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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4715
Presentato in data: 11/11/2013
"Misure urgenti per favorire l'attuazione del riordino territoriale, lo sviluppo delle Unioni ed il superamento delle Comunità montane" (delibera di Giunta n. 1606 del 11 11 13).

Presentatori:

giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Relazione al progetto di legge regionale “Misure urgenti per favorire l’attuazione del riordino territoriale, lo sviluppo delle Unioni ed il superamento delle comunità montane”.

 

Il presente progetto di legge mira ad introdurre ulteriori disposizioni atte ad agevolare l’attuazione del percorso di riordino territoriale e funzionale avviato con la legge regionale n. 21 del 2012. Tale legge, come noto, contiene sia previsioni che riguardano l’assolvimento degli obblighi di gestione associata posti dal legislatore statale a carico dei piccoli Comuni con il D.L. 78/2010, come da ultimo modificato dal D.L. 95/2012, sia disposizioni atte, più in generale, a rafforzare l’associazionismo intercomunale attraverso la partecipazione dei Comuni c.d. sopra-soglia demografica statale agli obblighi di gestione in forma associata.

La finalità perseguita con la legge regionale del 2012 si basa sulla convinzione che la gestione associata delle funzioni e dei servizi, specie attraverso il ricorso al modello dell’unione dei comuni, possa migliorare sensibilmente la qualità dei servizi forniti ai cittadini e al tempo stesso consentire - attraverso il meccanismo delle economie di scala - quei consistenti risparmi di spesa, divenuti indispensabili alla luce del particolare contesto storico nazionale e locale.

Oltre all’implementazione delle gestioni associate obbligatorie, la legge regionale n. 21 del 2012 persegue anche l’ulteriore obiettivo di riordino territoriale attraverso il “superamento” delle dieci comunità montane tuttora presenti nel nostro territorio.

Il delicato processo in atto è stato attentamente e costantemente monitorato dalla Giunta regionale, essendovi piena consapevolezza che l’attuazione di una legge regionale, la quale incide in modo così rilevante sugli assetti del territorio, possa necessitare di una serie di “adeguamenti” e “aggiustamenti” atti ad assicurare il completamento dell’impegnativo percorso intrapreso dagli enti locali. In particolare, gli esiti di tale monitoraggio hanno evidenziato che vi è l’esigenza diffusa e assai sentita dagli amministratori locali di ottenere una dilazione dei tempi per porre in essere gli adempimenti necessari sia per ottemperare agli obblighi normativi di gestione in forma associata sia per addivenire al superamento delle attuali comunità montane.

 

L’articolo 1 del progetto di legge mira a soddisfare tale diffusa esigenza degli amministratori locali. Esigenza, peraltro, che è avvertita non soltanto nel territorio regionale ma anche in ambito nazionale tant’è che la stessa Associazione dei Comuni (ANCI), nel corso del dibattito sul disegno di riforma c.d. “Delrio”, ha chiesto l’introduzione di una apposita previsione normativa che proroghi i termini previsti dal legislatore statale per l’avvio delle gestioni associate obbligatorie. In tale incerto contesto nazionale, l’art. 1 del presente progetto di legge modifica i termini, assai stringenti, già introdotti dall’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, e successive modifiche e integrazioni, così rideterminandoli:

1.     entro la data del 20.12.2013 i Comuni sono tenuti a costituire/adeguare le unioni (ivi comprese quelle destinate a subentrare alle Comunità montana) in coerenza con le previsioni contenute nella stessa l.r. 21 del 2012, nonché a sciogliere o aggregare quelle che “insistono” nel medesimo ambito territoriale, al fine di rispettare il precetto normativo (art.7, comma 5, della l.r. 21/2012) che impone la costituzione di una unica unione all’interno del medesimo ambito territoriale ottimale. Come chiarisce l’art. 1, comma 2, entro tale termine i Consigli dei Comuni interessati approvano lo statuto (o le sue modifiche)nel rispetto delle maggioranze richieste ai sensi dell’art. 6 comma 4 del d.lgs. 267 del 2000, essendo irrilevante che a tale data la fase di pubblicazione negli Albi pretori comunali si sia esaurita. Il termine del 20.12.2013 deve intendersi ordinatorio in quanto la norma prevede altresì che gli adempimenti di cui sopra possano essere assolti anche in ritardo purché “in tempo utile” per consentire l’avvio delle gestioni associate obbligatorie entro il termine (posticipato) del 31.03.2014.

