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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3382
Presentato in data: 20/11/2012
"Norme in materia di tributi regionali" (delibera di Giunta n. 1713 del 19 11 12).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 1713 del 19 11 12.

Testo:

 

Progetto di legge: Norme in materia di tributi regionali

 


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

 

La presente legge detta alcune disposizioni di carattere generale, integra e modifica la disciplina di alcuni tributi propri e dispone la soppressione di altri tributi, nei limiti delle facoltà attribuite dall’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e nel rispetto dei principi posti dal legislatore nazionale, in armonia con i principi dello Statuto regionale.

 

Articolo 2

Tributi propri

 

1. Sono tributi propri regionali i tributi previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del 31 dicembre 2012, salvo quanto disposto dalla presente legge.

 

Articolo 3

Tributi soppressi

 

1. Sono soppressi dal 1° gennaio 2013:

a) la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, di cui all’articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

b)              la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali di cui al titolo V della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (legge regionale sui tributi propri della Regione).

 

Articolo 4

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003

 

1.     La lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30  (Disposizioni in materia di tributi regionali) è così sostituita:

 

“f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione o decadenza prevista in materia dalla singola legge d’imposta e comunque, per tutto ciò che è da pagarsi ad anno o in termini più brevi, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall’articolo 2948 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del codice civile);”.

 

2.     Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 30 del 2003, è aggiunto il seguente:

 

“2bis. In  ogni caso non si procede all’annullamento in autotutela di un atto o di un provvedimento amministrativo per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione regionale.”

 

3.     Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2003, è aggiunto il seguente:

 

“5bis. In assenza di un modificato quadro normativo, la risposta già fornita dall’amministrazione regionale ad un’istanza di interpello concernente l’applicazione delle diposizioni tributarie a casi concreti e personali, può essere oggetto di mera conferma  in relazione a successive istanze aventi ad oggetto la stessa materia presentate dal medesimo contribuente.”

 

Articolo 5

Rimessione in termini

 

1. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l’effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge.

 

2. La Giunta regionale può altresì sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE A TRIBUTI REGIONALI

 

Articolo 6

Tassa automobilistica

 

Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa automobilistica continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disposto dai commi seguenti.

 

In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima disposizione opera nel caso di omessa trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) dell’atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo oppure a seguito di rivendita.

 

Ai fini della determinazione dell’importo delle tasse automobilistiche si deve tenere conto dei dati riportati sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento.

 

Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

 

Sono esentatati dal pagamento della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dai commi da 22-bis a 22-quater dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge finanziaria 2000)), gli autoveicoli per trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.

 

Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ai fini dell’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale occorre produrre alla struttura regionale competente idonea documentazione, avente data certa, attestante l’inesistenza del presupposto giudico per l’applicazione della tassa.

 

A far data dalla modifica apportata dal comma 2 dell’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), all’articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, al pagamento della tassa automobilistica regionale sono tenuti, in regime di solidarietà, coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal P.R.A. per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.

 

In caso di cessione in blocco di contratti di locazione finanziaria a banche o a intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia finanziaria e creditizia), riguardanti veicoli iscritti nei pubblici registri, il cedente o il cessionario sono tenuti a comunicare alla Regione, entro sessanta giorni dal perfezionamento del contratto e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, l’elenco dei veicoli compresi nella cessione. La competenza territoriale alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche è in ogni caso determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo presso il pubblico registro automobilistico.  In caso di omessa comunicazione e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, resta a carico del cedente, a cui favore il veicolo è iscritto al P.R.A., l’obbligo tributario del pagamento della tassa automobilistica regionale.

 

9. Non costituisce titolo per l’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l’avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al P.R.A.. Costituisce titolo per l’interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall'articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Regime speciale per i rivenditori di beni usati), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85.

 

10. I veicoli intestati alla Regione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

 

Articolo 7

Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

 

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

 

Dal 1° gennaio 2013, gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1982 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell’esonero fiscale, la certificazione d’iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.

 

Fino al 31 dicembre 2012, la determinazione dell’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dal comma 3 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è valida per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L’esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell’intestatario del veicolo che ha richiesto all’ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa.

 

I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica regionale, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). In caso di omesso pagamento è accertata la violazione del mancato pagamento della tassa di circolazione con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 300,00 per gli autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

Articolo 8

Sanzioni per omessa annotazione al P.R.A.

 

Qualora non si provveda ad annotare presso il P.R.A. la proprietà del veicolo, la radiazione o la perdita di possesso del veicolo, la struttura regionale competente contesterà la violazione una sola volta, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997, e applicherà  la sanzione pari al 30 per cento della tassa prevista per il veicolo e dovuta per l’anno d’imposta a cui si riferisce la contestazione.

