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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2079
Presentato in data: 02/02/2016
"Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio nella Provincia di Rimini". (delibera di Giunta n. 99 del 01 02 16)

Presentatori:

giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Progetto di legge regionale d’iniziativa della Giunta regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio nella Provincia di Rimini”

Relazione

1. Il procedimento legislativo di fusione di cui alla l.r. 8 luglio 1996, n. 24

La legge regionale che disciplina il procedimento legislativo per la fusione di comuni è la l.r. 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni). Tale procedimento prende avvio con una fase di iniziativa legislativa (secondo le diverse modalità di cui all’articolo 8, l.r. n. 24/1996) che spetta: a) agli elettori, ai Consigli provinciali e comunali, ai consiglieri regionali ed alla Giunta regionale a norma dello Statuto regionale; b) ai Consigli comunali interessati (che singolarmente o complessivamente non raggiungono la soglia dei 50.000 abitanti per l’esercizio dell’iniziativa popolare) che possono, indipendentemente dall’adozione dell’iniziativa legislativa popolare, presentare, con deliberazione adottata con maggioranza qualificata, istanza alla Giunta regionale affinché promuova essa, per loro, la relativa procedura; c) analogamente ai Consigli comunali, alla maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati, che possono proporre istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura. Nei casi in cui i Consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati chiedano alla Giunta regionale di promuovere la procedura, il procedimento prosegue, dopo tale fase d’iniziativa, se valutata positivamente, con la predisposizione e la presentazione, da parte della Giunta regionale, del progetto di legge in Assemblea legislativa. Sono poi previsti i pareri degli enti locali, la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum consultivo, ai sensi dell’art. 133 comma 2 della Costituzione, fino all’eventuale approvazione finale della legge regionale di fusione da parte dell’Assemblea legislativa.

2. Il procedimento di fusione nei tre Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio nella Provincia di Rimini.

I Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio sono Comuni tra loro contigui, collocati nell'Alta Valle del Conca nella Provincia di Rimini e ricompresi nel distretto sociosanitario di Riccione.

I tre Comuni sono ricompresi entro il nuovo ambito ridelimitato con DGR n.1904 del 24/11/2015 e denominato "Valconca", composto dai Comuni di Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo - Monte Colombo, Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio. Tale ambito scaturisce dalla ridelimitazione del preesistente ambito territoriale ottimale di Rimini sud, al quale appartenevano insieme ai Comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, Morciano di Romagna, Riccione, San Clemente e San Giovanni in Marignano.

La necessità di una tale ridelimitazione, richiesta ai sensi dell'art. 6 bis della LR 21/2012, derivava dalla notevole estensione territoriale dell'ambito, dall'elevato numero di Comuni in esso ricompresi nonchè dalle conseguenti difficoltà di gestire in modo efficace ed efficiente le funzioni sull'intero ambito. A questo venivano inoltre ad aggiungersi le disomogeneità di carattere socio – economico e storico – culturale dei diversi comuni.

In ragione di ciò i Comuni dell'ex ambito di Rimini Sud proposero una ridelimitazione in due distinti ambiti: l'ambito denominato Valconca ricomprendente i Comuni di Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Monte Colombo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio e l'ambito "Riviera del Conca" ricomprendente i Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano.

Con delibera n. 1904 del 24/11/2015, la Giunta regionale ha accolto la richiesta avanzata dai Comuni e ha individuat0 due nuovi ambiti denominati rispettivamente "Valconca" e "Riviera del Conca".

I Comuni di Mondaino e Montegridolfo appartengono all’Unione della Valconca alla quale hanno aderito, unitamente al Comune di Saludecio, nel 2001. Quest'ultimo, prima receduto dall'Unione nel corso del 2012, ha poi chiesto di potervi nuovamente aderire trasferendovi alcune funzioni; l'istanza è stata accolta dall'Unione Valconca con deliberazione consiliare n. 20 del 18.11.2015 deliberando la presa in carico delle funzioni trasferite a far data dal 1.1.2016.