2.     entro la data del 31.03.2014 i Comuni debbono procedere a conferire all’ente associativo costituito o adeguato ai sensi della l.r. 21 del 2012 le funzioni necessarie per assolvere agli obblighi normativi di gestione associata; la medesima data è fissata altresì per adempiere agli obblighi di gestione associata tramite il modello (non incentivato) della convenzione.

Il progetto di legge prevede altresì uno slittamento del termine di avvio delle gestioni associate obbligatorie. Infatti, il testo originario dell’art. 7, comma 4, della legge regionale n. 21/2012 fissa(va), di norma, all’1.1.2014 la data di avvio delle gestioni associate obbligatorie, in conformità a quanto previsto dal legislatore statale. L’art. 1, comma 4 del progetto di legge fissa, invece, al 31 marzo 2014 la nuova data per l’avvio delle gestioni obbligatorie in forma associata: il comma chiarisce, altresì, che alla medesima data occorre che i Comuni obbligati abbiano provveduto alla stipulazione delle convenzioni per lo svolgimento in forma associata delle funzioni o dei servizi ovvero al conferimento delle stesse all’ente associativo, con l’ulteriore inderogabile condizione che tali convenzioni debbano essere pienamente operative entro l’anno 2014.

Al pari dell’articolo 1, anche l’articolo 2 del progetto di legge prevede una dilazione dei termini di legge, ed in particolare di quelli previsti dall’art. 32, commi 2 e 3 della legge regionale n. 9/2013 il quale, come noto, integra la disciplina dettata dalla legge regionale n. 21 del 2012 per il “superamento” delle comunità montane. La nuova previsione sostituisce il termine del 30 settembre previsto per l’approvazione degli statuti delle unioni destinate a subentrare alle comunità montane soppresse con quello del 20 dicembre 2013; anche in questo caso si prevede che i Comuni interessati possono provvedere anche in una data successiva rispetto a quella del 20 dicembre 2013 purché “in tempo utile” per consentire l’avvio delle gestioni associate obbligatorie entro il termine inderogabile del 31 marzo 2014.

Oltre a ciò, l’articolo 2 del progetto di legge in parte sostituisce e in parte integra il testo originario del predetto articolo 32, dettando ulteriori disposizioni volte ad agevolare il percorso amministrativo per la soppressione della comunità montana. Infatti, in luogo della data originariamente prevista dell’1.1.2014, la nuova disposizione fissa l’estinzione della comunità montana a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio dell’unione subentrante, disponendo altresì che “se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d’atto del piano successorio la comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d’atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d’atto si ha per effettuata”. In particolare il comma 4 detta le condizioni in base alla quali il decreto del Presidente adottato ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 9/2013 può fissare l’estinzione della Comunità montana alla data dell’1.1.2014.

 

L’articolo 3 detta ulteriori misure integrative alla legge 21 del 2012. Tra le altre si segnala, in particolare, quella assai rilevante, contenuta al primo comma in quanto incide sulle modalità di assolvimento degli obblighi di gestione associata previsti dall’articolo 7 della medesima legge. Al fine di favorire il più possibile il processo di aggregazione di tutte le funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni,la norma consente ai medesimi comuni, ove particolari esigenze del contesto territoriale di riferimento lo rendano opportuno, di assolvere agli obblighi di gestione associata di cui all’articolo 7, comma 3, secondo periodo della l.r. 21/2012 “tra alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale”. Resta comunque  fermo l’obbligo di esercitare tra tutti i comuni dell’ambito territoriale ottimale le funzioni di cui al primo periodo dell’articolo 7 (ossia i sistemi informatici ed almeno tre scelte tra le sette funzioni indicate dal medesimo articolo).

I commi da 2 a 4 dell’articolo 3 introducono ulteriori disposizioni in tema di soppressione delle comunità montane. Il comma 5, invece, interviene sull’art. 24, comma 2 della legge n. 21/2012, che detta disposizioni in materia di incentivazione: in base alla modifica introdotta le unioni potranno accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale a condizione che il conferimento all’ente associativo delle funzioni fondamentali avvenga entro il 31 marzo 2014, essendo tale previsione in linea con lo slittamento del termine per l’avvio delle gestioni associate disposto con il presente progetto di legge.

Il comma 6 del medesimo articolo delinea le conseguenze di carattere economico che si producono nel caso in cui le comunità montane non si dovessero estinguere, decorrendo inutilmente il termine per l’avvio delle gestioni associate da parte dell’unione destinata a subentrarvi.