 

Nel caso in cui la tassa sia stata iscritta a ruolo, unitamente a sanzioni e interessi, rimane dovuta la sanzione amministrativa applicata per la prima annualità contestata.

 

Per le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 non si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2 dell’articolo 17 e dal comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

 

Articolo 9

Annotazione del fermo del veicolo a tutela di crediti della pubblica amministrazione

 

Il fermo del veicolo disposto dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

 

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

 

1. L’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (legge regionale sui tributi propri della Regione) è sostituito dal seguente:

 

“Articolo. 9

1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione.

2. L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo è determinata nella misura del 5 per cento del canone.”

 

2. L’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 1971 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo. 10

 

1. L’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è riscossa dai Comuni secondo le disposizioni dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002.

2. L’imposta regionale sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è riscossa direttamente dalla Regione con le stesse scadenze previste per il versamento del canone di concessione. Gli enti preposti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti inerenti le concessioni stesse.”

 

Articolo 11

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996

 

Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è aggiunto il seguente:

 

“2bis. Le violazioni ai commi da 24 a 40 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono constatate, nell’ambito delle proprie competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai soggetti indicati all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, (Approvazione del codice di procedura penale), a cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, i quali sono competenti a procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province, all’acquisizione ed al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni.”

 

TITOLO III

IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI IRESA.

 

Articolo 12

Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA.

 

L’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA),  di cui al Capo IV della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) è istituita quale tributo proprio regionale.

 

La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di gestione dell’IRESA e può disporre in merito alla stipulazione di uno specifico atto convenzionale per la riscossione dell’imposta.

 

Articolo 13

Soggetto obbligato e presupposto dell’imposta

 

L’IRESA è dovuta, per ogni singolo decollo e per ogni singolo atterraggio dagli aeroporti situati nel territorio regionale per l’emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili, dall’esercente dell'aeromobile o degli aeromobili come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione.

Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

 

Articolo 14

Esenzioni dall’imposta

 

Si applicano all’IRESA le stesse esenzioni previste al comma 14 dell’articolo 3-sexies 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1 della legge 26 aprile 2012, n. 44 e sue successive modificazioni e integrazioni.

 

Articolo 15

Determinazione dell’imposta

 

1.     L’imposta è determinata tenendo conto del peso massimo al decollo e del livello delle emissioni sonore dell’aeromobile, accertate all’atto dell’immatricolazione dell’aeromobile, previste dall’annesso 16 volume I della Convenzione Civile Internazionale ICAO, nelle seguenti misure:

 

a)      classe 1: euro 0,31 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,41 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per gli aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli II, III, IV dall’annesso 16 volume I dell’ICAO;

b)      classe 2: euro 0,23 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,30 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per gli aeromobili corrispondenti ai parametri fissati dal capitolo II dell’annesso 16 volume I dell’ICAO;

c)      classe 3: euro 0,08 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,10 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per gli aeromobili corrispondenti ai parametri fissati dal capitolo III dell’annesso 16 volume I dell’ICAO.

Per gli aeromobili corrispondenti ai parametri fissati dal capitolo III dell’annesso 16 volume I dell’ICAO che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo maggiore o uguale a 5 EPNdB l’imposta è determinata nella fissata per la classe 3, di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, con la riduzione del 25 per cento.

Per gli aeromobili corrispondenti ai parametri fissati dal capitolo IV dell’annesso 16 volume I dell’ICAO l’imposta è determinata nella fissata per la classe 3, di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, con la riduzione del 50 per cento.

 

Articolo 16

Sanzioni

 

In caso di omesso insufficiente o tardivo pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata oltre agli interessi moratori.

 

Articolo 17

Destinazione del gettito

 

Le entrate derivanti dall’applicazione dell’IRESA, al netto dei costi delle convenzioni di cui al comma 2 dell’articolo 12 della presente legge, sono destinati in  misura pari al 50 per cento al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell’interno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell’Ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.

 

TITOLO IV

Norme transitorie e finali.

 

Articolo 18

Estinzione dei crediti tributari di modesta entità.

 

1. A decorrere dall’entrata in vigore del comma 10 dell’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 26 aprile 2012, n. 44, per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non  superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.

 

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

 

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

 

Articolo 19

Disposizioni transitorie

 

In deroga a quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 6, per il primo quadrimestre del 2013, costituisce titolo per l’interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la registrazione della fattura o della procura a vendere negli elenchi quadrimestrali di esenzione relativi ai veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi.

 

Le disposizioni contenute nel Titolo III si applicano dal 1 aprile 2013.

 

Articolo 20

Abrogazioni

 

1. Sono abrogati gli articoli da 24 a 27 dei Capi I e II del Titolo V della legge regionale n. 1 del 1971.

 

Articolo 21

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.


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