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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5673
Presentato in data: 18/06/2014
"Norme in materia di cinema e audiovisivo" (delibera di Giunta n. 879 del 17 06 14).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 879 del 17 06 14.

Testo:

 

progetto di legge

“Norme in materia di cinema e audiovisivo”

 



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Oggetto

 

1. La Regione, in attuazione delle finalità previste agli articoli 2, 4, 5 e 6 del proprio Statuto, promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche ed audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell’identità culturale, di innovazione e sviluppo economico nonché di promozione del territorio anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali.

 

2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Emilia-Romagna nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento all’individuazione delle tipologie di intervento per la loro promozione, qualificazione e sviluppo.

 

 

Art. 2

Finalità e obiettivi

 

1. Gli interventi della presente legge sono volti a favorire l’attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento allo sviluppo culturale, alla produzione e diffusione cinematografica nonché allo sviluppo del sistema degli esercizi cinematografici.

 

2. La Regione, ai fini dello sviluppo culturale e sociale del territorio:

a) promuove la cultura cinematografica;

b) promuove la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l’utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;

c) promuove lo sviluppo e la diffusione del linguaggio del cinema e dell’audiovisivo, attraverso il sostegno a festival, rassegne e altre manifestazioni;

d) favorisce azioni mirate all’alfabetizzazione del pubblico, attraverso azioni innovative, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche.

 

3. La Regione, nell’ambito della sua programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività cinematografiche e audiovisive nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, considerate ad alto potenziale innovativo e di crescita per l’intero sistema economico, occupazionale e sociale. In quest’ottica opera per:

a) favorire la nascita e lo sviluppo di un distretto dell’industria cinematografica e audiovisiva nel territorio regionale;

b) promuovere e sostenere l'attività di produzione cinematografica e audiovisiva nel territorio dell’Emilia-Romagna, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale;

c) sostenere la ricerca e il trasferimento tecnologico nel settore, anche ai fini della convergenza tra i diversi mezzi e linguaggi di espressione e comunicazione e della generazione di nuove imprese;

d) promuovere iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive.

 

4. La Regione, nel settore della diffusione delle opere cinematografiche:

a) promuove la programmazione e la diffusione di opere cinematografiche di particolare interesse culturale, nonché di quelle di interesse regionale;

b) favorisce e sostiene le attività di promozione delle opere cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo al patrimonio cinematografico regionale;

c) sostiene iniziative di promozione del cinema e dell’audiovisivo, realizzate senza finalità di lucro;

d) promuove e sostiene azioni mirate a diversificare e qualificare l’offerta di opere cinematografiche e audiovisive;

e) promuove gli autori e la produzione cinematografica e audiovisiva emiliano-romagnola, con particolare attenzione ai giovani.

 

5. La Regione, ai fini della crescita del sistema degli esercizi cinematografici:

a) sostiene lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità, in coerenza con i principi previsti nell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico);

b) sostiene l’esercizio cinematografico, quale importante luogo di aggregazione sociale per garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta, con particolare attenzione ai centri storici e alle aree svantaggiate.

 

6. Nell’ambito delle finalità di cui al presente articolo, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) favorire la competitività, lo sviluppo imprenditoriale, professionale e la crescita occupazionale, soprattutto giovanile, anche attraverso lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;

b) favorire, con un’adeguata opera di informazione, l’accesso a risorse dell’Unione Europea, anche attraverso forme dirette di partecipazione;

c) favorire la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale;

d) favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione all’attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio.

 

 

CAPO II

PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

 

SEZIONE I

 

PROMOZIONE DELLE COMPETENZE

 

 

Art. 3

Promozione e sviluppo di nuove competenze

 

1. La Regione al fine di favorire la crescita dell’industria cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio:

a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività cinematografiche e audiovisive, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all’interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;

b) persegue, in particolare, l’obiettivo di favorire l’acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività cinematografiche e audiovisive anche attraverso adeguate iniziative di formazione, nell’ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale n. 17 del 1 agosto 2005 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

c) valorizza le imprese, quali organizzazioni in cui competenze professionali si producono e si innovano, quali luoghi non formali di apprendimento, quali soggetti che possono concorrere alla progettazione e realizzazione di processi formativi al lavoro e sul lavoro.

