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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4833
Presentato in data: 05/12/2013
"Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazioe sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"" (05 12 13).
Oggetto:
Testo presentato:
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Carini, Pariani, Marani, Mazzotti, Mumolo, Pagani, Piva, Zoffoli e Monari: "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"" (05 12 13).

Presentatori:

Consiglieri Carini, Pariani, Marani, Mazzotti, Mumolo, Pagani, Piva, Zoffoli e Monari.

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE DEI CONSIGLIERI

CARINI, PARIANI, MARANI, MAZZOTTI, MUMOLO,

PAGANI, PIVA E ZOFFOLI:

“NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 “NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381”

 

 


Titolo I

 

FINALITÀ DELLA LEGGE E ISTITUZIONE DELL’ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze ai sensi degli articoli 45 e 117, commi 3 e 4, della Costituzione, con la presente legge riconosce e sostiene il ruolo e la funzione pubblica esercitata dalle cooperative sociali che, al fine della gestione dei servizi alla persona e dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli di cui all’articolo 3, promuovono l’autogestione e la partecipazione dei cittadini, affermandosi come imprese di carattere sociale che costruiscono coesione sociale e beni relazionali, anche in rapporto di sussidiarietà con le amministrazioni pubbliche, con cui collaborano in maniera sinergica per l’erogazione di beni e servizi.

 

2. La presente legge, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” detta norme:

a) per l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali;

b) per determinare, ferma restando la titolarità degli enti locali, le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, progettazione, gestione, realizzazione e valutazione dei risultati del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. A tal fine la presente legge disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle dei servizi pubblici aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale e permanente e di sviluppo dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e deboli;

c) per individuare criteri e modalità di affidamento e conferimento dei servizi a cui devono essere uniformati i rapporti tra istituzioni pubbliche e cooperative sociali o loro consorzi;

d) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

 

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lettera b), la Giunta regionale emana linee guida al fine di garantire, secondo il principio di sussidiarietà, la partecipazione delle cooperative sociali alle diverse fasi di strutturazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

 

4. La Regione valorizza e promuove i patti di partenariato e solidarietà territoriale e sussidiaria, come virtuoso strumento di programmazione e gestione condivisa del sistema dei servizi e delle attività a cui le cooperative sociali, gli altri soggetti dell’economia sociale e del privato no profit e gli enti pubblici contribuiscono nel rispetto delle identità, dei ruoli e delle competenze.

 

5. Nell’ambito dei propri atti di programmazione in materia socio-assistenziale, sanitaria, educativa, formativa e di sviluppo dell’occupazione, la Regione individua strumenti per ottimizzare il raccordo e la collaborazione dei servizi pubblici di cui al comma 2, lettera b) con l’attività svolta dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, accreditati ai sensi della legge regionale n. 2 del 2003.

 

 

Art. 2

Cooperative sociali

 

1. Le cooperative sociali operano, ai sensi della legge n. 381 del 1991, senza fine di lucro con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone attraverso:

a) la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari nonché di formazione professionale e permanente;

b) la gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli di cui all’articolo 3 nei settori industriali, commerciali, di servizi ed agricoli, anche attraverso l’organizzazione delle attività sociali di cui all’articolo 7 della legge regionale. 31 marzo 2009, n. 4 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”.

 

2. Fra le cooperative sociali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rientrano altresì quelle che svolgono anche attività di terapia occupazionale, tirocini formativi, lavoro protetto per persone svantaggiate difficilmente occupabili in attività produttive e che necessitano di una progettazione innovativa integrata finalizzata ad assicurare attività lavorative a persone deboli, anche sostenute dalla pubblica amministrazione.

 

3. Allo scopo di contribuire a mantenere vive e a valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento o di estinzione, le cooperative sociali possono favorire, anche per le finalità di cui all’articolo 13, comma 2, lettera c) della legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, nonché per l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza non economica, la partecipazione di persone giuridiche, ai sensi della vigente normativa, alla costituzione di “cooperative di comunità”, intendendo con tale definizione, ai soli fini della presente legge ed in vacanza di una legge statale che le riconosca, le cooperative sociali promosse da soci che appartengono alla comunità stessa o la eleggono come propria e tese alla produzione di beni e servizi per la comunità medesima.

