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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 483
Presentato in data: 17/04/2015
"Modifiche alla Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 15 'Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione'".(Delibera di Giunta n. 387 del 15 04 15)

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 387 del 15 04 15

Relazione:

RELAZIONE

 

La Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 27 luglio 2007, n.15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione” aveva già anticipato un significativo intervento di razionalizzazione in materia di gestione del diritto allo studio universitario, con la creazione di un’unica Azienda Regionale che accorpava le funzioni delle quattro preesistenti ADSU.

L’Azienda rappresentava infatti la modalità organizzativa più adeguata alle esigenze relative sia alla razionalizzazione della spesa anche attraverso la riduzione del numero dei componenti degli organi politici e delle relative spese che all’azione di omogeneizzazione dei servizi offerti agli studenti della regione. Ciò ha consentito di incrementare le risorse disponibili da destinare prioritariamente alla concessione delle borse di studio per gli studenti capaci, meritevoli  e privi di mezzi.

Ora la Regione ritiene di potere ulteriormente procedere nel percorso di razionalizzazione, non solo per contenere la spesa, ma anche per semplificare e snellire i processi decisionali, secondo il modello di un’Azienda a cui è affidata una funzione prettamente gestionale.

In tal senso la presente proposta di modifica della L.R. 15/2007 costituisce una evoluzione naturale dell’assetto definito con la stessa legge, dopo alcuni anni di attuazione e si inserisce nel percorso avviato di  razionalizzazione della spesa, rafforzandolo attraverso l’eliminazione degli organi politici dell’Azienda (Presidente e consiglio d’amministrazione) e la declinazione dell’Azienda in termini maggiormente operativi. Già, infatti, la L.R. 15/2007 ha costruito un impianto in cui di fatto la governance del diritto allo studio universitario è in capo alla Regione (cfr art. 4 della Legge) così come l’interlocuzione con i principali altri soggetti istituzionali coinvolti, Università e Comuni (cfr. art. 4 e art. 5) nonché con  gli studenti (cfr. art. 6).

L’Azienda, quindi, ha una missione prioritariamente gestionale dei servizi e degli interventi previsti dalla legge regionale e, pertanto, è possibile ripensare la sua struttura eliminando le figure del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e rafforzando al contempo il legame con le Università e gli studenti attraverso l’istituzione presso l’Azienda di un Comitato, composto dai Rettori o delegati delle Università con sede in regione e dal Presidente della Consulta regionale degli studenti. Il Comitato svolge compiti di consultazione e di confronto nelle materie della legge ed esprime parere sugli atti più rilevanti prima di competenza del Cda ora adottati dal Direttore (Statuto, regolamenti in materia di organizzazione, contabilità e contratti, bilancio, bandi, dotazione organica, alienazione ed acquisto immobili, acquisizione beni e servizi). L’Azienda cura la segreteria del Comitato e convoca gli incontri; il funzionamento del Comitato, comprese le modalità di elezione del suo Presidente e quelle di espressione dei rispettivi pareri, è disciplinato dallo Statuto. L’Azienda è autorizzata ad attribuire allo studente un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri e a tutti i componenti il comitato il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

Il Direttore viene nominato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Università e ha la rappresentanza legale dell'Azienda; ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile.

Rimane, inoltre, l’indispensabile funzione di controllo del Collegio dei Revisori, nominato dalla Giunta regionale.

Tale azione comporta quindi un risparmio nelle spese per gli organi che contribuisce a rafforzare il processo di razionalizzazione delle risorse attivato in maniera rilevante nel 2008 con l’istituzione dell’Azienda unica. 

 

Illustrazione degli articoli

 

Articolo 1 “Modifiche all’articolo 4”

Viene sostituita  al comma 7 la parola “Presidente” con la parola “Direttore”.

 

Articolo 2 “Modifiche all’articolo 5”

Viene sostituita al comma 4 la parola “Presidente” con la parola “Direttore”.

Vengono sostituite al comma 5 le parole Conferenza Regione – Autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)” con le parole “Consiglio della Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali).

 

Articolo 3 “Modifiche all’art. 6”

Alla fine del comma 6  è aggiunto il seguente periodo: “Al Presidente della Consulta è altresì corrisposto da parte dell’Azienda un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri del Comitato dell’Azienda.”

