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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 721
Presentato in data: 09/06/2015
"Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti" (delibera di Giunta n. 680 del 08 06 15).

Presentatori:

delibera di Giunta n. 680 del 08 06 15.

Relazione:

RELAZIONE

 

Con il presente progetto di legge si intendono perseguire principalmente due fondamentali obiettivi, di seguito esplicitati.

 

Dotare la Regione e gli Enti locali di strumenti idonei a recepire le indicazioni provenienti dall’Unione Europea che negli ultimi anni ha intensificato la sua azione di impulso affinché gli Stati membri pongano attenzione al tema dell’inclusione sociale ed economica di rom e sinti nel quadro di una generale promozione dei diritti umani.

 

La Comunicazione della Commissione n. 173 del 5/4/2011 “Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, approvata dal Consiglio UE nel giugno 2011, richiede agli Stati membri di adottare misure nell’ambito delle politiche più generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita dei nomadi e individua 4 settori prioritari: istruzione, casa, lavoro, salute. Il documento sottolinea come l’adozione di una strategia nazionale e delle strategie regionali rappresenti elemento di condizionalità per l’accesso alla programmazione del FSE 2014-2020.

 

In attuazione delle indicazioni europee è stata quindi adottata il 24/2/2012 dal Consiglio dei Ministri la “Strategia nazionale d’inclusione dei rom, sinti e caminanti”, successivamente approvata dalla Commissione Europea il 22/5/2012.

Al fine di un allineamento a quanto stabilito dalla Comunicazione 173/2011 e dalla Strategia nazionale il 20 dicembre 2012 è stato approvato, in sede di Conferenza delle Regioni, un documento proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità per la costituzione di Tavoli regionali con un ruolo di programmazione e orientamento della progettazione locale, canalizzazione dell’informazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

 

Il 9 dicembre 2013 è stata adottata la raccomandazione della Commissione al Consiglio che rappresenta il primo strumento giuridico dell’Unione Europea per l’inclusione dei rom. Contiene orientamenti specifici per aiutare gli Stati membri a prendere misure mirate per colmare il divario fra i rom e il resto della popolazione.

Per realizzare le azioni previste su istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggio, la Commissione europea chiede agli Stati membri di stanziare a favore dell’inclusione dei rom non solo fondi dell’Unione ma anche fondi nazionali e del terzo settore.

 

Aggiornare e semplificare la disciplina contenuta nella legge regionale attualmente in vigore, n. 47/1988 “Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna” in quanto:

rispecchia un assetto delle competenze pubbliche molto cambiato in questi anni; la riforma del titolo V della Costituzione ha infatti rafforzato la competenza generale amministrativa dei Comuni per quanto riguarda la programmazione, realizzazione, erogazione di prestazioni/servizi locali mentre la LR 47/88 conserva un’impronta “prescrittiva” da parte della Regione;

fa riferimento a condizioni di nomadismo da parte della popolazione rom e sinta (non è un caso che porti nel titolo “minoranze nomadi”), che oggi rappresentano una caratteristica residuale, sebbene presente e da considerare. Nella maggior parte dei casi la popolazione rom e sinta dell’Emilia-Romagna è infatti costituita da persone stanziali, che hanno nella famiglia allargata un valore di riferimento fondamentale.

 

Una fotografia della popolazione rom e sinta in regione è fornita dalla rilevazione statistica regionale realizzata con cadenza triennale. A fine novembre 2012 risultavano presenti in Emilia-Romagna 2.745 persone, distribuite in 129 campi. La comunità più numerosa è quella sinta (90,6%) segue quella dei rom italiani (4,7%), dei rom stranieri (3,5%) e una piccola percentuale di persone di altra provenienza (1,2%). Solo il 4,1% è straniero, tutti gli altri hanno la cittadinanza italiana. Si tratta di una popolazione giovane, in cui i minorenni rappresentano il 37,4% (contro il 15,9% della popolazione emiliano romagnola), gli adulti fino a 64 anni il 59,5%, mentre gli anziani con 65 anni ed oltre sono solo il 3,1% (gli emiliano-romagnoli invece il 22,8%).