L'Unione Valconca svolge quindi per i tre Comuni considerati le funzioni di Polizia Municipale, Protezione civile, Informatica, Servizi sociali e statistica, Sportello Unico Attività Produttive, attività di controllo in materia di vincolo idrogeologico e Autorizzazione paesaggistica.

Si tratta però di ridotte funzioni che non hanno mai avuto uno sviluppo quantitativo nel tempo e non hanno consentito all’Unione della Valconca di accedere a significative risorse regionali e statali regionalizzate, destinate all’associazionismo.

Anche in ragione di ciò, la fusione è stata considerata l'opzione più valida per poter adempiere all'obbligo di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 14 comma 28 DL 78/2010 e s.m.i (tenuto conto, in ogni caso, della sospensione di tale obbligo sino al termine del processo legislativo di fusione così come previsto dall'art. 9 comma 4 della LR 13/2015 che sospende gli obblighi previsti dall'art. 7 comma 3 della LR 21/12).

La fusione è stata peraltro voluta dalle amministrazioni per poter assicurare anche in futuro ai cittadini servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati (mantenendo il decentramento nell'erogazione dei servizi attraverso sportelli polifunzionali) e per poter realizzare anche le opere che servono al territorio con una contestuale riduzione delle spese strutturali e una complessiva semplificazione dell'organizzazione politica e burocratica.

Indubbi inoltre i benefici attesi dalla fusione in termine di economie di scala nella riorganizzazione unitaria dell'amministrazione (con le annesse oppotunità relative al personale del nuovo ente) e l'ottimizzazione della gestione delle risorse.

La scelta della fusione è stata dunque motivata dalla volontà di valorizzare e migliorare l'amministrazione dei beni comuni nell'interesse della comunità locale.

In ragione di tutto qunto premesso, i Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio hanno ritenuto di effettuare un'analisi prelimiare in ordine alla fattibilità della loro fusione verificando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla stessa legge regionale (art. 3 LR n. 24/1996).

Lo studio, compiuto internamente dai segretari comunali e dal personale dei tre enti in collaborazione con i Servizi regionali, è stato strutturato in 4 paragrafi: 1. “Analisi del territorio, della popolazione e dell’economia”, 2. Fattibilità tecnico-organizzativa della fusione, 3. Fattibilità economico-finanziaria  e 4. Fattibilità politico-istituzionale e si è concluso all fine di settembre 2015.

Dall'analisi del territorio, della popolazione e dell'economia è emersa una sostanziale omogeneità dei tre Comuni. Oltre ad essere vicini dal punto di vista geografico, essi sono ben collegati sia tra loro sia alla costa attraverso la rete viaria provinciale e comunale; presentano importanti elementi di complementarietà del tessuto economico caratterizzato dalla presenza di aziende agricole e di piccole e medie imprese legate al territorio.

In ordine alla fattibilità tecnico-organizzativa della fusione, l'analisi rileva nei tre Comuni una diversa organizzazione delle strutture/settori e specifiche peculiarità legate al personale (Saludecio ha la maggiore quantità di personale, anche se più anziano rispetto a quello degli altri due comuni, e non ha né un responsabile del servizio finanziario né un segretario comunale mentre i Comuni di Mondaino e Montegridolfo hanno meno personale, relativamente più giovane, ma che non riescono a formare e specializzare adeguatamente). La fusione viene pertanto considerata una soluzione auspicabile per riorganizzare in modo più efficace il personale a disposizione (in tutto 30 dipendenti), garantire una maggiore articolazione e specializzazione interna al nuovo Comune anche attraverso una adeguata attività formativa. La nuova macro struttura organizzativa dovrà però essere definita attraverso criteri individuati all'interno dello Statuto del nuovo ente, attraverso il nuovo regolamento sull'ordinamento dei servizi e la definizione della pianta organica. Per quanto riguarda poi i sistemi informatici, avvalendosi i tre Comuni di sistemi informativi differenti, viene individuata la necessità di procedere alla unificazione degli stessi.

