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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 348
Presentato in data: 18/03/2015
"Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015" (Delibera di Giunta n. 254 del 16 03 15).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 254 del 16 03 15.

Relazione:

RELAZIONE

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. “federalismo fiscale” prevista dalla legge n. 42 del 2009.

 

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente”. Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall’altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”.

 

Con riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta che la Nota di aggiornamento del documento economico finanziario regionale (DEFR) è presentata dalla Giunta regionale all’Assemblea Legislativa, al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti on la finanza pubblica nazionale, entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale (20 settembre di ogni anno) e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge regionale di bilancio. Di seguito, in un’unica sessione, sono approvati nell’ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

 

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover per la prima volta presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2015) ed ai progetti di legge finanziaria regionale per il 2015 e di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio pluriennale 2015-2017, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati

provvedimenti finanziari.

 

Considerato che l’autorizzazione all’esercizio provvisorio disposta con legge regionale 18 novembre 2014, n. 25 - ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n. 40 del 2001 - ha la durata di quattro mesi e quindi scade il 30 aprile prossimo, si è ravvisata la necessità di disporre in legge l’immediata entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente progetto di legge.

 

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015” risulta composto di 11 articoli che di seguito si illustrano.

 

Articolo 1 - Finalità

 

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2015. Essa rappresenta una assoluta innovazione nell’ordinamento regionale, a seguito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale

(DEFR).

 

Articolo 2 – Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio.

 

L’articolo riguarda il sostegno ai settori del turismo e del commercio. Tale sostegno si fonda anche sull’importante pilastro del sistema regionale dei confidi e, al fine di mantenere e incrementare l’efficacia delle politiche di sviluppo garantite attraverso tali operatori, è necessario prevedere strumenti di sostegno alla capitalizzazione dei confidi già iscritti all’ Elenco dell’ex articolo 107 del testo unico delle leggi bancarie e congiuntamente prevedere strumenti di flessibilità volti a creare fondi rischi unitari destinati ai settori turismo e commercio, al fine di eliminare vincoli operativi ed incrementare l’operatività degli stessi confidi. A tale scopo la disposizione in esame autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale ed al fondo consortile o alle riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi della legge regionale n. 41 del 1997 e della legge regionale n. 40 del 2002. Inoltre la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare al Fondo rischi turismo e commercio le risorse allocate presso i fondi per l’abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o concessi e non ancora erogati per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 41 del 1997 e n. 40 del 2002. La Giunta regionale stabilirà criteri e condizioni per l’erogazione di dette risorse. In attuazione del comma 33 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, o a riserve patrimoniali, costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea .

 

Articolo 3 - Modifiche all’articolo 11 delle legge regionale n. 7 del 2002

 

Le norme contenenti la disciplina delle attività della società Aster, che originariamente prevedevano la loro definizione nel Programma annuale, si sono evolute per effetto di diversi interventi legislativi (articolo 38 della legge regionale n. 20 del 2005, articolo 49 della legge regionale n. 4/2010 e articolo 38 della legge regionale n. 28/2013) allo scopo di autorizzare la società consortile a svolgere attività ulteriori (“attività di supporto” e di “assistenza tecnica”), e di conformare la società al modello delle società “In house

providing”.

 

Si è prodotta per tali vie una allargamento delle attività affidate ad Aster, aventi funzioni e natura diverse fra loro.

 

Le modifiche mirano, dunque, a definire puntualmente la natura delle erogazioni della Regione Emilia-Romagna alla società, differenziando quelle erogate in forma di “contributo” al fondo consortile (per il finanziamento del Programma annuale dalle attività indicate negli articoli 3, 4, 5 e 6 della stessa legge regionale n. 7 del 2002), da quelle erogate in forma di corrispettivo per l’affidamento di “attività di supporto” e di “assistenza tecnica” tramite stipulazione di apposite convenzioni. La compresenza dei due canali di finanziamento delle attività è stata considerata espressamente compatibile con l’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 che dispone il divieto di erogazione di contributi pubblici ad un ente fornitore di servizi alla stessa amministrazione: con la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. N. 0100928 del 27 maggio 2014 si afferma infatti che “La norma si riferisce, quindi, a qualsiasi forma di contributo pubblico erogato a favore di detti enti, ad esclusione dei contributi consortili, trattandosi di somme corrisposte proprio in attuazione del rapporto e del negozio associativo”.

