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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1644
Presentato in data: 19/11/2015
"Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016" (Delibera di Giunta n. 1797 del 12 11 15).

Presentatori:

Giunta
Lista documenti:
Scarica il documento corrente in formato PDF scheda tecnico-finanziaria del 12 11 15 pdl 1644

Testo:

 

“Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità  per il 2016”

 

 


Articolo 1

Finalità

 

1.In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2016) in collegamento con la legge  regionale di stabilità per l’anno 2016.

 

 

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976

 

1.I commi primo, secondo e terzo dell’articolo 10  della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - piano regionale di coordinamento - attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono sostituiti dal seguente :

La Giunta regionale definisce con proprio atto  le modalità di presentazione della documentazione inerente  le opere portuali ammesse a finanziamento”.

 

2.L’ultimo comma dell’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 1976 è abrogato. 

 

 

Articolo 3

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990

 

1.Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:

5 bis. La Giunta regionale con proprio atto può stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero”.

 

2.Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 è abrogato.

 

 

Articolo 4

Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

 

1. Alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 1 la parola “indennità” è sostituita dalla parola “identità”.

 

3.La rubrica dell’articolo 6 “Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni” è sostituita dalla seguente: “Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dai Comuni o dalle Unioni di Comuni”.

 

4Nel comma 2 dell’articolo 4-bis, nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, nel comma 1 dell’articolo 7, nei commi 1 e 7 dell’articolo 9 la parola “triennale” è sostituita da “pluriennale”.

 

 

Articolo 5

Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

 

1.Alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva) sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

 

2.Il comma 2 dell’articolo  3  è sostituito dal seguente:

2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici”.

 

3. All’articolo 5:

a) Il testo della lettera e) del comma 1 è sostituito dal seguente:

“e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti da   esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande o da  altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi,  nonché di altri settori economici, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3;”

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui alla lettera e) del comma 1, per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande,  servizi”. 

 

4. Il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7 a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:

a)      l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa  e l'acquisizione delle relative aree;

b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno”.

 

 

Articolo 6

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

 

1. Alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

 

2.L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 5

Programma regionale

 

1.L’Assemblea Legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'articolo 6, dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalle associazioni di categoria.

2.Il programma pluriennale in particolare prevede:

a)      le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;

b)      gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi;

c)      gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;

d)      gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all’articolo 8;

e)      gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi per l’attuazione degli  interventi di cui all'articolo 9.

2.La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.”

 

3.L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 7

Convenzioni, accordi e contributi

 

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.

 

2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) oneri a carico dei firmatari;

c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

 

3. La Regione può concludere accordi con le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli accordi indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) i soggetti attuatori;

c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;

d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

4. La Regione può concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le modalità di presentazione delle domande.”

4. Il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“2. I contributi di cui al comma 2 dell’articolo 4 possono essere concessi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata”.

 

 

Articolo 7

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000

 

1.Nella lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) le parole “ Predispongono i piani annuali, presentando” sono sostituite da “Presentano”.

2.Nel comma 3 dell’articolo 7 le parole “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “ L’ Assemblea legislativa regionale”.

 

 

Articolo 8

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

 

1.Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la locuzione “dei conferimenti” è sostituita dalla locuzione “ del riordino” ;

b)  le parole “ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)” sono soppresse.

 

 

Articolo 9

Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

 

1.Il comma 2 dell’articolo  13  della legge regionale 24 dicembre  2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale) è sostituito dal  seguente:

“2.Dei Consorzi fidi e delle Cooperative di cui al comma 1 possono far parte anche operatori di altri settori produttivi”.

 

 

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004

 

1.Nel comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. primo provvedimento generale di variazione) le parole  “ secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali” sono sostituite dalle parole “secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale”.

2.Le modifiche apportate dal comma 1 decorrono dall’entrata in vigore della presente legge e sono fatti salvi i diritti acquisiti.