 

Articolo 4  “Modifiche all’art. 19”

Viene introdotto un comma 3bis con il quale si prevede che la Regione possa, previa convenzione, affidare all’Azienda attività di supporto istruttorio  in materia di istruzione, per quanto di propria competenza.

Nel comma 5  le parole “consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalla parola “Direttore”.

 

Articolo 5 “Modifiche all’art. 20”

Viene sostituito il comma 1 dell’articolo 20 nel seguente modo:

Sono organi dell’Azienda:

a) il Direttore

b) il Comitato

c) il Collegio dei revisori.”

Sono abrogati di conseguenza  i commi 2, 3 ,4 e 6 riguardanti gli organi precedenti quali il Presidente ed il Consiglio di amministrazione.

Il comma 5 dell’articolo 20 è così sostituito:

Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico.

 

Articolo 6 “Inserimento degli articoli 20-bis e 20-ter”

L’Articolo 20-bis prevede l’istituzione presso l’Azienda di un Comitato, con funzioni consultive e di confronto nelle materie di cui alla presente legge. In particolare il Comitato esprime parere in ordine agli atti di cui all’art 20-ter, comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), g), h). Il parere è obbligatorio e vincolante sugli atti di cui all’art. 20-ter, comma 5, lettere a), c), e), g).

Il Comitato è composto dai Rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati e dal  Presidente della Consulta regionale degli studenti.

Si prevede che la partecipazione agli incontri del Comitato sia senza oneri per l’Azienda, fatta eccezione per il Presidente della Consulta degli studenti a cui l’Azienda è autorizzata ad attribuire un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri e per tutti i componenti il comitato il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. L’importo del gettone di presenza viene stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 6, comma 6.

 

L’Articolo 20-ter disciplina la figura del Direttore che viene nominato, sentita la Conferenza Regione-Università,  dalla Giunta regionale fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.  Vengono previste norme riguardanti  il suo rapporto di lavoro, il relativo compenso, le incompatibilità con altre cariche o attività. 

Il Direttore predispone e invia alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Vengono altresì elencati gli atti che lo stesso deve adottare.

 

Articolo 7 “Abrogazione dell’art. 21”

Viene abrogato l’art. 21 riguardante i compensi dei precedenti organi quali il Presidente ed il Consiglio di amministrazione.

 

Articolo 8 “Modifiche all’art. 25”

Con tale modifica si prevede che  i risparmi derivanti dall’azione di razionalizzazione della governance di cui agli articoli 20 e seguenti della presente legge possano essere utilizzati dall’Azienda per la concessione delle borse di studio.

 

Articolo 9 “Modifiche all’art. 26”

Nel comma 2 le parole “consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalle parole “Direttore dell’Azienda”.

Nei commi 4 e 6  le parole “deliberato dal consiglio d’amministrazione” sono sostituite con le parole “adottato dal Direttore dell’Azienda”.

 

Articolo 10 “Modifiche all’art. 27”

Nel  comma 3  le parole “deliberato dal consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalle parole “adottato dal Direttore dell’Azienda”.

 

Articolo 11 “Modifiche all’art. 28”

Nel comma 2  sono soppresse le parole “e comunque contestualmente all’approvazione del piano di cui all’articolo 4, comma 1”.

 

Articolo 12 “Disposizioni transitorie”

Viene disposto che il Presidente e il consiglio d’amministrazione continuino a svolgere le proprie funzioni fino al termine stabilito dall’art. 20 comma 2, della legge previgente.

Si dispone altresì  che il direttore dell’Azienda nominato ai sensi del previgente art. 20, resti in carica fino alla scadenza naturale del contratto in essere e assuma le funzioni previste dall'art. 20-ter. In relazione ai compiti del Direttore dell'Azienda, come disciplinati dallo Statuto ai sensi del previgente art. 20, comma 6, si prevede che  la Giunta regionale possa proporre eventuali modifiche agli aspetti normativi del relativo contratto in essere.

Viene infine precisato che il Collegio dei revisori in carica all’entrata in vigore della presente legge svolge le sue funzioni fino alla scadenza dell’incarico in essere.  

