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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 96
Presentato in data: 23/01/2015
"Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi... A firma dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Cardinali, Serri, Sabattini, Soncini, Rontini, Zoffoli, Poli, Montalti, Ravaioli, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mumolo, Lori, Torri, Mori, Bagnari, Iotti

Presentatori:

Consiglieri: Calvano, Taruffi, Cardinali, Serri, Sabattini, Soncini, Rontini, Zoffoli, Poli, Montalti, Ravaioli, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mumolo, Lori, Torri, Mori, Bagnari, Iotti, Bessi, Zappaterra, Caliandro, Boschini

Testo:

 

Progetto di legge regionale dei consiglieri Calvano, Taruffi,

 

 

“Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale),  alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente).”.

 

 


Titolo I

 

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea)

 

Art. 1

Modifiche all’art. 4 della l.r. 11/2013

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 11/2013, dopo il punto, sono inserite le seguenti parole: “Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’indennità di carica mensile lorda per ogni consigliere è diminuita di mille euro.

 

 

Art. 2

Modifiche alla rubrica dell’art. 5 della l.r. 11/2013

 

1 .La rubrica dell’articolo 5 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:

“Riduzione dell’indennità di carica per le assenze dei consiglieri”.

 

 

Art. 3

Aggiunta dell’art.8bis alla l.r.11/2013

 

1. Dopo l’articolo 8 della l.r.11/2013 è aggiunto il seguente articolo:

 

“Art. 8bis

Oneri previdenziali

 

“1. La Regione Emilia-Romagna, secondo il principio di pari dignità ed equità di trattamento di cui all’art. 3 e 69 della Costituzione, nonché in forza dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), provvede, a richiesta del consigliere, alla copertura dei versamenti, regolarmente documentati, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi versati ai soggetti di cui all’art. 31 della LEGGE 20 maggio 1970, n. 300Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, nonché, per coloro che non possano accedere a tali enti, versati alle forme pensionistiche complemantari.

 

”2. Con apposito Regolamento, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea determina le modalità e gli importi della copertura di cui al c.1, fermo restando il limite  dell’importo definito ai sensi dell’art.2, c.1, lett. b) del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174  “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone terremotate nel maggio 2012”.

 

3. Con apposito provvedimento la Giunta recepisce le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per il Presidente, gli Assessori ed il Sottosegretario in carica.”.

 

 

Art. 4

Modifiche all’art. 17 della l.r. 11/2013

 

1 . Il comma 6 dell’art. 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“6. Ai gruppi assembleari che si costituiscono dalla X legislatura spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 18. L'Assemblea legislativa, con le modalità e gli effetti previsti dal presente testo unico, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi per le spese del personale erogati ai gruppi, si avvale del Collegio dei revisori, così come previsto dall'articolo 22 septies.”.

 

 

Art. 5

Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo IV della l.r. 11/2013

 

1. La rubrica del Capo II del Titolo IV della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente: “Sedi e contributi per le spese per il personale dei gruppi assembleari”.

 

 

Art. 6

Modifiche all’art. 18 della l.r. 11/2013

 

1 . I commi 2 e 3 dell’art. 18 della l.r. 11/2013 sono sostituiti dai seguenti:

“2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione dell'Assemblea legislativa:

a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi assembleari;

b) alla fornitura ai gruppi assembleari di linee telefoniche e di telecomunicazione e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;

c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate:

a) la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;

b) le franchigie per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione; i gruppi debbono avere un report mensile delle spese delle loro dotazioni;

c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione all'Assemblea legislativa.”.

 

 

Art. 7

Modifiche all’art. 20 della l.r. 11/2013

 

1. Il comma 6 dell’art. 20 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“6. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese per la retribuzione del personale ad essi assegnato appartenente agli organici regionali o comandato da altra pubblica amministrazione o assunti ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione. La formazione trasversale offerta al personale   dell’Assemblea è aperta anche al personale dei gruppi gratuitamente. Fanno altresì carico al budget del personale le spese per oneri assicurativi e previdenziali nonché per gli eventuali servizi di consulenza necessari per l'amministrazione del personale stesso e le spese accessorie alla gestione del budget.”.

