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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5529
Presentato in data: 08/05/2014
"Parziali modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013 n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea)". Iniziativa dei Consiglieri: Costi, Aimi, Mandini, Corradi, Meo, Bartolini, Mazzotti (08 05 14)

Presentatori:

Iniziativa dei Consiglieri: Costi, Aimi, Mandini, Corradi, Meo, Bartolini, Mazzotti (08 05 14)

Testo:

 

Progetto di legge regionale

Parziali modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea).

 

 


Art. 1

Modifiche all’art. 17 della l.r. 11/2013

 

1. Il comma 2 dell’art. 17 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) è sostituito dal seguente:

“2. I gruppi assembleari sono associazioni non riconosciute di consiglieri regionali nonchè strumenti essenziali di azione e proiezione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.”.

2. Il comma 6 dell’art. 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“6. L'Assemblea legislativa, con le modalità e gli effetti previsti dal presente testo unico, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi ai sensi dell'articolo 19, si avvale del Collegio dei revisori, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e dall’articolo 22 septies della presente legge.”.

 

 

Art. 2

Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo IV della l.r. 11/2013

 

1. La rubrica del Capo II del Titolo IV della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente: “Sedi e contributi per le spese di funzionamento e per il personale dei gruppi assembleari”.

 

 

Art. 3

Sostituzione dell’art. 19 della l.r. 11/2013

 

  1. L’art. 19 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 19

Contributi per il funzionamento dei gruppi

1. L’importo dei contributi in favore dei gruppi assembleari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività dell’Assemblea legislativa, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni secondo le disposizioni dell’articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l’importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi per il funzionamento definiti in applicazione del parametro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g) del d.l. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa. I contributi per le spese di funzionamento non possono essere destinati ad altre finalità.

5. Ai gruppi assembleari spettano, a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all’articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all’articolo 18. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell’articolo 20, comma 4.”.

 

 

Art. 4

Sostituzione dell’art. 20 della l.r. 11/2013

 

  1. L’art. 20 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 20

Contributi per le spese di personale dei gruppi

 

1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.

2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell’Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell’organico della Giunta e dell’Assemblea legislativa.

3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l’ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.

4. La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura, entro l’importo in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 213/2012 e in ogni caso non può prevedere alcun incremento al fine di salvaguardare i contratti in essere. A partire dalla X legislatura l’ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall’Ufficio di Presidenza, secondo criteri di proporzionalità ed equità entro il tetto di spesa dato dal costo di un’unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell’ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un’unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell’Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell’Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.

5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata limitatamente alla corrente legislatura per almeno un anno presso strutture di supporto agli organi politici regionali, chiedono all’Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto.

6. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese per la retribuzione del personale ad essi assegnato appartenente agli organici regionali o comandato da altra pubblica amministrazione o assunti ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione. Fanno altresì carico al budget del personale le spese per oneri assicurativi e previdenziali.

7. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati direttamente, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea assegna a ciascun gruppo contributi annuali ricompresi nel budget complessivo del personale di cui al comma 4. Al fine di garantire a ciascun gruppo l’accredito su specifico conto corrente delle somme necessarie alla stipula diretta di contratti di lavoro subordinato o autonomo, consulenze, collaborazioni o altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, entro il 15 dicembre i presidenti di ciascun Gruppo assembleare predispongono una programmazione annuale da comunicare per iscritto all’Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l’importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente comma; l’elenco dei contratti che si intendono attivare o prorogare ex art. 63 dello statuto; l’elenco delle assegnazioni del personale di ruolo, interno o esterno all’amministrazione regionale, che si intendono confermare o attivare.

8. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 5 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.”.

 

 

Art. 5

Modifiche all’art. 21 della l.r. 11/2013

 

1. La rubrica dell’art. 21 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente: “Corresponsione dei contributi in denaro per le spese di funzionamento e personale”.

2. Il comma 1 dell’art. 21 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“1. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell’articolo 19 e dell’art. 20, e ne autorizza il pagamento in 2 rate semestrali anticipate. All’inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l’Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell’insediamento dell’Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l’Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.”.

3. Il comma 3 dell’art. 21 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“3. I contributi di cui agli articoli 19 e 20 sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente o alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo assembleare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su due distinti conti correnti dedicati rispettivamente alle spese per il funzionamento e alle spese di personale del gruppo indicati per iscritto dal Presidente del gruppo; in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.”.