Il comma 7 assicura l’accesso alle risorse previste dalle leggi di settore a favore delle Comunità montane anche nell’anno 2014 per tutto il periodo strettamente necessario al completamento delle operazioni di estinzione.

 

L’articolo 4 reca la disciplina in materia di incentivazione nell’anno 2014. In particolare il comma 1 contiene una clausola di salvaguardia a favore delle Unioni e delle Comunità montane che hanno avuto accesso, per l’anno 2013, ai contributi a valere sul Programma di riordino e/o a quelli concessi ai sensi dell’art. 23 comma 3 della l.r. 21 del 2012: la norma, infatti, legittima la Giunta regionale, a prevedere nel programma di riordino, oltre ai contributi destinati alle unioni coerenti con le norme della legge regionale n. 21 del 2012, anche quelli destinati, seppur in misura ridotta, a favore dei seguenti (potenziali) beneficiari:

a)      le Comunità montane che non abbiano completato il processo di trasformazione in Unioni nei termini previsti dagli articoli 1 e 2;

b)      le Unioni di Comuni i cui Statuti non siano stati approvati o adeguati entro i termini previsti dall’articolo 1 e 2;

c)      le Unioni di Comuni cui le funzioni di cui all’articolo 7, comma 3, primo periodo, della l.r. n. 21 del 2012 siano state conferite oltre il termine del 31 marzo 2014.

Merita evidenziare che la predetta misura di favore ha carattere meramente eventuale e soprattutto transitoria in quanto disposta esclusivamente per l’anno 2014. L’accesso ai contributi è comunque totalmente precluso ai soggetti nel cui ambito i comuni aderenti non abbiano intrapreso entro i termini di legge con atti formali il percorso di adeguamento alle norme della l.r. n. 21 del 2012. Per le annualità successive gli Enti di cui alle precedenti lettere da a) a c) potranno accedere ai contributi previsti dal programma di riordino territoriale solo a condizione che entro la data di presentazione delle domande per l’accesso ai contributi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge regionale 21/2012.

 

L’articolo 5 detta diposizioni in tema di programmazione delle risorse del fondo regionale per la montagna e del fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, nonché in tema di ripartizione delle risorse statali provenienti dal riparto del fondo nazionale per la montagna. Tali disposizioni hanno carattere transitorio in quanto previste limitatamente all’anno 2014, e sono poste in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 2/2004.

 

L’articolo 6 modifica l’art. 12, comma 4, della legge regionale n. 24 del 1996 allo scopo di abbreviare il lasso di tempo, in prossimità del rinnovo dell’assemblea legislativa regionale, durante il quale è sospesa l’effettuazione di referendum consultivi regionali propedeutici alla approvazione di leggi regionali di fusione di comuni.

 

L’articolo 7 inserisce nella legge regionale n. 13 del 2009 una norma che integra il suo articolo 5, comma 4, allo scopo di consentire che le sedute del CAL si svolgano in via telematica e che il regolamento del CAL possa dettare la normativa di dettaglio. La previsione si pone in linea con il processo di semplificazione amministrativa e organizzativa attualmente in corso in Regione.

 

L’articolo 8 abroga l’ultimo periodo dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale n.12 del 2013, ossia la disposizione che prevede l’esclusione da meccanismi di incentivazione qualora nell’ambito territoriale ottimale, non coincidente con il distretto socio-sanitario, si deroghi in virtù dell’art. 7 della medesima legge all’unica forma pubblica di gestione di dimensione distrettuale. Tale abrogazione si ritiene opportuna per garantire la coerenza interna tra le suddette normative regionali.

 

 


 

Testo:

 

Progetto di legge

 

“Misure urgenti per favorire l’attuazione del riordino territoriale, lo sviluppo delle Unioni ed il superamento delle Comunità montane”

 

 


Articolo 1

Modifica dei termini di cui all’articolo 7 della

legge regionale n. 21 del 2012 per la costituzione e

l’adeguamento alla legge di Unioni e

per il conferimento delle funzioni

 

1. Ai soli fini di costituire Unioni, ovvero di sciogliere o aggregare quelle esistenti ove necessario ai sensi dei commi 5 e 9 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), il termine di cui al comma 12 del medesimo articolo è fissato al 20 dicembre 2013, e comunque i relativi adempimenti devono essere effettuati in tempo utile per l’avvio delle gestioni associate nei termini inderogabili di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il 20 dicembre 2013 lo Statuto dell’Unione o le sue modifiche devono essere approvati nel medesimo testo da tutti i Consigli comunali nel rispetto delle maggioranze richieste ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), anche se non è completata la fase di pubblicazione negli Albi pretori comunali.