 

2. Dopo il comma 8 dell’art. 20 della l.r. 11/2013 sono inseriti i seguenti:

“8bis. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e della presente legge. In ogni caso per le spese relative ad incarichi professionali esterni o a collaboratori a progetto occorre produrre, ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012, gli atti/contratti mediante i quali sono stati conferiti gli incarichi, dai quali deve risultare l'oggetto della prestazione richiesta, la sua durata ed il compenso, nonché l'esperienza professionale posseduta in relazione alla tipologia di incarico (curriculum); deve inoltre essere fornita la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.

8ter. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi assembleari, dovranno essere allegati oltre al contratto di lavoro la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

8quater. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.”.

 

 

Art. 8

Modifiche all’art. 21 della l.r. 11/2013

 

1. Al comma 1 dell’art. 21 della l.r. 11/2013 le parole “dell’articolo 19 e dell’articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: ”dell'articolo 20” .

2. Al comma 3 dell’art. 21 della l.r. 11/2013 le parole “agli articoli 19 e 20” sono sostituite dalle seguenti: ” all’articolo 20”.

 

 

Art. 9

Modifiche all’art. 22 bis della l.r. 11/2013

 

1. Il comma 3 dell’art. 22 bis della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute per il personale con le finalità politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività;

b) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;

c) i gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.”.

 

 

Art. 10

Sostituzione dell’art. 22 ter della l.r. 11/2013

 

1. L’art. 22 ter della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 22 ter

Compiti del Presidente del gruppo

 

1. La documentazione delle spese sostenute per il personale ai sensi dell’art. 20 è predisposta dal Presidente del gruppo.  Il rendiconto è sottoscritto dal Presidente del gruppo in carica al momento della sua presentazione. La direzione generale dell'Assemblea predispone un apposito applicativo informatico per la tenuta della contabilità dei gruppi, anche ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera l) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

2. I negozi giuridici relativi al personale dei gruppi, posti in essere dai gruppi per la loro attività, fanno capo esclusivamente alla responsabilità del Presidente del gruppo.  La gestione del personale dei gruppi i cui rapporti di lavoro vengono prorogati ai sensi dell’art. 9 comma 12 della l.r. 43/2001 è affidata ai Presidenti dei gruppi uscenti.

3. Ciascun gruppo adotta un regolamento interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse per il personale messe a disposizione dall'Assemblea legislativa e per la tenuta della relativa contabilità, nonché per il concorso di responsabilità dei componenti del gruppo rispetto alle eventuali richieste di restituzione dei contributi di cui all'articolo 23, nel rispetto della presente legge.”.

 

 

Art. 11

Sostituzione dell’art. 22 quater della l.r. 11/2013

 

1. L’art. 22 quater della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 22 quater

Conto corrente dedicato

 

1. I fondi erogati dall'Assemblea legislativa ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario, dedicato in via esclusiva alle spese del personale, intestato al gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente.”.

 

Art. 12

Sostituzione dell’art. 22 quinquies della l.r. 11/2013

 

1. L’art. 22 quinquies della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 22 quinquies

Rendiconto dei gruppi assembleari

 

1. I gruppi assembleari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 20 gennaio di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente, secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi assembleari di cui all’allegato B al DPCM 21 dicembre 2012 per le voci relative al personale.

2. Ogni rendiconto, comprensivo degli allegati, è approvato dal gruppo interessato. Il verbale della riunione del gruppo nella quale il rendiconto è discusso ed approvato viene allegato al rendiconto stesso.

3. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione contabile e della ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 20 commi 8bis e 8 ter relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.

4. L'eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario derivante dall'eccedenza dei contributi incassati per le spese di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno deve essere riversato all'Assemblea legislativa entro trenta giorni, che decorrono dal ricevimento della delibera definitiva della Corte dei Conti prevista dal comma 10 dell'articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

5. L'avanzo di cui al comma 4 non può essere utilizzato per la restituzione di cui al comma 4 dell'articolo 23.”.

 

 

Art. 13

Modifiche all’art. 22 septies della l.r. 11/2013

 

