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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5087
Presentato in data: 04/02/2014
"Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari" (delibera di Giunta n. 80 del 27 01 14).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Il percorso

Successivamente al mandato della Giunta regionale di procedere alla realizzazione di un progetto di legge per la promozione della legalità nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari, sono stati realizzati numerosi incontri con le Associazioni imprenditoriali e sindacali regionali.

E’ stato inoltre costituito un gruppo di lavoro interdirezionale coordinato dal Servizio Opere e lavori pubblici, Legalità e Sicurezza, Edilizia pubblica e privata.

Dal confronto costruttivo con gli esperti dei settori sono emerse proposte condivise e richieste di approfondimento di vari aspetti legati alle competenze regionali, all’individuazione di strumenti efficaci da realizzare per alzare l’asticella della legalità, all’equilibrio tra le modalità di monitoraggio e di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

L’esito del lavoro ha permesso di definire una proposta di legge regionale (vedi allegato) che è stata perfezionata negli ultimi mesi attraverso incontri mirati sulle valutazioni delle proposte formalizzate dalle Parti Sociali.

Il lavoro svolto è nel solco del "Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", siglato a dicembre 2011 che definisce i criteri base necessari per affrontare la crisi: lavoro e impresa, qualità sociale e sostenibilità dello sviluppo.

Credibilità, trasparenza ed efficienza delle istituzioni e della pubblica amministrazione, riconoscimento del valore del lavoro e dell’impresa, responsabilità sociale dell’impresa e dei servizi pubblici locali, partecipazione dei lavoratori, riduzione delle disuguaglianze, promozione dei diritti universali e mobilità sociale fondata sul merito e sulle pari opportunità, legalità e sicurezza, sono condizioni fondamentali per lo sviluppo economico e la coesione sociale.

Il progetto di legge completa l’impegno che la Regione si è assunta sul tema della legalità già con le leggi regionali n. 2/2009, 11/2010 e 3/2011, dotandosi di ulteriori strumenti di contrasto alle infiltrazioni mafiose e criminali, di controllo della legalità e di tutela e sicurezza del lavoro.

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle politiche regionali di sviluppo, ha da tempo riconosciuto l’importanza strategica dei settori dell’autotrasporto del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari, in quanto spina dorsale delle attività produttive della nostra regione. Il plauso delle parti sociali è stato espresso nell’ultimo incontro del 28 ottobre, oltre per il metodo partecipato del lavoro svolto fin qui, anche per la visione integrata raggiunta sul tema della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazioni merci e dei servizi complementari.

L’esigenza, condivisa con le parti sociali, di definire un provvedimento normativo che possa aumentare il grado di legalità e di responsabilità sociale, nasce dalla volontà diffusa di contrastare l’inaccettabile idea che lo sviluppo delle imprese non sia coniugabile con il rispetto delle regole della concorrenza e della sicurezza del lavoro.

 

Le traiettorie politiche ed operative

L’obiettivo di definire uno strumento legislativo, tenendo conto dei limiti di competenza previsti per le Regioni, delle criticità evidenziate e mettendo in valore le diverse esperienze positive sul territorio regionale, si è sviluppata secondo le seguenti principali linee di intervento:

innovare le azioni di contrasto, dando incisività all’azione di controllo, vigilanza e segnalazione agli Enti competenti, ad esempio, sulle modalità di verifica dei requisiti previsti dalle norme nazionali per l’autotrasporto; sui trasporti effettuati dalle cave sul territorio regionale, ecc.

sottrarre opportunità, non lasciare che le organizzazioni mafiose occupino spazi vuoti, cioè dove manca sostanzialmente l’intervento delle istituzioni, impedire che l’imprenditoria sana trovi più vantaggioso fare affari con la mafia: questo deve guidare il nostro impegno negli anni futuri;

resistenza culturale della società civile: in Emilia Romagna le organizzazioni mafiose non hanno guadagnato legittimazione e consenso, non hanno costruito un proprio capitale sociale.

Tali linee discendono dalla consapevolezza che vi sono interi segmenti territoriali piuttosto che produttivi dove l’attività ispettiva pare poco efficace. L’opera di contrasto va resa più incisiva ed omogenea su tutto il territorio regionale.

La necessità è confermata anche da molti episodi recenti quali quelli nel comprensorio della ceramica compreso tra le province di Modena e Reggio Emilia, al CAAB, Interporto, ecc.  .

Il progetto di legge individua strumenti e modalità sia per la committenza pubblica, sia per la committenza privata, spingendosi al confine delle competenze, ma sempre rispettando i ruoli e le funzioni assegnate dalla Costituzione.

La volontà condivisa e declinata con le parti sociali è stata quella di dotarsi di strumenti efficaci (ad esempio l’elenco di merito) che diventino un modello, sia per l’Emilia-Romagna, sia per il livello nazionale. Da qui l’importanza di far discendere forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Amministrazioni pubbliche, le Parti Sociali, la Direzione Regionale del Lavoro, le DTL, INAIL, le strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione, ecc…

Il progetto di Legge d’iniziativa della Giunta della Regione Emilia-Romagna rafforza l’impegno sul tema della legalità degli ultimi anni, per dare degli strumenti di intervento più incisivi, alla luce di preoccupazioni forti sulla presenza mafiosa. Una presenza che è diventata, senza che si possa parlare di controllo del territorio, sicuramente più diffusa, più evidente e più pericolosa.

Il provvedimento normativo proposto completa un obiettivo fondamentale previsto nel programma di legislatura insieme alle seguenti due leggi regionali di questa legislatura:

la n. 11/2010 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”, che interviene a regolamentare un settore delicato ed importante, quale quello dei contratti pubblici e dell’edilizia, anche privata, introducendo nuove forme di controllo da un lato e di premialità dall’altro per le imprese virtuose;

la n. 3/2011, “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, con il compito di definire un quadro in cui le diverse politiche regionali attuabili possano coordinarsi efficacemente; il provvedimento normativo proposto completa un obiettivo fondamentale previsto nel programma di legislatura.