3. Il termine di cui all’articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 per stipulare o adeguare le convenzioni o gli atti di conferimento di funzioni alle Unioni è fissato al 31 marzo 2014.

4. Il termine di cui all’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2012 per l’avvio delle gestioni associate, è fissato al 31 marzo 2014. Entro tale data i Comuni stipulano la convenzione o conferiscono le funzioni all’Unione, disponendo inderogabilmente l’effettiva operatività in corso d’anno.

 

 

Articolo 2

Modifica dei termini di cui all’articolo 32 della

legge regionale n. 9 del 2013 per la costituzione di

Unioni subentranti a Comunità montane

 

1. All’articolo 32, commi 2 e 3, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione) le parole “30 settembre 2013” sono sostituite con le seguenti: “20 dicembre 2013, e comunque in tempo utile per l’avvio delle gestioni associate nel termine inderogabile del 31 marzo 2014,”.

2. Entro la data del 20 dicembre 2013 lo Statuto dell’Unione o le sue modifiche, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, devono essere approvati nel medesimo testo da tutti i Consigli comunali nel rispetto delle maggioranze richieste ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 267 del 2000, anche se non è completata la fase di pubblicazione negli Albi pretori comunali.

3. All’articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "dall’1 gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di insediamento del consiglio dell’Unione subentrante”;

b) è aggiunto il seguente periodo: “Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d’atto del piano successorio la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d’atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d’atto si ha per effettuata”.

4. Qualora i Comuni interessati abbiano approvato Statuto dell’Unione ai sensi dell’articolo 32 della l.r. n. 9 del 2013 entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l’estinzione della Comunità montana alla data del 1 gennaio 2014.

 

 

Articolo 3

Ulteriori misure integrative della

legge regionale n. 21 del 2012

 

1. All’articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto al termine il seguente periodo: “I medesimi Comuni possono esercitare le suddette funzione in convenzione tra  alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito ottimale qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale”.

2. All’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto il seguente periodo: “Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d’atto del piano successorio la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d’atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d’atto si ha per effettuata”.

3. Le spese afferenti alla retribuzione e ai rimborsi del commissario ad acta nominato ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale n. 21 del 2012 sono a carico della Comunità montana.

4. All’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2012 dopo la parola “rendiconto” sono aggiunte le seguenti: “o verbale di chiusura”.

5. All’articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 21 del 2012 le parole “1 gennaio” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo”.

6. Qualora decorra inutilmente il termine del 31 marzo 2014 senza che le Unioni subentranti a Comunità montane in via d’estinzione abbiano avviato le gestioni associate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della presente legge, le comunità montane non estinte non hanno più accesso ai contributi a valere sul programma di riordino territoriale ed ai contributi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), fatto salvo quanto previsto, con riguardo all’anno 2014, dall’articolo 4 e dall’articolo 5 della presente legge.

7. Ove lo Statuto delle Unioni destinate a subentrare alle Comunità montane sia stato deliberato, le Comunità montane in via di estinzione continuano ad accedere, per il periodo necessario al completamento del processo di estinzione  alle risorse in loro favore previste dalle leggi regionali.

 

 

Articolo 4

Disposizioni in materia di incentivazione nell’anno 2014

 

1. Al solo fine di salvaguardare le Unioni e le Comunità montane esistenti che hanno avuto accesso nell’anno 2013 ai contributi regolati dal programma di riordino territoriale ed a quelli concessi alle  Comunità montane e alle unioni ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2012,  potranno accedere ai contributi del programma di riordino territoriale nell’anno 2014, oltre alle Unioni coerenti con le norme della legge regionale n. 21 del 2012, anche i seguenti soggetti che potranno esservi abilitati in deroga a quanto previsto dagli articoli da 22 a 25 della legge regionale n. 21 del 2012:

a) le Comunità montane che non abbiano completato il processo di trasformazione in Unioni nei termini previsti dagli articoli 1 e 2;

b) le Unioni di Comuni i cui Statuti non siano stati approvati o adeguati entro i termini previsti dagli articoli 1 e 2;

c) le Unioni di Comuni cui le funzioni di cui all’articolo 7, comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 21 del 2012 siano state conferite oltre il termine del 31 marzo 2014.

2. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 potranno essere abilitati ad accedere nei casi, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal programma di riordino territoriale limitatamente all’anno 2014.