Per quanto riguarda poi la fattibilità economico-finanziaria, lo studio prende in esame i rendiconti consuntivi 2014 e i bilanci di previsione 2015 dei tre Comuni esaminandone dati e cifre. Sono riportate, per voci di entrata e di spesa e per indicatori economici, esaurienti tabelle con dati relativi ai singoli comuni e per il loro totale. E' inoltre presente una scheda riepilogativa con la valutazione di fattibilità finanziaria della fusione; da essa risulta che per la maggior parte degli indicatori economici classici, i Comuni hanno valori simili per le entrate correnti, l'indice di autonomia finanziaria ed il patrimonio (in quest'ultimo caso per due dei tre Comuni ovvero per Mondaino e Montegridolfo).

Con riferimento poi alla fattibilità istituzionale e politica della fusione, dopo aver illustrato il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, aver vagliato i principali vantaggi a favore delle fusioni e illustrato alcune remore dettate prevalentemente da ragioni culturali e politiche intese in senso lato, l'analisi prosegue con una illustrazione puntuale dei risultati attesi (miglioramento dei servizi ai cittadini, ottimizzazione della gestione, miglioramento organizzativo e fiducia nelle istituzioni e nella politica). Il punto di partenza, condiviso da tutti gli attori della fusione, rimane però quello di volersi dotare una strategia condivisa di sviluppo economico – sociale del territorio.

L’analisi di fattibilità allegata alle delibere comunali quale parte integrante e sostanziale delle stesse ha pertanto evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 3 della LR 24/1996 e ha offerto altresì le informazioni di natura demografica, socio economica, patrimoniale e finanziaria relative ai comuni interessati al processo di fusione.

In ragione di ciò, i Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio hanno sollecitato l’iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, l.r. n. 24/1996 (con istanza congiunta dei tre Sindaci del 02.12.15 prot.n.4896 - acquisita dalla Regione Emilia-Romagna il 07.12.15 prot. PG.2005.0863908 - alla quale è stata allegata la delibera del Consiglio comunale di Montegridolfo n. 46 del 28.11.2015 approvata all’unanimità e le delibere del consiglio comunale di Mondaino n. 48 del 28.11.2015 e del Consiglio comunale di Saludecio n. 71 del 28.11.2015 approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati così come previsto dal D.lgs 267/2000 art. 6 comma 4 );

La Giunta regionale, aderendo a tale istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti, procede ora a presentare il progetto di legge recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio nella Provincia di Rimini” ritenendo sussistenti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione.

La presente relazione accompagna il suddetto progetto di legge, illustrando i presupposti e gli elementi tecnici che la l.r. n. 24 del 1996 richiede a supporto del progetto di fusione.

Sul progetto di legge regionale è stato inoltre acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (ex art. 6 della LR. 13 del 2009) che si è espresso favorevolmente.

3. Territorio del nuovo Comune

In conformità all’articolo 3, comma 1, l.r. n. 24/1996 (ai sensi del quale “Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l’istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia”) i tre Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio afferiscono alla Provincia di Rimini e sono tra loro contigui, come risulta dalle allegate rappresentazioni cartografiche.

I confini del nuovo comune generato dalla fusione dei comuni di: Mondaino, Montegridolfo e Saludecio della Provincia di Rimini, sono stati costruiti derivandoli dalle geometrie dei limiti amministrativi regionali del Database Topografico regionale rilascio 2013.

Le operazioni di fusione delle geometrie sono state eseguite mantenendo accuratamente congruenti gli archi esterni che compongono il nuovo confine comunale, in modo da garantire che le geometrie dei comuni adiacenti non abbiano subito alcuna modifica.

Al termine delle operazioni di generazione della nuova geometria sono stati eseguiti alcuni controlli per testare il risultato:

• Controllo di correttezza topologica tra i poligoni originali e il risultato delle operazioni di fusione, rilevando la totale sovrapposizione degli archi di confine.

• Sovrapposizione dell’insieme dei fogli di mappa catastali dei comuni originari alla nuova geometria, rilevando la permanenza dell’accuratezza geometrica tra i precedenti confini e i nuovi.