Infatti, è obiettivo prioritario di queste leggi garantire una presenza istituzionale efficace della Regione Emilia–Romagna, che si muova nell’ambito delle competenze costituzionali, in una prospettiva di cooperazione intersettoriale all’interno della regione stessa, e di cooperazione istituzionale con altri enti - in primo luogo con il sistema delle autonomie locali – con l’associazionismo e il volontariato, con le associazioni imprenditoriali, il sindacato,  con il sistema scolastico, con gli organi che hanno competenza in materia di contrasto e repressione del fenomeno.

In sintesi, un progetto di legge regionale che tiene conto sia dell’esperienza acquisita da quanto già disposto dalla legge regionale 11/2010 sulla legalità in edilizia, applicata anche per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, sia dalla L.R. 3/2011 sulla promozione della cultura della legalità e sui beni confiscati alla mafia.

Vogliamo dare continuità e rafforzare la nostra azione con la stessa consapevolezza, determinazione e insistenza che ci ha caratterizzato fin d’ora. Solo così riusciremo a frenare i tentativi della mafia di costruire meccanismi di consenso sociale e di legittimazione.

 

L’articolato di legge regionale (vedi allegato)

Il Progetto di Legge regionale è articolato in 4 Titoli e 18 articoli: il primo Titolo è inerente alle disposizioni generali; il secondo è relativo alle disposizioni per i settori dell’autotrasporto, dalle movimentazioni merci e dai servizi complementari; il terzo Titolo riguarda le disposizioni per il settore del facchinaggio e dei servizi complementari; il quarto è relativo alle disposizioni finali.

 

All’art. 1 del Titolo I vengono definiti i principi e le finalità che promuovono la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori oggetto dei Titoli secondo e terzo, più dettagliatamente l’azione della Regione va, dall’adozione di procedure finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione, alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, alla promozione di iniziative di coordinamento e cooperazione istituzionale; dall’adozione e diffusione di buone pratiche di responsabilità sociale da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, all’attività di formazione e di sensibilizzazione su questi temi, rivolta ai lavoratori, agli operatori economici e ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Queste azioni sono finalizzate a favorire la legalità, e a prevenire i rischi, a contrastare gli effetti delle infiltrazioni delle associazioni mafiose comprendendo anche la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata e mafiosa attraverso lo strumento della legalità delle e nelle condizioni di lavoro.

La Regione promuove questi interventi anche in collaborazione con lo Stato in armonia con le leggi regionali n. 11/2010 e n. 3/2011.

All’art. 2 e 3 sono indicate, oltre all’ambito di applicazione, le definizioni di attività di autotrasporto di merci per conto terzi e in conto proprio, di attività di facchinaggio e di attività di movimentazione delle merci.

Nei settori di cui alla definizione di tale articolo la Regione promuove iniziative di educazione alla legalità anche potenziando specifiche iniziative di formazione. Inoltre promuove in accordo con gli Enti competenti in materia previdenziale, assicurativa di vigilanza ed immigrazione, specifiche iniziative di divulgazione e informazione per sensibilizzare i lavoratori dei settori interessati.

Con l’art. 4 viene definita la promozione della responsabilità sociale delle Imprese da parte della Regione che la promuove in attuazione e con le modalità previste dal capo VIII della LR n. 17/2005 (Norme per la promozione della occupazione, della qualità sicurezza e regolarità del lavoro) e nel rispetto delle proprie competenze istituzionali. Per promuovere altresì l’introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dei contratti pubblici di lavoro servizio e forniture, predisponendo linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti. La tutela di tali interessi si definisce definendo le prestazioni dell’oggetto di affidamento, i sub-criteri per l’individuazione dell’offerta più economicamente più vantaggiosa e le condizioni di esecuzione. La Regione promuove altresì, anche a seguito di accordi, l’introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dei contratti nei confronti dei committenti privati che affidano l’esecuzione di contratti nazionali ad imprese del settore che svolgono la loro attività secondo i principi di responsabilità sociale.

Con l’art. 5 la Regione promuove iniziative di informazione e formazione volte a diffondere tra i lavoratori, compresi i soci lavoratori di società cooperative, la conoscenza, la diffusione e l’applicazione di condizioni regolari di lavoro.

Si segnala che con l’art 6, la Regione attraverso questo Progetto di Legge, istituisce un elenco di merito degli operatori economici nei settori dell’autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari. L’iscrizione a tale elenco è volontaria e prevede, da parte dei soggetti il possesso dei requisiti di regolarità sotto il profilo contributivo e anti-mafia, e può essere assunto quale criterio di valutazione finalizzato all’erogazione dei contributi pubblici regionali.

Con questo progetto di Legge con l’art 7 la Regione istituisce anche una Consulta regionale per la legalità e la promozione della responsabilità sociale nei settori definiti all’art. 2 che può formulare valutazione, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio previsto in questo Progetto di Legge nonché per l’attuazione e la revisione della disciplina vigente. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale.

 

Il Titolo II articola le “Disposizioni per i settori dell’autotrasporto, della movimentazione delle merci e dei servizi complementari” promuovendo all’art 8 le misure di trasparenza e a sostegno della legalità che si attuano anche mediante specifiche intese con gli Enti pubblici competenti ad autorizzare l’esercizio dell’attività di autotrasportatore e ad esercitare la vigilanza sul suo corretto svolgimento. La finalità di questo articolo è quella di adottare delle misure per assicurare la più ampia circolazione di informazioni e dati utili per controllare e monitorare la regolarità del trasporto e, verificare con le Amministrazioni locali e le Strutture regionali competenti le criticità che emergono in tema di legalità valutandone inoltre la gravità del fenomeno per definire e proporre opportune misure di promozione della legalità.

 

Il successivo art. 9 definisce le funzione della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell’autotrasporto di merci, funzioni che vengono espletate dall’Osservatorio del settore dell’Autotrasporto di merci anche in collaborazione con gli osservatori locali per il monitoraggio e l’analisi. Tra le funzioni dell’Osservatorio la Regione svolge attività volte ad acquisire informazioni e dati utili per il monitoraggio delle attività degli operatori economici del settore favorendo la rilevabilità dei flussi finanziari ed elaborando i dati relativi al monitoraggio al fine di individuare e di diffondere e supportare buone pratiche volte ad obiettivi di legalità, trasparenza e responsabilità sociale. Le funzioni dell’Osservatorio sono inoltre svolte attraverso un sistema informativo per la condivisione di dati utili per il controllo della legalità come definito all’art. 10.

