Testo:
PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
“Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile.
Istituzione della Giornata del Cittadino solidale”
Capo I
Oggetto e finalità
Articolo 1
Oggetto e obiettivi dell’intervento
1. La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), reca disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile e prevede l’istituzione della giornata del cittadino solidale.
2. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, adotta relativamente alle disposizioni afferenti al volontariato, associazionismo e servizio civile, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).
3. In coerenza con la disciplina contenuta nella legge regionale n. 21 del 2012 e nella legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona), la Regione, al fine di rispondere agli emergenti nuovi bisogni di carattere sociale, quali, in particolare, l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità, la lotta alla povertà, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, individua le attività e i servizi idonei a rispondere a detti bisogni. A tale scopo la Giunta regionale disciplina le caratteristiche di tali attività e servizi di interesse regionale e i criteri per la loro regolamentazione al fine di assicurare l’omogeneità delle prestazioni e il riconoscimento delle funzioni su tutto il territorio regionale.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i Comuni, ovvero con le loro Unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, e con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore.
Articolo 2
Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i Comuni, ovvero le Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'Ente locale, le organizzazioni e le associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme.
3. Nei registri locali possono altresì essere iscritti gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2. A tali organismi possono aderire contestualmente sia organizzazioni di volontariato, sia associazioni di promozione sociale.
3. Le organizzazioni e le associazioni iscritte unicamente nei registri locali acquisiscono titolo a:
a) accedere a contributi erogati dai Comuni titolari dei registri;
b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;
c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi Comuni;
d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.
4. Gli Enti locali, relativamente ai registri di cui al comma 1, disciplinano con propri regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione in attuazione dell’articolo 117, comma sesto, della Costituzione.
Articolo 3
Istituzione della Giornata del Cittadino solidale
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce la “Giornata del cittadino solidale”, da celebrarsi ogni anno l’ultimo sabato del mese di settembre, al fine di incentivare una nuova stagione della solidarietà e della partecipazione al servizio della collettività e quale occasione di crescita civiledella comunità regionale.
2. In occasione della “Giornata del Cittadino solidale”, tutti i cittadini, per la loro competenza professionale o disponibilità operativa, singolarmente o in forma associata, possono promuovere attività di volontariato a favore di istituzioni, enti locali, soggetti del Terzo settore o di vicinato.
3. La Regione garantisce ampio risalto all'iniziativa in tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, anche istituendo un’apposita sezione divulgativa nel proprio sito web, e sollecita tutti gli enti locali perché pubblicizzino attraverso i propri strumenti di comunicazione l'iniziativa, prevedendo apposite attività tese a coinvolgere, valorizzare e attrarre i volontari.
Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 in materia di volontariato
Articolo 4
Modifiche all’ articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26”) le parole “e dei registri provinciali” sono soppresse.
Articolo 5
Sostituzione dell’ articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005
1. L’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Registro delle organizzazioni di volontariato
1. E’ istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3.Ai fini dell’iscrizione sono considerate in modo distinto:
a) le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
c) gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento saranno individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).”.
Articolo 6
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
“1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
“3. L'iscrizione nel registro regionale di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").”.
Articolo 7
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
“ 2. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
“4. L’elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente all’Osservatorio nazionale ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991 per via telematica.”.
Articolo 8
Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005
1. L’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Attività di controllo
1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Giunta regionale, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), approva criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli Enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 del 1991, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Il mancato assolvimento da parte delle organizzazioni agli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Le modalità di controllo, devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure, e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli Enti coinvolti.”.
Articolo 9
Modifiche all’ articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “e nei registri provinciali” sono soppresse.
Articolo 10
Sostituzione dell’ articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005
1. L’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, comma 6 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) in materia di Piani di Zona:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione e pianificazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la Pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
b) possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli Enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.”.
Articolo 11
Modifiche all’ articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “nei registri” sono sostituite dalle parole “nel registro”.
Articolo 12
Modifiche all’ articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “nei registri previsti” sono sostituite dalle parole “nel registro previsto”.