 

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

 

La legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di regolare con i propri strumenti di pianificazione urbanistica la corretta localizzazione delle sale da gioco e le dotazioni territoriali richieste. Tuttavia, la prima fase di applicazione di tale normativa ha evidenziato la necessità di introdurre anche una disciplina speciale edilizia, volta a consentire un più rigoroso controllo da parte delle strutture comunali dei processi di nuova costruzione, di trasformazione dei locali ed esercizi commerciali esistenti in dette strutture, indipendentemente dal fatto che tale mutamento avvenga con o senza opere edilizie.

 

È emersa poi una analoga esigenza di rafforzare i compiti e gli strumenti messi a disposizione delle strutture comunali nel campo della repressione della realizzazione abusiva di tali strutture. In particolare appare indispensabile introdurre una disciplina del procedimento sanzionatorio tesa a consentire al Comune, in tutti i casi, di rimuovere dette realizzazioni abusive. La previsione di uno specifico rafforzamento della normativa in questo settore ha quindi rilevanti effetti non solo per le esigenze sociali e sanitarie che sono alla base della regolamentazione dell’insediamento delle sedi di gioco d’azzardo, ma anche rispetto alla gestione finanziaria degli enti locali che si connette al fenomeno sanzionatorio.

 

In secondo luogo, l’esperienza applicativa ha evidenziato la necessità di estendere detta disciplina speciale nel campo edilizio ad attività simili alle sale da gioco in senso stretto, ed in particolare a quei locali, variamente denominati e organizzati, che svolgono la raccolta e trasmissione in via telematica di scommesse e giochi d’azzardo, su internet o all’estero.

 

Più in dettaglio, la disposizione in esame inserisce all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 alcuni nuovi commi. Il comma 3-bis introduce una disciplina speciale volta a sottoporre comunque a permesso di costruire, non solo gli interventi di nuova costruzione dei locali aventi detta destinazione, ma anche gli interventi di trasformazione di immobili già in essere e i cambi di destinazione d’uso.

 

Il nuovo comma 3-ter, ai fini della disciplina edilizia in esame, equipara alle sale da gioco i locali che svolgono l’attività di raccolta e trasmissione telematica di scommesse, sopra richiamati.

 

Il nuovo comma 3-quater stabilisce che il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità consegua ad un effettivo controllo dell’opera realizzata, precludendo sia la possibilità di ricorrere ad un controllo a campione di detti locali, sia la possibilità di un utilizzo immediato dei locali dopo la verifica della completezza della documentazione presentata.

 

Nel nuovo comma 3-quinquies viene affrontata la tematica relativa al procedimento sanzionatorio da applicare nel caso di realizzazione abusiva di locali aventi le destinazioni indicate in precedenza, prevedendo che, indipendentemente dalla natura dell’intervento edilizio abusivamente attuato, il Comune debba comunque ordinare il ripristino dei locali e la rimozione della destinazione attuata abusivamente. Solo detta disposizione infatti fa sì che dette attività possano essere svolte unicamente in conformità alle previsioni del piano urbanistico comunale, non trovando applicazione (come specifica il secondo periodo della disposizione) le norme che consentirebbero di regolarizzare detti abusi con il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria, sostitutiva della remissione in pristino.

 

Infine, considerata la rilevanza e vastità in questo momento del fenomeno dell’apertura anche abusiva di tali locali che le amministrazioni si trovano a fronteggiare, il secondo comma dell’articolo stabilisce che le speciali disposizioni edilizie introdotte dal primo comma trovino applicazione anche per i procedimenti in corso, cioè per quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si sia provveduto alla presentazione o al rilascio del titolo abilitativo, al rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità e all’emanazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi riscontrati.

 

Articolo 5 - Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005

 

L’articolo proposto modifica l’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2005 istitutiva dell’Agenzia regionale di Protezione Civile prevedendo l’inserimento nel comma 1, di una disposizione che prevede forme temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili per l’esistenza di situazioni di pericolo, conclamate o imminenti al fine di assicurare anche la loro sistemazione abitativa temporanea. I criteri e le modalità per dare attuazione a tale disposizione vengono definite in apposite direttive della Giunta regionale.

