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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 842
Presentato in data: 29/06/2015
"Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" (delibera di Giunta n. 769 del 22 06 15).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 769 del 22 06 15

Testo:

 

Progetto di legge regionale

“Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.”

 

 


Titolo I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

Finalità

 

1. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono i seguenti obiettivi:

a) realizzare i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici, al fine di promuovere l’inserimento al lavoro nonché sostenere l’inclusione sociale e l’autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2;

b) creare la più ampia integrazione tra enti e servizi pubblici, al fine di offrire alle persone individuate dall'articolo 2 prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni emergenti.

2. Al fine di perseguire tali obiettivi, la Regione Emilia-Romagna promuove azioni volte a:

a) individuare e fornire idonee prestazioni di sostegno, occupazionali, sociali e sanitarie, a fronte delle nuove emergenze palesatesi in tali ambiti;

b) ottimizzare l’impiego delle risorse, strumentali e di personale, al fine di incrementare e migliorare le prestazioni offerte;

c) realizzare sinergie con soggetti privati, ove ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dedicando particolare attenzione al settore del “privato-sociale”.

 

 

Art. 2.

Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità

 

1. Ai fini della presente legge, la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o sanitaria.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua e disciplina gli strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone. La valutazione, con riferimento alla funzionalità della persona, è orientata ad individuare i sostegni necessari a ricostruire condizioni atte a superare o quantomeno ridurre in modo significativo le fragilità e vulnerabilità rilevate.

3. Restano fermi i diritti nonché le prestazioni assicurate dalle disposizioni vigenti, con particolare riferimento:

a) alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b) alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), a proposito delle persone svantaggiate;

c) al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato, a proposito dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili.

 

 

Titolo II

Programmazione ed integrazione degli interventi

 

Capo I

Programmazione dell’intervento pubblico integrato

 

Articolo 3

Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitari

 

1. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma  1, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) nonché della Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, approva le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di norma con cadenza triennale.

2. Le linee di programmazione integrata di cui al comma 1 contengono gli obiettivi, le priorità degli interventi, le risorse nonché i criteri di riparto territoriale e l’elenco delle azioni ammissibili.

 

 

Articolo 4

Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario e programmi di attuazione annuale

 

1. Il Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di seguito indicato come “Piano integrato”, è predisposto sulla base delle linee di programmazione regionale di cui all’articolo 3 ed ha, di norma, durata triennale. Esso individua gli obiettivi, le priorità, le misure di intervento ed organizzazione delle equipe multi professionali di cui all’articolo 11, e prevede modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro, di cui all’articolo 5 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), nonché con il piano di zona di cui all’articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. Il Piano integrato viene approvato presso ciascuno degli ambiti distrettuali, di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e all’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale), individuati dalla Regione. 

3. In applicazione dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),  il Piano integrato è approvato con accordo di programma tra i seguenti soggetti:

a) la Regione, cui spetta l’iniziativa concernente la promozione del Piano stesso e la convocazione delle organizzazioni di cui al comma 6:

b) l’Azienda unità sanitaria locale;

c) i Comuni o le Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

4. Nell’ambito delle misure di cui al comma 1, i soggetti istituzionali che hanno concluso l'accordo di programma di cui al comma 3 assumono l’impegno di erogare le prestazioni di propria competenza.

5. Il Piano integrato si articola in programmi di attuazione annuale, finalizzati alla specifica definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, in funzione delle diverse tipologie di intervento.

6. Il Piano integrato e la programmazione annuale costituiscono oggetto di consultazione e confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali territoriali più rappresentative al livello regionale, individuati dai componenti  della commissione regionale tripartita (CRT) di cui all’articolo 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

 

 

Articolo 5

Concertazione regionale

 

1. Quando consultata dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge, la commissione regionale tripartita (CRT) di cui all’articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, opera in composizione allargata a tutti gli assessori regionali coinvolti. Alle sedute della Commissione partecipano rappresentanti delle  organizzazioni più rappresentative a livello regionale competenti negli ambiti sociale e sanitario.

 

 

Articolo 6

Risorse

 

1. Le risorse regionali sono programmate solo unitamente alle ulteriori risorse individuate dai soggetti istituzionali sottoscrittori dell’accordo di programma di cui all’articolo  4, comma 3.