 

 

 


 

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE RECANTE “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N.15 'SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L’ALTA FORMAZIONE'“.

 

 

 


Articolo 1

Modifiche all’art. 4

 

1.Nel comma 7 dell’articolo 4 la parola “Presidente” è sostituita dalla parola “Direttore”.

 

 

Articolo 2

Modifiche all’art. 5

 

1.Nel comma 4 dell’articolo 5 la parola “Presidente” è sostituita dalla parola “Direttore”.

2.Nel comma 5 dell’articolo 5 le parole “Conferenza Regione – Autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)” sono sostituite dalle parole “Consiglio della Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali).

 

 

Articolo 3

Modifiche all’art. 6

 

1.Alla fine del comma 6 dell’articolo 6  è aggiunto il seguente periodo: “Al Presidente della Consulta è altresì corrisposto da parte dell’Azienda un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri del Comitato dell’Azienda.”

 

 

Articolo 4

Modifiche all’art. 19

 

1.Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: “3.bis La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida alla Azienda le attività di supporto istruttorio in materia di istruzione di competenza della Regione”

2.Nel comma 5 dell’articolo 19 le parole “consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalla parola “Direttore”.

 

 

Articolo 5

Modifiche all’art. 20

 

Il comma 1 dell’articolo 20 è così sostituito:

“1. Sono organi dell’Azienda:

a) il Direttore

b) il Comitato

c) il Collegio dei revisori.”

   2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 20 sono abrogati.

   3. Il comma 5 dell’articolo 20 è così sostituito:

“5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico.

4.Il comma 6 dell’articolo 20 è abrogato.

 

 

Articolo 6

Inserimento degli articoli 20-bis e 20-ter

 

1.Dopo l’art. 20 sono aggiunti i seguenti:

 

“Articolo 20-bis.

Il Comitato

 

1. E’ istituito presso l’Azienda un Comitato, con funzioni consultive e di confronto nelle materie di cui alla presente legge. In particolare il Comitato esprime parere in ordine agli atti di cui all’art 20-ter, comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), g), h). Il parere è obbligatorio e vincolante sugli atti di cui all’art. 20-ter, comma 5, lettere a), c), e), g).

   2. Il Comitato è composto da:

a) i Rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati;

b) il Presidente della Consulta regionale degli studenti.

3. L’Azienda cura la segreteria del Comitato e convoca gli incontri per l’espressione del parere sugli atti di cui al comma 1. Il funzionamento del Comitato, comprese le modalità di elezione del suo Presidente e quelle di espressione dei rispettivi pareri, è disciplinato dallo Statuto.

4. La partecipazione agli incontri del Comitato è senza oneri per l’Azienda, fatta eccezione per il Presidente della Consulta degli studenti a cui l’Azienda è autorizzata ad attribuire un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri e per tutti i componenti il comitato il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. L’importo del gettone di presenza è stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 6, comma 6.

 

 

Articolo 20-ter.

Il Direttore

 

1. Il Direttore è nominato, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'art. 53 della Legge regionale n. 6 del 2004, con delibera della Giunta regionale fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

4. Il Direttore predispone e invia alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i seguenti atti:

a) lo statuto,

b) i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti,

c) il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, nonché il provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure dei conti dell’esercizio precedente;

d) la dotazione organica e le sue variazioni;

e) gli atti di alienazione ed acquisto di immobili;

f) gli atti di accensione di mutui e prestiti;

g) gli atti indicati all’art. 19 comma 2, lett. a) e b) della legge regionale;

h) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori;

i) i regolamenti interni gestionali operativi di funzionamento;

j) gli atti relativi alle spese; gli acquisti diversi da quelli di cui alla precedente lettera e) e i relativi contratti;  

k) gli accordi e le convenzioni per lo svolgimento delle attività dell’Azienda.

6.  L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato. Detta incompatibilità non opera qualora il Direttore sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione Emilia-Romagna.

7. La  Regione risolve il contratto nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro e provvede alla sostituzione del Direttore.

8. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di dipendente regionale o dell’Azienda il conferimento dell'incarico di direttore dell’Azienda determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell’art. 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.”

