.

 

Art. 10

(Disposizioni speciali in materia di procedure espropriative)

 

1. Fermi restando i provvedimenti assunti in termini di somma urgenza dal Commissario delegato, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), i Comuni interessati dal sisma assumono la qualifica di autorità esproprianti, competenti all’emanazione degli atti dei procedimenti espropriativi necessari per la ricostruzione, ivi compresi gli atti di occupazione temporanea e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private in attuazione della presente legge. Per l’esercizio di dette funzioni i Comuni possono organizzare uffici espropri intercomunali presso le Unioni di Comuni o in un’altra forma associativa prevista dalla legge ovvero avvalersi, previa apposita convenzione, degli uffici espropri della Provincia o di altri enti locali. In ogni caso, le Province interessate assicurano il supporto tecnico e la collaborazione operativa dei propri uffici espropri.

 

2. Nei casi di delocalizzazione previsti dal piano della ricostruzione, l’approvazione del piano comporta contemporaneamente l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e produce gli effetti del decreto di occupazione d’urgenza dell’edificio da delocalizzare e dell’area individuata per la ricostruzione, ove la stessa debba essere acquisita coattivamente. Qualora la nuova localizzazione comporti modifiche agli strumenti urbanistici, l’approvazione del piano della ricostruzione costituisce variante agli stessi e produce l’effetto della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. La pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta adozione, con l’esplicita indicazione che il piano è preordinato all’apposizione del vincolo espropriativo, prende luogo della comunicazione individuale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 37 del 2002.

 

3. Per le occupazioni temporanee necessarie alla attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione nonché per le eventuali espropriazioni in attuazione della presente legge, gli uffici espropri provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso degli immobili. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Comune. In caso di espropriazione dell’immobile, l’indennità è determinata dall’ufficio espropri entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 20 maggio 2012 e del valore dell’immobile prima del sisma.

 

4. Ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del D.L. n. 83 del 2012, agli oneri derivanti dal presente articolo i Comuni interessati fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74 del 2012.

 

Art. 11

(Proroga di termini per i processi edilizi avviati prima del sisma)

 

1. Nei Comuni di cui all’articolo 1:

 

a) i termini di inizio e fine lavori previsti dai permessi di costruire rilasciati entro il 20 maggio 2012, nonché dalle denunce di inizio attività e dalle segnalazioni certificate di inizio di attività presentate entro la stessa data, sono prorogati di due anni. È fatta salva la possibilità di proroga dei medesimi titoli abilitativi prevista dalla legge regionale in materia edilizia;

 

b) i termini di inizio e fine lavori stabiliti nelle convenzioni urbanistiche di cui all’articolo 31, comma 6, della L.R. n. 20 del 2000, approvate entro il 20 maggio 2012, sono prorogate di due anni;

 

c) possono essere prorogati, per un periodo massimo di un anno, i termini di pagamento di quote del contributo di costruzione relativo a titoli abilitativi edilizi formati prima del 20 maggio 2012.

 

Art. 12

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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