 

2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, sostiene:

a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all’inserimento qualificato nel mercato del lavoro;

b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;

c) l’innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese e a sostegno della creazione di nuove imprese per nuovi lavori.

 

 

SEZIONE II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITA’

 

 

Art. 4

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

 

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, promuove e sostiene, d’intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, operanti in Emilia-Romagna:

a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, in grado ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;

b) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l’utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;

c) progetti di alfabetizzazione del pubblico;

d) la diffusione di opere cinematografiche di particolare interesse culturale, nonché di interesse regionale.

 

 

Art. 5

Promozione dell’industria e delle attività nel settore multimediale

 

1. La Regione, al fine di promuovere nuove industrie ad alto contenuto tecnologico e culturale e ad alto impatto occupazionale portatrici di cambiamento sociale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2, sostiene la crescita e il rafforzamento competitivo del settore multimediale, all’interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative. A tal fine sostiene:

a) lo sviluppo dell’imprenditorialità, in particolare giovanile, lungo tutta la filiera produttiva, anche con l’apporto di nuovi modelli e concetti di impresa, la creazione di reti di imprese, di luoghi di aggregazione e accelerazione imprenditoriale nelle città;

b) la ricerca, l’innovazione tecnologica, la diversificazione produttiva, a partire dalle forme di comunicazione e fruizione dei prodotti audiovisivi;

c) l’utilizzo esteso delle tecnologie digitali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione dei contenuti e delle opere;

d) l’attrazione di investimenti produttivi per l’insediamento di imprese e l’offerta di nuove opportunità occupazionali e professionali;

e) la promozione internazionale e lo sviluppo di partenariati internazionali.

 

 

Art. 6

Sostegno all’esercizio cinematografico

 

1. La Regione sostiene l’esercizio cinematografico, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2, con l’obiettivo di qualificare e diversificare l’offerta.

 

2. Al fine di favorire la funzione di aggregazione sociale esercitata dalle sale cinematografiche, in particolare nei centri storici e nelle aree svantaggiate, sostiene specifici progetti volti a migliorare, accrescere e diversificare l’offerta di servizi e di produzioni culturali, nell’ambito della programmazione cinematografica.

 

 

Art. 7

Convenzioni

 

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma triennale di cui all’art. 12, favorisce la realizzazione delle attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), c) e d), e all’art. 6, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.

 

2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

a) le attività dei progetti da realizzare;

b) gli oneri a carico dei firmatari;

c) l’arco temporale e le modalità di attuazione.

 

 

Art. 8

Emilia-Romagna Film Commission

 

1. La Regione esercita le attività di Film Commission per l’Emilia-Romagna. Per attività di Film Commission, ai fini della presente legge, si intendono:

a) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e straniere, con l’offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della regione;

b) la promozione di operazioni mirate di marketing e strategie di comunicazione riguardanti il territorio regionale quale set per riprese cinematografiche e audiovisive;

c) la promozione delle risorse professionali della regione;

d) la realizzazione di iniziative volte alla promozione degli autori e della produzione cinematografica e audiovisiva emiliano-romagnola, con particolare attenzione ai giovani.

 

 

Art. 9

Partecipazione ad Associazione per Film Commssion

 

1. Allo scopo di partecipare al coordinamento delle attività di Film Commission a livello nazionale, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata ad aderire, in qualità di associato, ad un’Associazione che persegua le seguenti finalità:

a) promuovere e provvedere al continuo miglioramento gestionale ed operativo delle “Film Commission” italiane;

b) promuovere e tutelare, nell’ambito delle stesse “Film Commission”, gli standard professionali e la qualità dei servizi a sostegno delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie, anche attraverso corsi di formazione;

c) promuovere il territorio ed i servizi degli associati nelle occasioni di partecipazione collettiva a manifestazioni nazionali ed internazionali;

d) promuovere contatti con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali al fine di offrire ai propri associati costanti informazioni sull’andamento del settore cinematografico e sulle conseguenti strategie da elaborare e perseguire.

 

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l’Associazione non persegua fini di lucro;

b) che l’Associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

 

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'Associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di associato.

