Testo:
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2016 -2018 (LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2016)
Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l’esercizio 2016, un contributo di euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, nell’ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali.
Art. 3
Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015) - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2015
1. L’autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 per l’esercizio 2016, disposta dal comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 2015 n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)), è modificata in euro 40.000,00, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività – 1 Industria, PMI e Artigianato.
Art. 4
Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito
1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti e delle micro imprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata a costituire un fondo rotativo gestito da soggetti iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more del perfezionamento dell’iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del Dlgs 141/2010. Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l’avvio e la crescita delle attività di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
2. La Regione istituisce e affida la gestione del Fondo, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, assicurando modalità di accesso semplificate e forte presenza dell’attività effettuata con il Fondo nei territori.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2016 una autorizzazione di spesa pari a Euro 2.000.000,00, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività – Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.
Art. 5
Costituzione Fondo di garanzia a favore delle imprese colpite da calamità naturali o in fase di ristrutturazione aziendale
1. Al fine di favorire la progressiva restituzione dei finanziamenti per la liquidità aziendale contratti dalle imprese colpite dal sisma del 2012 ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché delle successive proroghe disposte a norma di legge e delle integrazioni dei soggetti ammissibili previsti dall'articolo 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) ed anche al fine di favorire il ripristino delle attività produttive colpite dagli eccezionali eventi atmosferici e dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 e del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma, la Regione è autorizzata a costituire un fondo di garanzia straordinario destinato a garantire finanziamenti alle imprese colpite da tali eventi.
2. Il Fondo può altresì essere utilizzato a favore di altre imprese che presentano progetti di ripresa e rilancio dell’attività produttiva.
3. La Regione affida la gestione delle risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi 1 e 2 a soggetti iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more del perfezionamento dell’iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 141/2010.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2016, mediante un'autorizzazione di spesa pari a euro 4.500.000,00 nell’ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività- Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.
5. Sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 4 della legge regionale n. 3 del 2015 e dall’art. 13 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 18 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017).
Art. 6
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2016 Euro 685.050,00;
Esercizio 2017 Euro 500.000,00;
Esercizio 2018 Euro 500.000,00.
Art. 7
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n.1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.),del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è disposta, per l'esercizio finanziario 2016, un'autorizzazione di spesa pari a euro 5.000.000,00, nell’ambito della Missione 11 Soccorso civile – Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali.
Articolo 8
Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive correnti
1. Nell’ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai LEA sono autorizzati per il bilancio 2016-2018 i seguenti importi, nell’ambito della Missione 13 Tutela della salute – Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA:
2. Euro 20.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri derivanti dal pagamento, da parte delle Aziende sanitarie regionali, degli indennizzi per emotrasfusi ai sensi della Legge n. 210/92;
3. Euro 5.000.000,00, per le misure a sostegno dell’equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.
Articolo 9
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 delle legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta, per il bilancio 2016-2018, l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 120.000.000,00, nell’ambito della Missione 13 Tutela della salute – Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
2. La Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Articolo 10
Gestioni liquidatorie delle ex Unità Sanitarie Locali cessate al 31/12/1994
1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità Sanitarie Locali cessate al 31/12/1994, è autorizzata a trasferire agli Enti del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2016 l’importo di Euro 4.000.000,00 nell’ambito della Missione 13 Tutela della salute – Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.
Articolo 11
Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del SSR
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per il bilancio 2016-2018 in complessivi Euro 46.993.830,00, nell’ambito della Missione 13 Tutela della salute – Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, e Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, così articolati:
- Acquisto di beni e servizi per euro 21.110.830,00;
- Trasferimenti correnti per euro 23.583.000,00;
- Acquisto di beni per euro 2.300.000,00.
Art. 12
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2016-2018 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.