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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4738
Presentato in data: 14/11/2013
"Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale" (14 11 13).

Presentatori:

Consiglieri Naldi, Casadei, Pariani, Ferrari, Zoffoli, Grillini, Sconciaforni, Donini, Meo, Defranceschi, Mumolo, Barbati e Favia

Relazione:

RELAZIONE

 

 

I limiti dell’attuale modello di sviluppo basato sulla massimizzazione degli utili e sul profitto, sulla frenesia della produzione e del consumo, su una finanza distorta, sono ormai fin troppo evidenti. L’eteronomia dei mercati finanziari e l’inseguimento di una crescita che non rispetta l’ambiente, le risorse, il lavoro, le persone, che non ha il senso del limite, hanno contribuito a far aumentare drammaticamente le disuguaglianze, le fragilità, le insicurezze, la povertà, invece di sconfiggerle.

Si discute ormai da qualche anno, a livello mondiale, dei difetti dei paradigmi cui si ricorre per valutare le performance economiche dei vari Paesi e, successivamente, per tracciare i piani di politica economica. Il calcolo del Prodotto Interno Lordo, incentrato sulla produzione di ricchezza, ignora i costi sociali e ambientali dello sviluppo economico, e ci consegna un quadro parziale della reale qualità della vita.

Come ha affermato il sociologo ed economista Jean-Louis Laville in un convegno sull’economia in tempi di crisi organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, “dobbiamo passare dall’obiettivo della crescita all’obiettivo collettivo del ben-essere”.

Non si tratta solo di ridistribuire la ricchezza, ma di ridefinire un sistema di valori, di coniugare lo sviluppo al rispetto dell’ambiente, di organizzare tutto il sistema economico in virtù dei bisogni reali della società e delle risorse disponibili.

Si deve aprire la strada ad un nuovo modello di sviluppo, sostenibile sia sul piano sociale che ambientale, equo, con al centro non l’individuo come mero consumatore o produttore, ma il soggetto in relazione alla collettività, il senso di comunità, la solidarietà.

L’economia solidale, non più ai margini dell’economia reale ma ben radicata nei territori, in particolar modo nella nostra Regione, indica la strada che si dovrebbe percorrere, anche per affrontare la crisi economica, occupazionale e ambientale che stiamo attraversando.

Non si tratta di un modello teorico, tutto da verificare, ma di numerose pratiche già attive, che presentano una serie di caratteristiche comuni: l’ utilizzo sostenibile dei beni comuni (terra, aria, acqua, paesaggio, energia, conoscenza); la valorizzazione e la tutela delle risorse del Pianeta; la collaborazione e l’inclusione di tutti nel processo produttivo e l’integrazione in quello di consumo; il fatto di fondare l’economia sulla dimensione relazionale; il legame con il territorio; l’articolazione in reti; l’obiettivo di rendere l’economia più democratica; la difesa dei diritti e la tutela del valore del lavoro; il ridimensionamento del ruolo del mercato, ricondotto a una sfera sociale.

L’economia solidale opera e si sviluppa, tra gli altri, nel settore dell’agricoltura di prossimità, nel commercio, nella diffusione di energie rinnovabili e sostenibili, nel riuso e riciclo, nella mobilità sostenibile, nel turismo responsabile, nella finanza etica, nel software libero, nell’edilizia basata sulla rigenerazione.

La domanda di economia solidale non è di nicchia, lo dimostra anche un’inchiesta del 2013 di Altroconsumo, che ha coinvolto più di tremila consumatori e che ha segnalato come il comportamento degli italiani si stia indirizzando sempre di più verso scelte di consumo socialmente responsabile. Infatti nell’ultimo anno, il 70% degli italiani ha fatto un acquisto etico. Nella percezione degli intervistati le grandi società hanno un comportamento sociale e ambientale peggiore rispetto ai produttori più piccoli. Quasi la totalità degli intervistati (93%) è convinta che debbano essere i governi, o comunque le istituzioni pubbliche, a impegnarsi affinché siano rispettati i diritti fondamentali dei lavoratori e dell’ambiente.

Sul piano occupazionale, dalle elaborazioni di Coldiretti su dati Istat risulta che il settore con la maggiore crescita è quello agricolo: +10,1% di lavoratori dipendenti nel secondo trimestre 2012. Attualmente le aziende agricole italiane condotte da imprenditori sotto i 35 anni sono 62mila. I neo-agricoltori partono dalla produzione agricola, curano la trasformazione del prodotto, la vendita e anche l’esportazione. Secondo un’indagine condotta sempre da Coldiretti con Swg il 36,5% degli agricoltori under 30 ha una scolarità alta (laurea o laureando), il 56% media (scuole superiori), mentre soltanto il 6,5% ha scolarità bassa (scuole medie).