3. I contributi concessi in deroga ai sensi del comma 1 non possono comunque eccedere il limite generale del cinquanta per cento dell’importo complessivo percepito nel 2013. L’accesso ai contributi è comunque totalmente precluso ai soggetti nel cui ambito i Comuni aderenti non abbiano intrapreso, entro i termini di cui agli articoli 1 e 2, con atti formali, il percorso di adeguamento alle norme della legge regionale n. 21 del 2012.

4. I soggetti di cui al comma 1 potranno accedere ai contributi previsti dal programma di riordino territoriale, nelle annualità successive solo se entro la data di presentazione delle domande possederanno tutti i requisiti previsti dalla legge regionale n. 21 del 2012.

 

 

Articolo 5

Disposizioni per la programmazione delle risorse

per il fondo regionale per la montagna e per il fondo per le

piccole opere ed attività

di riassetto idrogeologico per l’anno 2014

 

1. Limitatamente all’anno 2014, nelle more dell’approvazione di un nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell’art. 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004, le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani, ivi incluso il Nuovo Circondario Imolese, e le Comunità montane che non abbiano completato il percorso di  trasformazione in Unioni, in deroga a quanto previsto dall’art. 4 della citata legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in  coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall’art. 6 della medesima legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia e alla Regione. Le norme di cui al comma 2 dell’art. 6 della suddetta legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell’accordo-quadro.

2. Le risorse stanziate sul bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2014 sono ripartite tra le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani definiti montani ai sensi dell’art. 1, comma 5 lettera a), della legge regionale n. 2 del 2004, ivi incluso il Nuovo Circondario Imolese, e le Comunità montane che non abbiano completato il percorso di trasformazione in Unioni, facendo riferimento, ai fini della determinazione dei parametri di riparto, ai dati relativi:

a) alla superficie ed alla popolazione dei Comuni montani, per il fondo regionale per la montagna alimentato da mezzi statali;

b) alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali dei Comuni montani, per il fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

3. All’unica Unione subentrante ad una Comunità montana ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 21 del 2012 o dell’articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013,  le risorse di cui al  comma 2 sono assegnate in ragione dei Comuni montani aderenti alla preesistente comunità montana. Se aderiscono a tale Unione anche i Comuni appartenenti ad un’altra  preesistente Unione montana presente nello stesso ambito, nell’assegnazione delle risorse si tiene conto anche di questi ulteriori comuni montani.

4. Alle Unioni subentranti ad una Comunità montana ai sensi dell’articolo 9  della legge regionale n. 21 del 2012 le risorse di cui al  comma 2 sono assegnate  in ragione dei Comuni montani aderenti ai rispettivi ambiti territoriali ottimali nei quali sono costituite le suddette Unioni.

5. Alle altre Unioni di Comuni costituite per trasformazione di preesistenti comunità montane ai sensi della legge regionale n. 10 del 2008, ivi incluse quelle ampliate ad altri comuni montani dell’ambito ottimale delimitato ai sensi della legge regionale  n. 21 del 2102,  nonché il Nuovo Circondario imolese,  le risorse di cui al comma 2 sono assegnate  in ragione dei Comuni montani ad esse aderenti.

6. Alle Comunità montane non estinte in quanto entro i termini fissati agli articoli 1 e 2 della presente legge non sono stati approvati gli statuti delle unioni subentranti le risorse di cui al comma 2, in via eccezionale per l’anno 2014, sono assegnate in ragione dei Comuni montani ad esse aderenti.

7. Le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani approvano, con riferimento all’annualità 2014, programmi annuali operativi e programmi d’intervento per la realizzazione di piccole opere che, ai fini dell’utilizzo delle quote di riparto assegnate a titolo, rispettivamente, del fondo regionale per la montagna – mezzi statali e del fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico programmano gli interventi anche sulla base di specifici accordi con gli eventuali Comuni montani non aderenti all’unione.

 

 

Articolo 6

Modifica alla legge regionale n. 24 del 1996

 

1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è sostituita dalla seguente: “a) nei quattro mesi che precedono la scadenza dell’Assemblea legislativa regionale e nei tre mesi successivi alla elezione della nuova Assemblea;”.

 

 

Articolo 7

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009

 

1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e possono svolgersi per via telematica. Il voto può essere espresso anche mediante posta certificata. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento”. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.

 

 

Articolo 8

Modifica alla legge regionale n. 12 del 2013

 

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013 n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona) l’ultimo periodo è abrogato.

 

 

Articolo 9

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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