 

 

Articolo 11

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

 

1.All’articolo 25-ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole “, ivi comprese le attività di verifica di cui al comma 1 lettera c): in tale ambito, ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell’articolo 25-quindecies, l’organismo regionale di accreditamento svolge le funzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2-bis. Gli accertamenti di cui al comma 2 vengono effettuati da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall’Organismo di Accreditamento, scelti anche all’esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l’abilitazione all’espletamento dei compiti loro attribuiti.”;

c)nel comma 4 il testo della lettera d) è sostituito dal seguente “d) le modalità per la realizzazione delle attività di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, nonché i criteri da adottare per garantire la qualifica e l’indipendenza degli ispettori di cui al comma 2-bis. Il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall’Organismo di Accreditamento tenendo conto dei criteri di cui all’Allegato II della Direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi nazionali in materia. I programmi annuali di controllo sono approvati dalla competente Direzione Generale, e devono riportare:

a)il numero e la tipologia delle verifiche di cui è prevista la realizzazione, nonché le relative procedure;

b)le risorse organizzative e gestionali impiegate dall’Organismo regionale di Accreditamento per la realizzazione del programma, ed i relativi costi;

c)i risultati delle attività realizzate nell’ambito del precedente programma annuale ed i relativi costi sostenuti.”;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Le attività di controllo sono realizzate nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti.”;

e) nel comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “I contributi sono versati direttamente all’organismo regionale di accreditamento, il quale provvederà a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l’ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall’organismo di accreditamento verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), dei soggetti certificatori accreditati. La Regione, sulla base di quanto percepito dall’organismo regionale di accreditamento, provvederà a riparametrare il contributo annuale, quantificato nel Programma annuale di controllo, a favore dell’organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.”.

2.Nell’articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole “che svolgono in tale ambito le funzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 25-quindecies.”;

b) dopo il comma 2 dell’art. 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente comma:

“2-bis. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dalla Regione o dall’Organismo di accreditamento incaricato, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l’abilitazione all’espletamento dei compiti loro attribuiti.”.

3.All’art. 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. I soggetti obbligati che non provvedono alla installazione dei sistemi di misurazione di cui all’art. 25-quaterdecies sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)”.

 

 

Articolo 12

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

 

All’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono inseriti i seguenti commi:

4 bis) Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità relative in particolare a erogazione di  misure di politica attive del lavoro, contributi e incentivi alle imprese per favorire l’inserimento,  il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro nonché l’adattamento per abbattere barriere all’accesso, contributi a sostegno del lavoro autonomo e autoimprenditoria per persone disabili, indennità di tirocinio, sostegno alle associazioni delle famiglie delle persone con disabilità e interventi per favorire la mobilità casa – lavoro.

4 ter) Il programma regionale determina inoltre:

a) le modalità per la concessione ed erogazione delle risorse del fondo regionale disabili;

b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi e assegnazioni;

c) soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.”.

 

 

Articolo 13

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

 

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 8-bis

Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato

 

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.

1.La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli Enti Locali, in forma singola o associata, per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.

2.La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:

a) la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;

b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;

c) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.

4.Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 3 devono essere iscritte rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui  alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”) e nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26”).

5.La Giunta Regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l’attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.”

 

 

Articolo 14

Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 ed alla legge regionale n. 7 del 1998

 

1.La lettera c) del comma 3 dell’articolo  47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) è abrogata.

2.La lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica) è abrogata.

 

 

Articolo 15

Disposizioni in materia di Polizia Provinciale

 

1. Il personale addetto all’esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015.

 

2. Le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue Agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 sono esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle province sulla base di apposite convenzioni.

 

 

Articolo 16

Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000

 

1.In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 65, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale le locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province Comuni e loro unioni), fino alla riforma organica della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), i fondi regionali di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000 sono assegnati agli Enti locali e loro forme associative.

