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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 348
Presentato in data: 18/03/2015
"Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015" (Delibera di Giunta n. 254 del 16 03 15).
Oggetto:
Testo presentato:
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015" (Delibera di Giunta n. 254 del 16 03 15).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 254 del 16 03 15.

Testo:

PROGETTO DI LEGGE

“Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”

 


Articolo 1

 

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2015) in collegamento con la legge finanziaria regionale per l’anno 2015.

 

 

Articolo 2

 

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

 

1. Al fine di garantire, attraverso il sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto -legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo ela correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi della leggi regionali:

 

a) 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva.

Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49);

 

b) 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. programmazione e finanziamento degli interventi.

Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38).

 

2. Al fine di garantire al sistema dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 il rafforzamento dell'operatività nei settori del turismo e del commercio, anche ai fini del sostegno agli interventi di ripristino a seguito di eventi calamitosi, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare al Fondo rischi turismo e commercio le risorse allocate presso i fondi per l’abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o contributi concessi e non ancora erogati per le medesime finalità dalla Regione medesima alla data del 31dicembre 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 41 del 1997 e n. 40 del 2002.

 

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità e i vincoli stabiliti dalla Giunta medesima.

 

4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, o a riserve patrimoniali, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione o per le deliberazioni dell’assemblea.

 

 

Articolo 3

 

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Nell’articolo 11 della legge regionale 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nel comma 4 le parole “la quota” sono sostituite dalle seguenti: “il

contributo”;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

“ 8. Le convenzioni disciplinano:

 

a) le modalità e procedure di conferimento alla società dei contributi al fondo consortile connessi al programma di attività e dei corrispettivi connessi alle attività di supporto e di assistenza tecnica, e alle altre attività che le società di cui al comma 7 bis potranno svolgere;

b) il sistema di monitoraggio del piano di attività, e il sistema di rendicontazione e analisi di risultato delle attività di supporto e assistenza tecnica;

 

c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo

ai fini del controllo analogo.”

 

 

Articolo 4

 

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

 

1. All’articolo 6, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate),

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

 

“ 3-bis La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I termini istruttori, di cui al comma 4 dell’articolo 18 della medesima L.R. n. 15 del 2013, sono raddoppiati.

 

3-ter Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrono servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse.

 

3-quater Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei commi 3-bis e 3-ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2013. Per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto dal comma 5, primo periodo, e dal comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013.

 

3-quinquies Gli interventi e le opere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il congruo termine, comunque non

 

superiore a sessanta giorni, stabilito dallo sportello unico per l’edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Per i medesimi interventi non trova applicazione quanto previsto dagli articoli 14, commi 2 e 4, 15, commi 2 e 3, 16 e 16-bis, comma 4, della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23. ”.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.

 

 

Articolo 5

 

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005

 

1. Nell’articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato, istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile) è apportata la seguente modifica:

 

a) nel comma 1 dopo le parole “interventi indifferibili ed urgenti” sono inserite le parole “nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili”.

 

2. Nell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nel comma 1, lett. b), le parole “il Collegio dei revisori” sono sostituite dalle parole “Il Revisore Unico”; b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

“7. Il Revisore Unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni”;

 

c) nel comma 8 la parola “Collegio” è sostituita da “Revisore unico” ;

 

d) nel comma 9 la parola “Collegio” è sostituita da “Revisore unico” ;

 

e) nel comma 10 le parole: “ ai componenti del Collegio” sono sostituite dalle parole “ al Revisore unico”.

 

3. Nell’articolo 24, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2005 le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite dalle parole “Revisore Unico”.

 

Articolo 6

 

Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell’autostrada Cispadana

 

1. Nel caso di subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell' autostrada regionale Cispadana, previsto all'articolo 5 bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito in legge, con modificazioni, dall’ articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, la Regione Emilia- Romagna è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti volti a permettere anche l'eventuale trasferimento allo Stato della somma disponibile per la realizzazione dell’opera.

 

 

Articolo 7

 

Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie Locali

 

1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle autonomie (CAL), connessa all’attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale il quale provvede a convocare la prima seduta.

 

2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:

 

a) il Sindaco della Città metropolitana;

 

b) i Presidenti delle Province;

 

c) i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

 

3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

 

 

Articolo 8

 

Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014

 

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative), convertito con legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'applicazione della disposizione di cui all’articolo 48, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è prorogata al 31 dicembre 2015.

 

 

Articolo 9

 

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

 

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), la parola “quindici” è sostituita dalla parola “dieci”.

 

2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, è così sostituito:

 

“2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive dotazioni organiche, a seguito di selezione pubblica. La procedura


selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati organi politici, d'intesa tra loro.”

 

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, dopo la parola “laurea” sono inserite le parole “e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica”.

 

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, la parola “professionale” è sostituita dalle parole “pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, acquisita”.

 

5. Nelle more del processo di riorganizzazione delle strutture della Regione Emilia-Romagna, conseguente anche al riordino funzionale derivante dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati al massimo per un ulteriore anno, anche in deroga al limite di durata di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge regionale, fermo restando il rispetto del limite percentuale complessivo, come modificato al comma 1.

 

 

Articolo 10

 

Abrogazioni

 

1. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione).

 

2. La legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) è abrogata. Resta salva la sua applicazione ai dipendenti che abbiano maturato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il requisito di un anno di servizio di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale n. 58 del 1982.

 

 

Articolo 11

 

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, in coerenza con quanto previsto nell’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) ed i progetti di legge finanziaria regionale per il 2015 e di Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017. Esso contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 1 - Finalità

 

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge finanziaria regionale per il 2015.

 

Articolo 2 – Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio.