Questa ondata di rivalutazione dei mestieri legati alla terra sta creando anche nuove professioni in settori quali il turismo, le energie rinnovabili e il marketing.  Secondo Coldiretti nei prossimi tre anni la green economy creerà 100mila nuovi posti di lavoro in tutta Italia.

Lo stesso trend di crescita riguarda anche il settore della finanza etica, mutualistica e solidale. Per il quinto anno consecutivo dallo scoppio della crisi, Banca Etica ha chiuso il bilancio 2012 con volumi positivi. Il capitale sociale ha raggiunto quota 42 milioni e 790 mila euro (+22% rispetto al 2011); la raccolta di risparmio si è portata oltre quota 730 milioni (+8% sul 2011) e soprattutto hanno continuato a crescere i finanziamenti erogati a favore di imprese sociali e famiglie: i crediti deliberati ammontano a 761 milioni di euro (+8,04%), quelli utilizzati a 546 milioni di euro (+13,58%).

Anche l’agricoltura biologica e biodinamica resiste all’impatto della crisi. L’ultimo rapporto BioBank del 2013 evidenzia che i gruppi d’acquisto solidale sono cresciuti, tra il 2008 e il 2012, dell’86%.  La forma di vendita diretta si è diffusa e nelle aziende agricole si innestano ormai molteplici attività sinergiche: la vendita dei prodotti, la loro trasformazione, l’attività didattica con le scuole, l’accoglienza turistica con ristorazione e pernottamento. 

I mercati dei produttori hanno registrato un +13%. L’Emilia-Romagna, per numero assoluto di operatori, è in testa alla classifica delle Regioni, in particolar modo nel settore nella filiera corta, e si conferma l’unica regione classificata tra le prime cinque in tutte le otto tipologie di operatori prese in esame dal Rapporto. Un’ulteriore prova del ruolo trainante che questa regione ha avuto, e continua ad avere, nello sviluppo del settore. 

La Regione Emilia-Romagna ha infatti alle sue spalle una lunga storia di cooperazione, associazionismo e solidarietà sociale ed ha promosso azioni per il sostegno al commercio  equo solidale e per il no profit. Nel 2009 è stata infatti promulgata la Legge Regionale n. 26/2009 “Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna”, da anni è attivo il Forum Terzo Settore e nel 2011 è stato siglato il Patto regionale per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Per questo sostenere l’economia solidale, promuovere la diffusione delle buone prassi, attivare percorsi formativi anche nelle scuole e nelle Università, informare tutte le politiche regionali ai principi cardine di questo modello di sviluppo non è un traguardo impossibile, anzi, potrebbe rendere l’Emilia-Romagna, ancora una volta, all’avanguardia, e potrebbe aiutare il nostro sistema economico ad affrontare la crisi.

Nel 2011 i soggetti che hanno attivato prassi di economia solidale sul territorio regionale si sono riuniti nel Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale (CRESER). Il Creser si è attivato fin da subito per cercare un dialogo con l’Istituzione regionale al fine di collaborare alla predisposizione di un testo normativo sull’economia solidale che fosse compiuto e organico. L’economia solidale è sicuramente una materia complessa, ha una dimensione dinamica, in costante evoluzione e trasformazione, per questo l’intervento normativo in tale ambito può avvenire solo in seguito ad una attenta opera di valutazione e condivisione con i soggetti che operano nel territorio.

Questo progetto di legge è così il frutto di una stesura collettiva, di un percorso partecipato. Per oltre un anno si sono tenuti incontri con i rappresentanti del CRESER, si sono discussi, insieme anche ad alcuni Dirigenti regionali, documenti programmatici sui Beni Comuni, sulle Reti di economia solidale, sulla sovranità alimentare, sulla finanza etica, mutualistica e solidale, sull’abitare solidale. Infine, si è elaborato insieme l’impianto normativo.

L’intento non è quello di assegnare un sostegno economico generico ad alcuni attori del sistema (come ad esempio i Gruppi di Acquisto Solidale) ma quello di promuovere realmente, come Regione, tutta la rete di economia solidale partendo dalle prassi avviate e in via di definizione sul nostro territorio.