1. Il comma 2 dell’art. 22 septies della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“2.  Il controllo di regolarità e di conformità delle spese di personale dei gruppi assembleari concerne:

a)  la conformità del rendiconto e delle scritture contabili al modello di rendicontazione di cui al DPCM 21 dicembre 2012 per le voci relative al personale;

b) l'esatta e completa indicazione nel rendiconto delle voci di entrata e uscita e dell'eventuale avanzo e disavanzo finanziario dell'esercizio precedente;

c) la verifica del nesso intercorrente tra ogni specifica spesa e le finalità politico-istituzionali in tal modo perseguite;

d) la correttezza della documentazione allegata rispetto a quanto previsto dall'articolo 20 commi 8bis e 8ter. “

 

 

Art. 14

Modifiche all’art. 22 nonies della l.r. 11/2013

 

1. Al comma 1 dell’art. 22 nonies della l.r. 11/2013 le parole “ e dell’inventario” sono eliminate.

2. Al comma 2 dell’art. 22 nonies della l.r. 11/2013 le parole “dall’art. 22 bis” sono sostituite dalle seguenti: ”dall'articolo 20” .

 

Art. 15

Modifiche all’art. 23 della l.r. 11/2013

 

1. Al comma 4 dell’art. 23 della l.r. 11/2013 le parole: “di funzionamento” sono sostituite dalle seguenti: “di personale”.

2. Dopo il comma 4 dell’art. 23 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:

4bis.   Nel caso di scioglimento di un gruppo assembleare in corso di legislatura o nel caso dell’ultimo rendiconto di fine legislatura, il gruppo non cessa la sua attività di natura amministrativo-contabile sino all’approvazione dell’ultimo rendiconto o comunque fino a completa soddisfazione di eventuali obblighi di restituzione del gruppo secondo quanto previsto dal presente articolo. Il Presidente del gruppo può richiedere all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa l’assegnazione di un locale idoneo allo svolgimento dell’Assemblea del gruppo per le finalità di cui al presente comma anche successivamente il termine della Legislatura.”.

 

 

Art. 16

Modifiche all’art. 24 della l.r. 11/2013

 

1. Il comma 6 dell’art. 24 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“6. La continuità politico-organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nella nuova Assemblea legislativa entro quindici giorni dall'insediamento della stessa Assemblea. L'Ufficio di Presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari.”.

 

 

Art. 17

Modifiche all’art. 25 della l.r. 11/2013

 

1. Al comma 1 dell’art. 25 della l.r. 11/2013 le parole “dell’attività” sono sostituite dalle seguenti: “del personale”

 

 

Art. 18

Modifiche all’art. 25 bis della l.r. 11/2013

 

1. Ai commi 1 e 2 dell’art. 25 bis della l.r. 11/2013 dopo “2012” sono inserite le parole: “per le voci relative al personale”.

 

 

Titolo II

 

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente)

 

 

Art. 19

Modifiche all’art. 4 della l.r. 18/2012

 

1. La lettera d) del comma 1 dell’art. 4 della l.r. 18/2012 è sostituita dalla seguente:

“d) effettua, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il controllo di regolarità e di conformità delle spese di personale dei gruppi assembleari dell'Assemblea legislativa, di cui alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), e trasmette le risultanze del controllo al Presidente del Gruppo assembleare e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa;”.

 

 

Titolo III

 

Abrogazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) e alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e norme transitorie

 

 

Art. 20

Abrogazioni e norme transitorie

 

1. Gli artt. 11, 12 e 12 bis della l.r. 42/1995 sono abrogati.

2. L’art. 19 della l.r. 11/2013 è abrogato.

3. Sono altresì abrogati alla l.r. 11/2013:

a. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 5

b. Il comma 7 dell’articolo 17

c. I commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 22 bis

d. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 22 sexies

e. Il comma 3 dell’articolo 22 nonies

f. Il comma 5 dell’articolo 24

4. A decorrere dalla X legislatura, a tutti i consiglieri regionali neoeletti o rieletti l’indennità di fine mandato non è dovuta.

5. Per i consiglieri della IX legislatura l’indennità di fine mandato va corrisposta all’inizio della X legislatura ai sensi degli articoli   12 e 12 bis della l.r. 42/1995 nel testo vigente al termine della IX legislatura. 

6. Alla cessazione della IX legislatura i beni durevoli che un gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa indicati nell'ultimo rendiconto passano al patrimonio dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'Assemblea legislativa.

 

 

Art. 21

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

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