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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5520
Presentato in data: 07/05/2014
"Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna". Iniziativa dei Consiglieri: Zoffoli, Meo, Pariani, Barbieri, Alessandrini, Mazzotti, Piva, Fiammenghi, Casadei (07 05 14)

Presentatori:

Iniziativa dei Consiglieri: Zoffoli, Meo, Pariani, Barbieri, Alessandrini, Mazzotti, Piva, Fiammenghi, Casadei (07 05 14)

Relazione:

RELAZIONE

 

L’Italia è il Paese europeo che conta il maggior numero di dialetti in rapporto alla propria superficie. Facilmente le motivazioni sono rinvenibili nella storia anche relativamente recente di Stati e Staterelli diversi per culture, tradizioni e poteri politici.

 

L’Unità d’Italia ha significato, dal punto di vista linguistico, l’imposizione di una lingua nazionale non avvertita come naturale dalla maggior parte dei nuovi italiani, inculcata attraverso i programmi scolastici ed affermatasi veramente come lingua madre solo con la diffusione dei mass media.

Il prezzo di questa conquista è stato il sacrificio degli idiomi dialettali sull’altare della presunta emancipazione da una situazione di subalternità sociale e culturale da essi incarnata.

 

Ciò fino a quando, a partire dagli anni ’80 del 1900, l’approccio nei confronti dei vernacoli è cambiato e ci si è resi conto che insieme all’uso del dialetto si stava perdendo anche un patrimonio culturale e valoriale davvero inestimabile. Per dirla con le parole del prof. Raimondi, si è allora compreso che “occorre tutelare anche il paesaggio della lingua, oltre quello naturale. Oggi che la barbarie dominante cancella ogni radice si riscopre il dialetto nel teatro, nella musica, nella letteratura. Non come folclore consumistico ma come lingua dell'anima”.

 

E’ così che i programmi scolastici si sono riaperti ad ospitare retaggi e culture ormai lontane dalle nuove generazioni e le Istituzioni sono corse ai ripari per evitare la dispersione di una ricchezza culturale che andava scomparendo.

 

Anche l’Emilia-Romagna, con l.r. 45/94, ha affidato all’IBC il compito di conservare, proteggere e trasmettere quello che a tutti gli effetti è un bene culturale e l’Istituto si è proposto di farlo attraverso un programma ambizioso che prevedeva l’istituzione di un osservatorio linguistico, di un archivio lessicale, di un corpus di documentazione toponomastica e di una banca dati della memoria contadina, artigiana e industriale.

Un progetto che voleva organizzare attività promozionali, artistiche e didattiche, supportare manifestazioni letterarie, teatrali e musicali per mezzo di borse di studio; realizzare interventi didattici in ambito scolastico e produrre alcune collane di pubblicazioni editoriali e audiovisive.

 

In realtà, sebbene alcuni risultati importanti siano stati raggiunti, la legge ha sofferto dell’esiguità degli stanziamenti e dunque non ha mai visto una piena realizzazione delle finalità per cui era nata, fino a farla ritenere superata ed assorbibile dai finanziamenti previsti sulla legge regionale 37 del 1994 sulla promozione culturale.

 

Tuttavia, sebbene effettivamente la legge 45 non fosse sovvenzionata da tempo e la 37 garantisse comunque un canale di finanziamento, la sua abrogazione non ha tenuto conto del valore aggiunto rappresentato da una legge specifica di tutela del patrimonio linguistico regionale, soprattutto in una regione come la nostra, fortemente legata alla cultura atavica da questo rappresentata e che negli ultimi anni ne ha riscoperto e riproposto le manifestazioni colte letterarie e teatrali.

 

Ecco dunque i motivi di riproposizione di una legge regionale per la conservazione e la trasmissione del patrimonio dialettale regionale, una rivisitazione aggiornata della l.r.45/94, arricchita dall’esperienza nel frattempo maturata e, speriamo, in grado di alimentarsi di un’entrata economica sufficiente alla sua realizzazione.