Con la presente proposta di legge l’Emilia-Romagna riconosce il modello dell’economia solidale quale strumento fondamentale per affrontare la crisi, si impegna a sostenerlo e promuoverlo in tutti gli ambiti e settori in cui esso opera e si sviluppa, informando tutte le politiche regionali ai principi dell’economia solidale: eco compatibilità, valorizzazione e tutela delle risorse, equità, partecipazione, trasparenza, legame con il territorio, finanza etica, sostenibilità sociale, ecologica ed economica dello sviluppo. 

La Regione riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell’ambito dell’economia solidale quali interlocutori privilegiati nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni.

Per questa ragione, per promuovere il dialogo dei soggetti che sul territorio attivano queste prassi con le Istituzioni che a livello regionale devono legiferare, è opportuno che la Regione istituisca, all’interno della Giunta, una Delega o un Assessorato specificamente deputato al settore dell’economia solidale. Come strumento partecipativo finalizzato al dialogo e alla proposizione di linee di intervento per il sostegno dell’economia solidale la Regione deve organizzare e convocare un Forum Regionale, mentre per dare esecuzione alle misure di sostegno istituisce il Tavolo Regionale per l’Economia Solidale. Questo strumento istituzionale, presieduto dal titolare della Delega o dall’Assessore competente, deve essere formato dai rappresentanti dei soggetti di economia solidale designati dal Forum e dai funzionari degli uffici tecnici regionali competenti nell’ambito delle materie di volta in volta affrontate.

Un Osservatorio verificherà e monitorerà le attività realizzate e predisporrà analisi e rapporti annuali relativi al circuito dell’economia solidale nella Regione, anche su scala territoriale. Compito di questo organo consultivo sarà inoltre quello di elaborare indicatori di benessere, equità e solidarietà, anche in coerenza con gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) individuati da Istat e CNEL. Anche sulla base dei dati elaborati dall’Osservatorio la Giunta ogni due anni dovrà presentare alla Commissione Assembleare competente una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge.

Sarà attivato un portale web dedicato all’economia solidale per informare in merito alle azioni e ai progetti realizzati e per consentire la conoscenza e la diffusione di buone pratiche.

Alcuni interventi a sostegno della diffusione di questo modello di sviluppo devono vedere anche la collaborazione degli Enti Locali, che la Regione deve cercare di coinvolgere. Si tratta della creazione di Centri per l’Economia Solidale attraverso la concessione di spazi a titolo non oneroso, di agevolare la relazione tra produttori e consumatori attraverso la diffusione di mercati contadini e spacci dedicati, di incentivare l’utilizzo di produzioni agroalimentari derivanti da agricoltura contadina di prossimità nella ristorazione collettiva, pubblica e commerciale, di sostenere le produzioni artigianali e le prestazioni di servizi, di promuovere bandi territoriali per progetti di cohusing e abitare solidale, di strutturare percorsi di turismo responsabile, ecologico, culturale, naturalistico.

Nel settore della finanza la Regione promuove lo sviluppo di strumenti finanziari dal basso, realizza una politica fiscale che agevoli le realtà di microcredito che si ispirano ai principi di finanza etica, mutualistica e solidale. La legge prevede poi la creazione di un Fondo regionale per le realtà di finanza etica destinato all’abbattimento degli interessi passivi sui prestiti concessi a esperienze di economia solidale. Infine, si promuove la nascita, la diffusione e l’utilizzo di strumenti di scambio non monetari e si incoraggia il confronto e il dibattito sulle monete complementari.

Altri interventi sono previsti nel settore agroalimentare, per accrescere l’innovazione nel settore della sovranità alimentare e per favorire l’accesso alla terra.

Viene riconosciuta anche l’applicazione del Sistema Locale di Garanzia Partecipata basato sulla fiducia, sulla trasparenza, sulle reti e sullo scambio di conoscenze.

La proposta di legge consta di 10 articoli.

 

 

Articolo 1

Con l’articolo 1 la Regione Emilia-Romagna riconosce e sostiene l’economia solidale come modello economico, sociale e culturale e come strumento per affrontare la crisi economica, ambientale ed occupazionale. La Regione riconosce i principi cardine su cui poggia l’economia solidale, identifica gli obiettivi cui è finalizzata e gli ambiti e settori in cui opera e si sviluppa.