 

 

Articolo 7

Abrogazione dell’art. 21

 

1. L’articolo 21 è abrogato.

 

 

Articolo 8

Modifiche all’art. 25

 

1.Dopo il comma 1 dell’art. 25 è aggiunto il seguente comma: “1-bis. I risparmi derivanti dall’azione di razionalizzazione della governance di cui agli articoli 20 e seguenti della presente legge sono utilizzati dall’Azienda per la concessione delle borse di studio.”

 

 

Articolo 9

Modifiche all’art. 26

 

1.Nel comma 2 dell’art. 26 le parole “consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalle parole “Direttore dell’Azienda”.

2.Nei commi 4 e 6 dell’art. 26 le parole “deliberato dal consiglio d’amministrazione” sono sostituite con le parole “adottato dal Direttore dell’Azienda”

 

 

Articolo 10

Modifiche all’art. 27

 

1.Nel comma 3 dell’art. 27 le parole “deliberato dal consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalle parole “adottato dal Direttore dell’Azienda”

 

 

Articolo 11

Modifiche all’art. 28

 

Nel comma 2 dell’art. 28  sono soppresse le parole “e comunque contestualmente all’approvazione del piano di cui all’articolo 4, comma 1”.

 

 

Articolo 12

Disposizioni transitorie

 

1.Il Presidente e il consiglio d’amministrazione continuano a svolgere le proprie funzioni fino al termine stabilito dall’art. 20 comma 2, della legge previgente.

2.Il direttore dell’Azienda nominato ai sensi del previgente art. 20, comma 6, resta in carica fino alla scadenza naturale del contratto in essere e assume le funzioni previste dall'art. 20-ter. In relazione ai compiti del Direttore dell'Azienda, come disciplinati dallo Statuto ai sensi del previgente art. 20, comma 6, la Giunta regionale può proporre eventuali modifiche agli aspetti normativi del relativo contratto in essere.

3.Il Collegio dei revisori in carica all’entrata in vigore della presente legge svolge le sue funzioni fino alla scadenza dell’incarico in essere.

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA 

 

A) Contenuto dell’articolato:

Si propone di apportare alcune modifiche alla legge regionale  27 luglio 2007, n.15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione”  per proseguire nel percorso  di razionalizzazione in materia di gestione del diritto allo studio universitario iniziato proprio con l’approvazione della legge regionale citata  che ha previsto la creazione di un’unica Azienda Regionale con il conseguente accorpamento  delle funzioni delle quattro preesistenti ADSU.

Tale ulteriore percorso di razionalizzazione è finalizzato non solo a contenere la spesa degli organi, ma anche a semplificare e snellire i processi decisionali, secondo il modello di un’Azienda a cui è affidata una funzione prettamente gestionale.

L’intervento che si propone riguarda nello specifico la modifica del modello di governance dell’Azienda ed in particolare gli articoli 20 “Organi”, 21 ”Compensi” e la previsione di nuovi articoli (20-bis e 20-ter) riguardanti appunto il nuovo l’assetto.

 

B) Azioni: 

In relazione ad una missione dell’Azienda prioritariamente gestionale dei servizi e degli interventi previsti dalla legge regionale si propone di eliminare le figure del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, rafforzando al contempo il legame con le Università e gli studenti attraverso l’istituzione presso l’Azienda di un Comitato, composto dai Rettori o delegati delle Università con sede in regione e dal Presidente della Consulta regionale degli studenti.

Il Comitato (art. 20-bis) svolge compiti di consultazione e di confronto nelle materie della legge ed esprime parere sugli atti più rilevanti prima di competenza del Cda ora adottati dal Direttore (Statuto, Regolamenti, bilancio, Bandi, dotazione organica, alienazione ed acquisto immobili, acquisizione beni e servizi).  Allo studente spetta un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri e a tutti i componenti il Comitato il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

Altro nuovo organo è rappresentato dal Direttore (art. 20-ter) che viene nominato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Università e ha la rappresentanza legale dell'Azienda; ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

Rimane, inoltre, l’indispensabile funzione di controllo del Collegio dei Revisori, nominato dalla Giunta regionale, ai cui componenti viene confermato un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico.

 

C) Le modifiche alla legge regionale soprarichiamata non comportano  oneri finanziari.

 

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