 

L’articolo 5 modifica altresì l’articolo 21 e l’articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2005 istitutiva dell’Agenzia regionale di Protezione Civile a fini di adeguamento alla normativa statale e di conseguimento di un risparmio di spesa. Va infatti ricordato che, al fine di ridurre i costi degli apparati amministrativi, la legge regionale n. 14 del 2010 ha dato attuazione all'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010, disponendo all’articolo 48 che: “A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo, si applica agli enti strumentali dipendenti dalla Regione, nonché agli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione.”

 

Il decreto legge n. 78 del 2010 prevede che questi organismi adeguino i propri statuti alle previsioni del citato articolo 6 entro la scadenza degli organi attualmente in carica.

 

Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 2005) all’articolo 64 in merito ad Enti, aziende, società e associazioni dispone che è la legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali a determinare i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati dalla Regione.

 

Da ciò consegue che la Regione Emilia Romagna deve ridurre il numero dei componenti del Collegio dei revisori per la Agenzia di Protezione Civile modificando la Legge Regionale n.1 del 2005. A tale scopo è dettato l’articolo in esame che sostituisce il Collegio dei Revisori con il Revisore Unico

 

Articolo 6 – Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell’autostrada Cispadana.

 

La norma discende dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con legge n. 164 del 2014, che prevede il possibile subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell'Autostrada regionale Cispadana, previo parere del CIPE che valuta la sostenibilità finanziaria del progetto.

 

Per rendere possibile tale subentro l’articolo autorizza l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi volti a permettere il trasferimento allo Stato delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione dell’opera.

 

Articolo 7- Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie Locali

 

L'articolo contiene norme transitorie in materia di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali. Tale intervento normativo risulta necessario dal momento che dal 1° gennaio 2015 è cessata l'operatività del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), secondo quanto disposto dall'articolo 84 della legge regionale n. 7 del 2014 (legge comunitaria regionale per il 2014). L'articolo 84 della citata legge regionale aveva previsto, infatti, che “Nelle more dell’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) opera validamente composto dai membri di diritto.” La ratio di tale norma era di consentire, a seguito della tornata elettorale del 2014 che ha comportato la decadenza della componente elettiva dell'organo, il funzionamento dello stesso “a ranghi ridotti”, in attesa della riforma organica del CAL.

 

La cessazione anticipata della Legislatura, tuttavia, non ha consentito di completare il percorso legislativo necessario alla revisione del CAL nei tempi indicati nella norma transitoria, mentre peraltro l’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) – che ha comportato l’istituzione di nuove figure istituzionali (a partire del Sindaco della Città metropolitana di Bologna) – ha portato con sé l’esigenza di provvedere comunque a qualche modifica normativa (anche a fini interpretativi e chiarificatori) rispetto all’impianto originario.

 

La disposizione in analisi, anch'essa di carattere transitorio, prevede quindi che, nelle more di tale riforma, anche connessa all’attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL operi validamente con i soli componenti di diritto. La norma inoltre chiarisce quali siano attualmente, alla luce della legge n. 56 del 2014, i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2009, vale a dire: il sindaco della Città metropolitana; i presidenti delle Province; i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti. A ciascun componente del CAL è attribuito un voto.

 

Articolo 8 – Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014

 

La disposizione in questione compie un necessario adeguamento – come già attuato nel 2014 con l’analogo articolo 82 della LR comunitaria (LR n. 7 del 2014) – alla normativa statale che ha previsto una proroga di termini (nell’ambito del c.d. decreto “milleproroghe”) in relazione all’anno 2015. Oggetto di tale proroga è la norma (articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010) che aveva bloccato le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni e le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

 

In particolare, con decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con Legge 27 febbraio 2015 n. 11, all’articolo 10 comma 5, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2015 di quanto previsto dal citato articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 (stabilendo che, sino al 31 dicembre 2015 gli emolumenti di cui all’articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010, non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del medesimo comma).

 

L’utilizzo della legge regionale per questo adeguamento è reso necessario comma 20 del medesimo articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 il quale prevede che: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta elle regioni … per le quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del

coordinamento della finanza pubblica”.