 

Articolo 2

L’articolo espone le finalità del progetto di legge, ossia il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno della Regione a tutte le aggregazioni di cittadini e operatori economici nati per promuovere la cultura e le prassi dell’economia solidale (come le Reti di Economia Solidale, i Distretti e i Gruppi di Acquisto); il riconoscimento delle forme di coordinamento e rappresentanza di questi soggetti come interlocutori privilegiati nei rapporti con le istituzioni; la promozione dei principi e delle prassi dell’economia solidale attraverso una serie di misure di sostegno.

 

Articolo 3

Nell’articolo sono esplicitate alcune definizioni presenti nel testo di legge: Reti di Economia Solidale, Distretto di Economia Solidale, Gruppi di Acquisto Solidale, agricoltura contadina di prossimità; prodotti da filiera corta; Beni Comuni; Sistemi Locali di Garanzia Partecipata; abitare solidale; Finanza etica, mutualistica e solidale; sistemi di scambio non monetari.

 

Articolo 4

L’articolo definisce le misure di sostegno che la Regione Emilia-Romagna adotta per valorizzare, promuovere e sostenere lo sviluppo dell’economia solidale. Si riconosce l’applicazione dei Sistemi Locali di Garanzia Partecipata; si incentiva l’inclusione di aziende e imprese nel circuito dell’economia solidale; si promuove l’informazione delle prassi e dei principi; si sostiene la creazione di Centri per l’economia Solidale anche mediante la concessione di spazi e locali a titolo non oneroso.

Nell’articolo si individuano inoltre specifici strumenti orientati alla promozione dell’economia solidale nei vari settori: agroalimentare, dei servizi, dei beni comuni e dei servizi collettivi, settore abitativo e settore della finanza etica, mutualistica e solidale.

 

Articolo 5

L’articolo definisce gli strumenti di cui si dota la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione della presente legge: l’istituzione di una Delega o Assessorato deputato al settore dell’economia solidale; l’organizzazione di un Forum Regionale dell’economia solidale; l’istituzione di un Tavolo Regionale permanente per l’economia solidale; l’attivazione di un Osservatorio dell’economia solidale e di un portale web dedicato.

 

Articolo 6

Con l’articolo 6 si individuano i caratteri e le competenze del Forum Regionale dell’Economia solidale. Vi partecipano i soggetti dell’economia solidale al fine di proporre obiettivi e linee di intervento per l’attuazione della legge. I componenti del Forum designano i rappresentanti al tavolo Regionale permanente dell’economia solidale secondo modalità che saranno disciplinate da atto di Giunta. La Giunta individua inoltre i criteri per l’accesso e la partecipazione ai lavori del Forum.

 

Articolo 7

L’articolo 7 definisce il Tavolo regionale per l’economia Solidale. E’ lo strumento istituzionale che deve attivare le misure di sostegno per la promozione dell’economia solidale. E’ presieduto dal titolare della Delega o dall’Assessore competente ed è formato dai rappresentanti dei soggetti dell’economia solidale designati dal Forum e dai funzionari degli uffici tecnici regionali competenti. Composizione e operatività del Tavolo sono disciplinati da atto di Giunta.

 

Articolo 8

L’articolo 8 illustra le attività dell’Osservatorio dell’economia solidale dell’Emilia-Romagna: verificare e monitorare le attività realizzate e predisporre analisi e rapporti annuali relativi al circuito dell’economia solidale in Regione, anche su scala territoriale. Compito di questo organo consultivo della Regione è inoltre quello di elaborare indicatori di benessere, equità e solidarietà, anche in coerenza con gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) individuati da Istat e CNEL. La composizione dell’Osservatorio è disciplinata da atto di Giunta.

L’articolo sancisce inoltre l’attivazione di un portale web dedicato all’economia solidale e finalizzato, nello specifico, alla divulgazione dei dati, degli strumenti e degli interventi attivati.

 

Articolo 9

L’articolo 9 definisce le modalità di controllo e di valutazione sull’attuazione della legge. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente e con successiva periodicità biennale, la Giunta, anche avvalendosi dei dati elaborati dall’Osservatorio, presenta alla Commissione regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. E’ quindi l’Assemblea Legislativa che esercita il controllo sulla normativa in atto e ne valuta i risultati. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata sul provvedimento.

 

Articolo 10

L’articolo 10 chiarisce con quali risorse finanziare si provvede all’attuazione della presente legge.

 

 

 

 

 

 

 


 

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

“Norme per la promozione e il sostegno dell’Economia Solidale “

 

 


TITOLO I - PRINCIPI, FINALITÀ' E DEFINIZIONI

 

Art. 1

(Principi)

 

1. In armonia con i principi e le finalità dello Statuto regionale, per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività, la Regione Emilia-Romagna riconosce e sostiene l'Economia Solidale, quale modello sociale economico e culturale improntato a principi di eticità e giustizia, di equità e coesione sociale, di solidarietà e centralità della persona, di tutela del patrimonio naturale e legame con il territorio e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale.

