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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3708
Presentato in data: 12/03/2013
"Disposizioni in materia finanziaria e tributaria. Modifiche di leggi regionali" (delibera di Giunta n. 255 del 11 03 13).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Relazione

 

La legge regionale n. 21 del 21 dicembre 2012  è stata approvata subito dopo l’approvazione della legge di Bilancio per il 2013  e le sue disposizioni richiedono di essere coordinate con le scelte di equilibrio finanziario già contenute in questa legge. Le proposte di modifica non cambiano in alcun modo le decisioni circa l’allocazione delle risorse finanziarie, destinate alle unioni di Comuni e, solo nel periodo transitorio 2013, anche alle Comunità montane in via di trasformazione in unioni.

Si tratta, in sostanza, di interventi di natura tecnica per adeguare e rendere compatibili le norme di incentivazione contenute nella legge regionale n. 21 del 2012, per l’attuazione finanziaria degli interventi già contenuti nella legge di bilancio.

 

              La legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2012 la Regione ha istituito e disciplinato l’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Iresa), come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

 

              Le disposizioni dettate dalla Regione si sono uniformate allo schema tipo di proposta di legge regionale approvata dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome nella seduta del 6 dicembre 2012, in ottemperanza all’invito rivolto dalla Corte dei Conti, con deliberazione n. 7/2012/G depositata il 9/07/2012, in cui “nel ribadire la naturale autonomia delle istituzioni interessate in qualsiasi decisione relativa al tributo” auspica che “la funzionalità del tributo stesso sia valutata in sede di coordinamento, in relazione alle caratteristiche socio-ambientali e alla finalizzazione del gettito agli scopi previsti dalla legge”.

 

              Considerando anche la nota rivolta dal Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla Conferenza unificata sull’opportunità di rinviare le iniziative di coordinamento e sulla “necessità di prescrizioni generali finalizzate a garantire un’uniforme applicazione” e valutato che alcune Regioni confinanti (come il Veneto) hanno sospeso per l’anno 2013 l’applicazione di tale imposta, con il presente progetto di legge si prevede l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’IRESA dal 1 gennaio 2014, anche allo scopo di evitare applicazioni difformi tra le regioni, che potrebbero rivelarsi distorsive della concorrenza.

 

Il differimento al 1° gennaio 2014 consente, inoltre, il recepimento di alcuni criteri e principi guida segnalati da ASSAEROPORTI,              con nota Prot. n. 13/002 del 7 febbraio 2013, da condividere in sede di Conferenza Unificata per il recepimento nelle diverse legislazioni regionali e comunque prima della sottoscrizione delle convenzioni, previste nell’art. 14 comma 6 della L.R. 15/2012, con le società aeroportuali.

 

Infine la modifica apportata al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 ha carattere prevalentemente gestionale e applicativo dell’art. 2 del  D.M. 418/1998 e si caratterizza come norma finalizzata in particolare alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di gestione e riscossione della tassa automobilistica regionale. In tal modo viene assicurata la continuità del servizio, già affidato ad ACI, contenendo gli oneri finanziari legati allo sviluppo del software gestionale, del database, delle relative risorse tecnologiche d’appoggio e del personale da formare, a garanzia di scelte gestionali che, nelle previsioni future, debbono tenere conto dei nuovi scenari che si stanno delineando in altre realtà regionali, per una gestione interna alla Regione della banca dati della tassa automobilistica.

 


 

Testo:

 

Progetto di legge

“Disposizioni in materia finanziaria e tributaria. Modifiche di leggi regionali.”

 


Articolo 1

 

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

 

1.              Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) dopo le parole “possono essere concessi” sono inserite le seguenti: “contributi per le spese di funzionamento, come già disciplinati dall’art. 7 bis della soppressa legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), nonché”.

 

2.              Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole “uguale per tutte” sono sostituite con la seguente “per”.

 

3. Dopo l’articolo 30 delle legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 30 bis

 

Norma finanziaria

 

1. Per l’anno 2013, agli oneri previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.2.1.2010 – Funzionamento delle Comunità montane, e 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale, della parte spesa del bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2013, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.

 

2. Per gli esercizi finanziari 2014 e successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale o mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).”

 

 

Articolo 2

 

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012

 

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) le parole “1° aprile 2013” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2014”.

 

 

Articolo 3

 

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2007

 

1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione)  le parole “con decorrenza 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, rinnovabile per il triennio successivo” sono sostituite dalle parole “di durata triennale”.

 

 

Articolo 4

 

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

 

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