All’interno di queste comunità negli ultimi anni si sono registrati diversi cambiamenti circa abitudini e bisogni, sia in relazione ai luoghi dell’abitare, sia rispetto al più ampio tema dell’accesso alla vita sociale. Si tratta di segnali da cogliere nella direzione di un percorso graduale di uscita da logiche assistenziali, che richiedono la promozione di politiche e interventi che sostengano – in un quadro di parità con gli altri cittadini – tali spinte al cambiamento, soprattutto con una attenzione alle nuove generazioni e alle donne.

Ad oggi qualunque politica e progettazione verso rom e sinti deve tenere conto dell’assenza di una norma nazionale che riconosca queste popolazioni come minoranze etnico-linguistiche, portatrici di una specifica identità culturale. Le ragioni sono legate alle peculiarità di una minoranza che non ha un territorio di riferimento, una collocazione geografica unica, e al tempo stesso presenta una grande varietà interna di gruppi linguistici e culturali e di condizioni giuridiche.

 

Per tutti i motivi sopra esposti, il progetto di legge regionale, si ispira ai seguenti principi:

superamento delle condizioni che possono determinare esclusione sociale e stigmatizzazione di gruppi e singole persone garantendo una maggiore coesione sociale e il benessere dell'intera comunità;

promozione delle pari opportunità per le comunità sinte e rom nel quadro dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle Istituzioni;

riconoscimento delle identità culturali e sociali di rom e sinti;

sostegno ai processi di autonomia e responsabilizzazione anche con azioni specifiche che siano di supporto alla volontà di cambiamento di singoli, in particolare donne e giovani, famiglie o gruppi;

adozione di approcci non  “etnicizzanti”;

realizzazione di progetti e interventi con una prospettiva di medio-lungo periodo tenendo conto delle connessioni tra scuola, formazione, accesso al lavoro, condizioni abitative, salute e qualità di vita;

sostegno alla crescita della rappresentanza delle comunità e del dialogo con le istituzioni.

 

Gli interventi a favore di rom e sinti, pur essendo caratterizzati dai indubbi tratti di specificità, devono collocarsi nell’ambito del sistema più generale degli interventi attivati dai Comuni e dalle loro Unioni, in raccordo con gli altri soggetti, a contrasto dell’esclusione sociale, della vulnerabilità e della povertà nonché a sostegno e tutela dei minori e della famiglia.

 

La proposta di legge prevede pertanto un intervento normativo “leggero”, che ribadisce i principi dell’inclusione e della non discriminazione per tutti, facendo riferimento alle norme e alle disposizioni regionali già esistenti nei settori chiave dell'educazione, dell’istruzione, della formazione, del lavoro, dell’abitare e della salute e che rimanda la definizione degli interventi al nuovo strumento di programmazione (la Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti).

L’intento della proposta è riconoscere le identità culturali e sociali di rom e sinti e la loro specificità, promuoverne le pari opportunità, l’uguaglianza e la dignità, in coerenza con i principi indicati agli articoli 2 e 3 della Costituzione, all'art. 2 della Convenzione ONU per i diritti del fanciullo e all'articolo 6 del Trattato sull'Unione. L’ottica è dunque favorire l’accesso ai diritti in condizioni di equità nei limiti dettati dalla diverse condizioni giuridiche, attraverso la rimozione di eventuali ostacoli e discriminazioni e mettendo in campo azioni volte a compensare gli svantaggi connessi con l’appartenenza a tale minoranza.

 

Si sottintende quindi un patto basato sull’equità e sui diritti, ma anche sul rispetto dei doveri nei confronti della società e delle istituzioni. L’obiettivo è garantire a rom e sinti le stesse condizioni di partenza, non attraverso politiche specifiche, bensì attraverso il sostegno a processi volti all’emancipazione, all’autonomia e alla responsabilizzazione.

 

L’obiettivo della prevenzione e della rimozione di ogni forma di esclusione è d’altronde stato assunto da tempo dalla Regione Emilia-Romagna. Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri, immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), che prevede l’istituzione di un Centro regionale contro le discriminazioni, e all’articolo 48 (Parità di accesso ai servizi) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), il quale  prevede  la promozione di azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.