 

2. Ai fini della presente legge la Regione Emilia-Romagna riconosce nell’Economia Solidale un modello che:

 

promuove i beni comuni, assicurandone l’utilizzo collettivo e sostenibile a beneficio delle comunità e delle generazioni future;

difende i diritti fondamentali di ogni essere umano, in particolare quello di soddisfare i propri bisogni essenziali;

si fonda  sul rispetto, la tutela e la valorizzazione delle risorse del pianeta;

è finalizzato al perseguimento del “benvivere” di tutti, basandosi sulla giustizia e sul rispetto delle persone;

si fonda  sulle relazioni e su modelli collaborativi, sviluppandosi nelle reti;

promuove una trasformazione sociale finalizzata a una democratizzazione dell’economia;

regola e limita il ruolo dei meccanismi di mercato, ove questi compromettano o mettano a rischio la sostenibilità sociale ed ecologica del sistema economico;

promuove e tutela il lavoro, le conoscenze, le competenze e le abilità che da esso    derivano.

 

3. L'economia solidale è informata ai criteri e finalizzata agli obiettivi di seguito indicati:

 

sostegno all'economia locale e rapporto attivo con il territorio, per ricondurre il prodotto al suo luogo d’origine, restituire centralità ai produttori e valorizzare la qualità dei loro prodotti, difendere il paesaggio e i beni culturali come componenti essenziali per la qualità della vita delle comunità;

innovazione dei modelli relazionali, per far crescere la disponibilità dei soggetti economici e sociali a intraprendere percorsi condivisi, fondati sulla fiducia sostenuta dalla conoscenza, la cooperazione e la convivialità;

consumo critico consapevole e responsabile, per promuovere un percorso di transizione verso nuovi modelli economici socialmente e naturalmente sostenibili;

trasparenza, per rendere visibili e controllabili – sul piano sociale e ambientale – le decisioni e i comportamenti degli operatori economici, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori, dei consumatori, degli utenti dei servizi e degli altri portatori d'interesse;

equità e reciprocità, per riequilibrare le relazioni socio-economiche in un'ottica solidale (sia a livello locale che globale), al fine di riconoscere ai produttori e ai prestatori di servizi la giusta retribuzione per la propria attività e ai consumatori e agli utenti il diritto di essere informati correttamente sui prodotti e i servizi, sui processi di produzione, sulla formazione dei prezzi;

partecipazione democratica, per favorire il coinvolgimento e la corresponsabilità di tutti i soggetti economici e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;

“buona occupazione”, per dare centralità al lavoro, superare la precarietà e promuovere i processi di inclusione sociale;

ecocompatibilità, intesa quale metodo con cui contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento, promuovendo una migliore qualità della vita e tutelando la salute delle comunità;

“senso del limite (umano e naturale)”, per puntare a un'efficienza intesa come utilizzo sostenibile delle risorse, con il minor costo ambientale e sociale e con la massima efficacia possibili.

 

4. L'economia solidale opera e si sviluppa in particolare nei seguenti ambiti e settori:

 

agricoltura contadina di prossimità;

produzione agricola e agroalimentare biologica e biodinamica;

filiera corta e garanzia della qualità alimentare;

tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità;

commercio equo e solidale;

servizi comunitari e di prossimità;

edilizia sostenibile e bioedilizia;

risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili;

finanza etica, mutualistica e solidale;

trasporto collettivo e mobilità sostenibile;

riuso e riciclo di materiali e beni;

sistemi di scambio locale;

software libero;

turismo responsabile e sostenibile;

consumo critico e responsabile.

 

 

Art. 2

(Finalità)

 

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna:

 

riconosce, valorizza e sostiene le Reti di Economia Solidale (RES), i Distretti di Economia Solidale (DES), i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e le altre aggregazioni di cittadini e di operatori economici di cui all’articolo 3, nate per promuovere la cultura e le prassi volte all’attuazione e alla diffusione dell’Economia Solidale;     

 

riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell’ambito dell’Economia Solidale, quali interlocutori privilegiati nelle sedi di consultazione regionali e nei rapporti con le istituzioni, così come previsto agli artt. 6 e 7 della presente legge;

 

promuove i principi e le prassi dell’Economia Solidale di cui all’art. 1 e supporta i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, attraverso le misure di sostegno di cui al Titolo II della presente legge.