• Sovrapposizione della nuova geometria alla Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000, rilevando una perfetta congruenza con i limiti morfologici degli oggetti cartografici rappresentati.

Il nuovo comune, con un perimetro di 45,05 Km, si posiziona geograficamente al confine tra la provincia di Rimini a cui appartiene e la Regione Marche. Confina con i comuni di San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, Montefiore Conca della Provincia di Rimini e Urbino, Montecalvo in Foglia, Tavullia, Sant’Angelo in Lizzola, Gradara e Gabicce Mare della Provincia di Pesaro e Urbino della Regione Marche.

4. Indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati e prospettive di organizzazione e gestione di servizi e funzioni istituzionali e amministrative nel territorio del nuovo Comune.

ComuniResidenti all’1/1/2015Superficie in kmqDensità di popolazione per kmq

Mondaino

142819,8471,97

Montegridolfo

10386,94149,57

Saludecio

312134,2791,07

Totale558761,0591,51

 

Per una puntuale ricostruzione delle indicazioni di natura socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati, nonché per le prospettive di riorganizzazione e gestione unitaria di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune, si ritiene di rinviare ai contenuti dell'Analisi preliminare di fattibilità come espressamente indicato nelle richiamate deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata richiesta l’iniziativa legislativa della Giunta regionale.

5. Illustrazione dei contenuti del progetto di legge regionale

Il progetto di legge regionale si compone di sei articoli.

L’articolo 1 è composto da quattro commi. Il comma 1 prevede l’istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Rimini, mediante fusione dei tre Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio, a decorrere dal 1° gennaio 2017. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio consente di semplificare l’adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2017, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il comma 2 dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune sarà definita a seguito del referendum consultivo, che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell’art. 133 comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni dei Comuni. Al riguardo, nelle deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata proposta l’istanza alla Giunta regionale, è stata individuata una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Castelli Malatestiani, Cinque Castelli, Valtavollo, Treterre, Alto Tavollo, Sant'Amato, Trecastelli di Romagna e Terre Malatestiane) la cui scelta sarà quindi rimessa a quesito referendario. Il comma 3 precisa che il territorio del nuovo Comune è costituito dal territorio dei Comuni d’origine, come da allegata cartografia descritta ed elaborata secondo le modalità di cui al paragrafo 3 della presente relazione. Il comma 4 rinvia all’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni già istituito ai sensi dell’art. 4 comma 5 della LR 07 febbraio 2013 n.1 (per il progetto di fusione della Valsamoggia) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione prevedendo l'integrazione di tale organo con i funzionari del nuovo Comune.

L’articolo 2 contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce che lo Statuto del nuovo Comune deve  prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, e può altresì prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Il comma 2 precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

L’articolo 3 contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il comma 1 prevede il generale subentro del nuovo Comune nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti ai Comuni d’origine, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali (comma 2) e sul trasferimento del personale dei preesistenti Comuni al Comune di nuova istituzione (comma 3). La disciplina contenuta in tale articolo è peraltro completata da quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 all'art. 1 commi 128 e 123. Tali norme precisano, infatti che il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali e che, per quanto riguarda il personale, nell'anno di estinzione del Comune, le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL relativo al comparto Regioni e autonomie locali del 1 aprile 1999 , confluiscono per l'intero importo, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione. Il comma 4 dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d’origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996.

L’articolo 4 dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore al momento della presentazione dell'istanza. Per le istanze di fusione inoltrate alla Giunta regionale entro il 2015 i criteri per la quantificazione dei contributi spettanti alle nuove fusioni di comuni sono precisati nella DGR n. 329 del 31 marzo 2015 recante “Stralcio del programma di riordino territoriale recante i criteri per quantificare i contributi alle nuove fusioni di comuni intraprese nell'anno 2015. Proroga del termine di rendicontazione dei contributi straordinari concessi nel 2014 ai comuni istituiti mediante fusione”. Al comma 1 si precisa che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come specificati nell’ambito del programma di riordino territoriale, il comma 2 definisce la quantificazione del contributo ordinario della durata complessiva di quindici anni, fissandolo in euro 140.000 di ammontare costante nel tempo.