 

4. La Regione partecipa all’Associazione con una prima quota di adesione, non superiore a euro 2000 (duemila).

 

5. La Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo associativo annuale, il cui importo viene determinato nell’ambito della autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

 

 

Art. 10

Fondo per l’audiovisivo

 

1. La Regione istituisce il Fondo per l’audiovisivo quale strumento di sostegno e promozione della produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, riconoscendo tale attività quale fattore strategico per la valorizzazione economica delle risorse imprenditoriali, professionali, culturali e ambientali della regione.

 

2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e da risorse conferite alla Regione dallo Stato e dall’Unione Europea.

 

3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma regionale triennale di cui all’articolo 12.

 

 

Art. 11

Tipologie di intervento regionale

 

1. La Regione promuove le finalità della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 10, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel settore del cinema e dell’audiovisivo.

 

2. Le attività di cui all’art. 8 sono attuate direttamente dalla Regione.

 

3. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi della presente legge, sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di Osservatorio, prevista dall’art. 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo).

 

 

Art. 12

Programma regionale triennale

 

1. L’Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma triennale in materia di cinema e audiovisivo il quale individua le priorità e le strategie dell’intervento regionale a sostegno del settore. La proposta di programma triennale della Giunta regionale tiene conto anche delle indicazioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

 

2. Il programma triennale, contenente il quadro conoscitivo del settore, definisce in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio ed i criteri e le modalità per la verifica del loro raggiungimento;

b) le modalità per l’attuazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10;

c) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;

d) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento;

e) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.

 

3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale, approva le misure. i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le modalità di presentazione delle domande.

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

Art. 13

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, e contestualmente alla presentazione all’Assemblea legislativa del programma di cui all’art. 12, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) quali interventi sono stati attuati per la promozione, la qualificazione e lo sviluppo nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riguardo:

1) agli interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività legate alla produzione cinematografica e audiovisiva;

2) agli interventi per la diffusione delle opere cinematografiche e per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;

3) agli interventi di promozione e sviluppo di nuove competenze anche in relazione alla valorizzazione del territorio;

a) l’ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;

b) le eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione della legge.

 

2. Le competenti strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

 

1. Nella legge regionale n. 13 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 dell’articolo 1, dopo la parola “istituzionali” è aggiunto “operanti in materia di spettacolo dal vivo” e le parole “nonché cinematografiche e audiovisive” sono soppresse;

b) la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 è abrogata;

c) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 è abrogata.

 

 

Art. 15

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

 

1. Il comma 1 dell’articolo 33 è così sostituito:”Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale o la produzione artistica o la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo”.

 

 

Art. 16

Norme transitorie

 

1. Il primo programma triennale, di cui all’art. 12, trova applicazione a far data dall’1 gennaio 2015.

2. Per l’anno 2014 trovano comunque applicazione le norme della legge regionale n. 13 del 1999, nel testo previgente alla presente legge.

 

 

Art. 17

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’art. 9 comma 4 della presente legge, per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell’ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuova apposita unità previsionale di base, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” elenco n. 2 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014- 2016.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa.

 

2. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite U.P.B. e relativi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti”, elenco n. 2 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2016, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

 

Analisi degli articoli

 

Art. 1

Oggetto

Norma di principio, che definisce l’oggetto della legge al fine di favorire l’attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini e alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento allo sviluppo culturale, alla produzione e diffusione cinematografica nonché allo sviluppo del sistema degli esercizi cinematografici.

 

Art. 2

Finalità e obiettivi

Norma di principio che definisce le finalità e gli obiettivi della legge per promuovere e sviluppare il settore cinematografico e audiovisivo regionale, lungo tutta la filiera produttiva.

 

Art. 3

Promozione e sviluppo di nuove competenze

La Regione al fine di favorire la crescita dell’industria cinematografica e audiovisiva promuove e sostiene lo sviluppo di nuove competenze tecniche professionali nonché la qualificazione e il rafforzamento delle competenze già in essere.

 

Art. 4

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

La Regione promuovere e sostiene l’attività cinematografica e audiovisiva mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro per:

a) Eventi in grado di accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;

b) Attività di ricerca, catalogazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

c) Progetti di alfabetizzazione;

d) Diffusione delle opere cinematografiche di particolare interesse culturale e regionale.