 

 

Art. 3

(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

 

“Rete di Economia Solidale (RES)”, l'insieme dei soggetti - singoli ed organizzati, dei distretti, delle reti settoriali di economia solidale, collegati in vario modo fra di loro - che costituiscono la Rete di Economia Solidale (RES).

 

“Distretto di Economia Solidale (DES)”, il soggetto associativo costituito in forma giuridica che costituisce una rete locale dei soggetti impegnati a diffondere e praticare l'economia solidale e il consumo critico nelle sue diverse declinazioni. Ne fanno parte soggetti economici e non economici, quali: gruppi informali, associazioni, imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, istituzioni pubbliche, soggetti di finanza etica mutualistica e solidale e altri soggetti che si riconoscono nei principi dell'Economia Solidale e ne condividono obiettivi, criteri e modalità di lavoro.

 

“Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)”, i soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

 

Agricoltura contadina di prossimità: l’attività condotta da piccole aziende agricole con una produzione diversificata ottenuta con metodi rispettosi della natura, dell’ambiente e della salute, con prevalenza di impiego di manodopera per unità di superficie agricola utilizzata.

 

“Prodotti da filiera corta”, i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;

 

“Beni comuni”: beni materiali ed immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e fruibilità da parte della collettività, tutelati, gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità.

 

“Sistemi Locali di Garanzia Partecipata (SLGP)”, i sistemi e i protocolli che garantiscono la sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni e delle prestazioni di servizi, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del benessere degli animali, della biodiversità, del territorio e delle sue tradizioni, dei diritti dei lavoratori. I Sistemi Locali di Garanzia Partecipata sono coprogettati e gestiti con il contributo attivo degli stessi produttori, dei consumatori e degli utenti e di tutte le altri parti interessate e sono basati sulla fiducia, sulle reti solidali e sullo scambio di conoscenze.

 

“Abitare solidale”: le azioni, i piani, i programmi e le politiche abitative e territoriali atti a declinare in forma solidale, integrata e strategica le esigenze e le aspettative economiche, sociali, insediative, ambientali e culturali delle comunità locali.

 

“Finanza etica, mutualistica e solidale”, l'attività finanziaria che si fonda sui principi del credito come diritto umano, della trasparenza, della mutualità, della partecipazione alle decisioni da parte di soci e risparmiatori, della responsabilità sociale  e ambientale, come criteri vincolanti per gli impieghi, di un'adesione globale e coerente di tutta l'attività del soggetto finanziario, escludendo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro e ogni tipo di prestito nei confronti di quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.

 

Sistemi di scambio non monetario”: insieme di strumenti attraverso cui gli aderenti, su base volontaria, si scambiano beni e servizi senza l’intermediazione di denaro.

 

 

TITOLO II - SOSTEGNO ALL’ECONOMIA SOLIDALE

 

 

Art. 4

(Misure di sostegno)

 

1. La Regione Emilia- Romagna, nell’ambito del proprio sistema di decentramento territoriale e attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, adotta iniziative e interventi volti a valorizzare, promuovere e sostenere:

 

lo sviluppo dell’Economia Solidale e la messa in rete dei soggetti che svolgono attività e iniziative in questo ambito;

il riconoscimento e l’applicazione dei “Sistemi Locali di Garanzia Partecipata”, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera g);

la riconversione di aziende e imprese e la loro inclusione nel circuito dell’Economia Solidale;

la divulgazione presso la cittadinanza dei principi, delle prassi e delle attività svolte dai soggetti impegnati nell’Economia Solidale, attraverso eventi, percorsi e strumenti informativi, in particolare nelle scuole, nelle università, nelle sedi formative;

la creazione di “Centri per l’Economia Solidale”, anche mediante la concessione ai soggetti dell’Economia Solidale di spazi e locali a titolo non oneroso.