2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 13 del 2009, nonché della Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, individua per ciascun Piano integrato i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

 

 

Articolo 7

Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l’impiego

 

1. Al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può provvedere a modificare gli ambiti territoriali dei centri per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), adeguandoli, ove differenti, a quelli dei distretti, di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e all’articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2004, i cui ambiti sono individuati dalla Regione.

 

 

Capo II

Gestione integrata degli interventi

 

Articolo 8

Modalità di gestione integrata

 

1. La gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e sanitario costituisce la modalità di intervento privilegiata per sostenere le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

2. Tale modalità di intervento si caratterizza come di secondo livello, in quanto attivata secondo le disposizioni contenute nel presente Capo.

 

 

Articolo 9

Accesso alle prestazioni integrate dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario

 

1. Le persone destinatarie delle prestazioni integrate, erogate attraverso i servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, possono rivolgersi indifferentemente al centro per l’impiego, al servizio sociale territoriale ovvero al servizio sanitario.

2. Il centro per l’impiego, il servizio sociale territoriale ed il servizio sanitario prevedono l’intervento di una equipe multi professionale, a beneficio della persona, se ritengono possano sussistere le condizioni di fragilità e vulnerabilità, di cui all’articolo 2, comma 2.

 

 

Articolo 10

Verifica della condizione di fragilità e vulnerabilità e presa in carico unitaria

 

1. La condizione di fragilità e vulnerabilità viene accertata dagli operatori facenti parte di una equipe multi professionale, che a tal fine si avvale degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le modalità  di cui al presente Capo.

2. In presenza della condizione di cui al comma 1 viene stabilita una presa in carico unitaria della persona.

 

 

Articolo 11

Equipe multi professionale

 

1. La presa in carico unitaria viene realizzata da parte di una equipe multi professionale, di cui fanno parte operatori appartenenti ai diversi servizi specificamente coinvolti.

2. Nella equipe multi professionale è sempre presente un operatore del centro per l’impiego; sono inoltre presenti un operatore dei servizi sociali nonché dei servizi sanitari, anche cumulativamente, in relazione alle problematiche concernenti la persona.

 

 

Articolo 12

Attività dell’equipe multi professionale

 

1. L’equipe multi professionale opera considerando la persona in maniera globale ed unitaria e utilizzando le distinte competenze specialistiche degli operatori componenti.

2. L’equipe multi professionale, una volta accertata la condizione di fragilità e vulnerabilità della persona e realizzata la presa in carico unitaria, predispone un programma personalizzato di interventi, ne rileva e verifica gli effetti, provvedendo, ove necessario, a ridefinire il programma personalizzato.

 

 

Articolo 13

Programma personalizzato di interventi

 

1. Il programma personalizzato di interventi individua l’insieme delle azioni finalizzate all’inserimento lavorativo ed alla inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

2. Le azioni nonché gli interventi stabiliti nel programma personalizzato sono quelli offerti dai soggetti istituzionali e dai servizi coinvolti, ai sensi della disciplina vigente e della presente legge, secondo le previsioni dei programmi di attuazione annuale di cui all’articolo 4, comma 5.

3. Il programma personalizzato di interventi viene elaborato in coerenza con i bisogni, le conoscenze, le competenze e le propensioni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, tenendo altresì conto del supporto personale ed economico su cui le medesime possono contare.

4. Il programma personalizzato di interventi viene sottoscritto dai componenti della equipe multi professionale nonché dalla persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

5. La equipe multi professionale e la persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità concordano anche gli impegni che, in coerenza con il programma personalizzato di interventi, quest’ultima è tenuta ad assumere, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 15.

 

 

Articolo 14

Responsabile della gestione del programma personalizzato di interventi

 

1. L’equipe multi professionale affida la gestione del programma personalizzato di interventi ad un responsabile, individuato in considerazione delle specifiche problematiche concernenti la persona interessata.

2. Il responsabile del programma personalizzato:

a) coordina l’attuazione degli interventi;

b) è il referente della equipe multi professionale nei confronti degli interlocutori esterni;

c) cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti nonché, ove necessario, propone alla equipe multi professionale la ridefinizione del programma personalizzato.

 

 

Articolo 15

Prestazioni pubbliche e condizionalità

 

1. Nel programma personalizzato di interventi sono previste le modalità di verifica degli impegni assunti dalla persona.

2. Il mancato rispetto, da parte di quest’ultima, degli impegni previsti ai sensi dell'articolo 13, comma 5, può comportare la decadenza dalla fruizione dei servizi erogati dai soggetti coinvolti nella elaborazione dei programmi di attuazione annuale di cui all’articolo 4, comma 5.