All’art. 11 si introduce il coordinamento regionale delle funzioni di gestione degli Albi degli autotrasportatori e del rilascio delle licenze. Tale coordinamento si concretizza attraverso il tavolo di lavoro a cui partecipano i responsabili della gestione degli albi provinciali e degli elenchi delle licenze per l’esercizio dell’autotrasporto delle merci per conto proprio.

Con l’art. 12 la Regione promuove l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dei fenomeni di illegalità nelle aree di sosta.

Si pone particolare attenzione con l’art. 13, agli adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante a attività estrattive. Infatti le Imprese di autotrasporto dovranno comunicare, anche ai fini dell’inserimento nel sistema informativo individuato all’art. 10, i dati identificativi dei mezzi di cui si avvalgono per il trasporto del materiale. Se il trasporto del materiale estratto è effettuato in conto proprio tale comunicazione è a carico del soggetto autorizzato all’ attività estrattiva, se invece tali soggetti richiedenti si avvalgono di imprese di autotrasporto dovranno verificare che queste imprese comunichino i dati al sistema informativo, pena la sospensione dell’attività estrattiva per un periodo che va da un minimo di uno a un massimo di sei mesi.

Il Titolo III è relativo alle disposizioni per il settore del facchinaggio e dei servizi complementari così come definito all’art. 2. Al comma 1 dell’art. 14 la Regione promuove forme di collaborazione con le Autorità competenti al fine di contrastare il fenomeno di caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro, attraverso qualsiasi forma di sfruttamento dei lavoratori e dell’utilizzo non regolare degli stessi. Per contribuire a questa attività di contrasto la Regione promuove la stipulazione di accordi e protocolli d’intesa con tutti gli organismi istituzionali per attuare un’attività di monitoraggio e successiva diffusione di dati, informazioni e segnalazioni relativi alla disapplicazione o non corretta applicazione dei contratti di lavoro di settore.

Con l’art. 15 si istituisce un elenco regionale dei prezzi relativi ai servizi di facchinaggio, ai servizi complementari e all’attività di logistica. Tale elenco regionale comunque costituisce mero strumento di supporto per la committenza pubblica ed orientamento per la valutazione della congruità delle attività di questo settore.

La Regione con questo progetto di Legge, inoltre, attraverso la redazione di specifici bandi, intende concedere contributi alle Imprese del settore. L’art 16 definisce i criteri prioritari di valutazione per l’accesso ai contributi.

Col Titolo IV si hanno le disposizioni finali quali la “clausola valutativa” (art. 17) e la “norma finanziaria” (art. 18).

 

Inquadramento generale e alcuni caratteri quali e quantitativi

Nello scenario italiano della Logistica, l’Emilia-Romagna svolge un ruolo fondamentale sia per la logistica al servizio del sistema economico regionale, sia come snodo nazionale.

La logistica delle merci e le sue funzioni rappresentano un capitolo centrale del PRIT 1998-2010 (terminato ed in fase di rinnovo) così come l’attenzione dedicata alle infrastrutture portanti: Porto di Ravenna, Interporto di Bologna e sistema delle Piattaforme Logistiche, riordino del sistema ferroviario regionale, autostrada regionale Cispadana ed altro ancora.

Nella riflessione avviata per il nuovo PRIT a fianco del sistema infrastrutturale si aprono spazi di attenzione per interventi di sostegno alla qualificazione del sistema delle imprese.

Anche in Emilia-Romagna la logistica si presenta come un’opportunità sia per le realizzazioni infrastrutturali sia per le potenzialità gestionali.

 

Autotrasporto

L’autotrasporto merci su strada è caratterizzato dalla forte presenza di imprese di piccola dimensione. Secondo i dati 2012 del Registro delle imprese, l’Emilia-Romagna conta 6.807 imprese attive di autotrasporto merci su strada con un solo addetto, equivalenti al 61,8 per cento del totale, a fronte della media nazionale del 49,1 per cento. In Italia nessun altra regione registra una percentuale pari o superiore, in un arco compreso tra il 55,8 per cento del Friuli-Venezia Giulia e il 34,3 per cento della Campania. Se sommiamo alle imprese con un addetto quelle della classe da 2 a 5 addetti, si ha un totale di quasi 9.600 imprese, con una incidenza dell’87,0 per cento sul totale (78,1 per cento la media nazionale) e anche in questo caso l’Emilia-Romagna si trova al vertice della graduatoria nazionale. Per quanto concerne la forma giuridica, il 79,0 per cento delle imprese di autotrasporto merci su strada emiliano romagnole è organizzato in impresa individuale, in misura largamente superiore alla media nazionale del 66,2 per cento. Anche in questo caso la percentuale dell’Emilia-Romagna è la più elevata del Paese. La forma giuridica più diffusa, dopo l’impresa individuale, è la società in nome collettivo, le cui 950 imprese attive hanno inciso per l’8,6 per cento, in misura più contenuta rispetto alla media nazionale (10,3 per cento). Nell’ambito delle società di capitali, la forma più diffusa è quella a responsabilità limitata, con 703 imprese equivalenti al 6,4 per cento del totale contro il 12,0 per cento della media nazionale.

