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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4091
Presentato in data: 10/06/2013
"Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" (delibera di Giunta n. 746 del 10 06 13).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE.

 

 

Art. 1

 

Automazione e manutenzione del sistema

informativo regionale

 

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

 

a)

Cap. 03905

“Spese per l’automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2013:

Euro

        536.667,76

 

b)

Cap. 03910

“Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2013:

Euro

        469.515,80

 

c)

Cap. 03937

“Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2013:

Euro

       1.529.392,42

 

 

Art. 2

 

Modifiche all’art. 2 della

legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di “Euro 280.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 380.000,00”.

 

 

Art. 3

 

Modifiche all’art. 6 della

legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunta la seguente lettera:

“b)

Cap. 16332

“Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42).” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione 

Esercizio 2013:

Euro

        365.073,67”

 

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 16400, nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione, sono revocate per l’importo di Euro 300.000,00.

 

 

Art. 4

 

Modifiche all’art. 7 della legge

regionale n. 19 del 2012

 

1. L’art. 7 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

 

 

“Art. 7

 

Aiuti di Stato per il rilancio del settore

agricolo ed agroindustriale nelle

zone colpite dal sisma del maggio 2012

 

1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 5.400.000,00, a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.

2. Per le medesime finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), la Regione è inoltre autorizzata ad attivare Aiuti di Stato aggiuntivi sulla Misura “Investimenti” in favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione prevista dal Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo, con le stesse modalità e condizioni previsti per l’attuazione del Programma stesso.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata per l’esercizio 2013 una spesa di Euro 5.000.000,00 a valere sul capitolo 18371 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 – Interventi a sostegno delle aziende agricole.

4. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari degli Aiuti di cui ai commi 1 e 2 provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore per il territorio della regione Emilia-Romagna delle Misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e della Misura “Investimenti” del Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 74 del 2012, la Regione attiva altresì nell’esercizio 2013 specifici programmi di intervento, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28 (Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare) e della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), rispettivamente per l’importo di Euro 4.000.000,00 nell’ambito delle risorse stanziate sul capitolo 18093 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5540 – Sviluppo del sistema agro-alimentare - e per l’importo di Euro 500.000,00 stanziato sul capitolo 18349 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 – Interventi a sostegno delle aziende agricole.”

 

 

Art. 5

 

Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di

Sviluppo Rurale 2007-2013 per l’efficienza

irrigua delle imprese agricole

 

1. Per il miglioramento dell’efficienza irrigua delle imprese agricole, la Regione è autorizzata ad attivare Aiuti di Stato aggiuntivi sulle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

2. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, di cui alla Legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore delle Misure individuate nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

3. Per l’esercizio 2013 è a tal fine autorizzata una spesa di Euro 6.000.000,00, a valere sul capitolo 18417 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.

 

 

Art. 6

 

Modifiche all’art. 8 della legge

regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di “Euro 1.000.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 1.660.000,00”.

2. Al comma 4 dell’art. 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di “Euro 1.000.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 1.660.000,00”.

 

 

Art. 7

 

Modifica all’art. 11 della

legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di Euro 300.000,00 è sostituito dall’importo di Euro 900.000,00.

2. Dopo il comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 19 del 2012 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta, per l’esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 25572 nell’ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.”

 

 

Art. 8

 

Modifiche all’art. 14 della legge

regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 3 dell’art. 14 della legge regionale n. 19 del 2012, l’importo di “Euro 1.050.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 2.150.000,00”.

 

 

Art. 9

 

Sistema portuale regionale

 

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione di opere, impianti e attrezzature e per il mantenimento di idonei fondali nei porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna – Piano regionale di coordinamento – Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta per l’esercizio 2013, l’autorizzazione di spesa di Euro 420.000,00 a valere sul Capitolo 41250 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali.

2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 41360 nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali, sono revocate per l’importo di Euro 220.000,00 e a valere sul Capitolo 41900 nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, sono revocate per l’importo di Euro 200.000,00.

 

 

Art. 10

 

Rete viaria di interesse regionale

 

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell’ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta per l’esercizio 2013, l’autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 45177, pari a Euro 450.000,00.