 

Articolo 9 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

 

L'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto espressamente, per la dirigenza regionale, che il limite dei posti di dotazione organica, attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, non possa superare il livello percentuale massimo del dieci per cento della dotazione organica dei posti da dirigente. La medesima norma statale dispone anche che tali assunzioni debbano avvenire previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La disposizione normativa da ultimo citata stabilisce che, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. L'intervento normativo statale sopra citato impone quindi di adeguare urgentemente il testo della legge regionale che disciplina questa tipologia di assunzione. Ai precitati fini di adeguamento risponde l’articolo in esame con i commi:

 

- 1 (riduzione del limite massimo di dirigenti a termine, rispetto alla dotazione organica della dirigenza sia della Giunta regionale che dell'Assemblea legislativa, dal 15% al 10%); - 2 (da assunzione per chiamata diretta si passa obbligatoriamente a una assunzione previa selezione pubblica, da disciplinare con apposita delibera di Giunta regionale assunta d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa);

- 3 e 4 (integrazione dei requisiti, anche di professionalità, richiesti, in conformità a quanto sancito dall'art. 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, come sostituito dal richiamato decreto-legge n. 90/2014 e relativa legge di conversione.

 

Inoltre, al comma 5, è inserita una disposizione transitoria, che permette di prorogare, per un periodo massimo di un anno, i contratti di lavoro dei dirigenti a termine, anche oltre la durata massima fisiologica di cinque anni prevista dall'art. 18, primo comma della stessa l.r. n. 43 del 2001. Questa possibilità è introdotta per evitare di compromettere il delicato e complesso processo di ridisegno, funzionale e organizzativo, di strutture e agenzie della Regione Emilia-Romagna, attualmente in corso, in parallelo con quello istituzionale a livello territoriale, come richiesto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. In una situazione eccezionale di questo genere, è essenziale, per il buon andamento dell'attività amministrativa, evitare di perdere risorse professionali, di livello dirigenziale, in forza da anni all'Ente, con copertura di ruoli spesso strategici. Il mutato quadro normativo, non permetterebbe di continuare a utilizzare tali elevate professionalità, anche solo per il tempo strettamente necessario a portare a termine la riforma organizzativa dell'Ente, con un rinnovo del loro contratto di lavoro, per chiamata diretta e senza selezione pubblica, come era possibile fino alle disposizioni legislative statali a cui ci si è adeguati con la modifica apportata al testo della legge regionale con i commi da 1 a 4 di questo articolo. Naturalmente è comunque imposto il rispetto del limite percentuale stabilito dalla legge statale, recepito con questo articolo di legge (10% di dirigenti contratti di lavoro a termine rispetto alla complessiva dotazione organica della dirigenza).

 

Articolo 10 - Abrogazioni

 

Il comma 1 dell’articolo in esame abroga il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione). L’abrogazione della disposizione risulta necessaria per equiparare la normativa regionale in materia di obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni concernenti gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna con le disposizioni statali di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33. In linea con le modifiche introdotte dall’articolo

24-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2014 n.90, convertito con legge 11 agosto 2014, n.114, al decreto legislativo n.33 del 2013 si è uniformata la legislazione regionale a quella statale in materia di obblighi di trasparenza e si è soppressa una ulteriore sanzione regionale che aveva possibili rilevanti effetti finanziari (sussistendo la gravosa e problematica sanzione della “sospensione di qualsiasi pagamento” per mancato adempimento degli obblighi di trasparenza).

 

Il comma 2 dell’articolo in esame abroga la legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del Trattamento di Previdenza del Personale Regionale) che nasce con la ratio di equiparare il trattamento di fine servizio, spettante ai dipendenti regionali, con l’indennità di buonuscita erogata agli altri dipendenti pubblici. Nello specifico, mentre il Trattamento di Fine Servizio viene computato moltiplicando un quindicesimo dell’80% della retribuzione degli ultimi 12 mesi di servizio per il numero di anni utili, l’indennità di buonuscita viene determinata moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione annua lorda percepita alla cessazione dal servizio, per il numero degli anni utili (DPR 1032 del 29/12/1973 e s.m.). Dal confronto dei due calcoli si crea una differenza economica che il legislatore regionale ha deciso di compensare mediante l’istituto dell’Integrazione Regionale. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo è volta, attraverso l’abrogazione della legge regionale n. 58 del 1982, alla revisione di tale indennità al fine di contenere la relativa spesa, in attesa dell’estinzione del regime del Trattamento di Fine Servizio a seguito dell’introduzione del Trattamento di Fine Rapporto nel settore del Pubblico Impiego, e conseguentemente il venir meno della quota integrativa erogata dalla Regione.