Per riassumere, l'Emilia-Romagna dispone di una struttura aziendale molto più sbilanciata verso la piccola dimensione di imprese a carattere familiare, monoveicolari, piuttosto consistente rispetto al Paese. Non è quindi un caso se a fine 2012 l'incidenza delle imprese artigiane attive sul totale del trasporto merci su strada si è attestata in Emilia-Romagna all’87,2 per cento, rispetto al 69,0 per cento dell'Italia. Appare pertanto conseguente che la capitalizzazione delle imprese sia più contenuta rispetto alla media nazionale. A fine 2012 le imprese attive prive di capitale sociale hanno inciso per il 77,2 per cento del totale, a fronte della media nazionale del 64,3 per cento. Nessuna regione italiana ha registrato una quota più elevata, in un arco compreso tra il 74,9 per cento della Puglia e il 32,0 per cento del Trentino-Alto Adige. Di contro le imprese più capitalizzate, con almeno 500.000 euro di capitale sociale sono risultate appena 53 sulle 606 nazionali, equivalenti allo 0,5 per cento del totale, rispetto allo 0,6 per cento del totale nazionale.

Secondo i dati provvisori del Sistema di monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro (Smail), a fine giugno 2012 il settore del trasporto terrestre e trasporto mediante condotte poteva contare Emilia-Romagna su 48.316 addetti distribuiti in 15.766 unità locali con addetti, di cui 12.780 artigiane.

Dal confronto con la situazione di un anno prima, è emerso una diminuzione delle unità locali sia totali (-0,9 per cento) che artigiane (-2,0 per cento) e altrettanto è avvenuto per l’occupazione, che è apparsa in calo dell’1,1 per cento, scontando i decrementi sia dei dipendenti (-1,0 per cento) che degli imprenditori (-1,2 per cento).

La nazioni più rappresentate, secondo la situazione di inizio 2011, appartengono all’Est europeo e al Nord africa. Al primo posto troviamo la Romania, con 1.548 addetti equivalenti a circa un quarto del totale stranieri. Se si guarda ai soli dipendenti la percentuale sale al 26,3 per cento. Rispetto alla situazione di inizio 2009 i romeni hanno registrato una crescita degli addetti del 7,3 per cento, la stessa riscontrata per i relativi dipendenti. Alle spalle della Romania si colloca il Marocco (11,0 per cento del totale stranieri), seguito da Albania (9,2 per cento), Moldova (6,5 per cento), Tunisia e del 4,4 per cento. Rispetto alla situazione di inizio 2009, è da sottolineare il forte incremento dei moldavi (+29,0 per cento), a fronte dei cali rilevati per serbimontenegrini (-18,2 per cento) e tunisini (-10,9 per cento). La consistenza degli addetti nati in Marocco è rimasta invariata, mentre gli albanesi sono apparsi in leggero aumento (+1,8 per cento).

 

Punti di criticità del settore della logistica, movimentazione merci, facchinaggio e servizi a committenza pubblica e privata

E’ un settore alla ricerca di una efficienza nuova, come equilibrio tra una domanda di servizi innovativi - frutto anche delle risposte alla crisi - e la forte frammentazione del tessuto imprenditoriale.

La frammentazione del tessuto imprenditoriale ha talvolta favorito, da parte della committenza, più la ricerca del “prezzo” che lo sviluppo di una strategia innovativa di servizio.

A fronte della frammentazione del tessuto imprenditoriale italiano si stanno imponendo – soprattutto nel segmento più ricco del mercato – i grandi operatori stranieri (DHL, CEVA, TNT, DSV ed altri) che hanno acquisito ruoli leader nel mercato e possono relegare il fragile tessuto imprenditoriale italiano al ruolo di sub-fornitore.

Sede legale e sede operativa per il contrasto delle imprese/cooperative spurie1.

Ex articolo 9 della legge regionale n. 32/2001 abrogato dalla LR 1/2010.

Un rilevante segmento del mercato inoltre si è sempre più connotato come competitivo sulla tariffa di pura fornitura di manodopera con una forte tendenza alla stasi se non al ribasso dei prezzi pur a fronte di costi stabilmente crescenti per effetto delle dinamiche specifiche del CCNL Trasporto Merci.

 

Excursus delle norme di riferimento

Di seguito sono riportate sinteticamente le principali norme di riferimento.

 

·               La legge quadro nazionale sull’artigianato n. 443/1985.

·               D.P.R. 18 aprile, n. 342/1994 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio”: sopprime le vecchie Commissioni Provinciali sul Facchinaggio ed attribuisce all’Ufficio Provinciale del Lavoro le “funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime” (da cui i primi Osservatori sul Facchinaggio). Rimarrebbe per il facchino l’obbligo della denuncia di inizio attività mai precisato.

·               Le complessive norme sugli appalti, soprattutto in materia di “appalto lecito” per esempio rispetto al “potere organizzativo” (D. Lgs. 276/2003).

·               L. 142/2001 nel suo insieme ma con particolare riferimento all’obbligo di deposito dei Regolamenti Interni presso la DPL, dove sono da determinare le scelte inquadramentali, i CCNL di riferimento.

·               D.M. 30 giugno 2003, n. 221 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2003): “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio”. Sono previsti i criteri per l’iscrizione delle aziende di facchinaggio al Registro Imprese (criteri col tempo radicalmente ridimensionati), le funzioni di vigilanza alle CCIAA e l’obbligo (ma non sanzionato) del deposito di tutti i contratti superiori ai 50.000 €. presso la DPL (a quanto risulta completamente disatteso ovunque).

·               CCNL Trasporto Merci.

·               Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7: “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, art. 10 comma 3.

 

1.     All’inizio del 2011 la Giunta (risoluzione 983) ha sollecitato il Governo nazionale a intervenire velocemente per "Pulire" l'Albo nazionale, cioè cancellare le 48.000 imprese di trasporto che non risultano essere proprietarie di alcun veicolo e non hanno titolo a svolgere l'attività, per cercare di evitare la distorsione delle regole di mercato limitando possibili forme di illegalità.

 

·               Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 7 agosto 2007: “Inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione ad appalti per servizi di pulizia e facchinaggio (art. 3, D.M. n. 274/1997 e art. 8, D.M. n. 221/2003)”.

 

·               L.R. 29 ottobre 2001, n. 32 “Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato”, abrogata dalla L.R. 9 febbraio 2010, n. 1 “Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato” 

·               Protocollo Cooperazione del 10 ottobre 2007 siglato presso il Ministero del lavoro, Organizzazioni Sindacali e Centrali Cooperative con al centro il contrasto alla cooperazione spuria ed alla disapplicazione dei CCNL, e nascita degli Osservatori a livello provinciale (costituiti presso le DPL dalle Parti Sociali firmatarie e da INPS e INAIL e coordinati dalle Direzioni Regionali del Lavoro).

