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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1887
Presentato in data: 29/12/2015
"Memorie del Novecento – Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna”. (Delibera di Giunta n. 2232 del 28 12 15)

Presentatori:

giunta

Testo:

Progetto di Legge regionale

“Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna”

 

 

 


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Princìpi

 

1. La Regione Emilia-Romagna, in adesione ai princìpi e ai valori comuni europei, in attuazione della propria carta statutaria e in armonia con le leggi statali, riconosce la memoria dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di una identità comune europea.

 

 

Art. 2

Definizioni

 

1.  Ai fini degli interventi di cui alla presente legge, si intendono:

a) per “memoria”: la conservazione del patrimonio documentario, l’attività didattica e formativa e tutte le azioni di carattere culturale mirate a mantenere vivo il ricordo dei fatti accaduti nel territorio regionale e degli uomini e delle donne emiliano-romagnoli rilevanti per la storia del Novecento in Emilia-Romagna, in Italia e in Europa, con particolare riferimento al primo e al secondo conflitto mondiale, alle grandi trasformazioni sociali, all’emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, al colonialismo, all'avvento e alla caduta della dittatura fascista, all’antifascismo, alla deportazione e allo sterminio nei campi di concentramento nazisti e fascisti, alla resistenza e alla liberazione, all'esodo giuliano-dalmata-istriano, alla ricostruzione post-bellica e alla nascita della Repubblica, alla discussione e approvazione della Costituzione, ai totalitarismi, agli eccidi di tutte le matrici politiche, al terrorismo e alle stragi;

b) per “storia”: la ricostruzione storico-scientifica con il conforto della ricerca storica basata sulle fonti documentali dei fatti e avvenimenti richiamati al comma a) del presente articolo;

c) per “luogo della memoria”: uno spazio fisico nel quale siano presenti segni visibili ed elementi materiali riconosciuti dalla comunità regionale come importanti per la definizione dei profili civili, valoriali e culturali nel tempo presente, che si qualifica per la presenza di un patrimonio archivistico, librario e/o museale, accessibile al pubblico, nel quale si svolga un’attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali.

 

 

Art. 3

Finalità

 

1.La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni affinchè dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future.

2.In tale ambito la Regione in particolare promuove:

a) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell’antifascismo e della resistenza, che riconosce come valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale dello Stato e della Regione;

b) la memoria degli uomini e delle donne che, con il valore eccezionale del loro operato, si sono opposti, in particolare in Emilia-Romagna, a ogni tentativo di genocidio e crimine contro l’umanità e hanno contribuito in modo rilevante alla difesa della libertà e dei diritti e alla tutela della vita  umana o al bene della comunità;

c) la conoscenza, la comprensione e la riflessione, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui fatti accaduti nel corso del Novecento nei luoghi italiani ed europei di deportazione e sterminio di massa e sulle cause che provocarono tali eventi;

d) la conoscenza e la comprensione degli eventi accaduti nel territorio regionale durante le fasi che hanno preceduto e accompagnato i due conflitti mondiali;

e) la conoscenza, la comprensione e la riflessione sui tragici eventi di stragismo e violenza politica che hanno segnato la storia del territorio regionale;

f) la conoscenza, la comprensione e la riflessione sui grandi movimenti sociali e politici che hanno caratterizzato la storia dell'Emilia-Romagna e contribuito allo sviluppo e alla coesione della comunità regionale, sui processi di transizione dal fascismo alla democrazia e sui processi di globalizzazione ancora in corso;

g) la riflessione pubblica sull’importanza della memoria collettiva quale pratica di cittadinanza attiva per preservare valori fondamentali quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani su cui si è costruito il processo di integrazione europea e per promuovere il dialogo nella società multiculturale.

 

 

Capo II

PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI

 

Art.  4

Ambito di intervento regionale

 

1. Gli interventi regionali sulla memoria del Novecento riguardano in particolare lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione; la promozione di iniziative culturali, educative e formative rivolte alle giovani generazioni anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le Università e con altri soggetti interessati; la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei luoghi della memoria, di beni immobili, materiali e documenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce il ruolo e l’attività svolta dagli Istituti Storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI) ed assegna all’Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della rete degli istituti storici regionali.