 

Resta salva la sua applicazione ai dipendenti che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato il requisito di un anno di servizio prestato a favore della Regione Emilia Romagna, requisito previsto al comma terzo dell'articolo 1 della legge regionale n. 58 del 1982. La previsione di salvaguardia intende mantenere l’istituto dell’Integrazione Regionale per i collaboratori il cui rapporto di lavoro si è sviluppato nell’arco di tempo in cui era vigente il testo originario della legge, in considerazione del fatto che in sede di valutazione di riscatti di periodi utili ai fini del TFS i dipendenti hanno sostenuto oneri in ragione anche del riconoscimento di detti periodi ai fini dell’Integrazione Regionale.

 

Articolo 11 - Entrata in vigore

 

L’articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

 


 


 

Testo:

PROGETTO DI LEGGE

“Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”

 


Articolo 1

 

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2015) in collegamento con la legge finanziaria regionale per l’anno 2015.

 

 

Articolo 2

 

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

 

1. Al fine di garantire, attraverso il sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto -legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo ela correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi della leggi regionali:

 

a) 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva.

Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49);

 

b) 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. programmazione e finanziamento degli interventi.

Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38).

 

2. Al fine di garantire al sistema dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 il rafforzamento dell'operatività nei settori del turismo e del commercio, anche ai fini del sostegno agli interventi di ripristino a seguito di eventi calamitosi, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare al Fondo rischi turismo e commercio le risorse allocate presso i fondi per l’abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o contributi concessi e non ancora erogati per le medesime finalità dalla Regione medesima alla data del 31dicembre 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 41 del 1997 e n. 40 del 2002.

 

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità e i vincoli stabiliti dalla Giunta medesima.

 

4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, o a riserve patrimoniali, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione o per le deliberazioni dell’assemblea.

 

 

Articolo 3

 

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002

 

1. Nell’articolo 11 della legge regionale 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nel comma 4 le parole “la quota” sono sostituite dalle seguenti: “il

contributo”;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

“ 8. Le convenzioni disciplinano:

 

a) le modalità e procedure di conferimento alla società dei contributi al fondo consortile connessi al programma di attività e dei corrispettivi connessi alle attività di supporto e di assistenza tecnica, e alle altre attività che le società di cui al comma 7 bis potranno svolgere;

b) il sistema di monitoraggio del piano di attività, e il sistema di rendicontazione e analisi di risultato delle attività di supporto e assistenza tecnica;

 

c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo

ai fini del controllo analogo.”

 

 

Articolo 4

 

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

 

1. All’articolo 6, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate),

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

 

“ 3-bis La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I termini istruttori, di cui al comma 4 dell’articolo 18 della medesima L.R. n. 15 del 2013, sono raddoppiati.

 

3-ter Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrono servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse.

 

3-quater Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei commi 3-bis e 3-ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2013. Per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto dal comma 5, primo periodo, e dal comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013.

 

3-quinquies Gli interventi e le opere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il congruo termine, comunque non

 

superiore a sessanta giorni, stabilito dallo sportello unico per l’edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Per i medesimi interventi non trova applicazione quanto previsto dagli articoli 14, commi 2 e 4, 15, commi 2 e 3, 16 e 16-bis, comma 4, della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23. ”.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.

 

 

Articolo 5

 

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005

 

1. Nell’articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato, istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile) è apportata la seguente modifica:

 

a) nel comma 1 dopo le parole “interventi indifferibili ed urgenti” sono inserite le parole “nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili”.