 

 

Articolo 17

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”, in coerenza con quanto previsto nell’allegato n. 4/1 al decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118 (in materia di  armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) ed i progetti di legge regionale di stabilità per il 2016 e di Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018. Esso contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 1 - Finalità

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge  regionale di stabilità per il 2016.

 

Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976

Le modifiche apportate dal comma 1 dell’articolo in esame all’articolo 10 legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - piano regionale di coordinamento - attribuzione e delega di funzioni amministrative), relativamente ai finanziamenti per le opere portuali  - nel prevedere  che sia la Giunta regionale con proprio atto a definire le modalità di presentazione  della documentazione riguardante le opere portuali ammesse a finanziamento - sono necessarie per consentire ai Comuni di poter approvare i progetti definitivi o esecutivi delle opere oggetto di  programmazione nel rispetto della nuova tempistica dettata dal  decreto legislativo n. 118 del 2011 per gli strumenti di programmazione finanziaria Sono inoltre eliminati  i riferimenti alle Province oggetto di recente riorganizzazione istituzionale.

L’abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 1976, disposta nel comma 2,  si rende necessaria poiché le modalità di utilizzazione  dei fondi destinati all’erogazione dei  finanziamenti regionali  per le opere portuali sono disposte unicamente dalla legge regionale n.  29 del 1985.

L’articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto contiene meri adeguamenti normativi implicanti essenzialmente modifiche procedimentali.

Articolo 3 – Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990

La disposizione intende ampliare le ipotesi di rimozione del vincolo alberghiero, che il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1990 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) limita soltanto ai casi di mancanza di convenienza economica di gestione dell’azienda ricettiva, anche alle ulteriori ipotesi che la Giunta regionale con proprio atto potrà stabilire. Questa nuova formulazione coerente con la nuova disciplina sui Condhotel risponde maggiormente alle attuali esigenze che necessitano del concorso dei privati in interventi di riqualificazione del patrimonio ricettivo alberghiero, altrimenti irrealizzabili per il notevole sforzo economico che gli investimenti richiedono.

Il comma 6 dell’articolo oggetto di modifica stabilisce che la Giunta regionale debba rilasciare un nulla osta alla rimozione del vincolo alberghiero nel caso in cui l’albergo abbia una capacità ricettiva uguale o superiore alle 40 camere. Anche in questo caso la norma non è più in linea con la normativa attuale. La competenza urbanistica ed edilizia è ormai completamente in capo ai Comuni e la norma in questione prevede un controllo di fatto inattuabile in quanto non basato su criteri oggettivi. Si propone quindi di eliminare tale controllo regionale.

Le modifiche introdotte alla disciplina regionale sui vincoli di destinazione delle aziende recettive non comporta implicazioni sul bilancio regionale.

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

La modifica testuale introdotta dall’articolo in esame alla rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è necessaria per adeguarla alle modifiche apportate al testo del medesimo articolo 6 dall’articolo 85 della legge regionale n. 13 del 2015 in materia di riordino istituzionale. Le ulteriori modifiche formali introdotte alla legge regionale n. 37 del 1994 sono necessarie per la coerenza interna del testo normativo.

Articolo 5 – Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

Al fine di conseguire una riduzione dei costi di gestione, l’articolo in esame consente ai Confidi, attualmente vincolati ad operare esclusivamente nei settori del Turismo, Commercio e Servizi, di espandere la propria attività in altri settori produttivi, quali agricoltura, industria artigianato. Per tale ragione la norma, disponendo che dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia possono far parte anche operatori di altri settori produttivi, comporta una mera modifica della composizione di tali organismi. Viene mantenuto, ovviamente, il vincolo dell’utilizzo delle risorse allocate nei fondi per il Commercio per tale settore. Si procede, infine, ad un maggior dettaglio circa gli investimenti ammissibili.

