Testo:
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”
Art. 1
L’articolo 2, comma 2, lettera a) è modificato come segue:
“a) gli animali che svolgono attività utili all’uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e negli spettacoli radiotelevisivi.”
Art. 2
All’art. 3, dopo il comma 2, si aggiunge il comma 2 bis: “Al detentore di animali da compagnia è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare.”
Art. 3
All’articolo 4, comma 1, dopo le parole “dall'entrata in vigore della presente legge” sono inserite le parole “ed entro 60 giorni dalle eventuali modifiche e integrazioni,”.
Art. 4
L’articolo 14 è modificato come segue:
“1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1000 euro.”