·               L’Osservatorio sull’autotrasporto creato nel 2009 tra le camere di RE, MO, in collaborazione con quelle di Caltanissetta e Crotone e con la Prefettura, le Questure e le associazioni di categoria.

·               L.R. 11/2010 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”.

·               L.R. 3/2011 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

 

 

 

 


 

Testo:

PROGETTO DI LEGGE

“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA’

E DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE NEI SETTORI

DELL’AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO,

DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI”

 

 


 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

Principi e finalità

 

Articolo 2

Ambito di applicazione e definizioni

 

Articolo 3

Promozione della legalità

 

Articolo 4

Promozione della responsabilità sociale delle imprese

 

Articolo 5

Interventi formativi

 

Articolo 6

Elenco di merito degli operatori economici nei settori dell’autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari

 

Articolo 7

Consulta

 

 

TITOLO II

Disposizioni per i settori dell’autotrasporto, della movimentazione merci e dei servizi complementari

 

Articolo 8

Misure di trasparenza e a sostegno della legalità

 

Articolo 9

Funzioni della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell’autotrasporto

 

Articolo 10

Sistema informativo

 

Articolo 11

Coordinamento regionale delle funzioni di gestione degli Albi degli autotrasportatori e del rilascio delle licenze

 

Articolo 12

Misure per la sicurezza nelle aree di sosta per veicoli pesanti

 

Articolo 13

Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive

 

 

TITOLO III

Disposizioni per il settore del facchinaggio e dei servizi complementari

 

Articolo 14

Cooperazione per il contrasto di forme irregolari di utilizzo dei lavoratori. Potenziamento dell’attività ispettiva e di controllo

 

Articolo 15

Elenco regionale dei prezzi

 

Articolo 16

Criteri per la redazione di bandi

 

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

Articolo 17

Clausola valutativa

 

Articolo 18

Norma finanziaria

 

 

 

 

 


PROGETTO DI LEGGE

“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA’

E DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE NEI SETTORI

DELL’AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO,

DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI”

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

Principi e finalità

 

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze dello Stato e dei principi di tutela della concorrenza e di libertà di impresa, promuove la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.

 

2. Per le finalità e negli ambiti di cui al comma 1, la Regione in particolare promuove:

 

a) l’adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e alla razionalizzazione dell’attività amministrativa, nonché alla dematerializzazione dei procedimenti a carico delle pubbliche amministrazioni e di altri enti competenti;

b) iniziative di coordinamento e di cooperazione istituzionale finalizzate a favorire la legalità e a prevenire i rischi e a contrastare gli effetti dell’infiltrazione criminale e mafiosa nei settori di cui all’art. 2 della presente legge, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di contrasto alla criminalità e di tutela del lavoro;

c) la regolarità delle condizioni di lavoro quale strumento per perseguire le finalità della presente legge, compresa la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata e mafiosa;

d) il coordinamento e la cooperazione interistituzionale per le attività di prevenzione e di controllo, favorendo in particolare lo scambio dei dati e delle informazioni tra gli enti, nell’ambito delle rispettive competenze;

e) la responsabilità sociale delle imprese, ed in particolare l’adozione e la diffusione di buone pratiche di responsabilità sociale da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, al fine di promuovere sull’intero territorio regionale contratti assegnati attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

f)  l’etica del lavoro e la sicurezza del lavoro;

g) l’attività di formazione e di sensibilizzazione sui temi della presente legge rivolta ai lavoratori, agli operatori economici e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

h) l’attività di documentazione, di studio e di ricerca sui temi della presente legge.

 

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi dalla Regione anche in collaborazione con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, in armonia con la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata) e con la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).

 

 

Articolo 2

Ambito di applicazione e definizioni

 

1. La presente legge prevede misure nelle seguenti specifiche aree di attività, a committenza pubblica e privata:

 

a) autotrasporto di merci per conto terzi e in conto proprio;

b) facchinaggio;

c) movimentazione delle merci e servizi complementari, ivi compresi i servizi di logistica.

 

2. Ai fini della presente legge:

 

a) per “attività di autotrasporto di merci per conto terzi” si intende, in armonia con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, l’attività imprenditoriale, avente per oggetto la prestazione di un servizio, eseguito in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasporto di cose di terzi, su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

b) per “autotrasporto di merci in conto proprio” si intende, ai sensi di quanto previsto all’art. 31 della legge 6 giugno 1974 n. 298 (Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) e successive modifiche, il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto (persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici) per esigenze proprie;

c) per “attività di facchinaggio”, “attività di movimentazione delle merci” e “servizi complementari” si intendono tutte quelle attività previste dalla Tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 3 dicembre 1999 e svolte da imprese di autotrasporto o da imprese di facchinaggio o da altre imprese, tra cui anche le attività di ricevimento, distribuzione, custodia, stoccaggio, preparazione e messa a disposizione dei prodotti, comprensive dei servizi ad esse accessori di carattere amministrativo, fiscale e contabile.

 

 

Articolo 3

Promozione della legalità

 

1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell’infiltrazione criminale e mafiosa nei settori di cui all’art. 2, comma 1,  la Regione promuove:

 

a) iniziative di educazione alla legalità;

b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;

c) la qualificazione del ruolo della committenza nei contratti di lavori, forniture e servizi, mediante intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, con gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;

d) la realizzazione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di specifiche iniziative divulgative, informative e formative per sensibilizzare i lavoratori impiegati nei settori dei trasporti, della movimentazione delle merci, del facchinaggio e dei servizi connessi nonché all’attività di logistica;

e) la promozione ed il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali;

f) la promozione di accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;

g) la promozione di accordi ed intese con i soggetti pubblici competenti per potenziare ed armonizzare l’attività ispettiva e di controllo sulle imprese, sia fornitrici dei servizi sia committenti, promuovendo l’esperienza degli osservatori locali.