La presente disposizione pertanto non ha implicazioni finanziarie

Articolo 6 – Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

L’articolo in esame, con la sostituzione degli articoli 5 e 7 della legge 5 luglio 1999, n. 13 in materia di spettacolo, ha lo scopo di normare la concessione di contributi, oltre ad adeguare il testo normativo del 1999 a modifiche statutarie e legislative intervenute a seguito dell’adozione della legge regionale n. 13 del 2015 sul riordino istituzionale in Emilia-Romagna.

Inoltre, coerentemente con la normativa che disciplina la contribuzione in conto capitale e in conto interessi di altri settori, si ritiene opportuno demandare all’approvazione dei piani di intervento annuali la determinazione dell’intensità massima del contributo.

Questo intervento normativo non genera costi aggiuntivi per i quali occorra prevedere una specifica copertura, né l’istituzione di nuovi capitoli di spesa. Le risorse destinate ai contributi sono quelle stanziate nei capitoli già previsti dal bilancio regionale per l’attuazione della legge regionale n. 13 del 1999.

Articolo 7- Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000.

L’articolo in esame introduce modifiche meramente formali agli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici e beni culturali)

Articolo 8 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

La modifica introdotta dall’articolo in esame all’articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna) si rende necessaria perché il riferimento al “conferimento”  di funzioni disposto ai sensi della legge n. 59 del 1997 è superato e sostituito dalle disposizioni che disciplinano il “riordino”  delle funzioni operato dalla recente legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni). La disposizione non comporta oneri finanziari in quanto dettata per finalità di adeguamento normativo.

Articolo 9 – Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002.

Al fine di conseguire una riduzione dei costi di gestione l’articolo in esame consente ai Confidi, attualmente vincolati ad operare esclusivamente nei settori del Turismo, Commercio e Servizi, di  espandere la propria attività in altri settori produttivi, quali agricoltura, industria artigianato. E’ questa la finalità della modifica introdotta all’articolo 13 della legge regionale n. 40 del 2002 (Incentivi per la qualificazione dell’offerta turistica regionale) dall’articolo in esame il quale prevede che possano far parte dei Consorzi fidi e delle cooperative di garanzia anche operatori di altri settori produttivi.  Viene mantenuto, ovviamente, per tale settore il vincolo dell’utilizzo delle risorse allocate nei fondi per il turismo.

La presente disposizione pertanto non ha implicazioni finanziarie

Articolo 10 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004

La modifica si rende opportuna al fine di adeguare ai mutati principi nazionali l'ordinamento regionale, con riferimento alle disposizioni speciali - di cui all’ articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004 - che regolano l'attività del personale regionale iscritto agli ordini dei giornalisti. Le disposizioni non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 11 – Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

Le disposizioni di cui al comma 1 modificano i contenuti dell’articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 2004 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) con particolare riferimento:

-al ruolo dell’Organismo di Accreditamento per quanto riguarda le funzioni di accertamento ai fini della irrogazione di eventuali sanzioni amministrative, nell’ambito delle attività di controllo e ispezione sugli Attestati di prestazione energetica emessi ed alle relative modalità di svolgimento (lett. a) e b))

-alle modalità di programmazione delle attività di controllo eseguite dall’Organismo Regionale di Accreditamento, con particolare riferimento alla formulazione ed ai contenuti dei piani annuali di controllo (lett. c) e d))

-alle modalità di riscossione del contributo previsto dalla legge a carico dei soggetti certificatori, finalizzato alla copertura dei costi di realizzazione delle attività di controllo di competenza dell’Organismo regionale di Accreditamento: ai fini di semplificare la gestione amministrativa, la norma proposta prevede che tali contributi siano introitati direttamente dall’Organismo stesso, per le finalità sopra indicate (lett. e))

Tali disposizioni non comportano oneri a carico della Regione.