3. La Regione riconosce il ruolo e l’attività svolta dalle istituzioni culturali che a vario titolo gestiscono e a cui compete la cura scientifica e la valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b).

4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l’attività svolta dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), dalla Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane (FIAP), dalla Federazione Italiana Volontari della Libertà (FIVL) e dalle Associazioni combattentistiche e reducistiche nella diffusione dei valori della Resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione.

5. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all’organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione, di sensibilizzazione e di informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria.

6. L’Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Novecento e dei valori che hanno animato i “Giusti fra le Nazioni”, al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e in particolare delle giovani generazioni.

 

 

Art. 5

Programmazione regionale degli interventi

 

1. L’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale per l’attuazione degli interventi regionali sulla memoria del Novecento.

2. Il programma definisce in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) le modalità per l’attuazione degli interventi;

c) gli ambiti di intervento e i soggetti beneficiari;

d) i parametri per valutare i risultati dell’intervento regionale.

3. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 4 mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

4.  Le attività di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Regione.

5. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma pluriennale, approva i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

6. La Giunta regionale individua altresì le forme di coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all'articolo 1.

7. La Regione corrisponde un contributo annuale al Comitato di solidarietà delle vittime delle stragi ed al Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio .

8. L’Assemblea legislativa, nell’ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con Università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo ed internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l’obiettivo di  rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea. A tali fini l’Assemblea legislativa:

a) realizza progetti ed attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Novecento, anche in riferimento ai temi legati alla Shoah;

b) promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;

c) sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull’importanza dell’impegno civile e dei valori di libertà e democrazia, anche attraverso la valorizzazione e l’incentivazione sul territorio regionale dei Viaggi della Memoria.

9. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, nell’ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti di intervento, le attività e i programmi da realizzare.

10. La Giunta e l’Assemblea legislativa individuano le forme e gli strumenti per il coordinamento degli interventi.

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 6

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) quali interventi sono stati attuati per la promozione e il sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna con particolare riguardo:

1) agli interventi per lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;

2) agli interventi finalizzati alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione dei luoghi della memoria, di beni immobili, materiali e documenti;

b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;

c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

Art. 7

Abrogazioni

 

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la Legge Regionale 31 gennaio 1977, n. 7 “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell’antifascismo”;

b) la Legge Regionale 24 maggio 1982, n. 25 “Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica”;

c) la Legge Regionale 21 febbraio 1990, n. 13 “Istituzione del “Centro residenziale Cà Malanca” di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna”;

d) la Legge Regionale 20 maggio 1994, n. 23 “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione “Museo-Monumento al Deportato” per lo studio e la documentazione sulla deportazione nei campi di sterminio da tutti i Paesi occupati dai nazisti”;

e) la Legge Regionale 29 ottobre 2008, n. 18 “Memoria e responsabilità – Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei Giusti”.

 

 

Art. 8

Disposizioni finanziarie

 

1. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione all’interno della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” -  U.P.B. 1.6.5.2.27100 - di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” a fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350  "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti", voce  n.17  del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;

2. Per gli esercizi successivi al 2017 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 47 del 1982

 

1. L’articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47 (Istituzione del Comitato Regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto) è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 2

1. Sono organi del Comitato l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

2. Partecipano di diritto all’Assemblea del Comitato:

a) la Regione Emilia-Romagna;

b) il Comune di Marzabotto;

c) il Comune di Grizzana;

d) il Comune di Monzuno;

e) la Città Metropolitana di Bologna.

3. L’Assemblea approva lo Statuto, garantendo la presenza di rappresentanti dei familiari dei Caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della Resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.

4. L’Assemblea nomina altresì il Consiglio Direttivo e il Presidente.”.

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

 

Con il presente progetto di legge si intendono dettare nuove norme per riconoscere la memoria dei fatti avvenuti nel territorio regionale, determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana, che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la sua crescita culturale.