 

2. Nell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nel comma 1, lett. b), le parole “il Collegio dei revisori” sono sostituite dalle parole “Il Revisore Unico”; b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

 

“7. Il Revisore Unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni”;

 

c) nel comma 8 la parola “Collegio” è sostituita da “Revisore unico” ;

 

d) nel comma 9 la parola “Collegio” è sostituita da “Revisore unico” ;

 

e) nel comma 10 le parole: “ ai componenti del Collegio” sono sostituite dalle parole “ al Revisore unico”.

 

3. Nell’articolo 24, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2005 le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite dalle parole “Revisore Unico”.

 

Articolo 6

 

Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell’autostrada Cispadana

 

1. Nel caso di subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell' autostrada regionale Cispadana, previsto all'articolo 5 bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito in legge, con modificazioni, dall’ articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, la Regione Emilia- Romagna è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti volti a permettere anche l'eventuale trasferimento allo Stato della somma disponibile per la realizzazione dell’opera.

 

 

Articolo 7

 

Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie Locali

 

1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle autonomie (CAL), connessa all’attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale il quale provvede a convocare la prima seduta.

 

2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:

 

a) il Sindaco della Città metropolitana;

 

b) i Presidenti delle Province;

 

c) i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

 

3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

 

 

Articolo 8

 

Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014

 

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative), convertito con legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'applicazione della disposizione di cui all’articolo 48, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è prorogata al 31 dicembre 2015.

 

 

Articolo 9

 

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

 

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), la parola “quindici” è sostituita dalla parola “dieci”.

 

2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, è così sostituito:

 

“2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive dotazioni organiche, a seguito di selezione pubblica. La procedura


selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati organi politici, d'intesa tra loro.”

 

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, dopo la parola “laurea” sono inserite le parole “e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica”.

 

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, la parola “professionale” è sostituita dalle parole “pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, acquisita”.

 

5. Nelle more del processo di riorganizzazione delle strutture della Regione Emilia-Romagna, conseguente anche al riordino funzionale derivante dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati al massimo per un ulteriore anno, anche in deroga al limite di durata di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge regionale, fermo restando il rispetto del limite percentuale complessivo, come modificato al comma 1.

 

 

Articolo 10

 

Abrogazioni

 

1. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione).

 

2. La legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) è abrogata. Resta salva la sua applicazione ai dipendenti che abbiano maturato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il requisito di un anno di servizio di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale n. 58 del 1982.

 

 

Articolo 11

 

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, in coerenza con quanto previsto nell’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) ed i progetti di legge finanziaria regionale per il 2015 e di Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017. Esso contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 1 - Finalità

 

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge finanziaria regionale per il 2015.

 

Articolo 2 – Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio.

 

L'obiettivo è il supporto al sistema regionale dei consorzi fidi al fine di consentire la qualificazione e l'innovazione nei settori del turismo e del commercio attraverso strumenti di sostegno alla capitalizzazione dei confidi e strumenti di flessibilità volti a creare fondi rischi unitari destinati ai settori turismo e commercio al fine di eliminare vincoli operativi ed incrementare l’operatività degli stessi confidi.

 

La disposizione in esame autorizza pertanto i confidi medesimi ad imputare:

 

a) a capitale sociale ed al fondo consortile o alle riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014, b) al Fondo rischi turismo e commercio (di nuova istituzione) le risorse allocate presso i fondi per l’abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o concessi e non ancora erogati per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 41 del 1997 e n. 40 del 2002.

 

Non sono previsti nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto le risorse oggetto dell’ imputazione da parte dei confidi, che la Regione provvede ad autorizzare, sono già state da questa concesse ai confidi medesimi.

 

Articolo 3 - Modifiche all’articolo 11 delle legge regionale n. 7 del 2002

 

Le modifiche mirano a definire puntualmente la natura delle erogazioni della Regione Emilia-Romagna alla società, differenziando quelle erogate in forma di “contributo” al fondo consortile (per il finanziamento del Programma annuale dalle attività indicate negli articoli 3, 4, 5 e 6 della stessa legge n. 7 del 2002), da quelle erogate in forma di corrispettivo per l’affidamento di “attività di supporto” e di “assistenza tecnica” tramite stipulazione di apposite convenzioni.

 

Trattandosi di mera modifica terminologica di quanto previsto all’ articolo 11 della citata legge regionale, la disposizione non prevede oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio.