Di seguito il calcolo del Contributo ordinario annuale, della durata di 15 anni, secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi da 8 a 13:

Dati relativi all’aggregazione di ComuniFasciaImporto contributo

Numero dei Comuni coinvolti: 3Contributo concesso nel caso in cui si fondano più comuni (range da 3 a 4 – oltre i 4)              €. 20.000,00

Tab. A - Totale popolazione dei Comuni: abitanti 5587da 5.001 – 10.000 abitanti€. 44.000,00

Tab. A -Totale territorio dei Comuni: Kmq 61,05Da 50-100 Kmq.€. 52.000,00

Tab B -Volume delle spese correnti dei Comuni: 3.796.051Fino a 5.000.000 Euro€. 24.000,00

Totale contributo per 15 anni€. 140.000,00

Oltre al contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 150.000 euro all’anno, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma 3).

Di seguito il calcolo del Contributo straordinario annuale, della durata di 3 anni, secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi 3 e 5:

Dati relativi all’aggregazione di ComuniFascia

Importo contributo

3 comuni con 30 dipendentinumero comuni:

da 2 a 3Numero dipendenti superiore/ inferiore a 30Euro 150.000

Il comma 4 riconosce per il nuovo Comune, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali – ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea - e lo equipara ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune di nuova istituzione, che nasce da una Unione di Comuni, della possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado l’intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi attraverso altri modelli associativi. Il comma 5, dispone che al nuovo Comune in quanto istituito per fusione si applichi l’art. 1 comma 729 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il quale dispone che “Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011”.

L’articolo 5 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi previsti dall’articolo 4, commi 2 e 3 per gli esercizi 2017 e 2018 mediante specifici accantonamenti iscritti nel fondo speciale destinato alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso di approvazione mentre, per gli esercizi successivi al 2018, dispone che agli oneri si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 e dell'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, l’articolo 6 contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall’istituzione del nuovo Comune fino alla prima elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del  2017. Il comma 1 prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2016, d’intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2017, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il comma 2 riconosce in capo al Comitato dei Sindaci dei preesistenti comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 1 comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il compito di coadiuvare il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione sino alla elezione dei nuovi organi. Si prevede che il Comitato venga consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il comma 3 stabilisce che, in via transitoria, alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica. Il comma 4 precisa che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti. Il comma 5 contiene una norma relativa alla prorogatio dei consiglieri comunali e dei rappresentanti dei Comuni estinti in seno agli enti di secondo grado, stabilendo che i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei comuni d’origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, conformemente all’articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori. Il comma 6 dispone, conformemente a quanto disposto dall'art. 1 comma 109 della legge 7 aprile 2014 n. 56, che agli amministratori del nuovo Comune nato dalla fusione di più comuni aventi una popolazione inferiore a 5000 abitanti si applicano, limitatamente al primo mandato amministrativo, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali disposizioni transitorie sono peraltro integrate con quelle più ampie contenute nella L. 56/2014 e finalizzate a supportare il nuovo Comune nato da fusione nella prima fase di avvio dello stesso. Il comma 7 rinvia per tutto quanto non espressamente contenuto nella presente legge, alle altre leggi statali e regionali in materia di fusioni.

 


 

Testo:

 

Progetto di legge regionale d’iniziativa della Giunta regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio nella Provincia di Rimini”

 

 


Art. 1

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

 

1. Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Rimini, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), il nuovo Comune è denominato ………………………………

3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio come risultante dall’allegata cartografia.

4. Il monitoraggio degli effetti scaturenti dal processo di fusione è esercitato dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4 comma 5 della L.R. 07 febbraio 2013 n. 1 (recante“Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Seravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna”) che viene a tal fine integrato con la partecipazione di funzionari del nuovo Comune.

 

 

Art. 2

Partecipazione e municipi

 

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

 

 

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

 

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio       sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

 

 

Art. 4

Contributi regionali

 

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi, al numero dei Comuni e al volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 140.000 euro all’anno.

