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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3598
Presentato in data: 05/02/2013
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale"" (05 02 13).

Presentatori:

Marco Monari - Gabriella Meo

Relazione:

RELAZIONE

 

Il progressivo innalzamento dei livelli di benessere economico e sociale, specie nelle società complesse come quelle dei Paesi industrializzati, ha accentuato sempre più la tendenza a considerare gli animali non solo come fonte di servizi, ma come compagni della propria esistenza degni di ricevere amore e rispetto.

Il crescente interesse nei loro confronti trova un’ulteriore motivazione in un’organizzazione sociale caratterizzata da nuclei familiari sempre più ridotti e dall’aumento di persone sole che ricevono dai loro amici a quattro zampe sicura soddisfazione al bisogno di affetto e di compagnia.

Gli animali d’affezione sono diventati veri e propri membri effettivi delle sempre più numerose famiglie che li accolgono, rivestono un ruolo nuovo e coinvolgente, a volte addirittura positivo per la salute umana.

L’opinione pubblica ha maturato la consapevolezza che, oltre ad occuparsi delle loro condizioni igieniche e sanitarie, è necessario sviluppare un maggiore rispetto anche delle loro caratteristiche comportamentali e del loro benessere.

A questa accresciuta attenzione e diversa sensibilità della società nei confronti del mondo animale deve corrispondere la volontà degli organi di governo di sviluppare, attraverso gli atti normativi, le pratiche di protezione, di tutela e di benessere animale. L'Unione europea riconosce che gli animali sono esseri senzienti e meritevoli di protezione che devono essere preservati da qualsiasi sofferenza inutile.

Il presente progetto di legge, con la modifica della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a Tutela del Benessere Animale”, si pone l’obiettivo di eliminare i maltrattamenti e le sofferenze cui essi possono essere sottoposti.

Lo scopo è definire meglio la categoria degli animali da compagnia, abolire l’uso della catena, regolamentare i ricoveri per gli animali da compagnia, introducendo linee guida recanti le dimensioni dei ricoveri per le più comuni tipologie di animali d’affezione, inasprire le sanzioni per chi viola tali nuove disposizioni.

L’articolo 1 del presente progetto di legge propone una più ampia e calzante definizione di “animale da compagnia”, attualmente contenuta all’articolo 2 della legge regionale, estendendola agli animali che vengono utilizzati negli spettacoli radiotelevisivi.

L’articolo 2 esplicita il divieto dell’utilizzo della catena.

L’articolo 3 impegna la Giunta ad adeguare i vigenti regolamenti alle eventuali modifiche e integrazioni entro 60 giorni dall’approvazione della legge.

L’articolo 4 inasprisce le sanzioni amministrative massime previste per le violazione delle norme previste dalla legge regionale, con particolare riferimento alla violazione di quanto previsto agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

 


 

Testo:

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”

 


Art. 1

 

L’articolo 2, comma 2, lettera a) è modificato come segue:

 

“a) gli animali che svolgono attività utili all’uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e negli spettacoli radiotelevisivi.”

 

Art. 2

 

All’art. 3, dopo il comma 2, si aggiunge il comma 2 bis: “Al detentore di animali da compagnia è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare.”

 

Art. 3

 

All’articolo 4, comma 1, dopo le parole “dall'entrata in vigore della presente legge” sono inserite le parole “ed entro 60 giorni dalle eventuali modifiche e integrazioni,”.

 

Art. 4

 

L’articolo 14 è modificato come segue:

 

“1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro.

 

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1000 euro.”

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