 

Art. 5

Promozione dell’industria e delle attività nel settore multimediale

La norma individua le azioni che la Regione mette in campo per promuovere le nuove industrie ad alto contenuto tecnologico e culturale, con particolare attenzione allo sviluppo dell’imprenditorialità lungo tutta la filiera produttiva, alla ricerca, all’innovazione tecnologica nonché all’attrazione di investimenti produttivi per l’insediamento di imprese e l’offerta di nuove opportunità occupazionali e professionali.

La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro.

 

Art. 6

Sostegno all’esercizio cinematografico

La Regione sostiene, mediante la concessione di contributi a soggetti privati aventi o meno scopo di lucro, l’esercizio cinematografico attribuendogli un importante ruolo di luogo di aggregazione sociale e culturale.

 

Art. 7

Convenzioni

La Regione riconosce la convenzione quale strumento per gestire alcune attività, nel rispetto degli obiettivi del programma triennale

 

Art.8

Emilia Romagna Film Commission

La Regione esercita direttamente le attività di Film Commission al fine di creare le condizioni per attrarre le produzioni cinematografiche e audiovisive in Emilia Romagna.

 

Art.9

Partecipazione ad Associazione per Film Commission

La Regione è autorizzata ad aderire alla Associazione per Film Commission subordinando tale adesione alle seguenti condizioni:

Che l’associazione non persegua fini di lucro;

Che l’associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

 

A tal fine si prevede una quota di adesione di 2.000 euro, nonché la concessione di un contributo associativo annuale.

 

Art.10

Fondo per l’audiovisivo

Viene istituito il fondo regionale per l’audiovisivo al fine di sostenere e promuovere la produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, riconoscendo tale attività quale fattore strategico per la valorizzazione economica delle risorse imprenditoriali, professionali, culturali e ambientali della regione.

 

Art.11

Tipologie di intervento regionale

La Regione promuove le finalità della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 10, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro che operano nel settore del cinema e dell’audiovisivo

Le attività di cui all’art. 8 sono attuale direttamente dalla Regione.

 

Art.12

Programma regionale triennale

Norma che descrive le modalità di programmazione degli interventi regionali previsti dalla presente legge.

 

Art.13

Clausola valutativa

Introduce la clausola valutativa.

 

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

Introduce modifiche alla norma vigente.

 

Art. 15

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

Introduce modifiche alla norma vigente

 

Art. 16

Norme transitorie

Dispone i termini di entrata in vigore della legge. Il primo programma triennale trova applicazione a far data dal primo gennaio 2015. Per l’anno 2014 le azioni di cui al programma triennale non saranno finanziata in quanto il programma annuale delle leggi di settore approvato e in corso di esecuzione nel 2014 non è in contrasto con la presente norma.

 

Art. 17

Disposizioni finanziarie

Per dare copertura a quanto disposto dall’art. 9 comma 4 della presente legge sono accantonate risorse pari a 2.000,00 euro nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” elenco n. 2 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014- 2016.

Per dare copertura agli interventi previsti agli art. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono accantonate risorse pari a 1.008.000,00 euro nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti”, elenco n. 2 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016. Tali risorse costituiscono un limite complessivo di spesa.

Le risorse necessarie a dare copertura agli interventi di cui all’art. 3 sono assicurate nell’ambito degli stanziamenti allocati nell’UPB 1.6.4.2.25.245 “Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale” relativamente ai capitoli della L.R. 12/03.

 

Per gli esercizi successivi al 2016, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti normalmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della LR 40/2001.

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

 

ONERI PREVISTI

Esercizio in corso

Pluriennale 2° esercizio (1)

Pluriennale 3° esercizio (1)

Nuove o maggiori spese correnti

(art./artt.  )

2.000,00

1.008.000,00

1.008.000,00

Nuove o maggiori spese d’investimento

(art./artt.   )

 

 

 

Minori entrate

(art./artt.    )

 

 

 

Totale oneri da coprire

2.000,00

1.008.000,00

1.008.000,00

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali

2.000,00

1.008.000,00

1.008.000,00

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa

 

 

 

Nuove o maggiori entrate

(art./artt.    )

 

 

 

Totale mezzi di copertura

2.000,00

1.008.000,00

1.008.000,00

 

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi

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