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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4758
Presentato in data: 19/11/2013
"Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle Amministrazioni regionali" (delibera di Giunta n. 1674 del 19 11 13).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 1674 del 19 11 13

Testo:

 

Progetto di legge “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali”

 

 


Art. 1

Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 43 del 2001

 

1. All’articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è aggiunto il seguente comma:

 

“3 bis. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per “intesa” tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa: l’accordo raggiunto tra i due organi in ordine alla disciplina, con contenuti omogenei, del trattamento giuridico o economico dei dipendenti regionali dei due organici;

b) per “Istituti e Agenzie regionali”: l’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna”, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall’articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11;

c) per “enti regionali”: l’Azienda Regionale per il diritto agli Studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n.15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione) e i Consorzi Fitosanitari Provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7);

d) per “Sistema delle amministrazioni regionali”: la Regione Emilia-Romagna, compresi i relativi Istituti e Agenzie, gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, nonché gli Enti regionali di cui alla lettera c). ” 

 

 

Art. 2

Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale n. 43 del 2001

 

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale n. 43 del 2001 è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 2 bis

Tutela della salute dei lavoratori

 

La Regione promuove e tutela la salute dei propri dipendenti, ossia il loro completo benessere fisico, mentale e sociale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera o) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il Presidente della Giunta regionale individua il datore di lavoro, ai fini del D.Lgs. n. 81 del 2008, tra i dirigenti regionali con adeguati poteri decisionali e di spesa.

La Giunta regionale, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa:

delinea l’assetto organizzativo e gestionale per l’efficace adempimento di tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione della salute dei dipendenti regionali;

approva, su proposta del dirigente con funzioni di datore di lavoro, piani annuali di azioni finalizzate alla promozione della salute dei lavoratori, anche mediante la previsione di specifici interventi, ivi compresa la stipulazione di polizze assicurative, nel rispetto dei vigenti modelli di relazioni sindacali.

Gli enti regionali di cui alla lettera c) del comma 3-bis dell’articolo 1 adottano gli atti necessari per dare applicazione nel loro ordinamento alle disposizioni del presente articolo, compreso quanto previsto al comma 3, lettera b).”

 

 

Art. 3

Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 43 del 2001

 

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 43 del 2001, è sostituito dal seguente:

 

“Art. 14

Modalità di accesso

1. La copertura dei posti vacanti e programmati nell’Amministrazione regionale avviene tramite:

a) concorso pubblico, anche con le modalità del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei ruoli regionali, non superiore al 50%;

b) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

c) le assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;

d) mobilità da altre Amministrazioni pubbliche;

e) chiamata diretta, nei casi tassativi previsti dalla legge.

2. Le procedure di accesso di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) possono essere uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa.

3. La procedura di accesso di cui al comma 1, lettera a) tramite concorso pubblico avviene previo espletamento:

a) delle procedure di verifica di ricollocazione del personale in disponibilità, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4;

b) delle procedure di mobilità volontaria esterna di cui all’articolo 22 della presente legge e dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

4. Sono di competenza della dirigenza tutti gli atti delle procedure di cui al comma 1, se non diversamente previsto dalla legge, compresi i bandi di concorso, gli avvisi di mobilità, l’approvazione delle graduatorie degli idonei e la dichiarazione dei vincitori.

5. La Regione e gli enti regionali di cui alla lettera c) del comma 3-bis dell’articolo 1, possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2016, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L’utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.”

 

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001

 

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

 

“1. Fermo restando quanto sancito all’articolo 14, la Regione stabilisce, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, con regolamento, anche per l’area dirigenziale:

a) i requisiti per l’accesso all’impiego regionale e la individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;

b) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere, le loro competenze e responsabilità; tali commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;

c) i criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle Commissioni esaminatrici;

d) i criteri di redazione dei bandi e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all’approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;

e) le modalità per l’attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra la Regione, i propri enti dipendenti e le altre amministrazioni.”

 

2. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

 

“2. Il regolamento specifica le disposizioni che sono vincolanti anche per gli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all’art. 1, comma 3-bis, lettera d).”.

 

 

Art. 5

Introduzione dell’art. 22-ter della legge regionale n. 43 del 2001

Dopo l’articolo 22-bis della legge regionale n. 43 del 2001 è inserito il seguente:

 

“Art. 22-ter

Utilizzo temporaneo di personale

 

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano, con direttiva, gli istituti di utilizzo temporaneo del personale da o presso altre Pubbliche Amministrazioni o, nei casi previsti dalla legge, enti del settore privato.