 

 

Art. 11

 

Modifica all’art. 19 della

legge regionale n. 19 del 2012

 

1. L’autorizzazione disposta dal comma 1 dell’art. 19 della legge regionale n. 19 del 2012 è aumentata di Euro 20.000.000,00.

2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 sono inserite le seguenti parole “Per le misure a sostegno dell’equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 – 2011, è autorizzato l’importo di Euro 40.000.000,00, a valere sul Capitolo 51642, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020.”

 

 

Art. 12

 

Modifiche all’art. 20 della legge

regionale n. 19 del 2012

 

1. Dopo il comma 1 dell’art. 20 della legge regionale n. 19 del 2012 sono aggiunti i seguenti:             

“1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l’importo complessivo di Euro 472.316,61, costituendo per l’esercizio 2012 economia di spesa a valere sui capitoli 51721, 51771, 51773, 51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione e viene reiscritto, con riferimento all’esercizio 2013, sui capitoli della medesima U.P.B., in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario Nazionale e Regionale – Altre risorse vincolate,  come di seguito indicato:

a)

Cap. 51771

“Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali, per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 502)”

 

Euro

     176.972,65

 

b)

Cap. 51776

“Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

 

Euro

     295.343,96

 

1 ter. Per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali, è altresì autorizzata l’iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria come segue:

a)

Cap. 51799

“Spese per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120.

 

Euro

      577.367,78.”

 

 

Art. 13

 

Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva

in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

 

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, nell'esercizio 2013 e con le medesime modalità, le risorse, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa:

 

a)

per l’integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da corrispondere all’INPS, autorizzate per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 da precedenti leggi regionali e trasferite all’esercizio 2013, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a valere sui capitoli di Fondo Sociale Europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 – POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 – POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Risorse Statali,

b)

trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province Autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell’occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all’annualità 2012, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 – Progetti Speciali nel settore della formazione professionale – Risorse Statali.

 

 

Art. 14

 

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012

1. L’art. 18 della legge regionale n. 19 del 2012 è soppresso.

 

 

Art. 15

 

Modifiche all’art. 10 della

legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole “1.3.2.2.7262” sono sostituite dalle parole “1.3.2.2.7264”.

 

 

Art. 16

 

Modifiche all’art. 31 della

legge regionale n. 19 del 2012

 

1. L’art. 31 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

“1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2013 a seguito della mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2012:

 

Progr.

 

Capitolo

UPB

Euro

 

 

 

 

 

1

)

2698

1.2.3.3.4420

1.252,61

2

)

2701

1.2.3.3.4420

202.500,00

3

)

2708

1.2.3.3.4420

339,07

4

)

2722

1.2.3.3.4420

10.000,00

5

)

2775

1.2.3.3.4420

1.195.536,68

6

)

2800

1.2.3.3.4422

237.628,00

7

)

3453

1.2.2.3.3100

91.000,00

8

)

3455

1.2.2.3.3100

3.950.208,98

9

)

3850

1.2.3.3.4440

20.000,00

10

)

3861

1.2.3.3.4440

57.697,50

11

)

3905

1.2.1.3.1500

63.332,24

12

)

3910

1.2.1.3.1510

484,40

13

)

3925

1.2.1.3.1520

357,31

14

)

3937

1.2.1.3.1510

33.580,42

15

)

4276

1.2.1.3.1600

24.426.337,40

16

)

4348

1.2.1.3.1600

250.000,00

17

)

14427

1.3.1.3.6212

11.018,30

18

)

16332

1.3.1.3.6300

1.173.325,46

19

)

16400

1.3.1.3.6300

1.659.844,62

20

)

21088

1.3.2.3.8000

3.115.893,38

21

)

22210

1.3.2.3.8260

2.512.534,95

22

)

22258

1.3.2.3.8270

7.229.426,58

23

)

23028

1.3.2.3.8300

16.630.960,60

24

)

23752

1.3.2.3.8368

6.757.659,00

25

)

23754

1.3.2.3.8368

3.300.000,00

26

)

25525

1.3.3.3.10010

1.813.673,49

27

)

25528

1.3.3.3.10010

696.442,13

28

)

30638

1.4.1.3.12630

200.000,00

29

)

30640

1.4.1.3.12630

3.430.716,22

30

)

30885

1.4.1.3.12620

208.084,66

31

)

31110

1.4.1.3.12650

17.389.839,88

32

)