 

La proposta di legge non contiene quindi specifiche norme dedicate, ma sostiene l’ applicazione delle disposizioni e delle misure già esistenti per tutte le persone portatrici di forme di fragilità socio-economica. Punto centrale è la rimozione di tutti quegli elementi che possono aggravare forme di pregiudizio ed esclusione, a partire dai campi sosta di grandi dimensioni, che per le loro caratteristiche sono fonte di disagio e di tensione sociale per la cittadinanza, di stigmatizzazione per chi vi risiede. Il testo riconosce l’esistenza di una diversa concezione “culturale” dell’abitare da parte di alcuni componenti di queste comunità (in particolare i sinti) e prospetta  una pluralità di soluzioni che rispettino tali esigenze, pur prevedendo e sollecitando un doveroso cambiamento.

 

Il documento attuativo della legge sarà la Strategia regionale, documento di indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione di rom e sinti, articolato secondo gli assi indicati dagli organismi europei: abitare, scuola, formazione e lavoro, salute. La Strategia regionale sarà inoltre lo strumento per accedere ai fondi comunitari della programmazione 2014-2020.

 

 

Venendo ad un puntuale esame dell’articolato, il presente progetto di legge si compone 7 articoli.

 

 

L’art. 1 fissa i principi e le finalità a cui il progetto si riferisce.

 

In particolare il comma 1 richiama agli articoli 2 e 3 della Costituzione, all'art. 2 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, e l'articolo 6 del Trattato sull'Unione definendo quindi diritti e doveri, uguaglianza e partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

 

Il comma 2 fa riferimento all’azione già intrapresa dalla Regione Emilia-Romagna per garantire la parità di accesso ai servizi e la non discriminazione attraverso precedenti interventi normativi - legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) e legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri, immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2). In particolare quest’ultima legge, recependo disposizioni nazionali ed europee, ha già dotato la Regione di uno strumento per la prevenzione, la rimozione e il monitoraggio delle discriminazioni nei confronti di tutti i cittadini e le cittadine (Centro regionale contro le discriminazioni).

 

Il comma 3 definisce invece i limiti di intervento consentiti alla Regione in funzione delle competenze contenute nell’art. 118 della Costituzione e indica la necessità di un raccordo con i soggetti istituzionali e non che svolgono o possono svolgere un ruolo importante nell’attuazione della proposta medesima. Tra questi le rappresentanze regionali delle comunità rom e sinte.

 

 

L’art. 2 stabilisce gli elementi essenziali della Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti.

 

Il comma 1 demanda l'approvazione della Strategia regionale alla Giunta regionale e definisce il percorso di concertazione che prevede in particolare l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Commissione assembleare competente e il confronto con la Cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali, eventualmente integrata da Istituti di Garanzia, enti e soggetti interessati.

 

Il comma 2 individua nella Strategia lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione di rom e sinti, raccordato al Piano sociale e sanitario ai sensi dell’art 27 legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore. La Strategia inoltre rispecchia nella sua articolazione in quattro assi prioritari, quanto indicato nei documenti europei e nazionali sopra richiamati.

 

Il comma 3 stabilisce finalità e contenuti della Strategia in cui dovranno essere individuati obiettivi, soggetti attuatori, strumenti e percorsi da attivare a livello locale. Fissa inoltre che le indicazioni dovranno trovare attuazione attraverso i Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere ai sensi della legge regionale 12 marzo 2003 n.2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal Piano Sociale e sanitario stabilendo inoltre la necessità del coinvolgimento delle comunità locali direttamente interessate.

 

Il comma 4 richiama la necessità del coinvolgimento di figure per la mediazione linguistico-culturale, anche appartenenti alla comunità rom e sinta, quale indispensabile strumento di facilitazione delle relazioni al fine dell’attuazione dei contenuti della Strategia regionale.

 

Il comma 5 prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico, senza oneri per l'amministrazione regionale, per il monitoraggio e l’aggiornamento della Strategia e ne delinea composizione e funzioni. Stabilisce che queste ultime, assieme alle modalità di funzionamento, vengano stabilite con apposito atto del Direttore Generale competente.

 

 

L’art. 3 entra nel merito del primo degli assi prioritari per l’inclusione delle comunità rom e sinte, quello dell’abitare.

