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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2305
Presentato in data: 08/03/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone nella Provincia di Piacenza" (delibera di Giunta n. 292 del 29 02 16)

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

RELAZIONE

 

1. Il procedimento legislativo di fusione di cui alla l.r. 8 luglio 1996, n. 24.

La legge regionale che disciplina il procedimento legislativo per la fusione di comuni è la l.r. 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni). Tale procedimento prende avvio con una fase di iniziativa legislativa secondo le diverse modalità di cui all’articolo 8, l.r. n. 24/1996, tra le quali si richiama quella (art. 8, comma 2) riconosciuta alla Giunta regionale su istanza dei Consigli comunali interessati, che possono presentare, con deliberazione adottata con maggioranza qualificata, richiesta alla Giunta regionale affinché promuova essa, per loro, la relativa procedura. Dopo tale fase d’iniziativa, se valutata positivamente, l'iter prosegue con la predisposizione e la presentazione, da parte della Giunta regionale, del progetto di legge in Assemblea legislativa. Il procedimento, dopo l'esame assembleare, prosegue con la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum consultivo, ai sensi dell’art. 133 comma 2 della Costituzione, fino all’eventuale approvazione finale della legge regionale di fusione da parte dell’Assemblea legislativa.

2. Il procedimento di fusione nei due Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone nella Provincia di Piacenza.

Ponte dell'Olio e Vigolzone sono Comuni tra loro contigui e ricompresi entro lo stesso distretto socio sanitario "Levante". Essi appartengono a due diverse Unioni e a due diversi ambiti territoriali ottimali: il Comune di Ponte dell'Olio appartiene all’Unione montana Alta Valnure - costituita nel marzo del 2014 e coincidente con l'omonimo ambito territoriale - alla quale ha trasferito le funzioni di Polizia Municipale, Servizi Sociali, servizi informatici e demografici, SUAP, e Protezione civile mentre il Comune di Vigolzone appartiene all'Unione Valnure e Valchero – costituita nell'aprile del 2008, allargata al Comune di Gropparello nel novembre del 2013 e coincidente con l'omonimo ambito territoriale - alla quale ha conferito le funzioni di polizia locale, protezione civile, SUAP, personale, edilizia residenziale pubblica, tributi e catasto, ragioneria, SIA (Servizio Informativo Associato) e promozione turistica.

Rispetto al percorso di fusione che i due Comuni hanno intrapreso, l'appartenenza degli stessi a due diverse Unioni (e a due diversi ambiti) costituisce indubbiamente un elemento di complessità, che si accresce ulteriromente in considerazione del fatto che nell'Unione Alta Valnure è attivato contemporaneamente un altro, distinto, percorso di fusione, tra i Comuni di Bettola, Farini e Ferriere, le cui sorti sono destinate ad interferire col processo in esame. Qualora infatti la fusione dovesse avere esito positivo e si arrivasse all' istituzione di un nuovo Comune, questo non potrebbe appartenere a due Unioni in quanto un Comune può appartenere ad una sola Unione così come disposto dall'art. 9 comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 e dall'art. 32 comma 2 del testo unico degli enti locali n. 267/2000. Ne deriva pertanto, in capo al nuovo Comune, l'obbligo di decidere a quale Unione aderire.

Diverse le soluzioni possibili.

Il nuovo Comune potrebbe decidere di aderire alla Unione Alta Valnure, subentrare al Comune di Ponte dell'Olio nell'Unione e recedere dall'Unione Valnure e Valchero. Tale soluzione permetterebbe, peraltro, all'Unione Alta Valnure di sussistere nell'ipotesi in cui dovesse andare in porto anche l'altra fusione in corso ovvero quella tra i Comuni di Bettola, Farini e Ferriere; il nuovo Comune nato dalla fusione dei Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone aderirebbe infatti all'Unione insieme al Comune nato dalla fusione di Bettola, Farini e Ferriere garantendo all'Unione stessa un numero minimo di due Comuni (dato che la pluralità dei Comuni è condizione essenziale per aversi l'Unione) e il numero minimo di abitanti richiesto dalla legge regionale.

