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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2215
Presentato in data: 22/02/2016
"Modifica della legge regionale n. 15 del 2008 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali"" (Delibera di Giunta n. 186 del 15 02 16).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Con il presente progetto di legge si interviene in modifica della legge regionale n. 15 del 28 luglio 2008 recante "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali", con la quale ai sensi di quanto già previsto dalla legge regionale n. 12 del 2000 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”, si è proceduto all’attuazione operativa della scelta di partecipare, integrandone finalità e obiettivi, al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici. Ciò ovviamente nel quadro di accordi con gli enti locali, finalizzati alla condivisione con gli stessi delle decisioni societarie relative ad obiettivi strategici comuni individuati, per consolidarli e svilupparli nell’ambito della realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato, come previsto dalle finalità (art. 1) della stessa l.r. 12/2000.

Al fine di realizzare il pieno concorso regionale alla partecipazione al capitale sociale delle società fieristiche, ed in particolare in questa fase alla società BolognaFiere s.p.a.,la Regione Emilia-Romagna, ha provveduto ad acquisire quote di partecipazione al capitale sociale pari a 7.344.537 azioni (7,83% dell’intero capitale sociale).

La Regione intende a questo punto accelerare il processo di aggregazione delle società fieristiche, anche attraverso lo sviluppo di un piano strategico/industriale comune.

La società BolognaFiere prevede, al fine di accrescere il ruolo delle più importanti manifestazioni fieristiche internazionali, la riqualificazione del quartiere fieristico di Bologna, e si appresta a finanziarlo anche attraverso il canale dell'aumento di capitale sociale. La Regione Emilia-Romagna intende aderire per un importo massimo pari a 5 milioni di euro.

In coerenza con l'impegno degli altri soci pubblici, e in particolare il Comune di Bologna, circa un possibile aumento di capitale sociale di BolognaFiere si rileva l’esigenza: in primo luogo di ampliare le finalità perseguite dalla Regione Emilia-Romagna nella partecipazione alle società fieristiche; e in secondo luogo di partecipare al percorso di aumento di capitale sociale, adeguando l’importo previsto nella L.R. 15/2008 da 12 a 17 milioni di euro.

 

Il progetto di legge si compone:

dell’articolo 1 che prevede

 

al comma 1, un aggiornamento dell’attuale comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008, che definisce le finalità che la Regione Emilia-Romagna persegue attraverso la partecipazione al capitale delle società fieristiche, introducendo una ulteriore finalità costituita dalla promozione dei processi di aggregazione ed espansione dalle società fieristiche che passano attraverso azioni che si caratterizzano in termini di sviluppo strategico delle filiere produttive regionali, declinata alla lettera g);

al comma 2, in ossequio all’art. 64 dello Statuto regionale e fermi restando gli obiettivi e le finalità nonché le condizioni dell’autorizzazione, la modifica della misura di partecipazione che viene ricommisurata a 17.000.000 di euro rispetto ai precedenti 12.000.000 di euro;

dell’articolo 2 contenente la relativa norma finanziaria;

dell’articolo 3 relativo all’entrata in vigore della legge.

 

 


 

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE

“MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2008 'PARTECIPAZIONE

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETA' FIERISTICHE REGIONALI”

 


Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008

 

Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15  (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) è sostituito dal seguente:

“ 2.La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 1 è finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle società fieristiche sopra indicate nell'ambito delle decisioni societarie, a:

a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di cooperazione fra le società fieristiche regionali ed in relazione con altri importanti centri fieristici del paese;

b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse società fieristiche;

c) individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo, attraverso integrazione di attività e servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo;

d) promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in tali mercati;

e) valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni societarie;

f) sostenere progetti e società delle società fieristiche dell'Emilia-Romagna che rispondano ai requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2000,  utili a favorire la valorizzazione e la promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionale;

g) promuovere il processo di aggregazione ed espansione delle società fieristiche attraverso il sostegno di apposite azioni finalizzate allo sviluppo strategico delle filiere produttive regionali.”

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 15  del 2008 è sostituito dal seguente:

“3. La partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di euro 17.000.000,00.”

 

 

Art. 2

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 2016, la Regione fa fronte, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 1 Industria,  PMI e Artigianato, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), a valere sulla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2016.

 

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

 

 

Scheda tecnico-finanziaria

 

Progetto di legge con copertura finanziaria recante

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008 'PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETÀ FIERISTICHE REGIONALI'

 

Morfologia degli oneri

Oneri derivanti dall’aumento della partecipazione della Regione al capitale sociale della Società BolognaFiere S.p.A. per un limite massimo di 5.000.000,00. 

Quantificazione degli oneri

Limite massimo di spesa: 5.000.000,00 di euro

 

Copertura degli oneri previsti

Alla copertura del presente progetto di legge si fa fronte mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa corrente a valere sulla legge regionale n. 3 del 1999 nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma Industria,  PMI e Artigianato, nei limiti della quota parte non ancora impegnata.

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

 

ONERI PREVISTI

Esercizio in corso

Pluriennale 2° esercizio (1)

Pluriennale 3° esercizio (1)

Nuove o maggiori spese per incremento di attività finanziarie

5.000.000,00

0

0

Totale oneri da coprire

5.000.000,00

0

0

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa corrente a valere sulla legge regionale n. 3 del 1999 nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma Industria,  PMI e Artigianato (Allegato 17 alla Legge regionale n. 24 del 2015)

5.000.000,00

0

0

Totale mezzi di copertura

5.000.000,00

0

0

 

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

 

Variazioni attinenti all'esercizio in corso:

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio 2016 di competenza e di cassa.

 

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