 

Andando nel dettaglio, la proposta si compone di 7 articoli, che illustrano le finalità, le azioni previste e le modalità di finanziamento.

 

L’art. 1 stabilisce che la Regione Emilia-Romagna riconosce e valorizza i dialetti regionali quali parte integrante del patrimonio storico e culturale e si adopera affinché tale patrimonio sia trasmesso alle future generazioni.

 

L’art.2 elenca le azioni e gli interventi previsti dalla legge: la promozione di studi e ricerche sui dialetti locali in collaborazione con Università e centri di ricerca, l’organizzazione di seminari, convegni e corsi di aggiornamento, la costituzione di un fondo bibliografico specialistico ed un archivio documentale liberamente consultabili on-line, la messa in rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati esistenti e la creazione di specifiche sezioni nelle biblioteche. Accanto a queste azioni sono previsti progetti didattici rivolti alle nuove generazioni ed il sostegno a manifestazioni artistiche e letterarie di vario genere.

 

Anche in questo caso, come stabilisce l’art.3, la gestione è affidata all’IBACN, l'istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, che agisce sulla base di un programma annuale.

 

All’art.4 la proposta prevede premi e sovvenzioni per studi e ricerche, tesi di laurea e di dottorato già discusse, associazioni impegnate nell’attività di tutela e diffusione dei dialetti regionali. Inoltre sono possibili convenzioni e contributi a università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici.

 

L’art.5 costituisce il Comitato scientifico a cui sono affidati compiti consultivi e propositivi rispetto alle azioni previste dalla presente legge. Il Comitato è formato da 11 membri esperti, nominati dalla Giunta regionale previo avviso pubblico ed opera a titolo gratuito a supporto dell’IBACN.

 

L’art.6 redige la norma finanziaria nelle modalità previste dalle nuove disposizioni emanate dall’UP. Stanzia 50.000€ per il 2014 che andranno a valere sui fondi riservati alla promozione culturale. Le modalità di calcolo e di reperimento sono illustrate nell’allegata scheda tecnico-finanziaria.

 

Infine l’art.7 contiene la clausola valutativa, come ormai è prassi in tutte le ultime leggi approvate in Regione. In questo caso è prevista una relazione triennale della Giunta all’Assemblea che dia conto del grado di attivazione della legge, dei risultati ottenuti, dei destinatari raggiunti, delle risorse stanziate e delle iniziative e progetti finanziati.

 

 


 

Testo:

 

Progetto di legge regionale dei consiglieri Zoffoli, Pariani, Meo, Barbieri, Alessandrini, Piva, Mazzotti, Fiammenghi, Casadei:

Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna

 

 


Art. 1

Finalità

 

1. Al fine del riconoscimento e dello sviluppo delle identità culturali e delle tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna salvaguarda e valorizza i dialetti dell’Emilia-Romagna nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico e culturale regionale e si adopera affinché tale patrimonio resti fruibile alle future generazioni attraverso la trasmissione delle sue diverse forme e manifestazioni.

 

 

Art. 2

Azioni e interventi

 

1. Ai fini di cui all’art. 1, la Regione:

 

a) promuove studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con Università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;

 

b) sostiene la realizzazione di progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti dell’Emilia-Romagna fra le nuove generazioni, privilegiando in particolare gli incontri fra giovani ed anziani nell’ottica dello scambio intergenerazionale;

 

c) promuove e sostiene le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzione artistiche, le iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti dell'Emilia-Romagna e le realtà culturali ad essi legate.

 

2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, consistono in particolare:

nell’organizzazione di seminari, convegni e corsi di aggiornamento;

a) nella costituzione di un fondo bibliografico specialistico ed di un archivio documentale liberamente consultabili on-line anche attraverso l’apposita sezione presente nel portale della Regione Emilia-Romagna;

b) nella promozione della messa in rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati esistenti e nella creazione di specifiche sezioni nelle biblioteche.

