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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 266
Presentato in data: 03/03/2015
"Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011 n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)" (delibera di Giunta n. 192 del 27 02 15).

Presentatori:

GIUNTA

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE RECANTE  “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9  MAGGIO  2011, N. 3 (MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE)”

 

 


Articolo 1

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 3/2011

 

1. Nella rubrica dell’articolo 12 è aggiunto infine il periodo: <<Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso.>>

2. Nel comma 1 dell’articolo 12 tra le parole <<Giunta regionale>> e la parola <<promuove>> sono inserite le parole <<, attraverso l’Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso,>>.

3. Il comma 2 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente comma:

 

“2. L’Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;

b) opera in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni di cui all'articolo 4 della presente legge anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

d) predispone un rapporto periodico sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale;

e) organizza seminari tematici ed iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, in raccordo con il Centro di documentazione di cui all’ articolo 15;

f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, della presente legge;

g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine e di osservatorio previsti dalla Legge Regionale n. 11 del 2010 e dalla L.R. 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari).”

4.  Nel comma 3 dell’articolo 12 dopo le parole <<la Regione promuove>> sono aggiunte le parole <<il raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10 >>

 

 

Articolo 2

Introduzione dell’articolo 12-bis della legge regionale    3/2011

“Articolo 12-bis

Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità”

 

1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e consultive nei confronti della Giunta Regionale in materia di cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. La Consulta dura in carica per tutta la durata della Legislatura ed è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti istituzionali e da  esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti, professionali, accademici o di volontariato, attinenti all’educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta, e ne definisce le modalità di funzionamento. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.   

4. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. 

 

 

Articolo 3

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 3/2011

 

1. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

A) la parola <<due>> è sostituita dalla parola <<tre>>;

tra le parole <<Giunta regionale>> e la parola <<presenta>> sono inserite le parole <<,anche B) avvalendosi dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 12 e tenendo conto del rapporto da questi predisposto,>>.

 

 

Articolo 4

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

 

 

 

 

 

Scheda tecnico-finanziaria

 

Il progetto di legge recante “Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)” è organizzato in quattro articoli, che non prevedono oneri a carico del bilancio regionale.

 

Analisi degli articoli:

 

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 3/2011

Viene consolidato il ruolo dell’Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso che opera nella struttura regionale competente che avrà anche il compito di predisporre un rapporto periodico sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna tale da consentire prioritariamente alla Giunta regionale, ma anche al sistema delle Autonomie locali, di disporre di elementi di conoscenza aggiornati su questo fenomeno, funzionali alla programmazione di più mirate azioni di prevenzione e contrasto.

Il ruolo dell’Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso viene ulteriormente valorizzato rispetto alla diretta promozione di seminari tematici, iniziative editoriali e, più in generale, di carattere culturale, finalizzate alla diffusione di conoscenza in materia, in raccordo con il Centro di Documentazione sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, di cui all’art.15 della l.r. 3/2011.

Infine si prevede che la Regione promuova il raccordo tra gli interventi di prevenzione primaria e secondaria di cui all’art.  3 della l.r. 3/2011 con le azioni finalizzate al sostegno degli Enti Locali destinatari di beni immobili confiscati di cui all’art. 10  anche attraverso l’esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003.

 

Articolo 2 - Introduzione dell’articolo 12-bis della legge regionale 3/2011

 

L’art. 12 bis del progetto prevede la costituzione della Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità, con funzioni propositive e consultive al fine di supportare la Giunta a riconoscere i fattori di vulnerabilità presenti sul territorio regionale e ad attivare idonee misure di prevenzione e contrasto.

La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. 

 

Articolo 3 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 3/2011

 

L’articolo 17 novellato prevede ora una cadenza triennale per la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente commissione assembleare della relazione per la clausola valutativa contenente una serie di dati ed informazioni relativi ai risultati e alle modalità dell’attuazione della presente legge, allineando la scansione temporale triennale alle regole delle clausole valutative delle altre leggi regionali sottoposte alla valutazione dell’organo assembleare.

Viene inoltre previsto un più stretto raccordo tra la predisposizione della relazione per la clausola valutativa da parte della Giunta e l’attività dell’Osservatorio, tenendo conto anche del rapporto periodico da questi predisposto sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia Romagna.

 

Articolo 4 - Entrata in vigore

L’articolo 4 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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