 

Il comma 1 alla lettera a) stabilisce la necessità di un superamento dei campi sosta di grandi dimensioni che rappresentano una delle più importanti cause di stigmatizzazione, esclusione dalla vita sociale e conflittualità con la comunità maggioritaria. Alla lettera b) indica la promozione e la sperimentazione di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico quali le microaree familiari, pubbliche e private. Ne rimanda la disciplina tecnica ad uno specifico atto della Giunta, da adottare d’intesa con gli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali, e fissa il rispetto dei requisiti inderogabili quali la salubrità, l’igiene, la sicurezza, l’accessibilità, l’integrazione nonché delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie con riferimento anche ai successivi commi 2 e 3.

Il comma 1 prevede inoltre alla lettera c) il ricorso a forme abitative tradizionali, anche attraverso la mera attivazione degli strumenti di sostegno all’accesso già previsti per tutti i cittadini e alla lettera d) il sostegno a iniziative anche sperimentali di autocostruzione e auto recupero accompagnati.

 

 

Nel comma 2 sono raccolti i profili essenziali della disciplina urbanistica ed edilizia delle microaree familiari che dovranno essere articolati dall’atto regionale e dalla pianificazione comunale.

Il comma 3 consente inoltre, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera di Giunta, di cui al comma 1, lettera b), di disciplinare il riuso delle microaree private, realizzate senza titolo prima della data di entrata in vigore della legge stessa e già acquisite al patrimonio comunale. L’atto regionale dovrà fissare i requisiti e le condizioni minimi richiesti e le procedure amministrative da seguire, richiamando l’impianto della disposizione fin qui descritta e i principi della disciplina regionale vigente in materia di edilizia residenziale sociale.

Il comma 4 stabilisce che, al fine della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi ai Comuni e alle loro Unioni.

 

L’art. 4 fissa principi e obiettivi della tutela della salute.

 

Il comma 1, nel richiamare la priorità assunta dalla Regione circa la promozione dell'educazione alla salute e all'adozione di stili di vita sani, ribadisce la garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie previste per tutti i cittadini, in relazione alle condizioni giuridiche di ciascuno.

 

Il comma 2 specifica il compito delle Aziende sanitarie di favorire l’accesso ai consultori e ai servizi vaccinali richiamando l’attenzione in particolare su procreazione responsabile, gravidanza, nascita, puerperio.

 

Il comma 3 individua nelle équipe multi professionali, nell’integrazione tra servizi sociali e sanitari e nelle reti territoriali dei servizi sanitari, gli strumenti idonei a garantire equità di accesso ai servizi e fruizione delle prestazioni.

 

 

L’art. 5 definisce principi e obiettivi dell’azione regionale in materia di educazione, istruzione, lavoro e formazione professionale.

 

Il comma 1 fissa, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti[1], il principio generale della parità di accesso a tutti i livelli educativi, scolastici e della formazione nonché dei servizi e delle politiche attive per il lavoro. Conferma inoltre il sostegno regionale al conseguimento del successo scolastico e formativo e all’inserimento lavorativo.

 

Il comma 2 stabilisce che la programmazione regionale dell’offerta di istruzione e formazione rispetta i principi di integrazione, inclusione sociale e non discriminazione; prevede inoltre l’adozione di misure individualizzate.

 

Il comma 3 ribadisce l’impegno regionale a sostenere l’accesso al mercato del lavoro sia attraverso il potenziamento e/o riconoscimento delle competenze professionali, sia tramite percorsi di accesso al lavoro che utilizzino gli “strumenti” della cooperazione sociale e della progettazione di percorsi individualizzati.

 

Il comma 4 rimanda alla Strategia regionale l’individuazione di azioni specifiche sia per favorire l’esercizio delle attività tradizionali, nel rispetto delle norme vigenti e quindi facilitando la rimozione di eventuali irregolarità, per sostenere forme di lavoro autonomo, anche imprenditoriale, con una attenzione particolare al mondo femminile e giovanile.

