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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3708
Presentato in data: 12/03/2013
"Disposizioni in materia finanziaria e tributaria. Modifiche di leggi regionali" (delibera di Giunta n. 255 del 11 03 13).

Testo:

 

Progetto di legge

“Disposizioni in materia finanziaria e tributaria. Modifiche di leggi regionali.”

 


Articolo 1

 

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

 

1.              Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) dopo le parole “possono essere concessi” sono inserite le seguenti: “contributi per le spese di funzionamento, come già disciplinati dall’art. 7 bis della soppressa legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), nonché”.

 

2.              Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole “uguale per tutte” sono sostituite con la seguente “per”.

 

3. Dopo l’articolo 30 delle legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 30 bis

 

Norma finanziaria

 

1. Per l’anno 2013, agli oneri previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.2.1.2010 – Funzionamento delle Comunità montane, e 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale, della parte spesa del bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2013, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.

 

2. Per gli esercizi finanziari 2014 e successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale o mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).”

 

 

Articolo 2

 

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012

 

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) le parole “1° aprile 2013” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2014”.

 

 

Articolo 3

 

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2007

 

1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione)  le parole “con decorrenza 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, rinnovabile per il triennio successivo” sono sostituite dalle parole “di durata triennale”.

 

 

Articolo 4

 

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

 

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