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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4739
Presentato in data: 14/11/2013
"Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare" (14 11 13).

Presentatori:

consigliera Marani

Testo:

 

Progetto di legge regionale della consigliera Paola Marani:

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

 

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove, nell’ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un’ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.

 

2. La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e protagonista delle politiche di domiciliarizzazione dei trattamenti socio-sanitari.

 

3. La Regione riconosce e tutela i bisogni del caregiver familiare, in sintonia con le esigenze della persona accudita, attraverso la definizione di servizi e di azioni di supporto allo stesso e l’integrazione dell’attività del caregiver familiare entro il sistema regionale degli interventi sociali e sanitari.

 

4. Ai fini di cui al comma 3 la Regione definisce le modalità di integrazione dell’attività del caregiver nell’ambito del sistema regionale degli interventi sociali e sanitari.

 

 

Art. 2

Definizione e funzioni del caregiver familiare

 

1. Caregiver familiare è il familiare, il convivente, la persona amica che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, viene in aiuto in via principale ad una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di permanente necessità di ausilio, non in grado cioè di prendersi cura di sé.

 

2. L’aiuto del caregiver familiare, in base alla situazione di bisogno della persona cara assistita, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver familiare assiste e cura la persona affidata ed il suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l’aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, coordina le attività di assistenza e di cura prestate da altri operatori.

 

3. Nello svolgimento di tali attività, il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.

 

 

Art. 3

Libera scelta e rapporto con i servizi sociali e sanitari del sistema regionale

 

1. I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende sanitarie riconoscono il caregiver familiare come un prezioso elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno professionale e l’affiancamento tecnico necessari a sostenerne la qualità dell’opera di assistenza prestata.

 

2. I Servizi sociali e sanitari, previo consenso dell’assistito ovvero di chi ne esercita la tutela, forniscono al caregiver familiare un’informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all’assistenza e alla cura.

 

3. Nell’ambito delle proprie competenze le ASL, i distretti, i Comuni e la Regione promuovono inoltre iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative a servizi e iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare.

 

4. A seguito dell’informazione di cui al presente articolo, il caregiver familiare, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte di un servizio sociale o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, ad avvalersi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali e sanitari.

 

5. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver è soggetto attivo del percorso di valutazione, definizione e realizzazione del Piano Assistenziale Individualizzato (di seguito PAI) e ne assume la responsabilità dell’attuazione nell’ambito degli impegni assunti in seno al Piano stesso.

 

6. Il PAI definisce le funzioni del caregiver, nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver di affrontare al meglio possibili difficoltà od urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l’assistito e per sé medesimo.

 

 

Art. 4

Interventi a favore del caregiver familiare

 

1 Le rappresentanze dei caregiver di cui all’articolo 7, comma 3 sono sentite nell’ambito della programmazione regionale socio-sanitaria.

 

2. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:

a) prevede, nell’ambito della propria programmazione sociale e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare anche attraverso il sostegno ai Comuni ed alle ASL per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 3;

b) promuove forme di sostegno economico, nell’ambito dell’erogazione dei contributi per la non autosufficienza, alle persone assistite domiciliarmente dai caregiver;

c) può definire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver che opera nell’ambito del PAI per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all’attività prestata;

d) promuove Intese ed Accordi con le associazioni datoriali tesi ad una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura.

 

3. I Comuni e le AUSL, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al caregiver familiare:

a) l’informazione, l’orientamento e l’affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;

b) la formazione e l’addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di accudimento;

c) il supporto utile ad evitare l’isolamento ed il rischio di burnout, nei casi più complessi anche attraverso l’attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari;

d) la definizione del responsabile delle cure nell’ambito del PAI della persona assistita;

e) l’assistenza immediata nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver, con possibile piano condiviso di sostituzione emergenziale o ridefinizione del PAI stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;

f) il sollievo di emergenza e di tipo programmato;

g) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell’assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l’organizzazione dei servizi sanitari.

 

 

Art. 5

Rete di sostegno al caregiver familiare nell’ambito del sistema integrato dei servizi regionali

 

1. La rete di sostegno al caregiver è costituita da servizi e reti di solidarietà.

 

2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:

a) il responsabile del caso, che nell’ambito del PAI è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare, in particolare per la definizione del bisogno, l’implementazione del PAI e la fruizione degli interventi di supporto di cui all’art 4;

b) il medico di medicina generale, che è il referente per l’assistenza sanitaria di base del familiare assistito;

c) i servizi sociali ed i servizi specialistici sanitari, chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;

d) il volontariato e la solidarietà di vicinato, che rappresentano una ulteriore risorsa della rete e possono essere attivati per arricchire il PAI e contrastare i rischi di isolamento del caregiver.

 

 

Art. 6

Riconoscimento delle competenze

 

Per favorire la valorizzazione professionale, l’accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l’esperienza maturata nell’attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare potrà essere valutata, sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dalla L.R. 12/03, ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l’accesso ai percorsi formativi finalizzati all’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario o di altre figure del Repertorio regionale relative all’area socio-sanitaria.

 

 

Art. 7

Azioni di sensibilizzazione e partecipazione

 

1 Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, la Regione Emilia-Romagna istituisce il Caregiver Day, da celebrarsi ogni anno l’ultimo sabato di maggio con la collaborazione degli Enti locali e delle Aziende Sanitarie, valorizzando la partecipazione del Terzo settore, dei Sindacati dei Lavoratori e dei Pensionati e delle Associazioni datoriali.

 

2. La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.

 

3. La Regione e gli Enti Locali promuovono e facilitano, a livello regionale e locale, l’associazionismo dei caregiver familiari e favoriscono la partecipazione di rappresentanze associative dei caregiver familiari alla programmazione dei Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.

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