Articolo 13
Modifiche all’ articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “ai registri” sono sostituite dalle parole “al registro”.
Articolo 14
Sostituzione dell’ articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005
1. L’articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
Disposizioni in materia di edilizia
1. La sede delle organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. L’insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte è subordinato alla verifica dell’osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d’uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.
2. Per gli interventi edilizi realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte, è possibile la deroga a limiti definiti dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
3. Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 15 del 2013, il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature e le opere di interesse generale realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte, considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dell’art. 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.
Articolo 15
Modifiche all’ articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “nei registri istituiti” sono sostituite dalle parole “nel registro istituito”.
Articolo 16
Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005
1. L’articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 13
Rapporti convenzionali
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.
2. I suddetti Enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 226 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.
4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.”.
Articolo 17
Modifiche all’ articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “d'intesa con la Provincia in cui avranno sede,” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “territorio provinciale” sono sostituite dalle parole “ambito territoriale provinciale”.
3. Al comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “Le Province ed i Comuni” sono sostituite dalle parole “Gli Enti locali”.
4. Al comma 7 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “nei registri” sono sostituite dalle parole “nel registro”.
Articolo 18
Modifiche all’ articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “nei registri” sono sostituite dalle parole “nel registro regionale”.
2. Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)” sono sostituite dalla parole “n. 2 del 2003”.
Articolo 19
Modifiche all’ articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “dai registri istituiti” sono sostituite dalle parole “dal registro istituito”.
Articolo 20
Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005
1. L’articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 19
Partecipazione al Comitato di gestione
1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato;
b) un rappresentante degli Enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Autonomie Locali;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.”.
Articolo 21
Modifiche all’ articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 22 della presente legge, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed è indetta di norma ogni tre anni.”.
Articolo 22
Modifiche all’ articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di Comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai Comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.”.
Articolo 23
Abrogazioni
1. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 è abrogato.
Capo III
Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002 in materia di
Associazionismo di promozione sociale
Articolo 24
Modifiche alla rubrica del Titolo II della legge regionale n. 34 del 2002
1. Alla rubrica del Titolo II della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”) la parola “Registri” è sostituita dalla parola “Registro”.
Articolo 25
Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002
1. L’articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Registro delle associazioni di promozione sociale
1. E’ istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operando nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le associazioni aventi rilevanza regionale, le associazioni aventi rilevanza locale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono associazioni di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3. Ai fini dell’iscrizione sono considerate in modo distinto:
a) le associazioni che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) le associazioni di rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
d) gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di promozione sociale, con base associativa costituita in numero prevalente da associazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le associazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento saranno individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
5. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.
6. L'iscrizione nel registro di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nel registro del volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato”).”.
Articolo 26
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
“1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale vengono stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). Tali procedure devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
“4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale e di cancellazione dal medesimo registro è ammesso il ricorso di cui all’articolo 10 della legge n. 383 del 2000.”.
Articolo 27
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole “nei registri regionale e provinciali” sono sostituite dalle parole “nel registro regionale”.
Articolo 28
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole “Le Province, gli Enti locali” sono sostituite dalle parole “Gli Enti locali e”.
Articolo 29
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all’articolo 4 della presente legge per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole “al comma 1”.
Articolo 30
Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002
1. L’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, comma 6 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) in materia di Piani di Zona:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione e pianificazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la Pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
b) possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli Enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni di promozione sociale. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.”.
Articolo 31
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole “nei registri” sono sostituite dalle parole “nel registro”.
Articolo 32
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole “nei registri regionale e provinciali” sono sostituite dalle parole “nel registro regionale”.
2. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
“4. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 14 della presente legge, promuove di norma ogni tre anni la Conferenza regionale della promozione sociale cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate”.”
Articolo 33
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole “nei registri” sono sostituite dalle parole “nel registro”.
