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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 721
Presentato in data: 09/06/2015
"Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti" (delibera di Giunta n. 680 del 08 06 15).

Presentatori:

delibera di Giunta n. 680 del 08 06 15.

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

“Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti”

 

 


 

 

Articolo 1

Principi e finalità generali

 

1. La Regione Emilia-Romagna ispirandosi agli articoli 2 e 3  della Costituzione, all'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo,  all'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea, ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea n. 173 del 5 aprile 2011 “Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, alla Raccomandazione della Commissione al Consiglio del dicembre 2013 e alla Strategia nazionale per l’inclusione di rom, sinti e caminanti, nell’ambito delle proprie competenze:

a)favorisce il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale e stigmatizzazione di gruppi e singole persone, con l’obiettivo di garantire una maggiore coesione sociale e il benessere dell’intera comunità;

b)promuove le pari opportunità delle comunità rom e sinte nel quadro dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle Istituzioni;

c)riconosce le identità culturali e sociali di rom e sinti, ne sostiene i processi di autonomia e responsabilizzazione, nel rispetto della normativa vigente.

2.La Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) favorisce per le persone rom e sinte l’accesso alla fruizione dei servizi in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta,  anche avvalendosi del Centro regionale sulle discriminazioni istituito ai sensi all’articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).

3.In attuazione di quanto previsto dal presente articolo la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione, agisce in raccordo con i Comuni e le loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza),  il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza regionali, la Prefettura di Bologna, l'Ufficio Scolastico Regionale, le parti sociali e i soggetti del terzo settore, promuovendo inoltre il confronto con le rappresentanze regionali delle comunità rom e sinte.

 

 

Articolo 2

Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti

 

1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Commissione assembleare competente nonché sentita la Cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali, eventualmente integrata da Istituti di Garanzia e soggetti pubblici  interessati, adotta la “Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti”.

2. La Strategia regionale è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione di rom e sinti e si articola nei quattro assi prioritari: abitare, salute, educazione e istruzione, formazione e lavoro. A tal fine si raccorda al Piano sociale e sanitario ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore.

3.La Strategia regionale individua gli obiettivi, le azioni e gli strumenti per la realizzazione degli interventi da attivare a livello territoriale nell’ambito dei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere, secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2 del 2003  e dal Piano Sociale e sanitario.

4.La Regione, i Comuni e le loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, per facilitare l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge e delle indicazioni della Strategia regionale in ambito scolastico, formativo, lavorativo, abitativo, sociale e sanitario, promuovono la formazione e il coinvolgimento di figure per la mediazione culturale, anche appartenenti alla comunità rom e sinta.

5.E' istituito un Tavolo tecnico regionale con funzioni propositive e consultive, inerenti la predisposizione, il monitoraggio e l’aggiornamento della Strategia, composto da rappresentanti di enti pubblici e privati competenti in materia di inclusione di rom e sinti.  La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non è previsto il riconoscimento a favore dei componenti di gettoni di presenza o rimborsi spese. Con apposito atto del Direttore Generale competente sono stabilite la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Tavolo.

 

 

Articolo 3

(Sostegno all’abitare)

 

1. La Regione, i Comuni e le loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono  processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare:

a)sostengono il superamento delle aree sosta di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto fonti di esclusione e discriminazioni, secondo gli indirizzi di cui alla Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti di cui all’articolo 2 della presente legge;

b) promuovono la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private. Tali soluzioni sono disciplinate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere degli Enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali, che stabilisce specifici requisiti tecnici connessi alla tutela della dignità della persona, quali la salubrità, l’igiene, la sicurezza, l’accessibilità e l’integrazione, e apposite prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nell’osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3;

c) promuovono processi di transizione alle forme abitative convenzionali;

d) sostengono iniziative, anche sperimentali, di autocostruzione e auto recupero, nell’ambito di percorsi di accompagnamento all’autonomia socio-economica e abitativa.

2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata da un programma comunale, approvato con apposita variante al Piano Operativo Comunale (POC), il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3-bis, A-13, A-14 e A-15 dell’Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). Le microaree non necessitano dell’approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA), non comportano la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate e il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.

3. L’atto della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), disciplina altresì le modalità per il riuso delle microaree familiari realizzate senza titolo prima della data di entrata in vigore della presente legge ed acquisite al patrimonio del Comune.

4. Per sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi ai Comuni o alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità e criteri per la concessione.

 

 

Articolo 4

Tutela della salute

 

1.La Regione Emilia-Romagna promuove l'educazione alla salute e all'adozione di stili di vita sani e   garantisce l’accesso alle prestazioni sanitarie a rom e sinti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in base alla loro specifica condizione giuridica.

2.Nell’ambito di quanto previsto al comma 1 le Aziende sanitarie favoriscono l’accesso ai consultori famigliari e ai servizi vaccinali con particolare attenzione alla procreazione responsabile e al sistema articolato di prestazioni e interventi afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio.

3.La Regione garantisce equità d’accesso e assistenza sanitaria e socio-sanitaria anche attraverso équipe multi-professionali della rete territoriale dei servizi sanitari, in stretta integrazione con i servizi sociali dei Comuni. La Regione promuove, inoltre, interventi di formazione integrata rivolti agli operatori e alle operatrici per migliorare la relazione di cura nei contesti pluriculturali.

 

 

Articolo 5

Accesso a educazione e istruzione, formazione professionale e lavoro

 

1.La Regione favorisce, in coerenza con la normativa regionale in materia, parità di accesso all'educazione, all'istruzione scolastica e universitaria, all’istruzione e formazione professionale (IeFP), alla formazione professionale, al sistema regionale dei servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e sostiene il conseguimento del successo scolastico e formativo di ogni persona e il positivo inserimento lavorativo.

2.La Regione programma l’offerta di servizi educativi, di istruzione e di formazione professionale in attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale promuovendo l’accesso non discriminatorio alle diverse opportunità formative anche attraverso misure individualizzate e personalizzate.

3.La Regione favorisce l'accesso al mercato del lavoro sostenendo l'incremento delle competenze professionali e il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze lavorative e formative pregresse e favorisce percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro anche tramite la cooperazione sociale e la progettazione di idonei percorsi personalizzati.

4.La Strategia regionale, di cui all’articolo 2, individua azioni volte a favorire l’esercizio delle attività lavorative tradizionali nel rispetto delle norme vigenti e ai fini dell’emersione delle situazioni di irregolarità e finalizzate all’avvio di forme di lavoro autonomo, anche attraverso il sostegno all’imprenditoria in particolare femminile e giovanile.

5.I Comuni e le loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzano aree di sosta temporanea per operatori di spettacolo viaggiante regolamentandone con propri atti l’accesso, l’utilizzo e il concorso ai costi delle stesse.

 

 

Articolo 6

Norma finanziaria

 

1.Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 3 della presente legge, per l’esercizio finanziario 2015, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell’ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese di investimento” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017.

2.La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3.Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Articolo 7

Abrogazioni, norme transitorie e di prima applicazione

 

1.E’ abrogata legge regionale n. 47 del 1988.

2.Fino ad avvenuto superamento delle aree sosta esistenti continuano ad applicarsi, esclusivamente per il mantenimento delle stesse, le disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 47 del 1988.

3.Le procedure amministrative relative all’erogazione di contributi di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 47 del 1988, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalla medesima disciplina.

 

 

 

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