3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce le modalità attraverso le quali vengono assunti gli impegni previsti nel programma personalizzato e le regole dell’eventuale decadenza.

 

 

Articolo 16

Formazione ed aggiornamento degli operatori nei servizi pubblici integrati

 

1. Agli operatori di cui all’articolo 9 sono destinati programmi specifici e periodici di formazione ed aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati del lavoro, sociale e sanitario di cui all’articolo 3.

2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua altresì nelle linee di programmazione regionale i criteri di distribuzione e di impiego delle risorse per  ciascuno degli ambiti distrettuali.

3. Nei limiti di tali previsioni i programmi di formazione ed aggiornamento professionale sono definiti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all’articolo 4.

4. I programmi di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1 devono riguardare anche la conoscenza della disciplina degli istituti di cui al Titolo III della presente legge e del sistema di incentivi al lavoro previsti dalla disciplina nazionale e regionale vigente.

 

 

Articolo 17

Sistemi informativi

 

1.  Al fine di realizzare la più efficace cooperazione applicativa tra sistemi informativi dei servizi coinvolti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all’articolo 4, comma 5, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, la Giunta regionale:

a) individua standard informativi omogenei;

b) definisce i requisiti minimi in termini di hardware e software da assicurare a livello territoriale;

c) stabilisce le regole e condizioni attraverso cui viene resa consultabile l’intera serie delle operazioni realizzate dai servizi pubblici integrati.

 

 

Titolo III

Strumenti di inserimento al lavoro

 

Capo I

Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità

 

Articolo 18

Orientamento, supporto individuale e formazione professionale

 

1. La Regione individua azioni, strumenti, modalità ed interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all’articolo 2.

2. Tali azioni, strumenti, modalità ed interventi sono definiti e finanziati dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all’articolo 3, ove sono definiti i criteri di individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.

3. Nei limiti di tali previsioni le azioni e gli interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale sono definiti nel Piano integrato e nei programmi di attuazione annuale di cui all’articolo 4, comma 5.

 

 

Articolo 19

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

 

1. Alla legge regionale n. 17 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 25, è inserita la seguente lettera:

“d) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, disciplinati dall'articolo 26-octies”;

b) dopo l’articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

 

“Articolo 26-octies

Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione

 

1. I tirocini previsti all'articolo 25, comma 1, lettera d), sono tirocini di orientamento, formazione e inserimento o  reinserimento, finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale  o dai servizi sanitari competenti.

2. La durata massima dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), e disciplinati dal presente articolo è di ventiquattro mesi.

3. A seguito di attestazione della sua necessità, da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, i tirocini di cui al presente articolo possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2.

4. Alla convenzione che regola i tirocini disciplinati dal presente articolo deve essere allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio.

5. I tirocini disciplinati dal presente articolo sono esclusi dai limiti indicati dall’articolo 26 bis, comma 4.

6. Per i tirocini disciplinati dal presente articolo l’indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell’ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.

7. I tirocini di cui al presente articolo non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all’articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo valgono le previsioni contenute nelle “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” di cui all'accordo tra il Governo e le Regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sottoscritto il 22 gennaio 2015.”.

 

 

Articolo 20

Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità

 

1. Possono essere promossi a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità tirocini appartenenti all’insieme delle tipologie previste dall’articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005, secondo la valutazione espressa dai componenti dell’equipe multi professionale di cui all’articolo 10.

2. L’equipe multi professionale è in tali casi altresì responsabile della valutazione e decisione sulle deroghe previste dalla normativa, a proposito in particolare dei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lettera  d) della legge regionale n. 17 del 2005.

3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può individuare deroghe in materia di disciplina ed importo della indennità per i tirocini disciplinati ai sensi dell'articolo 26-octies della legge regionale n. 17 del 2015.

4. La Regione sostiene progetti innovativi di tirocinio, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, anche tenendo conto delle buone prassi consolidate nei territori. Rientrano in questo ambito anche le esperienze di gruppo in ambiente di lavoro e le iniziative che coinvolgono più soggetti e luoghi di lavoro nella realizzazione del medesimo progetto. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua tali progetti nelle linee di programmazione regionale.