In tale ipotesi occorrerebbe provvedere ad una ridelimitazione delle Unioni e dei relativi ambiti territoriali.

Alternativamente il nuovo Comune potrebbe scegliere di aderire all'Unione Valnure e Valchero, subentrare al Comune di Vigolzone nell'Unione Valnure e Valchero e recedere dall’Unione Alta Valunre. In questo caso occorrerebbe ridelimitare l'Unione Valnure e Valchero ed il relativo ambito territoriale mentre l'Unione Alta Valnure, in caso di esito positivo della fusione dei Comuni di Bettola, Farini e Ferriere, verrebbe a cessare venendo meno la necessaria pluralità di Comuni.

A fronte dei diversi scenari che potrebbero delinearsi, ma nell'ottica di garantire comunque la continuità nei servizi ai cittadini, il presente progetto di legge prevede che il nuovo Comune possa, seppur in deroga ai principi generali, subentrare ai preesistenti Comuni nelle rispettive Unioni (limitatamente ai territori delle comunità d'origine) sino a quando non abbia deliberato a quale Unione aderire per l'intero suo territorio, ma precisando anche che tale scelta deve avvenire entro e non oltre un anno dall'istituzione del Comune stesso.

Per verificare in ogni modo la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale per la fusione dei Comuni, è stato commissionato ad ANCICOM Emilia Romagna uno studio di fattibilità.

Tale studio ha esaminato e confrontato due diverse ipotesi di fusione, ovvero la fusione "a due", tra i Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone, e la fusione "a tre" ricomprendendo anche il Comune di Podenzano.

Dall'analisi dei dati è emerso che i Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone (originariamente uniti nell'unico comune di Pontalbarole) hanno una maggiore omogeneità territoriale, orografica ed economica, rispetto al Comune di Podenzano, che presenta invece caratteri differenti (una popolazione pari alla somma di quella degli altri due Comuni, un territorio del tutto pianeggiante e una forte caratterizzazione industriale che ne fa quasi una periferia del Comune capoluogo).

La fusione a "due" è sembrata quindi, in ragione della maggiore affinità esisitente tra i due Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone, quella più "fattibile".

In ragione di ciò, i Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone hanno sollecitato l’iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, l.r. n. 24/1996 con istanza congiunta dei due Sindaci acquisita dalla Regione Emilia-Romagna il 29/12/2015 prot. PG/2015/0892015, alla quale è stata allegata la delibera del Consiglio comunale di Ponte dell'Olio n. 107 del 23/12/2015 e la delibera del Consiglio comunale di Vigolzone n. 67 del 22/12/2015 entrambe approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati così come previsto dalla l.r. 24/1996 che richiama il D.Lgs 267/2000 art. 6 comma 4.

Alle delibere è stato allegato anche il summenzionato studio di fattibilità che ha offerto tutte le informazioni di natura demografica, socio economica, patrimoniale e finanziaria relative ai comuni interessati al processo di fusione e ha evidenziato tutti i requisiti richiesti dall’art. 3 della L.R. 24/1996.

La fusione è stata considerata dai due Comuni l'opzione più valida per poter adempiere all'obbligo di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali di cui all'art.14 comma 28 D.L. 78/2010 e s.m.i ma, allo stesso tempo, anche un'opportunità per assicurare ai cittadini servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati e realizzare le opere e gli interventi necessari al territorio, riducendo le spese strutturali e consentendo una complessiva semplificazione dell'organizzazione politica e burocratica, mantenendo il decentramento nell'erogazione dei servizi. Evidenti inoltre i vantaggi in termini di economie di scala nella riorganizzazione unitaria dell'amministrazione e i benefici, anche economici, legati al processo di fusione.

La Giunta regionale, aderendo a tale istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti, procede ora a presentare il progetto di legge recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone nella Provincia di Piacenza” ritenendo sussistenti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione.

La presente relazione accompagna il suddetto progetto di legge, illustrando i presupposti e gli elementi tecnici che la L.R. n. 24 del 1996 richiede a supporto del progetto di fusione.

Sul progetto di legge regionale è stato inoltre acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (ex art. 6 della LR. 13 del 2009) che si è espresso favorevolmente.