 

 

Art. 6

Inserimento degli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies, 22 septies, 22 octies e 22 nonies al Capo III del Titolo IV della l.r. 11/2013

 

1.Prima dell’art. 23 della l.r. 11/2013 sono inseriti i seguenti:

 

“Art. 22 bis

Principi generali sull’attività di rendicontazione dei gruppi assembleari

 

1.In recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi assembleari di cui al DPCM 21 dicembre 2012, ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi assembleari di cui al comma 9 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2.La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. Entrate e uscite devono essere registrate attenendosi al principio di cassa a far data dall’esercizio finanziario 2014.

3.La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dallo statuto regionale e dalla presente legge, secondo i seguenti principi:

a)ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo e all’esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività, ossia deve intercorrere un nesso, motivato, tra la specifica spesa e le finalità politiche e istituzionali perseguite, senza alcun obbligo di motivazione in ordine alle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi;

b)ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa si applicano i divieti sanciti dall’articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici;

c)non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dall’Assemblea legislativa per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;

d)i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;

e)i gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali della propria regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d’opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione;

f)non sono consentite le spese inerenti l’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

4.Fermo restando quanto stabilito nell’art. 18, il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:

a)per spese di cancelleria e d’ufficio, stampa e duplicazione quali, ad esempio carta, penne, materiale di tipografia non riguardante iniziative pubbliche del gruppo (biglietti da visita, buste intestate), spese per fotocopie;

b)per spese connesse ad esigenze di studio, aggiornamento ed informazione del gruppo, quali spese per l’acquisto di libri, riviste, quotidiani e altri strumenti di informazione anche su supporti informatici. Per il rimborso delle spese sostenute è necessario indicare le pubblicazioni/quotidiani acquistati e il numero di copie. Per l’acquisto di libri è necessario indicare anche titolo e autore;

c)per spese telefoniche e postali quali ad esempio francobolli, spedizione tramite corriere, utenze per linee esterne e utenze cellulari del gruppo con l’indicazione degli utilizzatori delle utenze;

d)per la promozione istituzionale dell’attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. Per attività promozionali si intendono le iniziative volte a far conoscere sul territorio l’attività del gruppo all’interno dell’Assemblea legislativa, nonché le iniziative di raccordo promosse dal gruppo stesso nei confronti delle formazioni sociali ed economiche. Tra queste rientrano le spese per la redazione e stampa di pubblicazioni o periodici (giornalino del gruppo) o per la gestione del sito web del gruppo. Il gruppo può organizzare iniziative o convegni insieme ad altri soggetti (es. partiti politici) compartecipando alle relative spese a condizione che vi sia la dimostrazione che si sia trattato di una quota parte della spesa complessivamente sostenuta e che le iniziative riguardino argomenti di interesse regionale e prevedano la presenza di consiglieri appartenenti al gruppo. Rientrano, ad esempio, le spese per organizzazione di convegni, seminari, noleggio strutture ed attrezzature per manifestazioni, volantinaggio, ristorazione/catering, ospitalità relatori e partecipanti. Non è ammissibile l’imputazione di spese per rimborsi ai consiglieri che partecipano alle iniziative organizzate dal gruppo stesso. La partecipazione del consigliere a convegni, attività di formazione o attività di aggiornamento, non organizzati dal gruppo, deve essere preventivamente autorizzata dal presidente del gruppo e deve riguardare materie di pertinenza del gruppo. Il rimborso spese è effettuato secondo il Disciplinare per lo svolgimento delle missioni dei Consiglieri regionali adottato dall’Ufficio di Presidenza;

e)per l’acquisto di spazi pubblicitari/attività promozionale su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell’attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo. Tali spese riguardano la divulgazione delle attività istituzionali del gruppo ad esclusione di ogni forma di pubblicità generica di partito. La promozione delle attività dei gruppi sui media deve comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazione/comunicazione politica e delle regole deontologiche degli operatori del settore. Per spazi pubblicitari su organi di informazione si intende ad esempio: inserzioni pubblicitarie/redazionali su organi di stampa; banner su siti web; spazi di auto promozione su televisioni;

f)per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio dell’Assemblea. Il trattamento economico di missione è identico a quello previsto per il personale dipendente della Regione;

g)per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo assembleare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all’Assemblea stessa. Per le spese di rappresentanza vanno indicate la carica e/o la funzione ricoperta da tutti i fruitori della spesa, nonché dimostrata l’attinenza con l’attività del gruppo. Si intendono quelle spese fondate sull’esigenza del gruppo di manifestarsi all’esterno e di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti esterni; si tratta di forme di ospitalità e accoglienza e/o atti di cortesia in occasione di incontri aventi carattere ufficiale tra cui possono rientrare: pranzi/cene, omaggi a persone dotate di rappresentanza istituzionale (medaglie, libri, fiori, prodotti tipici locali), spese per omaggi floreali in occasione di funerali di autorità. Gli omaggi debbono essere di modico valore nei limiti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). In ogni caso, al di fuori del contesto di cui alla presente lettera, non sono ammessi omaggi, doni, gadget. Sono escluse le donazioni a enti benefici. In generale, le spese di rappresentanza devono essere prive di connotazioni di mera liberalità. Non è ammissibile l’imputazione della quota di spesa sostenuta dal consigliere ospitante;