 

 

Capo II

Rapporti di lavoro

 

Articolo 21

Forme giuridiche di lavoro

 

1. L’inserimento al lavoro viene perseguito e realizzato attraverso il rafforzamento personale ed il consolidamento professionale delle persone, tale da condurre come obiettivo finale alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché alla efficace riproposizione presso altri datori di lavoro.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’inserimento al lavoro nonché del sostegno alla inclusione sociale ed alla autonomia, attraverso il lavoro, di cui all’articolo 1, sono impiegate le forme di flessibilità, oraria o organizzativa e funzionale, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, secondo le previsioni del programma personalizzato di interventi, sentite in sede aziendale le rsu ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria.

3. La Regione promuove la stipulazione di contratti collettivi che disciplinino tali forme di flessibilità, oraria o organizzativa e funzionale.

 

 

Articolo 22

Misure di sostegno all'inserimento al lavoro

 

1. Gli obiettivi dell’inserimento al lavoro nonché del sostegno alla inclusione sociale ed alla autonomia, attraverso il lavoro, di cui all’articolo 1, possono essere raggiunti anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, che stipulino con le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità i contratti di lavoro di cui all’articolo 22, del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

2. La Regione può stipulare con le agenzie di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del  decreto legislativo n. 276 del 2003 accreditate una convenzione, volta a coinvolgere queste ultime nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Nel rispetto delle previsioni del programma personalizzato di interventi possono anche essere stabilite modalità parziali od esclusive di tele lavoro.

4. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua gli elementi ed i contenuti della convenzione di cui al comma 2, anche con riferimento alle condizioni di lavoro, nonché i requisiti e le caratteristiche fondamentali che le modalità di tele lavoro debbono avere, all’interno delle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all’articolo 3.

 

 

Capo III

Imprese, datori di lavoro, cooperative sociali

 

Articolo 23

Coinvolgimento delle imprese e dei datori di lavoro e promozione della responsabilità sociale

 

1. La Regione individua come fondamentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge, la creazione ed il mantenimento di una relazione costante con le imprese ed i datori di lavoro.

2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese e dei datori di lavoro, secondo le previsioni degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 17 del 2005 nonché dell’articolo 17 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), coinvolgendo le imprese e i datori di lavoro nella realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla presente legge.

 

 

Articolo 24

Promozione delle opportunità di lavoro

 

1. La Regione prevede incentivi, nel rispetto della disciplina nazionale dell’Unione europea, a beneficio dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, tenuto conto della disciplina complessiva nazionale e regionale in materia, ove queste persone non possano fruire di altro adeguato sostegno di tipo economico alla loro occupazione.

2. La Regione prevede altresì contributi con riferimento alle spese sostenute dai datori di lavoro di cui al comma 1, in connessione ad acquisti ed adeguamenti strumentali, sempre funzionali a consentire l’inserimento delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità; inoltre all’impiego esclusivo di personale nell’ausilio di queste persone nonché alla formazione del personale adibito a tali compiti.

3. La disciplina e le condizioni di accesso agli incentivi ed ai contributi sono previste dalla Giunta regionale, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all’articolo 3, ove sono definiti i criteri di individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.

4. Resta fermo che le misure di finanziamento degli incentivi e contributi destinati a specifiche categorie di persone, rientranti nell’ambito individuato dall’articolo 2, comma 3, non sono utilizzabili allo scopo di cui al comma 3.

5. Nei limiti di tali previsioni, l’erogazione degli incentivi e dei contributi è definita nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuali di cui all’articolo 4.

6. Gli incentivi sono riconosciuti in coerenza con le previsioni del programma personalizzato di interventi.

 

 

Articolo 25

Cooperative sociali

 

1. La Giunta regionale individua, nelle linee di programmazione dei servizi pubblici integrati del lavoro di cui all’articolo 3, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, le forme e gli strumenti di raccordo con le cooperative sociali ed i loro consorzi, in coerenza con la legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381”), al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge.

2. Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1, il Piano integrato ed i programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4:

a) stabiliscono una permanente interazione con le cooperative sociali del territorio;

b) individuano le condizioni di inserimento delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità presso le cooperative sociali, in particolare di tipo b;

c)verificano le possibilità di attribuzione ed affidamento di servizi, da parte di soggetti istituzionali coinvolti nella elaborazione di entrambi, in particolare a beneficio delle cooperative sociali di tipo b.