 

4. Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 381 del 1991, le norme relative agli specifici settori in cui le stesse cooperative operano.

 

5. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 381 del 1991.

 

 

Art. 3

Persone svantaggiate e deboli

 

1. Sono persone svantaggiate i soggetti di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991.

 

2. Sono persone deboli, ai fini delle presente legge, i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 18, del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 “Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)” nonché le persone che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all’articolo 22 della legge n. 328 del 2000.

 

3. Sono destinatari dei servizi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) tutte le persone bisognose di interventi sociali connessi all’età, alla condizione personale o familiare, alla condizione sociale.

 

4. Secondo quanto disposto all’articolo 4, comma 2 della legge 381 del 1991, solo le persone svantaggiate di cui al comma 1 concorrono al raggiungimento del trenta per cento dei lavoratori necessario al mantenimento dello status di cooperativa sociale di cui alla lettera b), comma 3, dell’articolo 4. Nelle cooperative sociali ad oggetto plurimo tale percentuale è determinata esclusivamente in rapporto al numero complessivo dei lavoratori impiegati in attività di tipo B.

 

5. Il trenta per cento di cui al comma 3 è calcolato avendo a riferimento i lavoratori soci e non soci impiegati in attività di tipo B.

 

 

Art. 4

Albo regionale delle cooperative sociali

 

1. È istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’articolo 9 della legge n. 381 del 1991.

 

2. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo le cooperative sociali e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.

 

3. L’Albo si articola nelle seguenti Sezioni:

a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale e permanente;

b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - industriali, commerciali, di servizi ed agricole, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli;

c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da soggetti giuridici costituiti quali cooperative sociali.

 

4. Le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art.1 della legge n. 381 del 1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell’Albo regionale alle seguenti condizioni:

a) l’organizzazione amministrativa della cooperativa sociale deve essere tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate;

b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell’oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;

c) la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 della legge n. 381 del 1991 deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.

 

5. Per le cooperative aventi sede sul territorio regionale l’iscrizione all’Albo è condizione per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

 

6. Le cooperative aventi sede al di fuori del territorio regionale possono concorrere all’affidamento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) solo se soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo regionale.

 

7. L’iscrizione all’Albo è inoltre condizione per:

a) la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa regionale a favore delle cooperative sociali;

b) la stipula, per i consorzi di cui al comma 3, lettera c), delle convenzioni quadro di cui all’articolo 22 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;

c) la stipula delle convenzioni di cui all’art. 22 della legge regionale n. 17 del 2005;

d) la collaborazione con la Regione e gli Enti locali nella programmazione e nella realizzazione delle attività di formazione permanente degli adulti.

 

8. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all’articolo 114 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, l’iscrizione all’Albo regionale soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 117 del medesimo Testo Unico.

 

9. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione sociale e lavorativa di persone portatrici di handicap, l’iscrizione all’Albo regionale è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

 

10. Le modalità, le procedure e le condizioni per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione dell’Albo sono stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.

 

11. La revisione dell’Albo di cui al comma 10 avviene di norma con cadenza annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative.

 

 

Titolo II

 

RACCORDO CON L’ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI, EDUCATIVI, DIDATTICI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E PERMANENTE E DI SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE

 

Art. 5

Contratto di servizio per la regolamentazione dei servizi alla persona

 

Ai sensi dell’art. 38 della legge regionale n. 2 del 2003, e della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”, le Amministrazioni competenti che garantiscono per mezzo di cooperative sociali i servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari che risultino autorizzati o accreditati, provvedono alla stipula con queste di appositi contratti di servizio ovvero di convenzioni aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva dei servizi.