3. Al Comune di nuova istituzione viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, pari a 150.000 euro all’anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune:

a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. Al nuovo Comune, in quanto istituito per fusione, si applica l’articolo 1 comma 729 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel rispetto delle condizioni dettate dal comma 728 della legge suddetta.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 3 della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell’ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Art. 6

Disposizioni transitorie

 

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2016 d’intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio  2017, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 1 comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino alla elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi dell’articolo 1 comma 124 lett. b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all’articolo 1, comma 125, lettera b) della legge n. 56 del 2014, ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all’articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei Comuni d’origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Agli amministratori del nuovo Comune, nato dalla fusione di più comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 1 comma 109 della legge n. 56 del 2014, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

7. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Art. 1 Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni è già istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 11 (delibera istitutiva DGR 1446 del 6/10/15).

 

Art. 2 Partecipazione e municipi

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

 

Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Art. 4 Contributi regionali e quantificazione

Il comma 1contiene il rinvio alla disciplina dei criteri e delle modalità per la quantificazione dei contributi.

I commi 2 e 3 prevedono l’entità dei contributi regionali destinati al nuovo Comune istituito mediante fusione e, quindi, comportano nuove spese sia correnti (comma 2) sia per investimenti in conto capitale (comma 3).

Di seguito il calcolo del Contributo ordinario annuale, della durata di 15 anni, secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi da 8 a 13:

 

Dati relativi all’aggregazione di Comuni

Fascia

Importo contributo

Numero dei Comuni coinvolti: 3

Contributo concesso nel caso in cui si fondano più comuni (range da 3 a 4 – oltre i 4)

€. 20.000,00

Tab. A - Totale popolazione dei Comuni:  abitanti 5587

da 5.001 – 10.000 abitanti

€. 44.000,00

Tab. A -Totale territorio dei Comuni: Kmq 61,05

Da 50-100  Kmq.

€. 52.000,00

Tab B -Volume delle spese correnti dei Comuni: 3.796.051

Fino a 5.000.000  Euro

€. 24.000,00

 

Totale contributo per 15 anni

€. 140.000,00

Di seguito il calcolo del contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 150.000 euro all’anno, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma 3), quantificato secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi 3 e 5:

 

Dati relativi all’aggregazione di Comuni

Fascia

 

Importo contributo

3 comuni con 30 dipendenti

numero comuni:

da 2 a 3

Numero dipendenti superiore/ inferiore a 30

Euro 150.000

 

Per la copertura degli oneri si rinvia alle note riferite all’art. 5 “Norma finanziaria”.

 

Art. 5 Norma finanziaria

Prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi previsti dall’articolo 4, commi 2 e 3 per gli esercizi 2017 e 2018 mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione      20   Fondi e accantonamenti - Programma     3    Altri fondi, al capitolo U 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio di previsione 2016 - 2018

Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6 Disposizioni transitorie

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L’istituzione dell’organismo consultivo, composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

 

ONERI PREVISTI

Esercizio in

corso

Pluriennale

2° esercizio

(1)

Pluriennale 3°

esercizio (1)

 

Nuove o maggiori spese correnti a

decorrere dall’esercizio 2017 (articolo 4)

 

Euro 140.000

Euro 140.000

Nuove o maggiori spese d’investimento

a decorrere dall’esercizio 2017

(articolo 4)

 

Euro 150.000

Euro 150.000

Minori entrate

(art./artt. )

 

 

 

 

 

Totale oneri da coprire

 

Euro 290.000

Euro 290.000

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

 

Utilizzo accantonamenti iscritti nei

fondi speciali (capitolo 86350)

 

 

Euro 290.000

Euro 290.000

Riduzioni di precedenti autorizzazioni

di spesa

 

 

 

 

Nuove o maggiori entrate

(art./artt.)

 

 

 

 

Totale mezzi di copertura

 

Euro 290.000

Euro 290.000

 

Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

 

Modalità di copertura negli anni successivi (2):

Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.

 

 

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