 

 

Capo IV

Attività autonoma ed imprenditoriale

 

Articolo 26

Percorsi di lavoro autonomo ed imprenditoriale

 

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell’inserimento al lavoro nonché del sostegno alla inclusione sociale ed alla autonomia, attraverso il lavoro, di cui all’articolo 1, secondo le previsioni del programma personalizzato di interventi, sono individuati e realizzati percorsi volti a permettere alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità di operare come lavoratori autonomi ed imprenditori, anche sviluppando nuovi rami di attività all’interno di imprese già esistenti, nonché di costituire associazioni e società, anche cooperative.

 

 

Articolo 27

Supporto alle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale

 

1. I percorsi di lavoro autonomo ed imprenditoriale di cui all'articolo 26 sono sostenuti attraverso idonee e specifiche misure individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all’articolo 3.

2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce i requisiti minimi di implementazione, sviluppo e gestione degli incubatori di impresa. Attraverso tali requisiti sono esplicitate le caratteristiche logistiche ed organizzative nonché professionali, necessarie per garantire un adeguato accompagnamento e supporto delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

3. Gli incubatori assicurano l’accessibilità e la stabilità del servizio, la sua diffusione nel territorio regionale, la competenza professionale degli operatori, l’attivazione e la gestione di una rete territoriale di attori che accompagnino la nascita e lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale.

4. Le misure in oggetto prevedono la predisposizione di servizi strumentali all’avvio e allo sviluppo delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale, tra cui l'accesso al credito di cui all'articolo 29, che saranno erogati da incubatori in grado di affiancare le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

 

 

Articolo 28

Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale

 

1. La Regione prevede misure di sostegno finanziario a beneficio delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità coinvolti nelle iniziative indicate nell’articolo 26, nonché forme di sostegno per le spese sostenute, anche in connessione agli acquisti strumentali realizzati.

2. La disciplina e le condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziario ed ai contributi sono precisate dalla Giunta regionale, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all’articolo 3, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, ove sono pure individuate le risorse necessarie per il finanziamento nonché i criteri sulla cui base queste sono distribuite alle circoscrizioni territoriali distrettuali.

3. Nei limiti di tali previsioni l’erogazione delle misure di sostegno finanziario e dei contributi è definita nel Piano integrato, nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all’articolo 4.

 

 

Articolo 29

Accesso agevolato al credito

 

1. La Regione sostiene le attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità anche favorendone l’accesso al credito.

2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua i criteri e le condizioni, anche di durata temporale, delle forme agevolate di accesso al credito, anche nella forma del micro-credito, e su questa base sottoscrive convenzioni con gli istituti di credito.

 

 

Titolo IV

Disposizioni finali

 

Articolo 30

Monitoraggio

 

1. La Regione realizza il monitoraggio periodico degli interventi di attuazione della presente legge, e ne tiene conto ai fini dell’elaborazione delle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di cui all’articolo 3.

 

 

Art. 31

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull’attuazione della legge, che fornisca, per le diverse categorie di destinatari coinvolti, informazioni su:

a) le attività svolte;

b) i soggetti coinvolti, pubblici e privati;

c) i tirocini attivati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 17 del 2005;

d)i risultati raggiunti rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.

2. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente, in sede di prima applicazione, un report sull'attuazione della  legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 1.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta, i servizi per l’impiego, i servizi sociali e i servizi sanitari si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

 

 

Analisi

 

Per la presente legge non sono previsti oneri aggiuntivi per la Regione, in quanto trattasi di norma che ridefinisce i rapporti tra i servizi pubblici e l'utilizzo coordinato e finalizzato delle risorse per promuovere l'inclusione socio-lavorativa delle persone in condizione di vulnerabilità e fragilità. I Comuni, per gli interventi previsti, ricorreranno a proprie risorse e alle risorse loro destinate dal bilancio regionale al "Fondo Sociale Regionale" quale concorso per l'attuazione dei piani di zona  previsti dalla legge regionale 2 del 12 marzo 2003. Le Aziende Unità Sanitarie Locali, faranno fronte con le risorse a loro destinate dal bilancio regionale Fondo sanitario regionale – Legge 833/78 e ss.mm. . La Regione, per la realizzazione degli interventi  previsti dalla presente legge, farà ricorso ai seguenti fondi già stanziati sul Bilancio regionale:

  • Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 2014 – 2020 (Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 12/012/2014 C(2014)9750 di approvazione) Obiettivo tematico 9 “Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione, per le azioni relative agli interventi a favore delle persone svantaggiate in termini di aiuti all'integrazione lavorativa e qualificazione professionale”, d'ora in poi FSE;
  • Fondo Nazionale disabili  di cui alla Legge 68/99 assegnate alla Regione, d'ora in poi FND,
  • Fondo Regionale Disabili previsto dalla Legge Regionale 17/2005, d'ora in poi FRD.