 

 

Art. 6

Raccordo con le politiche attive del lavoro

 

La Regione riconosce prioritariamente la cooperazione sociale quale soggetto per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale. In particolare possono essere previsti all’interno dei piani regionali di politica del lavoro interventi volti a:

a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;

b) sviluppare nuova occupazione a favore delle persone in condizioni di svantaggio personale e sociale nel mercato del lavoro, anche attraverso il supporto alle cooperative sociali che in qualità di imprese di transizione accompagnano questi soggetti verso contesti produttivi che non abbiano come finalità l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo;

c) definire opportunità di mercato per le cooperative sociali, con particolare riferimento a quelle di tipo B;

d) sostenere nell’ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale;

e) riconoscere nuove professionalità propedeutiche all’erogazione di servizi innovativi alla persona, stabilendone le modalità di certificazione secondo le norme regionali.

 

 

Art. 7

Raccordo con le attività di formazione professionale

 

1. Ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi formativi, rivolti ai loro dipendenti e alle persone svantaggiate e deboli di cui all’articolo 3, previsti nell’ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria.

 

2. Nell’ambito della propria programmazione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro, la Regione definisce le modalità di raccordo, tramite la Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all’articolo 20, con le cooperative sociali e i loro consorzi riguardo alla formazione di base ed all’aggiornamento degli operatori.

 

3. La Regione può individuare nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e riconoscere esperienze e profili professionali innovativi già esistenti nei servizi alla persona ovvero funzionali a questi. A tal fine possono essere previsti nuovi criteri e modalità di validazione della certificazione di nuove professionalità nel rispetto delle competenze e della normativa vigente in materia di professioni.

 

4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, in collaborazione con gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003, possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonché iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, ferme restando le disposizioni di legge in ordine al rilascio di attestati di qualifica.

 

5. In relazione a quanto previsto nel presente articolo gli organismi di formazione professionale accreditati possono prevedere negli organi di gestione la presenza di rappresentanti della cooperative sociali, anche al fine di orientare la propria programmazione delle attività ai fabbisogni formativi delle stesse cooperative sociali.

 

6. La Regione, in sede di contrattazione decentrata, riconosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative sociali iscritte, la partecipazione alle attività formative di cui alla legge regionale n. 12 del 2003.

 

 

Art. 8

Formazione permanente per gli adulti

 

1. Ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi formativi rivolti agli adulti, previsti nell’ambito della programmazione regionale e nei programmi di iniziativa comunitaria.

 

 

Titolo III

 

AFFIDAMENTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI E CLAUSOLE SOCIALI

 

Art. 9

Ambito di applicazione e principi comuni

 

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alla Regione, agli Enti, alle Agenzie da essa dipendenti, alle società partecipate, nonché alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

 

2. Gli enti locali, anche organizzati in forma associata, nelle forme previste dalla vigente normativa, possono applicare le disposizioni di cui al presente Titolo nell’esercizio dell’azione amministrativa.

 

3. La Regione può supportare gli enti locali, nelle forme previste dall’ordinamento, ai fini dell’applicazione della presente legge, anche mediante appositi accordi o protocolli d’intesa.

 

4. L’affidamento e l’esecuzione dei servizi di cui al presente Titolo devono comunque garantire:

a) la qualità del servizio, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della valutazione della migliore offerta, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

b) la tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali, in applicazione della vigente disciplina statale;

c) il confronto, anche tecnico, finalizzato ad individuare le forme di affidamento più idonee a salvaguardare la qualità del servizio e i bisogni degli utenti;

d) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;

e) la partecipazione dei vari portatori locali di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;

f) la previsione puntuale nello statuto della categoria di servizio oggetto dell’affidamento o del conferimento;

g) la solidità di bilancio dell’impresa, nonché la comprovata competenza ed esperienza imprenditoriale adeguata;

h) il rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, con particolare riferimento alle figure professionali individuate ed alle tabelle ministeriali in materia di retribuzione;

i) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

j) la qualificazione professionale degli operatori, nonché la pianificazione dei percorsi di riqualificazione e formazione permanente;

k) la valutazione comparata costi/qualità, desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati, sulla base di criteri o linee guida di congruità predisposti dalla Giunta regionale con apposito atto;

l) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali per la regolarità contributiva.

 

5. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 ricorrono alla programmazione dei servizi, con le modalità previste dall’articolo 271 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente Titolo.