31116

1.4.1.3.12650

2.340.269,06

33

)

32020

1.4.1.3.12670

300.000,00

34

)

32045

1.4.1.3.12800

969.177,31

35

)

32097

1.4.1.3.12735

6.216.334,55

36

)

35305

1.4.2.3.14000

185.211,66

37

)

35310

1.4.2.3.14000

440.000,00

38

)

36186

1.4.2.3.14062

841,00

39

)

36188

1.4.2.3.14062

112.232,05

40

)

37150

1.4.2.3.14150

43.456,88

41

)

37250

1.4.2.3.14170

139.530,00

42

)

37332

1.4.2.3.14220

1.695.844,16

43

)

37344

1.4.2.3.14220

800.000,00

44

)

37374

1.4.2.3.14220

5.909.835,33

45

)

37378

1.4.2.3.14223

282.525,00

46

)

37385

1.4.2.3.14223

2.370.428,76

47

)

37404

1.4.2.3.14223

299.250,00

48

)

37427

1.4.2.3.14223

250.000,00

49

)

37431

1.4.2.3.14223

800.000,00

50

)

37436

1.4.2.3.14223

594.183,11

51

)

38027

1.4.2.3.14310

4.506.839,24

52

)

38030

1.4.2.3.14300

538.830,32

53

)

38090

1.4.2.3.14305

1.641.927,58

54

)

39050

1.4.2.3.14500

962.700,09

55

)

39220

1.4.2.3.14500

3.997.880,85

56

)

39360

1.4.2.3.14555

993.323,29

57

)

41250

1.4.3.3.15800

679.127,93

58

)

41360

1.4.3.3.15800

2.843.199,25

59

)

41570

1.4.3.3.15800

272.000,00

60

)

41900

1.4.3.3.15820

51.402,56

61

)

41997

1.4.3.3.15820

946.921,96

62

)

43027

1.4.3.3.16000

632.715,97

63

)

43221

1.4.3.3.16010

299.637,79

64

)

43270

1.4.3.3.16010

11.835.135,80

65

)

43282

1.4.3.3.16010

9,65

66

)

43654

1.4.3.3.16508

7.248,89

67

)

45123

1.4.3.3.16420

242.620,42

68

)

45125

1.4.3.3.16420

300.433,93

69

)

45175

1.4.3.3.16200

2.199.888,47

70

)

45177

1.4.3.3.16200

1.563.727,00

71

)

45186

1.4.3.3.16200

4.160.000,00

72

)

45194

1.4.3.3.16200

6.428,04

73

)

46115

1.4.3.3.16600

1.000.000,00

74

)

46125

1.4.3.3.16600

250.150,38

75

)

47114

1.4.4.3.17400

1.009.034,28

76

)

48050

1.4.4.3.17450

861.078,79

77

)

57198

1.5.2.3.21000

175.000,00

78

)

57200

1.5.2.3.21000

10.649.453,82

79

)

57680

1.5.2.3.21060

1.191.252,21

80

)

65721

1.5.1.3.19050

1.134.573,96

81

)

65770

1.5.1.3.19070

69.935.649,36

82

)

68321

1.5.2.3.21060

2.453.699,54

83

)

70545

1.6.5.3.27500

513,64

84

)

70678

1.6.5.3.27500

2.542.983,20

85

)

70715

1.6.5.3.27520

1.191.440,00

86

)

70718

1.6.5.3.27520

5.748.748,98

87

)

71566

1.6.5.3.27537

1.174.263,40

88

)

71572

1.6.5.3.27540

2.069.309,80

89

)

73060

1.6.2.3.23500

1.548.843,78

90

)

73135

1.6.3.3.24510

376,41

91

)

73140

1.6.3.3.24510

1.519.343,88

92

)

78410

1.4.2.3.14384

7.468,92

93

)

78458

1.4.2.3.14384

67.602,22

94

)

78464

1.4.2.3.14384

204.320,44

95

)

78476

1.4.2.3.14384

31.931,16

96

)

78705

1.6.6.3.28500

3.194.536,58

97

)

78707

1.6.6.3.28500

1.150.000,00”

 

 

Art. 17

 

Modifiche all’art. 2 della legge

regionale n. 17 del 1993. Norma transitoria

 

1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste A.R.F.) è sostituito dal seguente:

“1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), dalle Unioni di Comuni montani di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e dalle Province. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale ricadenti all’interno dei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dette funzioni possono essere affidate ai relativi enti di gestione.”