 

 

Articolo 4

Promozione della responsabilità sociale delle imprese

 

1. La Regione promuove, in attuazione e con le modalità previste dal capo VIII della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione della occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) la responsabilità sociale delle imprese che operano nell’ambito delle attività di cui all’art. 2, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità, nonché prevenire, ai sensi della legge regionale n. 3 del 2011, l’infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.

 

2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove altresì, ai sensi dell’art. 46, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2005, l’introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell’esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.

 

3. La tutela degli interessi di cui al comma 2 può essere perseguita attraverso la definizione:

a) delle prestazioni oggetto di affidamento;

b) dei sub criteri per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

c) delle condizioni di esecuzione.

 

4. La definizione degli elementi di cui al comma 3 è indicata nel bando di gara o nella lettera di invito, e deve essere pertinente e adeguata alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare o alle sue fasi di produzione e di esecuzione.

 

5. La Regione, nella redazione di bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese che operano nell’ambito delle attività di cui all’art. 2, comma 1, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l’impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della regolarità, della salute e della sicurezza dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell’attività lavorativa.

 

 

Articolo 5

Interventi formativi

 

1. La Regione promuove iniziative di informazione e formazione volte a diffondere tra i lavoratori, compresi i soci lavoratori di società cooperative, la conoscenza, la diffusione e l’applicazione di condizioni regolari di lavoro. A tal fine, la Regione, nell’ambito della programmazione delle proprie iniziative formative, può prevedere specifici moduli sulla legalità ed in particolare sulle modalità di prevenzione, di riduzione e di contrasto dell’utilizzo irregolare dei lavoratori utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, comma 1, della presente legge.

 

2. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 46 della legge regionale n. 17 del 2005, può prevedere nell’ambito della programmazione delle proprie iniziative formative, interventi rivolti alle imprese sul tema della responsabilità sociale delle imprese operanti nei settori di cui alla presente legge.

 

3. La Regione promuove, avvalendosi della Fondazione “Scuola interregionale di Polizia Locale” di cui al Capo III bis della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), la formazione degli operatori di polizia locale in materia di tutela della regolarità del lavoro, anche in materia congiunta con gli operatori delle Direzioni Territoriali del Lavoro, delle Camere di Commercio, dell’INAIL, dell’INPS, degli organi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali, nonché della Guardia di Finanza e delle altre Forze dell’Ordine.

 

 

Articolo 6

Elenco di merito degli operatori economici nei settori dell’autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari

 

1. La Regione istituisce l’elenco di merito degli operatori economici nei settori dell’autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari presenti sul territorio regionale.

 

2. L’iscrizione nell’elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti:

 

a) di regolarità contributiva (DURC);

b) di non sussistenza nei propri confronti delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

 

3. Le imprese di cui al comma 1 si impegnano a:

 

a) ad applicare e far applicare contratti redatti in forma scritta;

b) ad applicare e a far applicare i CCNL di settore sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative.

 

4. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all’art. 7, definisce gli ulteriori requisiti per l’iscrizione, oltre a quelli di cui al comma 2, e le modalità di iscrizione, formazione, cancellazione, aggiornamento e organizzazione dell’elenco.

 

5. L’iscrizione all’elenco può essere assunta quale criterio di valutazione nella redazione di bandi finalizzati all’erogazione di contributi, nonché quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.

 

 

Articolo 7

Consulta

 

1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la promozione della responsabilità sociale nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari, ivi compresi i servizi di logistica.

 

2. La Consulta può formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla presente legge, nonché per l’attuazione e la revisione della disciplina vigente.

 

3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

 

a) dall’Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;

b) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, operanti nei settori dell’autotrasporto, movimentazioni merci e facchinaggio;

c) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, operanti nei settori dell’autotrasporto, movimentazione merci e facchinaggio;

d) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative delle imprese cooperative;

e) da due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dalle associazioni delle imprese artigiane;

f) da due rappresentanti effettivi e due supplenti degli Enti locali designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;

g) da un rappresentante effettivo e un supplente delle imprese committenti;

h) da un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da Federalimentare;

i) da un rappresentante di Unioncamere.

 

4. Alle sedute della Consulta sono invitati il responsabile regionale competente in materia di trasporti di cui all’art. 11 e i responsabili delle strutture regionali interessate alle questioni di volta in volta trattate. Possono essere altresì invitati, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza, un rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro, i rappresentanti degli Uffici territoriali del Governo, dell’INAIL, dell’INPS, della Motorizzazione civile, nonché esperti e altre rappresentanze istituzionali.

 

5. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti.

 

 

TITOLO II

Disposizioni per i settori dell’autotrasporto, della movimentazioni merci e dei servizi complementari

 

Articolo 8

Misure di trasparenza e a sostegno della legalità

 

1. Al fine di promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell’autotrasporto delle merci su strada, la Regione, anche mediante specifiche intese con gli enti pubblici competenti ad autorizzare l’esercizio delle attività di autotrasportatore e ad esercitare la vigilanza sul suo corretto svolgimento, adotta misure finalizzate a:

 

a) assicurare la più ampia circolazione di tutte le informazioni e i dati utili per controllare e monitorare la regolarità del trasporto;

b) verificare, con le amministrazioni locali e le strutture regionali competenti, anche attraverso l’istituzione di appositi tavoli di lavoro, le principali criticità emerse in tema di illegalità nel settore dell’autotrasporto di merci su strada al fine di valutare la gravità dei fenomeni e di definire e proporre opportune misure di promozione della legalità.

 

 

Articolo 9

Funzioni della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell’autotrasporto di merci

 

1. La Regione esercita funzioni di osservatorio nel settore dell’autotrasporto di merci, anche in collaborazione con gli osservatori locali per il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni di illegalità, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 3 del 2011.