Le disposizioni di cui al comma 2 modificano i contenuti dell’articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 con particolare riferimento al ruolo dell’Organismo di Accreditamento per quanto riguarda le funzioni di accertamento ai fini della irrogazione di eventuali sanzioni amministrative, nell’ambito delle attività di controllo e ispezione sugli impianti termici, e alle relative modalità di svolgimento (lett. a) e b)).

Tali disposizioni non comportano oneri a carico della Regione.

Le disposizioni di cui al comma 3 modificano i contenuti dell’articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004 con particolare riferimento alle sanzioni amministrative irrogabili ai soggetti che non adempiono agli obblighi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione per singole unità immobiliari, nei casi previsti dalla legge vigente (D.Lgs. 102/2014).

Tali disposizioni non comportano oneri a carico della Regione.

Articolo 12 -  Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 17 del 2005

 L’articolo in esame, introducendo i commi 4 bis) e 4 ter) all’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2015, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), ha lo scopo di  definire le modalità e gli ambiti di azione della  programmazione annuale della Regione che dovrebbe vedere la luce entro il 31 dicembre 2015.

L’intervento normativo proposto non genera costi aggiuntivi per i quali occorra prevedere una specifica copertura, ma prevede la necessità di istituire nuovi capitoli di spesa in vista della molteplicità dei beneficiari che saranno identificati in relazione ai singoli ambiti di intervento.

Articolo 13 - Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

L'articolo in esame propone di aggiungere un nuovo articolo, l'art. 8-bis, alla legge regionale n. 6 del 2014 in materia di parità.

Il nuovo articolo della legge 6 del 2014 stabilisce, al comma 1, che la Regione promuove, concorre ad attuare ed  attua direttamente iniziative e progetti volti alla promozione delle pari opportunità ed a contrastare la violenza di genere.

Così come previsto al comma 2 e al comma 3, si prevede inoltre di concedere contributi per progetti ed iniziative proposte da Enti Locali in forma singola o associata, e da associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali previsti rispettivamente dalle leggi regionali nn. 34 del 2002 e 12 del 2005.

La modifica normativa non comporta nuovi oneri. Essa infatti trova copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti in legge di bilancio nell’ambito della Missione 12 - Programma 7.

Articolo 14 – Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 ed alla legge regionale n. 7 del 1998.

Al fine di mantenere esclusivamente in capo alla Regione le funzioni di rilevazione statistica del comparto alberghiero si propone la abrogazione dell’articolo 47, comma 3 lettera c) della legge regionale n.  13 del 2015. (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica). Entrambe le disposizioni oggetto di abrogazione avevano previsto le funzioni di rilevazione statistica in capo alle Province nell’ambito del sistema statistico regionale.

Articolo 15 – Disposizioni in materia di polizia provinciale.

A seguito della conversione del decreto legge n. 78 del 2015 nella legge n. 125 del 2015, l'articolo 5 recante “Misure in materia di polizia provinciale” dispone la possibilità di ricollocare le funzioni di polizia amministrativa locale ed il relativo personale dei corpi di polizia provinciale tramite le leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La Regione intende, pertanto, esercitare la propria potestà di disporre in merito all’esercizio delle funzioni di polizia provinciale, nell'ambito del complessivo processo di riordino attuato attraverso la legge regionale n. 13 del 2015. Pertanto l’articolo in esame prevede:

al primo comma,  che il personale addetto all’esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimanga assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle province;

al secondo comma,  che le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue Agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 siano esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle province sulla base di apposite convenzioni

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Articolo 16 - Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000.

L'articolo in esame si limita a modificare l’individuazione dei soggetti assegnatari delle risorse regionali e statali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), individuando quali assegnatari gli “Enti locali e loro forme associative” anziché le “Amministrazioni provinciali”. La modifica degli assegnatari non comporta nuovi oneri. La copertura finanziaria resta nell’ambito degli stanziamenti previsti in legge di bilancio, Missione 12 - Programma 1.

Articolo 17 - entrata in vigore

L’articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

 

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