h)per l’acquisto di beni strumentali destinati all’attività di ufficio o all’organizzazione delle iniziative dei gruppi, quali acquisto di cellulari o noleggio di strumentazioni informatiche da utilizzarsi per esigenze di servizio. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;

i)in ogni caso le spese per l’acquisto di beni o servizi di cui al presente articolo non sono rimborsabili in assenza di una comprovata indisponibilità di un corrispondente bene/servizio/struttura messi a disposizione dei gruppi e dei consiglieri da parte della Regione, fatto salvo quanto previsto da apposito disciplinare dell’U.P. sull’utilizzo dei beni e servizi di cui all’articolo 18;

j)altre spese relative all’attività istituzionale del gruppo quali ad esempio costi tenuta conti corrente, costo per bancomat o carta di credito, invii estratti conto.

5.Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:

a)per spese sostenute dal consigliere nell’espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

b)per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario;

c)per spese relative all’acquisto di beni mobili registrati.

6.Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle legge regionale n. 43 del 2001 e della presente legge. In ogni caso per le spese relative ad incarichi professionali esterni o a collaboratori a progetto occorre produrre gli atti/contratti mediante i quali sono stati conferiti gli incarichi, dai quali deve risultare l’oggetto della prestazione richiesta, la sua durata ed il compenso, nonché l’esperienza professionale posseduta in relazione alla tipologia di incarico (curriculum); deve inoltre essere fornita la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell’incarico.

7.Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi assembleari, dovranno essere allegati oltre al contratto di lavoro la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

8.Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell’Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.

 

 

Art. 22 ter

Compiti del Presidente del Gruppo

 

1.Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e né è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente del gruppo. L’autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2.La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 22 bis sono attestate dal Presidente del Gruppo. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo in carica al momento della sua presentazione. La direzione generale dell’Assemblea predispone un apposito applicativo informatico per la tenuta delle contabilità dei Gruppi che, anche ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera l) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, consenta di contabilizzare le spese sostenute e di indicare la motivazione circa il nesso intercorrente tra la specifica spesa e le finalità istituzionali perseguite.

3.Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dall’Assemblea legislativa e per la tenuta della contabilità, nel rispetto della presente legge.

 

 

Art. 22 quater

Conti correnti dedicati

 

1. I fondi erogati dall’Assemblea legislativa ai gruppi sono accreditati in due distinti conti correnti bancari dedicati in via esclusiva rispettivamente l’uno alle spese di funzionamento e l’altro alle spese del personale, intestati al Gruppo, e le operazioni di gestione del conto devono rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente.

 

 

Art. 22 quinquies

Rendiconto dei gruppi assembleari

 

1.I gruppi assembleari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 20 gennaio di ogni anno il rendiconto relativo all’anno precedente, secondo il modello di rendicontazione annuale dei Gruppi assembleari allegato (Allegato B) al DPCM 21 dicembre 2012 “Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.”.

2.Ogni rendiconto, comprensivo degli allegati, è approvato dal gruppo interessato. Il verbale della riunione del gruppo nella quale il rendiconto è discusso ed approvato viene allegato al rendiconto stesso.

3.Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile e della ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 22 bis relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L’originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.

4.Per gli acquisti di beni e servizi di cui alla presente legge la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.

5.Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall’Assemblea legislativa.

6. L’eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario derivante dall’eccedenza dei contributi incassati per le spese di funzionamento e di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno deve essere riversato all’Assemblea legislativa entro trenta giorni, che decorrono dal ricevimento della delibera definitiva della Corte dei conti prevista dal comma 10 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

7.L’avanzo fino all’anno 2013 e gli eventuali successivi avanzi non possono essere utilizzati per la restituzione di cui al comma 4 dell’art. 23.

 

 

Art. 22 sexies

Libri e scritture contabili

 

1.I gruppi devono tenere, secondo le regole di una precisa e chiara contabilità, i seguenti libri e scritture contabili: 

a)libro cronologico sistematico di contabilità;

b) libro dei rendiconti redatti secondo il modello di cui al DPCM 21 dicembre 2012, e dei relativi verbali di approvazione;

c)libro degli inventari.