 

2. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere e sostenere le prassi di Economia Solidale in tutti gli ambiti e settori ritenuti importanti per la promozione di nuovi modelli economici solidali, ed in particolare:

 

nel settore agroalimentare:

 

incoraggiando le produzioni agroalimentari derivanti da agricoltura contadina di prossimità

 

valorizzando la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con sistemi biologici e biodinamici nonché i prodotti a “filiera corta”, agevolando la relazione tra produttori e consumatori attraverso la presenza diffusa di mercati contadini, spacci dedicati, nonché incentivando il loro utilizzo nella ristorazione collettiva, pubblica e commerciale;

 

identificando procedure semplificate e requisiti essenziali per consentire presso le aziende agricole la trasformazione per la vendita diretta di parte delle loro produzioni;

 

promuovendo ricerca e innovazione nel settore della sovranità alimentare, con il coinvolgimento delle aziende contadine e basando la sperimentazione prioritariamente su tecniche di coltivazione biologica e biodinamica in agricoltura e su tecniche di allevamento biologico supportate dalla medicina non convenzionale veterinaria per la prevenzione e cura delle malattie degli animali;

 

individuando nell’uso della terra a fini agricoli uno strumento prioritario per la preservazione della biodiversità, favorendo il presidio del territorio rurale da parte dell’attività agricola e conferendo un valore sociale a programmi e progetti rivolti ad acquisti collettivi di terre e alla gestione dei suoli di proprietà pubblica da destinare a dette finalità.

 

nel settore dei servizi:

 

promuovendo e incentivando le produzioni artigianali e le prestazioni di servizi realizzate e/o erogate dai soggetti impegnati nell’Economia Solidale, anche tramite accordi con le comunità locali.

 

nel settore dei beni comuni e dei servizi collettivi:

 

favorendo la realizzazione di progetti promossi in tale ambito dai soggetti dell’Economia Solidale di cui all’art. 2 lettera a) della presente legge;

 

promuovendo e incentivando il coinvolgimento dei cittadini nella gestione attiva dei Beni Comuni, così come definititi all’art. 3 lettera f) della presente legge, attraverso strumenti istituzionali che prevedano la partecipazione diretta dei cittadini e che siano deputati a vigilare sul rispetto dei principi e sul perseguimento degli obiettivi enunciati all’art. 1 della presente legge.

 

nel settore abitativo:

 

promuovendo:

 

la diffusione di una cultura dell’abitare caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica, che costruisca relazioni, sia inclusiva e partecipata, in grado di recepire e sostenere le istanze provenienti dal basso e che operi con processi trasparenti;

 

la ricerca, l’analisi e la realizzazione di progetti per l’abitare solidale e per il welfare;

 

la mappatura delle potenzialità territoriali per l’abitare solidale;

 

l’elaborazione di progetti di ricerca per la riconversione della filiera del sistema produttivo per sviluppare la bioedilizia e la bioarchitettura, seguendo i criteri espressi all’art.1 delle presente legge;

 

la riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, del tessuto urbano come strumenti propedeutici  al territorio solidale;

 

l’interazione tra i diversi soggetti della filiera dell’abitare;

 

bandi territoriali per progetti di cohousing e abitare solidale;

 

il coordinamento delle attività tecnico-amministrative regionali;

 

il sostegno ai patti di fiducia tra le varie realtà dell’abitare solidale;

 

la diffusione dell’autocostruzione, dell’autorecupero, assistiti come prassi solidale e sostenibile;

 

e sollecitando:

 

l’adeguamento della normativa inerente il governo del territorio e l’attività edilizia, alle politiche abitative che sostengono l’abitare solidale;

 

l’individuazione di risorse e strumenti finanziari atti a sviluppare l’abitare solidale come declinato nei punti precedenti.

 

e) nel settore della finanza etica, mutualistica e solidale:

 

promuovendo lo sviluppo di strumenti finanziari dal basso, quali: iniziative di azionariato diffuso e fondi di garanzia mutualistici costituiti da risparmi privati destinati a sostenere progetti di economia sociale e solidale; raccolta fondi per produzioni indipendenti e autogestite; azioni innovative attraverso processi di rete che rispondano ai bisogni emergenti sul territorio e sostengano le nuove esigenze di fragilità sociale;

 

realizzando una politica fiscale regionale che agevoli le banche, le società finanziarie e le realtà di microcredito che si ispirano ai principi di finanza etica, mutualistica e solidale di cui all’art.3, comma 1, lettera i); rifiutano la logica della finanza speculativa, prevedendo da statuto o da delibera assembleare che il rendimento concesso a soci e clienti su qualunque operazione o distribuzione di utili non possa superare di due punti il tasso di inflazione Istat, e sviluppano la totalità delle loro attività secondo i principi della finanza etica mutualistica e solidale, sottoponendo annualmente ai propri soci il quadro completo e dettagliato di tutti i prestiti erogati alle persone giuridiche, rendendo pubblici tali nominativi;

 

creando un Fondo Regionale destinato a realtà di finanza etica mutualistica solidale, che rispettino quanto previsto alla lettera precedente, per l'abbattimento degli interessi passivi sui prestiti concessi a esperienze di economia solidale operanti negli ambiti previsti dall'articolo 1, comma 4 della presente legge;

 

promuovendo la nascita, la diffusione e l'utilizzo, anche da parte di Regione ed Enti Locali, di strumenti di scambio non monetari creati dal basso promuovendo altresì il confronto e l’approfondimento sul tema delle monete complementari.