 

Il comma 5 ricorda la competenza attribuita ai Comuni, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, circa la realizzazione di aree di sosta apposite, al fine di consentire l’esercizio di tali attività tradizionali, regolamentandone accesso, utilizzo e concorso alle spese.

 

L’art. 6 individua le modalità di copertura finanziaria della norma.

 

L’art. 7 contiene le abrogazioni e le disposizioni transitorie.

 

Il comma 1 dispone l’abrogazione della legge regionale n. 47 del 1988.

 

Il comma 2 stabilisce che, finché non saranno stati superati le aree sosta di grandi dimensioni esistenti continuano ad applicarsi, esclusivamente per il mantenimento delle stesse, le disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 47 del 1988.

 

Il comma 3 stabilisce che le procedure amministrative relative ai contributi previsti dall’articolo 15 della legge regionale n. 47 del 1988, ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate, fino alla loro conclusione, dalla medesima disciplina.

 

 


 


[1] Leggi regionali 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge regionale 25 maggio 1999, 10),  30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e ss.mm.; 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale); 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione); 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) e ss.mm..; 2013 n.7 (Disposizioni in materia di tirocini. modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)

 

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

“Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti”

 

 


 

 

Articolo 1

Principi e finalità generali

 

1. La Regione Emilia-Romagna ispirandosi agli articoli 2 e 3  della Costituzione, all'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo,  all'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea, ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea n. 173 del 5 aprile 2011 “Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, alla Raccomandazione della Commissione al Consiglio del dicembre 2013 e alla Strategia nazionale per l’inclusione di rom, sinti e caminanti, nell’ambito delle proprie competenze:

a)favorisce il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale e stigmatizzazione di gruppi e singole persone, con l’obiettivo di garantire una maggiore coesione sociale e il benessere dell’intera comunità;

b)promuove le pari opportunità delle comunità rom e sinte nel quadro dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle Istituzioni;

c)riconosce le identità culturali e sociali di rom e sinti, ne sostiene i processi di autonomia e responsabilizzazione, nel rispetto della normativa vigente.

2.La Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) favorisce per le persone rom e sinte l’accesso alla fruizione dei servizi in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta,  anche avvalendosi del Centro regionale sulle discriminazioni istituito ai sensi all’articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).

3.In attuazione di quanto previsto dal presente articolo la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione, agisce in raccordo con i Comuni e le loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza),  il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza regionali, la Prefettura di Bologna, l'Ufficio Scolastico Regionale, le parti sociali e i soggetti del terzo settore, promuovendo inoltre il confronto con le rappresentanze regionali delle comunità rom e sinte.

 

 

Articolo 2

Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti

 

1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Commissione assembleare competente nonché sentita la Cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali, eventualmente integrata da Istituti di Garanzia e soggetti pubblici  interessati, adotta la “Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti”.

2. La Strategia regionale è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione di rom e sinti e si articola nei quattro assi prioritari: abitare, salute, educazione e istruzione, formazione e lavoro. A tal fine si raccorda al Piano sociale e sanitario ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore.

3.La Strategia regionale individua gli obiettivi, le azioni e gli strumenti per la realizzazione degli interventi da attivare a livello territoriale nell’ambito dei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere, secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2 del 2003  e dal Piano Sociale e sanitario.

4.La Regione, i Comuni e le loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, per facilitare l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge e delle indicazioni della Strategia regionale in ambito scolastico, formativo, lavorativo, abitativo, sociale e sanitario, promuovono la formazione e il coinvolgimento di figure per la mediazione culturale, anche appartenenti alla comunità rom e sinta.

5.E' istituito un Tavolo tecnico regionale con funzioni propositive e consultive, inerenti la predisposizione, il monitoraggio e l’aggiornamento della Strategia, composto da rappresentanti di enti pubblici e privati competenti in materia di inclusione di rom e sinti.  La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non è previsto il riconoscimento a favore dei componenti di gettoni di presenza o rimborsi spese. Con apposito atto del Direttore Generale competente sono stabilite la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Tavolo.