2.I libri contabili e i registri sono vidimati, prima del loro uso, dalla Direzione Generale.

3. Ogni registrazione contabile deve essere sorretta da adeguata documentazione, tutta vistata dal Capogruppo. La documentazione contabile delle spese effettuate deve essere conservata, in originale, presso la sede del gruppo.

 

 

Art. 22 septies

Attività del Collegio regionale dei Revisori dei conti

 

1.Ai fini della verifica di regolarità del rendiconto annuale il Collegio regionale dei Revisori dei conti, ai sensi dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 18/2012, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il controllo di regolarità e di conformità delle spese di funzionamento e del personale dei gruppi assembleari dell’Assemblea legislativa.

2.Il controllo di regolarità e di conformità delle spese dei gruppi assembleari concerne:

a)la conformità del rendiconto e delle scritture contabili al modello di rendicontazione di cui al DPCM 21 dicembre 2012;

b)l’esatta e completa indicazione nel rendiconto delle voci di entrata e uscita e dell’eventuale avanzo e disavanzo finanziario dell’esercizio precedente;

c) la verifica del nesso intercorrente tra ogni specifica spesa e le finalità istituzionali in tal modo perseguite sulla base della motivazione indicata dal presidente del gruppo, senza entrare nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi;

d) la correttezza della documentazione allegata rispetto a quanto previsto dall’articolo 22 bis.

3.  Entro il 15 febbraio, i gruppi possono regolarizzare e riapprovare i rendiconti a seguito degli eventuali rilievi del Collegio dei revisori. Il verbale della riunione del gruppo viene allegato al rendiconto. Entro il 22 febbraio i revisori trasmettono all’Ufficio di presidenza apposito verbale relativo agli interventi di regolarizzazione dei gruppi.

4.Il Collegio regionale dei Revisori dei conti effettua, inoltre, periodici riscontri a cadenza quadrimestrale presso i singoli gruppi. Il Collegio provvede nei riscontri periodici all’esame, ai sensi del comma 2, dei documenti e delle scritture contabili esibiti dal Presidente del gruppo.

5.Di ogni riscontro viene redatto un verbale su apposito libro vidimato dalla Direzione generale. Una copia del verbale e delle risultanze contabili analitiche è inviata, a cura del Collegio regionale dei revisori dei conti, all’Ufficio di presidenza entro trenta giorni dalla sua redazione.

6.I gruppi assembleari possono chiedere al Collegio regionale dei revisori dei conti indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, come previsto dall’art. 4 comma 1, lett. e) della L.R. 18/2012.

7.Per avvalersi dell’attività di consulenza da parte del Collegio regionale dei revisori dei conti, ogni gruppo prende direttamente contatti con il Presidente del Collegio regionale dei revisori dei conti o con i singoli componenti.

 

 

Art. 22 octies

Attività dell’Ufficio di Presidenza

 

1.L’Ufficio di Presidenza prende atto con propria deliberazione delle risultanze del controllo del Collegio dei revisori sulla rendicontazione dei gruppi di cui all’articolo 22 septies, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio ai fini dell’osservanza dell’obbligo di trasmissione di cui al comma 10 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

 

 

Art. 22 nonies

Trasmissione della documentazione contabile e deposito del rendiconto

 

1.Copia del rendiconto, del libro cronologico sistematico di contabilità e dell’inventario, sottoscritti dal Presidente del gruppo e dal Consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, sono depositati a cura del Presidente del gruppo presso l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa entro il 15 febbraio di ogni anno.

2.Unitamente al deposito del rendiconto annuale, è trasmessa dal Presidente del Gruppo all’Ufficio di Presidenza copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso e della documentazione richiesta dall’art. 22 bis.

3.Il Presidente dell’Assemblea legislativa provvede a far versare all’archivio dell’Assemblea legislativa la copia conforme della documentazione a corredo ai sensi della presente legge relativa alle spese inserite nel rendiconto dai gruppi.

4.L’originale della documentazione a corredo è conservata dal gruppo a norma di legge e versata all’archivio dell’Assemblea legislativa al termine della legislatura.

5.Il rendiconto dei gruppi e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Presidente dell’Assemblea legislativa al Presidente della Regione. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo e la documentazione a corredo di cui al presente articolo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6.La documentazione a corredo in originale delle spese effettuate è conservata presso l’archivio dell’Assemblea legislativa per cinque anni dal termine della legislatura di riferimento.”.