 

3. La Regione riconosce gli operatori e i soggetti dell’Economia Solidale, anche nelle loro forme organizzate, tra i destinatari delle proprie politiche di sviluppo e, in tal senso integra i principi, gli obiettivi e le prassi nei propri strumenti di programmazione generale e settoriale e vi dà attuazione attraverso specifiche misure di sostegno, incentivazione e promozione.

 

 

TITOLO III – STRUMENTI, PROCEDURE E VALUTAZIONI

 

Art. 5

(Strumenti)

 

1. Per l’attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna:

 

istituisce, nell’ambito della Giunta Regionale, una Delega / Assessorato specificamente deputata/o al settore dell’Economia Solidale;

 

convoca e organizza il “Forum Regionale dell’Economia Solidale”, di cui al successivo articolo 6;

 

istituisce il “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale”, di cui al successivo articolo 7;

 

attiva l’“Osservatorio dell’Economia Solidale dell’Emilia-Romagna” e il “Portale Web”, di cui all’articolo 8.

 

 

Art. 6

(Forum Regionale dell’Economia Solidale)

 

1. Il “Forum Regionale dell’Economia Solidale” è uno strumento partecipativo finalizzato:

 

al dialogo, al confronto e all’elaborazione delle istanze emergenti dai soggetti dell’Economia Solidale;

 

alla proposizione di obiettivi progettuali e di linee di intervento per l’attuazione della presente legge;

 

alla designazione dei rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale al “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale”, di cui all’ articolo 7, nonché alle altre sedi di consultazione istituzionale.

 

2. Partecipano al Forum i soggetti dell’Economia Solidale, così come identificati all’art. 2 lettera a). L’accesso e la partecipazione al Forum, nonché le modalità di designazione dei rappresentanti al Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale sono disciplinati dalla Giunta regionale mediante apposito atto.

 

 

Art. 7

(Tavolo Regionale Permanente per l’Economa Solidale)

 

1. Il “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale” è presieduto dal titolare della Delega/ Assessorato di cui all’art. 5 lettera a. della presente legge ed è formato:

dai rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale designati dal Forum Regionale dell’Economia Solidale di cui all’art. 6;

dai funzionari degli uffici tecnici regionali competenti nell’ambito delle materie di volta in volta affrontate nelle sedute del Tavolo stesso.

 

2. La composizione e l’operatività del “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale” sono  disciplinate dall’atto di Giunta di cui all’art.6, comma 2.

 

3. Il “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale” è lo strumento istituzionale deputato ad attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell’Economia Solidale previsti dalla presente legge.

 

 

Art. 8

(Osservatorio e Portale Web dell’Economia Solidale)

 

1. Le attività di promozione e sostegno dell'Economia Solidale previste dalla presente legge sono oggetto di verifica e monitoraggio, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza: a tal fine, è costituito, quale organo consultivo della Regione,  l'”Osservatorio dell'Economia Solidale dell'Emilia Romagna”, al fine di predisporre analisi e rapporti annuali relativi al circuito dell'Economia Solidale, su scala regionale e territoriale, elaborando indicatori di benessere, equità e solidarietà, anche in coerenza con gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) individuati da ISTAT e CNEL. La composizione  dell’ Osservatorio è disciplinata dall’atto di Giunta di cui all’articolo 6, comma 2.

 

2. La Regione Emilia-Romagna attiva altresì un “Portale Web dell’Economia Solidale”, finalizzato alla messa in rete e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi all’Economia Solidale, alle azioni e ai progetti promossi, agli strumenti e agli interventi attivati, alle opportunità e alle modalità di accesso a tali strumenti.

 

 

Art. 9

(Clausola valutativa)

 

1. L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall’Osservatorio di cui all’articolo 8, comma 1,  presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

 

dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell’Economia Solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;

progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;

lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i risultati raggiunti nel promuovere l’Economia Solidale e le eventuali criticità riscontrate.

 

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

 

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

Art. 10

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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