 

6. In ragione della natura dei servizi di cui al presente Titolo e delle finalità della presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici, di cui ai commi 1 e 2, laddove l’affidamento dei servizi avvenga nella forma della concessione, di cui alla disciplina vigente, possono prevedere negli atti di gara il divieto al ricorso al subappalto e all’avvalimento.

 

7. Nel rispetto della vigente disciplina, statale e regionale, anche di settore, le disposizioni previste agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini dell’attuazione della presente legge ed in applicazione dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, possono trovare applicazione nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi pubblici indette dagli enti ed amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.

 

 

Art. 10

Affidamento dei servizi sociali e sanitari

 

1. L’affidamento dei servizi di cui all’articolo 4, comma 3, lett. a) avviene secondo le modalità previste agli articoli 38 e 41 della legge regionale n. 2 del 2003 nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.

 

2. La Regione, ai fini della promozione e dello sviluppo della cooperazione sociale ed in attuazione della presente legge, nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, incentiva, nei modi di legge, il ruolo della cooperazione sociale nella programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2003.

 

3. Nell’ambito delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica dei servizi di cui al comma 1, è facoltà della stazione appaltante inserire negli atti di gara idonea clausola sociale per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e soggetti deboli, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 381 del 1991 e dell’articolo 3 della presente legge.

 

 

Art. 11

Affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per finalità di inserimento lavorativo

 

1. Gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 9, comma 1 destinano, in ragione della natura, oggetto ed equilibrio tecnico-economico dell’approvvigionamento, alla spesa per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, calcolata al netto dell’IVA, ove dovuta, una percentuale di almeno il 5% dell’importo complessivo dell’approvvigionamento di servizi, purché tali contratti siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate e soggetti deboli.

 

2. In attuazione della presente legge, alle procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo partecipano le cooperative sociali di inserimento lavorativo ed i Consorzi, iscritti nell’apposito Albo regionale, ai sensi dell’articolo 4.

 

3. Oltre a quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, le procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento delle seguenti finalità e considerare i seguenti elementi:

a) numero delle persone svantaggiate assunte;

b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;

c) ruolo e profilo professionale di riferimento;

d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;

e) numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;

f) rendicontazione sociale e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo;

g) semplificazione degli oneri amministrativi ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 180 del 2011.

 

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle procedure indette dagli enti di cui all’articolo 9, comma 2.

 

 

Art. 12

Modalità di scelta del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria

 

1. Le modalità di selezione del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria devono, tra l’altro, tener conto della qualificazione e dell’esperienza nel settore specifico di attività oggetto dell’affidamento.

 

2. I consorzi saranno comunque vincolati a dichiarare, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, le Cooperative di tipo B affidatarie del servizio.

 

3. L’affidamento dei servizi avviene ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991, garantendo un adeguato confronto concorrenziale tra gli operatori, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e nel rispetto dei principi generali della trasparenza dell’azione amministrativa. È fatto salvo l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, nelle ipotesi normativamente previste.

 

4. Al fine di invitare i soggetti interessati all’affidamento dei servizi di cui al presente articolo, le singole amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere, alternativamente, all’istituzione di apposito Elenco speciale aperto, articolato per settore merceologico, al quale le cooperative sociali ed i consorzi di inserimento lavorativo di cui alla presente legge possono iscriversi, oppure alla pubblicazione, nei modi di legge, di un Avviso pubblico per eventuali manifestazioni di interesse all’affidamento dei servizi in oggetto.

 

5. Le singole amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di funzionamento dell’Elenco speciale e della procedura di manifestazione di interesse di cui al comma 4.

 

6. Le offerte, in ragione delle finalità della presente legge, dovranno garantire il rispetto di quanto previsto ai precedenti articolo 9, comma 4 e articolo 11, comma 3.

 

7. Nelle Commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti socio-lavorativi, appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza nell’organico anche temporanea, appartenente ad altro Ente o Amministrazione, che sia comunque in possesso di requisiti idonei in relazione all’oggetto dell’affidamento.

 

 

Art. 13

Clausole sociali per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria

 

1. Nei bandi di gara e nei capitolati d’oneri degli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate e deboli di cui all’articolo 3, con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

2. Il progetto di inserimento lavorativo previsto dalla clausola sociale può essere valutato ai fini dell’attribuzione dei punteggi nell’offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nel perseguimento delle finalità di cui al presente Titolo e nel rispetto del principio di proporzionalità.