Il progetto di legge consta di nove articoli raccolti in tre Capi.

 

Il Capo I è riferito alle disposizioni generali e consta di tre articoli (1, 2 e 3) che dettano i principi ispiratori dell’intervento normativo, le definizioni di memoria, storia e luogo della memoria e illustrano le finalità.

 

Il Capo II, riferito a “Programmazione e interventi”, consta di due articoli (4 e 5).

L'articolo 4 definisce l'ambito degli interventi regionali, tra i quali si prevedono interventi diretti (comma 1) per promuovere studi, ricerche, raccolta delle testimonianze e loro diffusione, nonché contributi a soggetti pubblici e privati senza fine di lucro (commi 2, 3 e 4). Le risorse necessarie di parte corrente sono assicurate sul bilancio 2016 e 2017 a seguito di accantonamento di 1 milione di Euro a fondo speciale.

Il comma 6 prevede che l’Assemblea legislativa (comma 6), promuova, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria con risorse la cui copertura finanziaria è assicurata dal proprio bilancio.

L'articolo 5 stabilisce le modalità e le tipologie di intervento della programmazione regionale e individua forme di coordinamento delle azioni con quelle specifiche di altre leggi di settore in particolare con la LR 18/01 per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all’art. 1. Alla copertura finanziaria degli oneri previsti si farà fronte nell’ambito degli stanziamenti allocati alla Missione 5 – U.P.B. 1.6.5.2.27100 - per i capitoli relativi alla L.R. 18/2000.

Al comma 7 la norma prevede un contributo annuale al Comitato di solidarietà delle vittime delle stragi, per il quale è già stata autorizzata la spesa nel 2016 nell’ambito degli stanziamenti allocati nella Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione” a valere sul capitolo 2705. Inoltre è previsto un contributo annuale per il Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto per il quale sarà istituito un apposito capitolo all’interno della stessa Missione 1 il cui stanziamento sarà assicurato dalle risorse accantonate a bilancio 2016 e 2017 a fondo speciale.

Sono infine indicati gli ambiti di intervento dell’Assemblea legislativa, la quale realizzerà attività e programmi anche in coordinamento con la Giunta regionale.

 

Il Capo III reca le disposizioni finali e consta di 4 articoli (articoli da 6 a 9)

L'articolo 6, dedicato alla clausola valutativa, definisce le modalità di controllo da parte dell'Assemblea Legislativa sull'attuazione della legge e di valutazione sui risultati conseguiti.

L'articolo 7 abroga cinque leggi regionali afferenti all'ambito di competenza della legge, non più attuali.

L'articolo 8 “Disposizioni finanziarie” stabilisce che, per dare copertura agli interventi previsti agli articoli 4, commi 2, 3, 4 e 5 e all’articolo  5, comma 3, sono accantonate risorse pari a 1.000.000,00 di Euro nell’ambito della missione 20 “Fondi e accantonamenti” alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 a valere sul capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” voce 17, del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017.

Alla copertura di quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, e dall’articolo 5, comma 8, farà fronte l’Assemblea Legislativa nell’ambito delle proprie funzioni con propri atti programmatici e con propri stanziamenti.

Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti normalmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 40/2001 e dell’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI

Esercizio in corso

Pluriennale 2° esercizio (1)

Pluriennale 3° esercizio (1)

Nuove o maggiori spese correnti

(art./artt.  )

 

1.000.000,00

1.000.000,00

Nuove o maggiori spese d’investimento

(art./artt.   )

 

 

 

Minori entrate

(art./artt.    )

 

 

 

Totale oneri da coprire

 

1.000.000,00

1.000.000,00

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali

 

1.000.000,00

1.000.000,00

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa

 

 

 

Nuove o maggiori entrate

(art./artt.    )

 

 

 

Totale mezzi di copertura

 

1.000.000,00

1.000.000,00

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

 

 

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