3. Territorio del nuovo Comune.

In conformità all’articolo 3, comma 1, l.r. n. 24/1996 (ai sensi del quale “Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l’istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia”) i due Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone, afferiscono alla Provincia di Piacenza e sono tra loro contigui, come risulta dalle allegate rappresentazioni cartografiche.

I confini del nuovo comune generato dalla fusione dei comuni di Vigolzone e Ponte dell’Olio della Provincia di Piacenza, sono stati costruiti derivandoli dalle geometrie dei limiti amministrativi regionali del Database Topografico regionale rilascio 2013.

Le operazioni di fusione delle geometrie sono state eseguite mantenendo accuratamente congruenti gli archi esterni che compongono il nuovo confine comunale, in modo da garantire che le geometrie dei comuni adiacenti non abbiano subito alcuna modifica.

Al termine delle operazioni di generazione della nuova geometria sono stati eseguiti alcuni controlli per testare il risultato:

 Controllo di correttezza topologica tra i poligoni originali e il risultato delle operazioni di fusione, rilevando la totale sovrapposizione degli archi di confine.

 Sovrapposizione dell’insieme dei fogli di mappa catastali dei comuni originari alla nuova geometria, rilevando la permanenza dell’accuratezza geometrica tra i precedenti confini e i nuovi.

 Sovrapposizione della nuova geometria alla Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000, rilevando una perfetta congruenza con i limiti morfologici degli oggetti cartografici rappresentati.

Il nuovo comune avrà un perimetro di 56,67 Km.

Si posiziona geograficamente nella provincia di Piacenza a cui appartiene. Confina con i comuni di Bettola, Travo, Rivergaro, Podenzano, San Gregorio Piacentino e Gropparello.

4. Indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati e prospettive di organizzazione e gestione di servizi e funzioni istituzionali e amministrative nel territorio del nuovo Comune.

Comuni

Residenti all'1/1/2015

Superficie in Kmq

Abitanti per Kmq

Ponte dell'Olio

4857

43,92

110,59

Vigolzone

4306

42,04

102,43

Totale

9163

85,96

106,6

Per una puntuale ricostruzione delle indicazioni di natura socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati, nonché per le prime prospettive di riorganizzazione e gestione unitaria di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune, si ritiene utile rinviare ai contenuti dello studio di fattibilità, allegato alle richiamate deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata richiesta l’iniziativa legislativa della Giunta regionale.

Lo studio è strutturato in sei capitoli che analizzano rispettivamente la dimensione politico, sociale e istituzionale, la dimensione demografica, la dimensione economico-finanziaria, la gestione del personale, i servizi sociali e l'urbanistica. L'analisi termina quindi con una serie di considerazioni conclusive sulle dimensioni indagate.

Con riguardo alla dimensione politico – istituzionale, lo studio raccoglie le impressioni dei Sindaci per i quali la fusione costituisce lo strumento per poter meglio governare una situazione di forte cambiamento già in atto e attraverso il quale poter fornire una prospettiva strategica di rilievo (con una maggiore capacità di elaborazione e omogeneizzazione delle politiche di programmazione e di pianificazione del territorio; con una maggiore attenzione alle politiche per la crescita e lo sviluppo economico e con una implementazione e qualificazione dei servizi resi ai cittadini).

Per indagare. poi, i diversi aspetti legati alla fusione, lo studio analizza anche i principali risultati emersi dai focus group ai quali sono stati invitati a partecipare sia le rappresentanze economiche, produttive e sindacali dei Comuni (dalle quali è emersa l'idea che la fusione possa portare ad un risparmio e ad un contenimento delle spese, possa garantire maggiore uniformità dell'offerta dei servizi sul territorio, permetta una razionalizzazione e una semplificazione delle procedure amministrative in particolare per le imprese ed infine riesca ad avviare una programmazione uniforme per territorio sufficientemente vasto) sia soggetti provenienti dal mondo del volontariato e dell'associazionismo locale (per i quali la fusione può costituire l'occasione per mettere a sistema i servizi e le strutture presenti in ogni Comune, migliorando l'offerta per i cittadini e garantendo uniformità dei servizi ed equità dei costi).