 

 

Articolo 3

(Sostegno all’abitare)

 

1. La Regione, i Comuni e le loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono  processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare:

a)sostengono il superamento delle aree sosta di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto fonti di esclusione e discriminazioni, secondo gli indirizzi di cui alla Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti di cui all’articolo 2 della presente legge;

b) promuovono la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private. Tali soluzioni sono disciplinate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere degli Enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali, che stabilisce specifici requisiti tecnici connessi alla tutela della dignità della persona, quali la salubrità, l’igiene, la sicurezza, l’accessibilità e l’integrazione, e apposite prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nell’osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3;

c) promuovono processi di transizione alle forme abitative convenzionali;

d) sostengono iniziative, anche sperimentali, di autocostruzione e auto recupero, nell’ambito di percorsi di accompagnamento all’autonomia socio-economica e abitativa.

2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata da un programma comunale, approvato con apposita variante al Piano Operativo Comunale (POC), il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3-bis, A-13, A-14 e A-15 dell’Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). Le microaree non necessitano dell’approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA), non comportano la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate e il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.

3. L’atto della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), disciplina altresì le modalità per il riuso delle microaree familiari realizzate senza titolo prima della data di entrata in vigore della presente legge ed acquisite al patrimonio del Comune.

4. Per sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi ai Comuni o alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità e criteri per la concessione.

 

 

Articolo 4

Tutela della salute

 

1.La Regione Emilia-Romagna promuove l'educazione alla salute e all'adozione di stili di vita sani e   garantisce l’accesso alle prestazioni sanitarie a rom e sinti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in base alla loro specifica condizione giuridica.

2.Nell’ambito di quanto previsto al comma 1 le Aziende sanitarie favoriscono l’accesso ai consultori famigliari e ai servizi vaccinali con particolare attenzione alla procreazione responsabile e al sistema articolato di prestazioni e interventi afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio.

3.La Regione garantisce equità d’accesso e assistenza sanitaria e socio-sanitaria anche attraverso équipe multi-professionali della rete territoriale dei servizi sanitari, in stretta integrazione con i servizi sociali dei Comuni. La Regione promuove, inoltre, interventi di formazione integrata rivolti agli operatori e alle operatrici per migliorare la relazione di cura nei contesti pluriculturali.

 

 

Articolo 5

Accesso a educazione e istruzione, formazione professionale e lavoro

 

1.La Regione favorisce, in coerenza con la normativa regionale in materia, parità di accesso all'educazione, all'istruzione scolastica e universitaria, all’istruzione e formazione professionale (IeFP), alla formazione professionale, al sistema regionale dei servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e sostiene il conseguimento del successo scolastico e formativo di ogni persona e il positivo inserimento lavorativo.

2.La Regione programma l’offerta di servizi educativi, di istruzione e di formazione professionale in attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale promuovendo l’accesso non discriminatorio alle diverse opportunità formative anche attraverso misure individualizzate e personalizzate.

3.La Regione favorisce l'accesso al mercato del lavoro sostenendo l'incremento delle competenze professionali e il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze lavorative e formative pregresse e favorisce percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro anche tramite la cooperazione sociale e la progettazione di idonei percorsi personalizzati.

4.La Strategia regionale, di cui all’articolo 2, individua azioni volte a favorire l’esercizio delle attività lavorative tradizionali nel rispetto delle norme vigenti e ai fini dell’emersione delle situazioni di irregolarità e finalizzate all’avvio di forme di lavoro autonomo, anche attraverso il sostegno all’imprenditoria in particolare femminile e giovanile.

5.I Comuni e le loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzano aree di sosta temporanea per operatori di spettacolo viaggiante regolamentandone con propri atti l’accesso, l’utilizzo e il concorso ai costi delle stesse.

 

 

Articolo 6

Norma finanziaria

 

1.Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 3 della presente legge, per l’esercizio finanziario 2015, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell’ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese di investimento” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017.

2.La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3.Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Articolo 7

Abrogazioni, norme transitorie e di prima applicazione

 

1.E’ abrogata legge regionale n. 47 del 1988.

2.Fino ad avvenuto superamento delle aree sosta esistenti continuano ad applicarsi, esclusivamente per il mantenimento delle stesse, le disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 47 del 1988.

3.Le procedure amministrative relative all’erogazione di contributi di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 47 del 1988, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalla medesima disciplina.

 

 

 

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