 

L'obiettivo è il supporto al sistema regionale dei consorzi fidi al fine di consentire la qualificazione e l'innovazione nei settori del turismo e del commercio attraverso strumenti di sostegno alla capitalizzazione dei confidi e strumenti di flessibilità volti a creare fondi rischi unitari destinati ai settori turismo e commercio al fine di eliminare vincoli operativi ed incrementare l’operatività degli stessi confidi.

 

La disposizione in esame autorizza pertanto i confidi medesimi ad imputare:

 

a) a capitale sociale ed al fondo consortile o alle riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014, b) al Fondo rischi turismo e commercio (di nuova istituzione) le risorse allocate presso i fondi per l’abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o concessi e non ancora erogati per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 41 del 1997 e n. 40 del 2002.

 

Non sono previsti nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto le risorse oggetto dell’ imputazione da parte dei confidi, che la Regione provvede ad autorizzare, sono già state da questa concesse ai confidi medesimi.

 

Articolo 3 - Modifiche all’articolo 11 delle legge regionale n. 7 del 2002

 

Le modifiche mirano a definire puntualmente la natura delle erogazioni della Regione Emilia-Romagna alla società, differenziando quelle erogate in forma di “contributo” al fondo consortile (per il finanziamento del Programma annuale dalle attività indicate negli articoli 3, 4, 5 e 6 della stessa legge n. 7 del 2002), da quelle erogate in forma di corrispettivo per l’affidamento di “attività di supporto” e di “assistenza tecnica” tramite stipulazione di apposite convenzioni.

 

Trattandosi di mera modifica terminologica di quanto previsto all’ articolo 11 della citata legge regionale, la disposizione non prevede oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio.

 

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

 

La disposizione interviene modificando l’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, in particolare introducendo norme più stringenti nell’ambito del procedimento di apertura delle sale da gioco, al fine di rispondere più adeguatamente alle esigenze sociali e sanitarie che sono alla base della regolamentazione dell’insediamento delle sedi di gioco d’azzardo. L’articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto contiene mere modifiche procedimentali.

 

Articolo 5 - Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005

 

L’articolo proposto, al comma 1, modifica l’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2005 istitutiva dell’Agenzia regionale di Protezione Civile prevedendo l’inserimento nel comma 1, di una disposizione che prevede forme temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili per l’esistenza di situazioni di pericolo, conclamate o imminenti al fine di assicurare anche la loro sistemazione abitativa temporanea. I criteri e le modalità per dare attuazione a tale disposizione vengono definite in apposite direttive della Giunta regionale L’articolo, al comma 2, modifica l’articolo 21 e l’articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2005, istitutiva dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, a fini di adeguamento alla normativa statale e di conseguimento di un risparmio di spesa, attraverso la riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

 

In coerenza con la legge regionale n. 14 del 2010 che – in attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 – ha disposto nell’articolo 48 che: “A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo, si applica agli enti strumentali dipendenti dalla Regione, nonché agli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione.” , l’articolo in esame prevede alla sostituzione del Collegio dei revisori della Agenzia di Protezione Civile con il Revisore Unico.

 

Le modifiche proposte all’articolo 10 e agli articoli 21 e 24 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede per l’uno nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e per gli altri si tratta di adeguamenti normativi.

 

Articolo 6 – Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell’autostrada Cispadana.

 

Per rendere possibile il subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell'Autostrada regionale Cispadana, come previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con legge n. 164 del 2014, l’articolo autorizza l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi volti a permettere il trasferimento allo Stato delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione dell’opera, già previste nel bilancio di previsione 2014 e confermate nel bilancio di previsione 2015.

 

Articolo 7- Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie Locali

 

L'articolo 7 contiene norme transitorie in materia di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) prevedendo che , nelle more dell’adozione della legge di riforma del CAL connessa all’attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL operi validamente con i soli componenti di diritto. La norma inoltre chiarisce quali siano attualmente, alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2009, vale a dire: il sindaco della Città metropolitana; i presidenti delle Province; i sindaci dei

Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

 

L’articolo pertanto non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Articolo 8 – Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014

 

La disposizione in questione compie un necessario adeguamento alla normativa statale che ha previsto una proroga di termini (decreto-legge n. 192 del 2014 - c.d. decreto “milleproroghe”) in relazione all’anno 2015. Oggetto di tale proroga , sino al 31 dicembre 2015, è la norma (articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010) che aveva bloccato le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni e le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

 

L’articolo pertanto non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Articolo 9 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

 

L’articolo interviene sulla disciplina regionale in materia di dirigenza, apportando modifiche all’articolo 18 della legge n. 43 del 2001. In particolare, la disposizione adegua alla normativa statale il limite percentuale previsto per le assunzioni di dirigenti a tempo determinato riducendolo dal 15 al 10%, prevede l’obbligo di una selezione pubblica per l’individuazione del contraente ed il possesso dei requisiti previsti per la qualifica da ricoprire. Prevede quindi che, in via transitoria, in ragione del processo di riorganizzazione in atto, i contratti in essere possano essere prorogati per un ulteriore anno in deroga al limite massimo del quinquennio previsto, a regime, dalla normativa.

 

L’articolo, determinando una riduzione del limite numerico dei dirigenti assunti ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 43, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Esso infatti trova copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti in legge di bilancio.

 

Articolo 10 - Abrogazioni

 

L’articolo, al comma 1, abroga alcune disposizioni regionali in materia di trasparenza amministrativa e pertanto non comporta oneri.

 

L’articolo, al comma 2, consente il contenimento della spesa regionale relativa al personale, con la previsione della eliminazione anticipata di una indennità di trattamento previdenziale che andrebbe comunque ad esaurimento in seguito all’introduzione del TFR per tutti i dipendenti pubblici assunti successivamente

al 1° gennaio 2001.

 

Articolo 11 - entrata in vigore

 

L’articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

 

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