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

 

Analisi degli articoli

 

Articolo 1

 

Finalità

 

Norma di principio, che definisce l’oggetto della legge, al fine di promuovere l’inserimento al lavoro nonché sostenere l’inclusione sociale e l’autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità

 

Articolo 2

 

Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità

 

Norma di principio che definisce gli strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone.

 

Articolo 3

 

Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitari

Definisce tempi e modalità con le quali la Giunta Regionale definisce e approva le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario che prevedono: le risorse, i criteri di riparto territoriale e l’elenco delle azioni ammissibili. I Comuni o Unione di Comuni faranno fronte con risorse loro destinate  dal bilancio regionale al Fondo Sociale Regionale quale concorso per l'attuazione dei piani di zona previsti dalla legge regionale 2 del 12 marzo 2003. Per la Regione si farà fronte con: il FSE per le azioni rivolte a persone svantaggiate e disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99,  il FRD per gli incentivi e aiuti per l'inserimento delle persone disabili ai sensi della Legge 68/99, il FND per incentivi alle imprese che assumono disabili ai sensi dell'Articolo 13 della predetta Legge 68/99 e il Fondo sanitario regionale per quanto attiene ai supporti di tipo sanitario.

 

Articolo 4

 

Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario e programmi di attuazione annuale

 

Norma di principio che a livello distrettuale definisce gli obiettivi, le priorità, le misure di intervento ed organizzazione delle equipe multi professionali di cui al successivo articolo 11 nonchè le modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro (L.R. 1° agosto 2005, n. 17) e con il piano di zona (L.R. 12 marzo 2003, n. 2).  E' approvato con un Accordo di programma (ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267-Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sottoscritto da regione ASL e Comuni o Unione di Comuni del territorio interessato. 

 

Articolo 5

 

Concertazione regionale

 

Norma di principio che definisce le modalità di consultazione delle parti sociali per quanto attiene i contenuti della Legge e le disposizioni attuative.

 

Articolo 6

 

Risorse

 

Per l'attuazione del Piano integrato di cui all'Articolo 4 gli enti sottoscrittori individuano risorse e riparto delle stesse. I Comuni o Unione di Comuni faranno fronte con risorse loro destinate  dal bilancio regionale al Fondo Sociale Regionale quale concorso per l'attuazione dei piani di zona previsti dalla legge regionale 2 del 12 marzo 2003. Per la Regione si farà fronte con: il FSE, per le azioni relative agli interventi a favore delle persone svantaggiate e i disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99 in termini di aiuti all'integrazione lavorativa e qualificazione professionale, il FRD per gli aiuti ai disabili ai sensi della Legge 68/99 e il FND per gli incentivi e aiuti per l'inserimento delle persone disabili ai sensi dell'art. 13 della Legge 68/99, e il Fondo sanitario regionale per quanto attiene ai supporti di tipo sanitario.

 

Articolo 7

 

Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l’impiego

 

Norma che ridefinisce l'ambito territoriale dei centri per l'impiego al fine di farli coincidere con quelli dei distretti, facilitando così la definizione del Piano territoriale integrato.

 

Articolo 8

 

Modalità di gestione integrata

 

Norma di principio che stabilisce la modalità integrata quale modalità prioritaria per la gestione dei servizi del lavoro, sociale e sanitario che devono sostenere l'inclusione delle persone maggiormente vulnerabili.

 

Articolo 9

 

Accesso alle prestazioni integrate dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario

 

Si stabiliscono le modalità con le quali le persone destinatarie degli interventi di cui alla Legge sono prese in carico dai servizi pubblici e come si attiva l’intervento della equipe multi professionale prevista all'articolo 2.

 

Articolo 10

 

Verifica della condizione di fragilità e vulnerabilità e presa in carico unitaria

 

Si stabiliscono le modalità di accertamento della condizione di fragilità e vulnerabilità che possono dar luogo alla presa in carico unitaria della persona.