Oggetto di studio è stato anche il tema della rappresentanza politica e della partecipazione delle comunità originarie nel nuovo Comune nato da fusione ipotizzando di poter istituire tre municipi e individuando anche diverse modalità per poter regolare il rapporto tra questi e il nuovo Comune.

Passando poi all'analisi della dimensione demografica si evidenzia che la popolazione dei Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone ha caratteri sostanzialmente omogenei. Nell'ultimo decennio, il Comune di Ponte dell'Olio ha registrato un calo demografico dello 0,9% ma esaminando tale dato (in modo aggregato) con quello del Comune di Vigolzone (+ 11,2%), si registra comunque un trend positivo di crescita.

Con riguardo alla situazione generale delle imprese, si evidenzia che nel Comune di Ponte dell'Olio l'attività prevalente è il terziario seguito dall'agricoltura e il commercio mentre nel Comune di Vigolzone prevale l'attività agricola seguita dal terziario e dal commercio. In ogni caso di tratta di imprese per le quali è stato rilevato un trend negativo (- 0,6% a Ponte dell'Olio e - 1,2% Vigolzone).

Per esaminare poi la dimensione economico-finanziaria relativa ai Comuni interessati dal processo di fusione, lo studio mette a confronto i principali dati di bilancio dei Comuni (rilevandoli dal conto del bilancio per l'esercizio 2014).

Le aliquote di addizionale IRPEF dei 2 Comuni non presentano differenze significative così come accade anche per le aliquote degli altri tributi (rispetto alla Tasi la differenza di gettito tra i due Comuni dipende invece da fatto che Ponte dell'Olio ha introdurre tale tributo solo per la prima casa mentre Vigolzone lo ha fatto per tutti gli immobili). L'indice di indebitamento è molto basso.

Lo studio riferisce inoltre tutti i dati relativi all'analisi delle spese correnti (sia per servizi che per investimenti e rimborso prestiti) e rappresenta alcuni indicatori di bilancio ulteriori quali la "patrimonializzazione" dei due Comuni, la velocità di "smaltimento" dei residui attivi e passivi di parte corrente e la "consistenza di cassa" all'1/1/15.

Relativamente alla gestione del personale, indicate le diverse modalità con le quali attualmente i Comuni gestiscono le risorse umane (ovvero, in forma singola, il Comune di Ponte dell'Olio e con una gestione associata in Unione, il Comune di Vigolzone), lo studio rileva che la gestione associata in Unione delle stesse possa considerarsi la più idonea per garantire gli obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia del servizio. Viene quindi analizzata puntualmente l'attività di gestione del personale (ivi inclusa anche quella economica), gli aspetti relativi alla parte giuridica e quelli inerenti al reclutamento e alla rilevazione delle presenze.

Rispetto all'analisi dei Servizi sociali, la fusione viene indicata come la scelta più opportuna anche per ripensare il sistema dei servizi alla persona. Tra i Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone sono già in atto diverse forme di collaborazione ma con la loro fusione è pensabile che i servizi alla persona possano essere estesi e ulteriormente qualificati; così per i servizi educativi (laddove si ipotizza di creare un unico micro nido strutturato in 3 sezioni in luogo di mantenerne uno per ogni Comune come avviene ora), per i servizi scolatici (per i quali si mira ad un impiego delle risorse più organico e razionale e ad una programmazione più funzionale), i servizi sociali e socio-sanitari (per i quali è auspicata una riorganizzazione maggiormente calibrata sulle competenze e professionalità e per i quali si ritiene che la fusione possa costituire anche l'occasione per meglio approfondire i rapporti dei due Comuni con le rispettive Unioni di appartenenza valutando la necessità di ridefinire l'ambito ottimale di appartenenza del Comune unico) e per i servizi attinenti alla cultura, turismo e sport (per i quali, in ragione della esiguità delle risorse dedicate, si ritiene opportuno procedere a razionalizzare e unificare il lavoro di progettazione delle attività, ad unificare le funzioni di back office, a revisionare la dotazione organica esistente, a ripensare l'organizzazione degli uffici con la creazione anche di uno "sportello sociale" che funga da porta di accesso ai servizi e agli interventi rivolti alla persona).