 

3. Nelle Commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti socio-lavorativi, appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza nell’organico, anche temporanea, avvalendosi di personale appartenente ad altro Ente o Amministrazione, che sia comunque in possesso di requisiti idonei in relazione all’oggetto dell’affidamento.

 

 

Art. 14

Verifica dell’esecuzione dell’affidamento

 

1. L’ufficio committente, nell’ambito delle proprie prerogative di monitoraggio e controllo del contratto, stabilite dalla vigente disciplina statale, verifica, tra l’altro, l’adempimento degli obblighi relativi agli inserimenti lavorativi, anche a seguito di comprovata, circostanziata e specifica segnalazione della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all’articolo 20.

 

2. La violazione dell’obbligo di inserimento di persone svantaggiate dichiarato in sede di offerta comporta la risoluzione del contratto.

 

 

Titolo IV

 

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

 

Art. 15

Fondo rischi consortile

 

1. La Regione eroga contributi al Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative di cui all’articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 “Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione” al fine di costituire e integrare un fondo rischi consortile per le cooperative sociali iscritte ed i loro consorzi.

 

2. Il fondo rischi è destinato ad interventi per:

a) l’abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;

b) agevolare l’accesso al credito a breve, medio e lungo termine;

c) prestare garanzie su depositi cauzionali e fideiussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d’appalto o comunque per l’affidamento di servizi;

d) l’attivazione di strumenti anche sperimentali ed innovativi di finanza sociale interattiva, destinati alla partecipazione diretta o indiretta del Consorzio fidi al capitale di rischio delle cooperative sociali o dei loro consorzi, a condizione che tali strumenti siano comunque connessi all’attivazione di nuovi servizi;

e) favorire e valorizzare processi di aggregazione, fusione e incorporazione tra cooperative sociali.

 

3. La Giunta regionale con propria delibera determina, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli e le priorità di destinazione.

 

4. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile sono destinati all’incremento del fondo stesso e potranno essere eventualmente utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso.

 

 

Art. 16

Sostegno all’inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili nel mercato del lavoro

 

1. La Regione favorisce l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere ai datori di lavoro che assumano dette persone con contratto di lavoro di apprendistato o a tempo indeterminato un contributo fino al trenta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore a due anni.

 

2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che assuma tali soggetti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato con contributi fino al settanta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore a due anni. Nel caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.

 

3. La Giunta regionale determina entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso e di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 17

Affidamento di beni immobili o strumentali e sostegno ad interventi edilizi e di risparmio energetico

 

1. Le attività di edificazione, ristrutturazione o adeguamento di immobili effettuate dalle cooperative sociali o da loro consorzi sono caratterizzate dalla prevalenza dello scopo mutualistico qualora esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) di cui sono titolari o concessionari le medesime cooperative o loro consorzi.

 

2. La Regione, nel rispetto delle direttive europee, della normativa nazionale e della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, incentiva la realizzazione da parte delle cooperative sociali di interventi di risparmio energetico, di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, di interventi per il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e sicurezza di edifici e impianti, qualora tali impianti siano di servizio a strutture esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e che mantengano nel tempo la destinazione d’uso vincolata ai medesimi servizi e attività.

 

3. Alle cooperative sociali potranno essere affidati beni immobili o strumentali pubblici in concessione gratuita o onerosa per la realizzazione di progetti volti al perseguimento del loro scopo sociale, alla creazione di nuova occupazione nel settore della green economy, alla fornitura di servizi di informazione volti a diffondere la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità e a facilitare il miglioramento dell’efficienza energetica, alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare innovazione tecnologica, efficienza, uso razionale delle risorse e tutela dell’ambiente.

 

4. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Regionale, detta linee guida per consentire alle pubbliche amministrazioni di procedere agli affidamenti di cui al comma 3, ovvero per regolamentare la partecipazione delle cooperative sociali all’acquisizione dei cespiti pubblici dismessi.