 

 

Art. 3

Gestione

 

1. Per la programmazione e per l’attuazione delle azioni e degli interventi di cui all’art. 2, la Regione si avvale dell’Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).

 

2. L’IBACN, sentito il Comitato di cui all’art. 5, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale per l’attuazione delle azioni e degli interventi di cui all’art. 2.

 

 

Art. 4

Incarichi, convenzioni, premi

 

Per l'attuazione delle attività di cui all’art. 2,  l’IBACN, sulla base del programma di cui all’art. 3, comma 2, può:

a) assegnare incarichi per studi e ricerche;

b) stipulare convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici nonché concedere loro contributi;

c) istituire premi per le tesi di laurea e di dottorato, già discusse, riguardanti i dialetti dell’Emilia-Romagna;

d) emanare bandi per il sostegno alle associazioni impegnate nell’attività di tutela e diffusione dei dialetti dell’Emilia-Romagna.

 

 

Art. 5

Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell’Emilia-Romagna

 

1. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la trasmissione dei dialetti dell’Emilia-Romagna con funzioni propositive e consultive.

 

2. Il Comitato è composto da 11 membri di comprovata competenza nell’ambito dei dialetti locali, che rappresentino l’intero territorio regionale, nominati dalla Giunta regionale previo avviso pubblico. La composizione, la durata, le modalità di funzionamento del comitato sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

 

3. Il Comitato presenta alla Giunta, con cadenza annuale, una relazione in cui dà conto delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

 

 

Art. 6

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 2 della presente legge pari ad euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell’ambito della U.P.B 1.6.5.2.27100 – Promozione di attività culturali – nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B., del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

Art. 7

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche del contributo del Comitato scientifico, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni su:

 

a) gli interventi attuati per salvaguardare e valorizzare i dialetti dell’Emilia-Romagna, evidenziando destinatari raggiunti e risultati ottenuti, con particolare riferimento al coinvolgimento delle giovani generazioni;

b) le risorse stanziate e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge.

 

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

 

 

Scheda tecnico finanziaria

 

 

Art. 1

Norma di principio che non reca oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

Art. 2

Morfologia degli oneri

La Regione individua una serie di azioni volte alla conservazione, valorizzazione e trasmissione alle future generazioni del patrimonio dialettale da realizzare mediante la promozione di interventi che hanno natura di spesa corrente.

 

Quantificazione degli oneri

Il presente progetto di Legge prevede oneri esclusivamente in riferimento al presente articolo. La cifra complessiva prevista a carico del Bilancio 2014, come limite massimo di spesa, è di € 50.000.

Si tratta infatti per lo più di interventi promozionali e di studio finanziabili anche con risorse contenute, mentre la costituzione del fondo e dell’archivio di cui all’art.2, comma 2, lett. b), consiste in un’implementazione dell’esistente e dunque non necessita di ingenti stanziamenti.

 

Copertura degli oneri previsti

La copertura è assicurata mediante la riduzione della dotazione finanziaria di cui all’U.P.B 1.6.5.2.27100 – Promozione di attività culturali – .

 

Artt. 3 e 4

Non prevedono oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione in quanto i presenti articoli attengono alla modalità di gestione degli interventi di cui all’art. 2 ed a cui si rimanda per la quantificazione degli oneri ed alla relativa copertura.

 

Art. 5

Nono sono previsti oneri aggiuntivi in quanto si istituisce il Comitato scientifico e si esplicita la non onerosità dello stesso.

 

Art. 7

Non comporta ulteriori oneri in quanto le attività previste rientrano nell’ambito delle funzioni ordinariamente svolte dalle strutture regionali competenti.

 

Modalità di copertura per gli anni successivi all’esercizio in corso:

Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nella UPB e relativo capitolo del bilancio regionale, a norma dell’art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

 

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