Articolo 34
Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002
1. L’articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 17
Attività di controllo
1. La Regione stabilisce criteri e modalità di controllo sia diretto, sia avvalendosi degli Enti locali, sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure, e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli Enti coinvolti.
2. Il mancato assolvimento da parte delle associazioni agli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, la Regione procede alla cancellazione dal registro.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 4.”.
Articolo 35
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 34 del 2002:
a) l’articolo 5;
b) il comma 2 dell’articolo 6.
c) il comma 2 dell’articolo 9.
Capo IV
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2003 in materia di servizio civile regionale
Articolo 36
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2003
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38) è sostituito dal seguente:
“1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione, e della normativa statale in materia di obiezione di coscienza, in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 dello Statuto regionale e della normativa statale in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.”.
Articolo 37
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), le parole “ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del 2001” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell’articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale)”;
b) alla lettera g) le parole “ai sensi della legge n. 230 del 1998” sono sostituite dalle parole “nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza, e anche in vigenza della sospensione dell’obbligo costituzionale di leva”.
Articolo 38
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:
“1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3 sono individuati i seguenti strumenti:
a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti impegnati nei percorsi per il diritto dovere all’istruzione e formazione, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, sentito l’Ufficio Scolastico Regionale ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo soccorso, protezione civile, cultura della pace, nonviolenza, difesa non armata, solidarietà, diritti umani, competenze sociali, partecipazione solidale e responsabile;
b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani che assolvono il diritto dovere all’istruzione e formazione, frequentando la scuola secondaria di secondo grado o l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), nell'ambito dei progetti d'impiego predisposti ed attuati dagli Enti di servizio civile di cui all'articolo 8, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi formativi, sentito l’Ufficio Scolastico Regionale;
c) le prestazioni di servizio civile volontario, non comprese tra quelle previste alla lettera b), svolte da giovani fino ai 29 anni;”
d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, nel rispetto della specifica normativa statale in materia;
e) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettività, secondo le modalità previste dalla presente legge;
f) le attività formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.”.
Articolo 39
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003, è sostituita dalla seguente:
“a) prioritariamente i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);”.
Articolo 40
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2003
1. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dalla seguente:
“a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalla normativa statale in materia di obiezione di coscienza e in materia di servizio civile, ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale n. 12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in conformità a quanto indicato al comma 5, la previsione di forme di sostegno a progetti presentati in questi ambiti dagli Enti iscritti nell'Elenco regionale, in collaborazione con le Istituzioni dell’Unione europea, con il Ministero degli Affari esteri e con l'ONU;”.
Articolo 41
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:
“2. A favore dei giovani, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il servizio civile regionale nella misura attualmente prevista dall’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), nel limite dei posti d’impiego dei giovani in servizio civile regionale, da determinarsi in conformità all'articolo 7, comma 3, lettera a) della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all'articolo 23. L’ammontare dell’assegno di servizio civile regionale sarà indicato nel contratto di servizio civile regionale da sottoscrivere tra la Regione e i giovani selezionati dagli Enti titolari dei progetti, in analogia a quanto previsto all’articolo 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile regionale non ha natura retributiva.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003, le parole “di età compresa tra i 18 ed i 28 anni” sono soppresse.
Articolo 42
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2003
1. All’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole “all'articolo 13 della legge n. 230 del 1998” sono sostituite dalle parole “dalla specifica normativa statale in materia”.
Articolo 43
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).”.
Articolo 44
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2003
1. La lettera l) del comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:
“l) la struttura nazionale competente secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia di servizio civile e di obiezione di coscienza;”.
Articolo 45
Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003
1. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003, è sostituito dal seguente:
“4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale si applicano le previsioni contenute nella normativa statale in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile.”
Articolo 46
Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003, sono sostituiti dai seguenti:
“2. Al finanziamento del Fondo regionale per il servizio civile possono concorrere risorse statali e comunitarie, risorse degli Enti pubblici, risorse di cui al comma 3 ed erogazioni liberali di soggetti privati destinate allo sviluppo del servizio civile regionale. Tali risorse possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per progetti specifici di servizio civile.