 

 

Art. 7

Sostituzione dell’art. 23 della l.r. 11/2013

 

1.L’art. 23 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

 

 

Art. 23

Irregolarità di redazione del rendiconto e sanzioni

 

1.Ai sensi del comma 11 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, qualora la sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo assembleare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente legge, in attuazione del DPCM 21 dicembre 2012, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della Assemblea una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

2. La comunicazione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea per i successivi adempimenti da parte del gruppo assembleare interessato e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della sezione. Il Presidente dell’Assemblea trasmette alla Corte dei Conti la documentazione fornita dai gruppi a riscontro dei rilievi della Corte.

3.L’omessa regolarizzazione da parte del gruppo interessato comporta l’obbligo per lo stesso di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa e non rendicontate. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, l’obbligo di restituzione consegue sia alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, sia alla delibera definitiva di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4.Provvede alla restituzione il Presidente del gruppo, in carica ovvero non più in carica, che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le spese dichiarate irregolari, che risponde della restituzione a nome del gruppo. Entro 30 giorni dalla ricezione della delibera definitiva della Corte dei conti, nel caso siano previsti obblighi di restituzione a carico di un gruppo assembleare, il presidente del gruppo stesso propone per iscritto all’Ufficio di presidenza il piano di rientro oppure richiede di compensare il debito del gruppo con progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al gruppo stesso per le spese di funzionamento. Vista la delibera definitiva della Corte di conti e sulla base di quanto in essa riportato, l’Ufficio di presidenza accerta e dichiara il credito dell’Assemblea nei confronti del gruppo. L’Ufficio di presidenza valuta la proposta di restituzione del Presidente del gruppo. Se la proposta non è ritenuta congrua, l’Ufficio di presidenza lo motiva e decide sulle modalità e tempi di restituzione a suo insindacabile giudizio sulla base dei principi di equità, proporzionalità e congruità. La decisione dell’Ufficio presidenza deve tenere conto di quanto segue. Nel rispetto della normativa vigente, il credito nei confronti dell’Assemblea che possa vantare il presidente del gruppo che ha un obbligo di restituzione a carico del bilancio dell’Assemblea non può essere pagato fino a restituzione anche con compensazione del debito stesso. In ogni caso la restituzione non può comportare decurtazioni relative ai contributi spettanti ai gruppi assembleari che si sono costituiti nella nuova legislatura. La decisione dell’Ufficio di presidenza è comunicata al Presidente del gruppo tenuto all’obbligo di restituzione ai sensi del presente comma.”.

 

 

Art. 8

Sostituzione dell’art. 24 della l.r. 11/2013

 

1.L’art. 24 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

 

 

“Art. 24

Attività di inizio e fine legislatura

 

1.Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell’insediamento dell’Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.

2.L’ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa, riguarda:

a)per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell’anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa e il giorno precedente a quello di insediamento dell’Assemblea legislativa;

b)per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell’Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L’eventuale avanzo derivante dall’eccedenza dei contributi incassati, rispetto alle spese pagate, deve essere riversato all’Assemblea legislativa.

3.Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell’Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L’Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell’avanzo dei contributi riversati all’Assemblea legislativa da parte del gruppo stesso.

4.L’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 2 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.

5.I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell’Assemblea legislativa. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario anch’esso pubblicato nel sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall’Assemblea legislativa o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 6. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all’ufficio dell’Assemblea legislativa competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.

6.Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 5 indicati nell’ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formatisi nella nuova Assemblea legislativa che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico-organizzativa. La continuità politico-organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nella nuova Assemblea legislativa entro quindici giorni dall’insediamento della stessa Assemblea. L’Ufficio di Presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 5 passano al patrimonio dell’Assemblea legislativa. L’Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell’Assemblea legislativa.

7.L’acquisto, la gestione, l’alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.”.

 

 

Art. 9

Inserimento dell’art. 25-bis nella l.r. 11/2013

 

1.Dopo l’art. 25 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:

 

“Art. 25 bis

Pubblicità dei rendiconti

 

1.Entro 30 giorni dal ricevimento, il Presidente dell’Assemblea legislativa provvede a far pubblicare nel sito istituzionale dell’Assemblea la delibera definitiva con la quale la sezione regionale di controllo della Corte dei conti si è pronunciata sulla regolarità del rendiconto di ciascun gruppo. Provvede altresì contestualmente a far pubblicare nel sito istituzionale dell’Assemblea legislativa il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al DPCM 21/12/2012.

Il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al DPCM 21/12/2012 è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo dell’Assemblea legislativa nel Bollettino ufficiale telematico.”.

 

 

Art. 10

Abrogazione dell’art. 22 della l.r. 11/2013

 

1. L’art. 22 della l.r. 11/2013 è abrogato.

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