 

Articolo 11

 

Equipe multi professionale

 

Definisce la composizione dell'equipe multi professionale, composta dal personale delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

 

Articolo 12

 

Attività dell’equipe multi professionale

 

Stabilisce azioni e modalità di intervento dell'Equipe multiprofessionale.

 

Articolo 13

 

Programma personalizzato di interventi

 

Individua contenuti e modalità di definizione del programma personalizzato di interventi  finalizzati all’inserimento lavorativo ed alla inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

 

Articolo 14

 

Responsabile della gestione del programma personalizzato di interventi

 

Definisce le modalità con le quali l'equipe, al proprio interno, individua il responsabile del caso.

 

Articolo 15

 

Prestazioni pubbliche e condizionalità

 

Stabilisce le modalità attraverso le quali vengono assunti gli impegni previsti nel programma personalizzato e le regole dell’eventuale decadenza degli interventi promossi per le persone prese in carico dall'Equipe

 

Articolo 16

 

Formazione ed aggiornamento degli operatori nei servizi pubblici integrati

 

Individua le modalità di formazione ed aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati del lavoro, sociale e sanitario di cui all’articolo 3, nell'ambito degli interventi previsti dal FSE.

 

Articolo 17

 

Sistemi informativi

 

Stabilisce le modalità con le quali la Giunta individua gli standard informativi necessari per omogeneizzare i diversi sistemi informativi dei servizi pubblici coinvolti, i requisiti minimi hardware e software da assicurare a livello territoriale e le regole e condizioni attraverso cui viene resa consultabile l’intera serie delle operazioni realizzate dai servizi pubblici integrati.

 

Articolo 18

 

Orientamento, supporto individuale e formazione professionale

 

La Giunta, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all’articolo 3, definisce azioni, strumenti, modalità ed interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, nell'ambito degli interventi previsti dal FSE per le azioni relative agli interventi a favore delle persone svantaggiate e i disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99 e nell'ambito degli interventi di cui al FRD per gli interventi rivolti a disabili ai sensi della Legge 68/99.

 

Articolo 19

 

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

 

Norma che interviene sugli articoli 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005 per istituire dopo i tirocini finalizzati all'inclusione sociale secondo quanto previsto dalle “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” di cui all'accordo tra il Governo e le Regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sottoscritto il 22 gennaio 2015.” e disciplinarne il funzionamento.

Si tratta di tirocini volti a favorire l’inclusione sociale, l'acquisizione di un maggior livello di autonomia delle persone e a riabilitazione.

I tirocini saranno realizzati nell'ambito delle attività previste dal FSE per le persone in situazioni di svantaggio e per i disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99 e nell'ambito delle attività del FRD per gli interventi rivolti a disabili ai sensi della Legge 68/99.

I tirocini attivati dalle altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte saranno finanziati con risorse di loro competenza.

 

Articolo 20

 

Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità

 

Stabilisce le modalità con le quali l'Equipe può promuovere per le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità i tirocini appartenenti all’insieme delle tipologie previste dall’articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005, e definisce il compito della Giunta rispetto all'individuazione di deroghe in materia di disciplina ed importo della indennità per i tirocini disciplinati ai sensi dell'articolo 26-octies della legge regionale n. 17 del 2015.

Stabilisce inoltre che la Regione può sostenere progetti innovativi di tirocinio, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, progetti che saranno individuati nelle linee di programmazione regionale. Gli interventi si realizzeranno nell'ambito delle attività previste dal FSE per le persone in situazioni di svantaggio e per i disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99 e nell'ambito delle attività del FRD per gli interventi rivolti a disabili ai sensi della Legge 68/99.

 

Articolo 21

 

Forme giuridiche di lavoro

 

Norma di principio relativa alle forme contrattuali e di flessibilità, oraria o organizzativa e funzionale, adottabili per l'inclusione lavorativa di soggetti in condizioni di fragilità e vulnerabilità in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni delle persone.

 

Articolo 22

 

Misure di sostegno all'inserimento al lavoro

 

Stabilisce le modalità di rapporto con le agenzie di somministrazione di lavoro accreditate, che stipulino con le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità contratti di lavoro. Tali rapporti possono anche prevedere la stipula di convenzioni, non onerose, tra la Regione e le Agenzie volta a coinvolgere queste ultime nella realizzazione degli obiettivi di inserimento al lavoro nonché del sostegno alla inclusione sociale ed alla autonomia dei soggetti vulnerabili.