3. Per le stesse finalità di spesa previste dalla presente legge possono direttamente provvedere le risorse della quota parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) che, in accordo con il Comitato di gestione, di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), sia stato eventualmente vincolato a sostenere la progettualità nell'ambito del servizio civile a favore delle organizzazioni di volontariato.”.
Capo V
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 in materia di sistema regionale e locale
Articolo 47
Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999
1. L’articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:
“Art. 35
Conferenza regionale del Terzo settore
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli organismi del Terzo settore, è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore a cui partecipano gli organismi rappresentativi dei soggetti del Terzo settore, aventi sede ed operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelli del volontariato, della cooperazione sociale e dell’associazionismo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.”.
Capo VI
Norme transitorie e finali
Articolo 48
Norme transitorie e di prima applicazione
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad iscrivere nei rispettivi registri regionali di cui alla presente legge le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali abrogati. Fino alla completa operatività dei registri regionali, restano salve le iscrizioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri provinciali effettuate sulla base della normativa previgente.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta l’atto previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2002, come sostituito dall’articolo 26 del Capo III della presente legge.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 e all’articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002, come sostituiti rispettivamente dall’articolo 5 del Capo II e dall’articolo 25 del Capo III della presente legge.
4. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Articolo 49
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURERT, ad eccezione dell'articolo 29, comma 2, e dell’articolo 35, comma 1, lettera c), che entrano in vigore il 1 luglio 2015.
SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA
Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante
“Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile.
Istituzione della Giornata del Cittadino solidale”
Il Progetto di Legge, trattandosi in gran parte di modifica di leggi regionali vigenti, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
I costi a carico della Regione potranno tendenzialmente diminuire, in ragione della semplificazione delle procedure delle diverse fasi di gestione dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (accesso e verifica-controllo sui soggetti iscritti), basata essenzialmente su sistemi informatizzati già realizzati, consolidati o in corso di validazione.
La semplificazione prevista consente inoltre di gestire le procedure di tenuta dei registri in assenza di maggiori oneri anche in un quadro operativo che, in vista del riordino istituzionale previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012, non contempla più un ruolo funzionale delle Province.
Analisi degli articoli
Art. 1
Definisce l’oggetto e gli obiettivi del Progetto di Legge. Gli accordi di cui al secondo periodo del comma 4 non sono per la Regione di carattere oneroso.
Art. 2
Dispone che i Comuni, ovvero le loro Unioni, possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
Art. 3
Istituisce la “Giornata del Cittadino solidale”. Le attività di comunicazione e divulgazione di cui al comma 3 rientrano nell’ambito delle funzioni di comunicazione istituzionale svolte tramite i sistemi web già esistenti e le risorse necessarie sono già allocate all’U.P.B. 1.2.1.1.700 del bilancio regionale.
Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005
Artt. 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 18 e 19
Introducono variazioni alla normativa vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato.
Art. 6
Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato, nonché alla semplificazione delle procedure di iscrizione al registro regionale.
Art. 7
Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonché all’informatizzazione delle procedure di gestione del registro regionale delle organizzazioni stesse.
Art. 8
Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato, nonché all’informatizzazione delle procedure di controllo sulle organizzazioni iscritte.
Art. 10
Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate ad ampliare e armonizzare il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato.
Art. 14
Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate ad ampliare le agevolazioni per le organizzazioni di volontariato, in quanto anche Onlus di diritto, in materia di edilizia. L’esonero dal contributo di costruzione, già previsto dalla normativa vigente, è applicato dagli Enti locali, o loro Unioni.
Art. 16
Introduce variazioni alla norma vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e ad un maggior adeguamento delle procedure di convenzionamento al principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione.
Art. 17
Introduce modifiche alla norma vigente in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale n. 21 del 2012.
Art. 20
Introduce modifiche alla norma vigente al fine di descrivere in modo più chiaro e ordinato le procedure per l’individuazione dei membri di nomina regionale nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (Co.Ge.). La norma di cui al comma 2 esclude anche oneri derivanti da riconoscimenti di gettoni di presenza, ovvero rimborsi spese del bilancio regionale.