 

2. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, anche raccordandosi con le strutture e con le banche dati dello Stato e degli altri enti competenti nelle materie di cui alla presente legge, svolge attività volte a:

 

a) acquisire le informazioni ed i dati utili a monitorare l'attività degli operatori economici anche mediante specifici accordi con le associazioni di categoria, consorzi, imprese, soggetti pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nonché con enti pubblici che esercitano funzioni di autorizzazione, controllo e vigilanza sulle imprese che effettuano trasporto merci in conto terzi o in conto proprio;

b) garantire, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti;

c) favorire la rilevabilità dei flussi finanziari delle imprese di autotrasporto operanti nel territorio regionale, anche attraverso la stipulazione di specifici accordi di cui alla lettera a), al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di illegalità, nonché l’infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale sul piano economico e sociale;

d) elaborare i dati relativi al monitoraggio effettuato ed alla conseguente redazione di rapporti in ordine alla presenza di fenomeni di irregolarità e illegalità nel settore dell’autotrasporto;

e) esercitare, anche in concorso con gli altri soggetti a ciò preposti, le funzioni di segnalazione agli enti competenti per l’effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza, legalità e degli obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività di autotrasporto;

f) svolgere con specifico riferimento alle finalità di promozione della legalità e trasparenza di cui alla presente legge, attività di studio, ricerca e indagine;

g) individuare e diffondere buone pratiche e modalità finalizzate a uniformare e supportare verso obiettivi di legalità e trasparenza le attività degli operatori del settore e a valorizzarne la responsabilità sociale.

 

 

Articolo 10

Sistema informativo

 

1. Per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio di cui all’art. 9 la Regione mette a disposizione un sistema informativo per la condivisione di dati utili per il controllo della legalità nel settore dell’autotrasporto di merci.

 

2. Il sistema informativo contiene dati relativi ai seguenti soggetti:

 

a) imprese di autotrasporto in conto terzi operanti in Regione;

b) imprese con sede legale o unità operativa presenti in Regione e che risultano detentrici di mezzi in conto proprio per i quali sia necessario il rilascio della licenza ai sensi dell’art. 32 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

c) legali rappresentanti, gestori del trasporto, membri degli organi di amministrazione e controllo delle imprese di cui alle lettere a) e b).

 

3. Le informazioni contenute nel sistema operativo sono utilizzabili per verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco di merito di cui all’art. 6. Tali informazioni possono essere oggetto di comunicazione agli enti ed alle pubbliche amministrazioni titolari di poteri ispettivi, di vigilanza e controllo, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

4. Per implementare il sistema informativo e per consentire un’efficace trasmissione e circolazione  delle informazioni in esso contenute, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni.

 

5. Ad esclusione dei soggetti di cui al comma 4 la trasmissione delle informazioni contenute nella presente banca dati è altresì consentita ai soggetti che ne facciano richiesta, nei limiti delle rispettive competenze, per la loro utilizzazione, in forma anonima ed aggregata, a fini statistici e di studio.

 

6. La Regione con apposito regolamento definisce natura e tipologia dei dati da inserire nel sistema informativo, nonché le modalità di trattamento dei dati medesimi.

 

 

Articolo 11

Coordinamento regionale delle funzioni di gestione degli Albi degli autotrasportatori e del rilascio delle licenze

 

1. La struttura regionale competente in materia di trasporti convoca, almeno semestralmente, anche per via telematica, un tavolo di lavoro a cui invita a partecipare i responsabili della gestione degli Albi provinciali di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) e degli elenchi delle licenze per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'art. 32 della medesima legge, al fine di coordinare l’esercizio delle relative funzioni.

 

 

Articolo 12

Misure per la sicurezza nelle aree di sosta per veicoli pesanti

 

1. La Regione, anche mediante accordi con gli enti pubblici ed i soggetti competenti, promuove l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dei fenomeni di illegalità nelle aree di sosta.

 

2. Ai fini della presente legge, per “aree di sosta” si intendono quegli spazi, anche posti all’interno di aree di servizio e aree di parcheggio, appositamente adibiti alla sosta dei veicoli pesanti.

 

 

Articolo 13

Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive

 

1. Le imprese di autotrasporto di materiale derivante da attività estrattive devono comunicare alla Regione, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo di cui all’art. 10, i dati identificativi dei mezzi di cui si avvalgono. Nel caso in cui il trasporto del materiale estratto venga effettuato in conto proprio, la comunicazione dei dati è posta a carico del soggetto autorizzato all’attività estrattiva ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17(Disciplina delle attività estrattive). In caso di omessa o non veritiera comunicazione dei dati la Regione procede alla cancellazione dell’impresa dall’elenco di merito di cui all’art. 6.

 

2. I soggetti richiedenti l’autorizzazione ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 17 del 1991 sono tenuti a verificare che le imprese di autotrasporto di cui si avvalgono per il trasporto del materiale estratto abbiano comunicato i dati di cui al comma 1.

 

3. Qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non presenti nel sistema informativo o che i dati relativi ai mezzi da queste utilizzati non corrispondano al vero, l’ente competente dispone la sospensione dell’attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi.

 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla concessione rilasciata ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 17 del 1991.

 

 

TITOLO III

Disposizioni per il settore del facchinaggio e dei servizi complementari

 

 

Articolo 14

Cooperazione per il contrasto di forme irregolari di utilizzo dei lavoratori.

Potenziamento dell’attività ispettiva e di controllo

 

1. La Regione promuove forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori, e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi.

 

2. Al fine di contribuire alle attività di contrasto degli illeciti di cui al comma 1, la Regione promuove la stipulazione di protocolli d’intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, con altre Regioni, con gli enti locali e con le parti sociali e si impegna a monitorare e a rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, dati, informazioni e segnalazioni relativi alla disapplicazione o non corretta applicazione dei CCNL di settore, alla sistematica violazione degli istituti contrattuali, alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative, alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni di alloggio particolarmente degradanti, nonché a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell’attività lavorativa.

 

3. La Regione si impegna ad implementare e a rendere disponibile una piattaforma telematica di condivisione di dati utili all’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti di vigilanza preposti.

 

4. La Regione promuove, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento tra le Direzioni Territoriali del Lavoro al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell’elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell’attività ispettiva.