2. Nelle more dell’attuazione degli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1993 continuano ad essere esercitate dalle Comunità montane, fino alla loro estinzione.

 

 

Art. 18

 

Abrogazione dell’articolo 4 della

legge regionale n. 41 del 1997

 

1. L’articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49), concernente la costituzione di un apposito gruppo di valutazione tecnica per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai titoli III e IV della medesima legge regionale, è abrogato.

 

 

Art. 19

 

Modifiche all’articolo 10 della

legge regionale n. 17 del 2002

 

1. Il comma 1 dell’art 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna) è sostituito dal seguente:

“1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

a)

per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al  70  per cento della spesa ammissibile;

b)

per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 8:

- per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima dell’ 80  per cento della spesa ammissibile;

- per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

c)

per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al  70 per cento della spesa ammissibile. Per gli interventi di cui alle lettere d), f), g) h) e i) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

d)

per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile;

e)

la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici destinati a doppia stagionalità, estiva ed invernale, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile”.

 

 

Art. 20

 

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

 

1. All’art. 39 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. La Regione sostiene gli enti bilaterali, rappresentativi a livello regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della Formazione professionale e delle associazioni degli enti formativi, per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della Formazione Professionale.

3 ter. La legge di bilancio autorizza annualmente il finanziamento da assegnare agli enti di cui al comma 3 bis.

3 quater. La Giunta regionale, nell’ambito delle disponibilità di cui al comma 3 ter, approva i piani annuali delle attività degli enti di cui al comma 3 bis mediante sottoscrizione di apposite convenzioni.”

 

 

Art. 21

 

Disposizioni finanziarie per il completamento

del passaggio delle funzioni di cui alla

legge regionale n. 24 del 2011

 

1. Fino alla data con la quale la Giunta regionale approva il completamento del procedimento di cui al comma 6 dell’articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente) ovvero accerta il mancato completamento, previa assegnazione di un termine, del medesimo procedimento, i fondi destinati alla gestione e agli investimenti per la conservazione ambientale e valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono essere assegnati dalla Giunta medesima ai Comuni o loro forme associative, alle Province, nonché agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

 

 

Art. 22

 

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

 

1. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza), al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “in alternativa ad una delle tre suddette funzioni possono associare tra tutti loro la gestione del personale o quella dei tributi”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Con riguardo alle funzioni di cui alla lettera g)  del comma 27 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, ovvero a 3000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, la gestione associata deve comprendere almeno le funzioni di governo, progettazione e regolazione dei servizi sociali e sociosanitari a livello distrettuale attraverso l’Ufficio di piano.

3 ter. I Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane gestiscono le funzioni di cui al comma 3, primo periodo, mediante conferimento alle Unioni di comuni subentrate, nel proprio ambito ottimale, alle Comunità montane soppresse.

3 quater. Gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che, entro il 31 ottobre 2013, abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l’avvio dell’iniziativa legislativa per la fusione di Comuni. In tale ipotesi resta sospesa, fino allo stesso termine, l’applicazione del comma 5 del presente articolo e, per quanto già previsto dall’articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008 il termine finale d’applicazione coincide con la conclusione del procedimento legislativo di fusione. Se il progetto di fusione riguarda Comuni appartenenti a Comunità montana, essi sono comunque tenuti ad approvare lo Statuto delle Unioni da costituire o alle quali aderire.”

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell’Unione, lo Statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato.

3 ter. La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del Sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell’Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo Statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all’Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.”

4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: le parole “Lo statuto dell’Unione può prevedere l’istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio e ricomprendenti almeno tre Comuni ciascuno; ogni Comune può aderire ad un solo sub ambito”.

5. Il comma 3 dell'articolo 24 è soppresso.

6. Al comma 6 dell’articolo 24 le parole “tre anni” sono sostituite con le parole “cinque anni”.

 

 

Art. 23

 

Proroga termini dell’art. 7 comma 12

della legge regionale n. 21 del 2012

 

1. I termini di cui all’articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 sono prorogati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 24

 

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2013-2015 – stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

 

Art. 25

 

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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