Art. 21
Introduce modifiche alla norma vigente in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e per modificare la cadenza temporale dell’indizione della Conferenza regionale del volontariato. Le risorse necessarie all’organizzazione di detta conferenza sono già allocate all’U.P.B. 1.5.2.2.20101 del bilancio regionale.
Art. 22
Introduce modifiche alla norma vigente in ragione della soppressione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato e per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale n. 21 del 2012.
Art. 23
Abroga norma vigente in relazione della norma di cui all’art. 20.
Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002
Artt. 24, 25, 27, 28, 31 e 33
Introduce modifiche alla norma vigente in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale.
Art. 26
Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, nonché all’informatizzazione delle procedure di gestione del registro regionale delle associazioni stesse.
Art. 29
La norma, rispetto a quella vigente, non comporta maggiori oneri in quanto le risorse relative ai contributi sono già allocate all’U.P.B. 1.5.2.2.20120 del bilancio regionale; la modifica riguarda, in particolare, l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 9 vigente, che prevedeva le Province tra i soggetti beneficiari dei contributi per il sostegno dell’associazionismo.
Art. 30
Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate ad ampliare e armonizzare il diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni di promozione sociale.
Art. 32
Introduce modifiche alla norma vigente in ragione della soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e per modificare la cadenza temporale dell’indizione della Conferenza regionale dell’associazionismo. Le risorse necessarie all’organizzazione di detta conferenza sono già allocate all’U.P.B. 1.5.2.2.20101 del bilancio regionale.
Art. 34
Introduce variazioni alla normativa vigente finalizzate alla soppressione dei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, nonché all’informatizzazione delle procedure di controllo sulle associazioni iscritte.
Art. 35
Abroga norme vigenti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 29.
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2003
Artt. 36, 37, 40, 42, 43, 45
Prevedono l’aggiornamento dei riferimenti normativi citati.
Art. 38
Introduce alcune semplificazioni nella definizione degli strumenti da attuare per il raggiungimento degli obiettivi della legge regionale n. 20 del 2003, rispetto sia ai giovani impegnabili nelle diverse proposte sia alla durata delle esperienze di servizio civile, oltre ad aggiornare i riferimenti normativi richiamati ed alcuni termini legati alla riforma della scuola.
Art. 39
Prevede un mero recepimento di parte delle semplificazioni previste nel precedente art. 38.
Art. 41
La norma, rispetto a quella vigente, non comporta maggiori oneri in quanto le risorse relative ai benefici e riconoscimenti sono allocate all’U.P.B. 1.2.1.1.115 del bilancio regionale, la modifica, introduce la previsione del contratto di servizio civile regionale, che dovrà essere sottoscritto dai giovani coinvolti nei progetti di servizio civile che non siano impegnati nell’adempimento del diritto dovere all’istruzione e formazione; questa attività è garantita con le risorse umane e strumentali disponibili, sempre nei limiti delle risorse finanziarie previste nel bilancio regionale.
Art. 44
Elimina dall’elenco dei soggetti che potrebbero partecipare alla Conferenza regionale del servizio civile il riferimento alla sede periferica dell’Emilia-Romagna della struttura nazionale competente per il servizio civile, chiusa definitivamente nel 2006.
Art. 46
La modifica prevede la possibilità di incrementare il Fondo regionale del servizio civile con assegnazioni da parte di soggetti pubblici e privati e che tali risorse possano essere vincolate dai conferenti alla realizzazione di specifici progetti di servizio civile.
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
Art. 47
Introduce norme relative alla Conferenza regionale del Terzo settore sia di semplificazione, sia più rispondenti ai soggetti istituzionali di riferimento. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza sono relativi al rimborso spese dei membri, a valere sulle risorse allocate all’U.P.B. 1.2.1.1.100 del bilancio regionale.
Art. 48
Dispone norme transitorie e di prima applicazione.
Art. 49
Dispone i termini di entrata in vigore della legge.