 

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

 

La disposizione interviene modificando l’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, in particolare introducendo norme più stringenti nell’ambito del procedimento di apertura delle sale da gioco, al fine di rispondere più adeguatamente alle esigenze sociali e sanitarie che sono alla base della regolamentazione dell’insediamento delle sedi di gioco d’azzardo. L’articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto contiene mere modifiche procedimentali.

 

Articolo 5 - Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005

 

L’articolo proposto, al comma 1, modifica l’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2005 istitutiva dell’Agenzia regionale di Protezione Civile prevedendo l’inserimento nel comma 1, di una disposizione che prevede forme temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili per l’esistenza di situazioni di pericolo, conclamate o imminenti al fine di assicurare anche la loro sistemazione abitativa temporanea. I criteri e le modalità per dare attuazione a tale disposizione vengono definite in apposite direttive della Giunta regionale L’articolo, al comma 2, modifica l’articolo 21 e l’articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2005, istitutiva dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, a fini di adeguamento alla normativa statale e di conseguimento di un risparmio di spesa, attraverso la riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

 

In coerenza con la legge regionale n. 14 del 2010 che – in attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 – ha disposto nell’articolo 48 che: “A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo, si applica agli enti strumentali dipendenti dalla Regione, nonché agli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione.” , l’articolo in esame prevede alla sostituzione del Collegio dei revisori della Agenzia di Protezione Civile con il Revisore Unico.

 

Le modifiche proposte all’articolo 10 e agli articoli 21 e 24 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede per l’uno nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e per gli altri si tratta di adeguamenti normativi.

 

Articolo 6 – Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell’autostrada Cispadana.

 

Per rendere possibile il subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell'Autostrada regionale Cispadana, come previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con legge n. 164 del 2014, l’articolo autorizza l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi volti a permettere il trasferimento allo Stato delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione dell’opera, già previste nel bilancio di previsione 2014 e confermate nel bilancio di previsione 2015.

 

Articolo 7- Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie Locali

 

L'articolo 7 contiene norme transitorie in materia di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) prevedendo che , nelle more dell’adozione della legge di riforma del CAL connessa all’attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL operi validamente con i soli componenti di diritto. La norma inoltre chiarisce quali siano attualmente, alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2009, vale a dire: il sindaco della Città metropolitana; i presidenti delle Province; i sindaci dei

Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

 

L’articolo pertanto non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Articolo 8 – Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014

 

La disposizione in questione compie un necessario adeguamento alla normativa statale che ha previsto una proroga di termini (decreto-legge n. 192 del 2014 - c.d. decreto “milleproroghe”) in relazione all’anno 2015. Oggetto di tale proroga , sino al 31 dicembre 2015, è la norma (articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010) che aveva bloccato le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni e le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

 

L’articolo pertanto non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Articolo 9 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

 

L’articolo interviene sulla disciplina regionale in materia di dirigenza, apportando modifiche all’articolo 18 della legge n. 43 del 2001. In particolare, la disposizione adegua alla normativa statale il limite percentuale previsto per le assunzioni di dirigenti a tempo determinato riducendolo dal 15 al 10%, prevede l’obbligo di una selezione pubblica per l’individuazione del contraente ed il possesso dei requisiti previsti per la qualifica da ricoprire. Prevede quindi che, in via transitoria, in ragione del processo di riorganizzazione in atto, i contratti in essere possano essere prorogati per un ulteriore anno in deroga al limite massimo del quinquennio previsto, a regime, dalla normativa.

 

L’articolo, determinando una riduzione del limite numerico dei dirigenti assunti ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 43, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Esso infatti trova copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti in legge di bilancio.

 

Articolo 10 - Abrogazioni

 

L’articolo, al comma 1, abroga alcune disposizioni regionali in materia di trasparenza amministrativa e pertanto non comporta oneri.

 

L’articolo, al comma 2, consente il contenimento della spesa regionale relativa al personale, con la previsione della eliminazione anticipata di una indennità di trattamento previdenziale che andrebbe comunque ad esaurimento in seguito all’introduzione del TFR per tutti i dipendenti pubblici assunti successivamente

al 1° gennaio 2001.

 

Articolo 11 - entrata in vigore

 

L’articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

 

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