 

5. Con gli accordi di cui al comma 4 è favorita la circolarità dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra le Direzioni Territoriali del Lavoro e le Camere di Commercio territorialmente competenti.

 

 

Articolo 15

Elenco regionale dei prezzi

 

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione predispone ed aggiorna un elenco regionale dei prezzi relativi ai servizi di facchinaggio, ai servizi complementari e all’attività di logistica, sentita la Consulta di cui all’art. 7.

2. L’elenco regionale dei prezzi costituisce mero strumento di supporto per la committenza pubblica e di orientamento per la valutazione della congruità delle attività di settore cui al presente Titolo.

 

 

Articolo 16

Criteri per la redazione di bandi

 

1. La Regione, nella redazione di bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese di facchinaggio e di servizi complementari, prevede quali criteri prioritari di valutazione:

 

a) l’applicazione dei CCNL di settore sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative;

b) il deposito dei regolamenti relativi ai rapporti tra le imprese cooperative e i soci lavoratori presso le competenti Direzioni Territoriali del Lavoro;

c) il deposito dei contratti per la prestazioni di facchinaggio il cui valore supera i 50.000 euro e per i servizi complementari il cui valore supera i 10.000 euro;

d) il rispetto dei prezzi relativi ai servizi di facchinaggio e ai servizi complementari determinate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro.

e) la regolarità contributiva per almeno gli ultimi tre anni al momento della domanda.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

 

Articolo 17

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti in relazione al miglioramento delle condizioni di legalità, sicurezza e regolarità del lavoro nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sugli interventi attuati per promuovere la regolarità e la sicurezza delle condizioni di lavoro e per prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali organizzate e mafiose nei suindicati settori. Detta relazione dovrà in particolare contenere informazioni sui seguenti aspetti:

 

a) l’evoluzione, con riguardo ai suindicati settori dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata e mafiosa rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) la definizione di accordi, intese e protocolli ai sensi degli articoli 3, 10 e 12, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) istituzione, gestione ed organizzazione dell’elenco di merito di cui all’articolo 6;

d) la stipulazione degli accordi finalizzati ad omogeneizzare e potenziare l’attività ispettiva e di controllo ai sensi dell’articolo 14;

e) l’istituzione e l’attività della Consulta di cui all’art. 7;

f) le criticità emerse nell’attuazione della legge.

 

2. Le componenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

Art. 18

Norma finanziaria

 

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Il Progetto di Legge regionale è articolato in 4 Titoli e 18 articoli: il primo Titolo è inerente alle disposizioni generali; il secondo è relativo alle disposizioni per i settori dell’autotrasporto, delle movimentazioni merci e dei servizi complementari; il terzo Titolo riguarda le disposizioni per il settore del facchinaggio e dei servizi complementari; il quarto è relativo alle disposizioni finali.

 

Dal presente progetto di Legge non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Analisi degli articoli:

 

Art. 3 Promozione della legalità

 

Al fine di favorire la legalità nei settori di autotrasporto di merci per conto terzi e in conto proprio, di attività di facchinaggio, di attività di movimentazione delle merci e servizi complementari, ivi compresi i servizi di logistica, a committenza pubblica e privata, la Regione promuove iniziative divulgative, informative e formative, e supporta la realizzazione di progetti nell’ambito di accordi e intese con gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali.

 

Le iniziative divulgative, informative e formative non costituiscono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto contenute all’interno delle risorse già allocate sui programmi di spesa relativi alla comunicazione e formazione.

 

Art. 4 Promozione della responsabilità sociale delle imprese

 

Non si prevede la concessione di contributi alle imprese dei settori coinvolti ma, al fine del perseguimento della legalità, si introduce la responsabilità sociale delle imprese quale ulteriore criterio di valutazione delle medesime nella partecipazione a bandi per l’assegnazione di contributi.

 

Art. 5 Interventi formativi

 

La Regione promuove iniziative di informazione e formazione, anche in collaborazione con altri soggetti, volte a diffondere tra i lavoratori, compresi i soci lavoratori di società cooperative, la conoscenza, la diffusione e l’applicazione di condizioni regolari di lavoro.

 

Tali iniziative informative e formative non costituiscono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto contenute all’interno delle risorse già allocate sui programmi di spesa relativi alla comunicazione e formazione.

 

Art. 6 Elenco di merito degli operatori economici nei settori dell’autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari

 

Non si prevede la concessione di contributi alle imprese dei settori citati nel titolo dell’articolo, ma l’iscrizione volontaria all’Elenco di merito diventa ulteriore criterio di valutazione delle medesime imprese, o presupposto per ulteriori misure premiali, nella partecipazione a bandi per l’assegnazione di contributi.

 

Art. 7 Consulta

 

La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale. La partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura.

 

Art. 9 Funzioni della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell’autotrasporto

 

L’articolo definisce le funzioni della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell’autotrasporto di merci, anche attraverso le funzioni di osservatorio e le attività di acquisizione, monitoraggio ed elaborazione dati che sono svolte dalle strutture regionali competenti.

 

Art. 10 Sistema informativo

 

Lo svolgimento delle funzioni di osservatorio, per la condivisione di dati utili per il controllo della legalità di cui all’art. 9, è attuato attraverso il sistema informativo-informatico regionale e non determina ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 12 Misure per la sicurezza nelle aree di sosta per veicoli pesanti

 

Gli accordi previsti nel presente articolo non sono onerosi.

 

Art. 14 Cooperazione per il contrasto di forme irregolari di utilizzo dei lavoratori. Potenziamento dell’attività ispettiva e di controllo.

 

Le attività per la condivisione di dati utili per l’ispezione ed il controllo, implementate attraverso la piattaforma telematica, sono sviluppate attraverso il sistema informativo-informatico e telematico regionale e non determinano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Gli accordi previsti nel presente articolo non sono onerosi.

 

Art. 16 Criteri per la redazione dei bandi

 

Non si prevede la concessione di contributi alle imprese di facchinaggio e di servizi complementari, ma si introducono esclusivamente criteri di valutazione delle medesime nella partecipazione a bandi per l’assegnazione di contributi.

 

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