 

 

Art. 18

Contratti

 

1. Nell’affidamento di fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali si applica compiutamente il contratto collettivo nazionale siglato dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni di rappresentanza delle cooperative sociali maggiormente rappresentative.

 

2. Per il pagamento dei corrispettivi dovuti alle cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi, le amministrazioni pubbliche appaltanti devono fissare il calendario massimo dei pagamenti secondo la normativa vigente.

 

3. In caso di ritardi nei pagamenti, gli enti pubblici si impegnano a versare alla cooperative sociali gli interessi di legge ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

 

 

Art. 19

Struttura regionale di acquisto

 

L’agenzia di cui all’articolo 19 della legge regionale. 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, può prestare i propri servizi in favore delle cooperative sociali di cui alla presente legge, nel limite dei servizi gestiti in regime di accreditamento regionale o comunque convenzionati con gli enti pubblici.

 

 

Titolo V

 

COMMISSIONE CONSULTIVA SULLA COOPERAZIONE SOCIALE

 

Art.20

Istituzione e durata

 

1. Al fine di favorire il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale, è istituita presso la Presidenza della Giunta la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

a) il Presidente della Giunta, o suo delegato, che la presiede;

b) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni delle cooperative più rappresentative a livello regionale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”“;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

d) un rappresentante designato dall’ANCI;

e) un rappresentante designato dall’UPI;

f) tre membri eletti dall’Assemblea Legislativa con voto limitato a due.

 

2. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta e resta in carica per il periodo coincidente con il mandato della Giunta stessa.

 

 

Art. 21

Finalità e funzionamento della Commissione

 

1. La Commissione di cui all’articolo 20 svolge funzioni consultive e propositive in supporto alla Giunta regionale su tematiche sociali, sanitarie, educative, di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione.

 

2. In particolare la Commissione esprime pareri e proposte in relazione:

a) agli schemi di provvedimenti programmatori relativi alle politiche e ai settori di interesse delle cooperative sociali;

b) agli schemi tipo di convenzione di cui all’articolo 5, comma 1 della legge n. 381 del 1991;

c) ai criteri e sulle proposte di deliberazione relative alla definizione e alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge;

d) alla definizione di attività per la conoscenza, lo studio e la divulgazione del valore sociale ed economico della cooperazione sociale;

e) alla redazione della relazione di cui all’articolo 24, comma 1, anche coinvolgendo, in forma di valutazione partecipata, i soggetti pubblici e della cooperazione;

 

3. La Commissione formula altresì alla Giunta regionale osservazioni sulla richiesta di parere da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 “Provvedimenti per la cooperazione”. A tal fine la richiesta di parere è trasmessa dalla Giunta regionale alla Commissione.

 

4. La Commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti.

 

5. La Commissione, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, può avvalersi del supporto dei Servizi della Direzione Generale competente.

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 22

Rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato

 

I finanziamenti di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di stato.

 

 

Art. 23

Norma finanziaria

 

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4”.

 

 

Art. 24

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere la cooperazione sociale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) evoluzione, diffusione e caratteristiche delle cooperative sociali operanti sul territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale;

b) quali azioni di raccordo con le attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale e permanente e di sviluppo dell’occupazione sono state realizzate e come hanno contribuito a incrementare l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli;

c) come le modifiche introdotte in materia di affidamento e le clausole sociali hanno contribuito a sostenere l’attività delle cooperative sociali, evidenziando eventuali criticità riscontrate;

d) risultati raggiunti e risorse stanziate per gli interventi di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale previsti dal Titolo IV della legge.

 

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

 

 

Art. 25

Abrogazioni

 

1. È abrogata la legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381”.

 

2. Sono abrogati la lettera j) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” ed il Capo IV del Titolo III del Regolamento Regionale 23 aprile 2009, n.2, “Regolamento di semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale in attuazione dell’art. 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4”.

 

 

Art. 26

Norme transitorie e finali

 

Restano salve le iscrizioni all’Albo disposte ai sensi della legge regionale. n. 7 del 1994 e successive modificazioni, nonché le domande presentate in epoca anteriore alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 10.

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