 

Articolo 23

 

Coinvolgimento delle imprese e dei datori di lavoro e promozione della responsabilità sociale

 

Norma relativa alla necessità di mantenere relazioni costanti con le imprese ed i datori di lavoro, promuovendo anche la responsabilità sociale delle imprese e dei datori, coinvolgendoli nella realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla legge. Eventuali oneri derivanti dalla promozione e sostegno di azioni a supporto della responsabilità sociale saranno coperti con il FSE.

 

Articolo 24

 

Promozione delle opportunità di lavoro

 

Si prevedono incentivi per i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, tenuto conto della disciplina complessiva europea, nazionale e regionale in materia, ove queste persone non possano fruire di altro adeguato sostegno di tipo economico alla loro occupazione. Contributi possono inoltre essere erogati per le spese sostenute dai datori di lavoro per adeguamenti funzionali a consentire l’inserimento delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, oltre che per l’impiego esclusivo di personale nell’ausilio di queste persone e per la formazione del personale adibito a tali compiti. Nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all’articolo 3 si definiscono disciplina e condizioni di accesso agli incentivi ed ai contributi. Si interviene con contributi nell'ambito delle attività del FSE per gli interventi rivolti a persone svantaggiate e ai disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99, e nell'ambito del FRD per gli interventi rivolti a disabili ai sensi della Legge 68/99 e del Fondo nazionale Disabili ex Legge 68/99 per gli incentivi e aiuti per l'inserimento delle persone disabili ai sensi dell'art. 13 della Legge 68/99.

 

Articolo 25

 

Cooperative sociali

 

Assegna alla Giunta il compito di definire le le forme e gli strumenti di raccordo con le cooperative sociali ed i loro consorzi, in coerenza con la legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381”), al fine di realizzare gli obiettivi della legge.

 

Articolo 26

 

Percorsi di lavoro autonomo ed imprenditoriale

 

Individua ulteriori strumenti a supporto dell'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità nell'ambito del lavoro autonomo e imprenditoria.

 

Articolo 27

 

Supporto alle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale

 

In riferimento al lavoro autonomo ed imprenditoriale si prevede che nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all’articolo 3, si individuino specifiche misure idi supporto quali: incubatori di impresa, definendo anche le caratteristiche logistiche ed organizzative nonché professionali, necessarie per garantire un adeguato accompagnamento e supporto delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità e la possibilità di erogare crediti, di cui al successivo articolo 29. I servizi (incubatore) sono realizzate nell'ambito delle attività del FSE per gli interventi rivolti a persone svantaggiate e ai disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99, e nell'ambito del FRD per gli interventi rivolti a disabili ai sensi della Legge 68/99

 

Articolo 28

 

Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale

 

Individua misure di sostegno e contributi a beneficio delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità inserite in percorsi di creazione di lavoro autonomo o imprenditoriale, anche in relazione ad eventuali spese sostenute. La disciplina e le condizioni di accesso sono precisate dalla Giunta regionale, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all’articolo 3. Tali attività sono ricomprese nell'ambito del FSE per gli interventi rivolti a persone svantaggiate e ai disabili non compresi negli interventi previsti dalla Legge 68/99, nell'ambito del FRD per gli interventi rivolti a disabili ai sensi della Legge 68/99.

 

Articolo 29

 

Accesso agevolato al credito

 

Assegna alla Giunta regionale il compito di individuare criteri e condizioni delle forme agevolate di accesso al credito, anche nella forma del micro-credito, e sottoscrivere convenzioni con gli istituti di credito. Eventuali sperimentazioni di forme di microcredito potranno essere finanziate con risorse del FSE.

 

Articolo 30

 

Monitoraggio

 

Si prevede la realizzazione di un monitoraggio periodico degli interventi finalizzato all’elaborazione delle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di cui all’articolo 3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di azioni di monitoraggio I Comuni o Unione di Comuni faranno fronte con risorse loro destinate dal bilancio regionale al Fondo Sociale Regionale quale concorso per l'attuazione dei piani di zona previsti dalla legge regionale 2 del 12 marzo 2003. Per la Regione si farà fronte con: il FSE, il FRD e il Fondo sanitario regionale.

 

Articolo 31

 

Clausola valutativa

 

Stabilisce le modalità, tempi e contenuti della relazione che la Giunta deve presentare alla commissione assembleare competente la relazione sull’attuazione della legge.

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