2. L’utilizzo temporaneo, che può essere disposto eccezionalmente solo per motivate esigenze organizzative, compresa la realizzazione di progetti speciali, e comunque con il consenso dell’interessato, ha durata non superiore a tre anni, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. All’interno del Sistema delle amministrazioni regionali, di cui all’art. 1, comma 3-bis, lett. d), in ragione della coerenza funzionale che lo caratterizza, l’utilizzo temporaneo del personale può essere prorogato al massimo per un ulteriore triennio. La medesima proroga può essere prevista per l’utilizzo temporaneo di personale tra la Regione e gli enti locali del proprio territorio, nonché, previa convenzione, tra la Regione e i restanti soggetti di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 1997(Misure straordinarie di gestione flessibile dell’impiego regionale).

4. Nei casi di trasferimento o delega di funzioni a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose fra enti del Sistema delle Amministrazioni regionali, di cui alla lettera d) del comma 3-bis dell’articolo 1, per la gestione stabile di attività di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al comma 2.”

 

 

Articolo 6

Sostituzione dell’art. 49 della legge regionale n. 43 del 2001

 

1. L’articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 49

Organismi indipendenti di valutazione

 

1. La Giunta regionale, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale, istituisce l’”Organismo indipendente di valutazione”, cui spetta:

a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;

b) la promozione e l’attestazione della trasparenza e dell’integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell’ente;

c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale e all’Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso;

d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2009 da successive leggi statali.

2.L’Organismo indipendente di valutazione è composto da un collegio di tre esperti esterni, nominati dalla Giunta, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere, nonché dei criteri e delle procedure delineati con il regolamento di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, con regolamento, stabilisce:

a) le modalità di individuazione, i requisiti di professionalità dei componenti, nonché le incompatibilità volti a garantire una loro effettiva indipendenza;

b) le indennità per i componenti, con riferimento a quanto previsto per analoghi organismi dell’amministrazione dello Stato;

c) la durata e le modalità di funzionamento del collegio;

d) l’individuazione puntuale dei compiti, con individuazione delle strutture organizzative di cui si avvale per lo svolgimento della propria attività.

4. L’”Organismo indipendente di valutazione” esercita le sue funzioni anche per gli Enti regionali di cui alla lettera c) del comma 3-bis dell’articolo 1, secondo le modalità da definirsi nel regolamento di cui al comma 3. L’Organismo può esercitare le sue funzioni anche per altri Enti pubblici del territorio regionale, previa stipulazione di apposite convenzioni con la Regione.

5. La Giunta regionale istituisce un “Organismo indipendente di valutazione per gli Enti e le Aziende del servizio sanitario regionale”, che svolge, per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, le funzioni individuate e richiamate nel presente articolo. L’organismo di cui al presente articolo, composto da tre esperti esterni, è individuato secondo i criteri e le procedure delineati nel regolamento di cui al comma 3.

6. La costituzione e il funzionamento degli Organismi di valutazione di cui al presente articolo non deve comportare aumenti di spesa con riferimento al complessivo Sistema delle amministrazioni regionali.”

 

 

Articolo 7

Sostituzione dell’art. 52 della legge regionale n. 43 del 2001

 

1. L’articolo 52 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 52

Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione

 

1. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, articola e disciplina un adeguato sistema di controlli interni, acquisito il parere dell’Organismo indipendente di Valutazione di cui all’articolo 49, a garanzia della legalità, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.

2. Ai fini della applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e delle disposizioni statali in materia di trasparenza, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza.

3. I Responsabili di cui al comma 2 individuati dalla Giunta Regionale sono chiamati a svolgere le proprie funzioni anche per gli Istituti e le Agenzie regionali, che a tali fini sono equiparati a tutti gli effetti alle strutture organizzative regionali.

4. La Regione può stipulare accordi con gli Enti regionali di cui alla lettera c) del comma 3-bis dell’articolo 1, per definire le modalità della collaborazione per l’adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nominato dalla Giunta regionale può svolgere le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi.”

 

 

Articolo 8

Modifica dell’art.7 della legge regionale n. 1 del 2012

 

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione) è aggiunto il seguente periodo “La disposizione non si applica ai direttori degli Istituti e Agenzie regionali individuati dall’ articolo 1, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 43 del 2001.”.

 

 

Articolo 9

Capacità assunzionale

 

1. Nel rispetto dei limiti complessivi fissati per le assunzioni dalla legge statale, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i propri enti regionali di cui alla lettera c) del comma 3-bis dell’articolo 1 per assegnare ad essi parte della propria capacità assunzionale, come annualmente determinata.

2. All’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), in quanto ente di nuova istituzione, è consentita la capacità assunzionale necessaria a sostenerne l’adeguata operatività nei limiti delle disposizioni di cui dall’articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010 , n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 

Articolo 10

Abrogazioni

 

1. I commi 1 bis, 3 e 6 dell’articolo 15 e gli articoli 53, 54, 55 e 56 della legge regionale n. 43 del 2001 sono abrogati.

2. L’ articolo 20 della legge regionale n. 2 del 1997 è abrogato.

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