Con riferimento all'urbanistica, lo studio, nell'ottica di individuare le modalità con le quali addivenire alla creazione di un piano urbanistico unitario, esegue una analisi dell'organizzazione degli uffici dedicati al settore dell'urbanistica, dell'andamento delle pratiche di tali uffici nel triennio 2012-2014 e dello stato dell'arte degli strumenti urbanistici nei due Comuni.

Ciò che emerge è una situazione tale per cui (a fronte peraltro della recente approvazione dei rispettivi PSC in entrambi i Comuni) appare difficile procedere in tempi brevi all'adozione di uno strumento urbanistico unico per il nuovo Comune e la soluzione migliore appare quella di trasferire il servizio in Unione. Ciò nonostante l'adozione di uno strumento urbanistico unico resta un obiettivo a cui mirare e per realizzare il quale lo studio suggerisce anche due possibili percorsi di unificazione.

5. Illustrazione dei contenuti del progetto di legge regionale.

Il progetto di legge regionale si compone di sei articoli.

L’articolo 1 è composto da quattro commi. Il comma 1 prevede l’istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Piacenza, mediante fusione dei due Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone a decorrere dal 1° gennaio 2017. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio consente di semplificare l’adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2017, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il comma 2 dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune sarà definita a seguito del referendum consultivo, che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell’art. 133 comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni dei Comuni. Al riguardo, nelle deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata proposta l’istanza alla Giunta regionale, è stata individuata una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Colli del Nure, Colli Valnure, Castelli Valnure, Pontevigo) la cui scelta sarà quindi rimessa a quesito referendario. Il comma 3 precisa che il territorio del nuovo Comune è costituito dal territorio dei Comuni d’origine, come da allegata cartografia descritta ed elaborata secondo le modalità di cui al paragrafo 3 della presente relazione. Il comma 4 rinvia all’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni già istituito ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R.

07 febbraio 2013 n.1 (per la fusione della Valsamoggia) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione prevedendo l'integrazione di tale organo con la partecipazione dei funzionari del nuovo Comune.

L’articolo 2 contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce, da un lato, che lo Statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi e, dall'altro, che lo Statuto stesso può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Il comma 2 precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

L’articolo 3 contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il comma 1 prevede il generale subentro del nuovo Comune nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti ai Comuni d’origine, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali (comma 2) e sul trasferimento del personale dei preesistenti Comuni al Comune di nuova istituzione (comma 3). Il comma 3 fa salvi, altresì, tutti i diritti dei preesistenti Comuni sul personale già comandato o trasferito ad altri enti.

La disciplina contenuta in tale articolo è peraltro completata da quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 all'art. 1 commi128 e 123. Tali norme precisano, infatti, che il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali e che, per quanto riguarda il personale, nell'anno di estinzione del Comune, le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL relativo al comparto Regioni e autonomie locali del 1 aprile 1999 , confluiscono per l'intero importo, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione. Il comma 4 dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d’origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996. Il comma 5 regola in via transitoria il subentro del nuovo Comune in entrambe le Unioni cui aderivano i preesistenti Comuni, disponendo però che, entro un anno dall'isituzione del nuovo Comune, questo debba deliberare, conformemente a quanto disposto dall'art. 9 comma 2 della legge regionale n. 21/12, l'adesione ad una solo delle due Unioni. L'adesione multipla dunque può durare al massimo un anno, e si caratterizza in quanto il Comune partecipa a ciascuna delle due Unioni solo con riguardo al territorio dei Comuni d'origine che vi appartenevano. Tale adesione multipla, pur derogando temporaneamente al principio di adesione di ciascun Comune ad un'unica Unione, trova giustificazione nella preminente esigenza di garantire la continuità nell' erogazione dei servizi ai cittadini, ed è temperata dalla durata limitata nel tempo e dalla previsione di possibili interventi sostitutivi. Il comma 6 disciplina la perdurante vigenza dei regolamenti delle Unioni per i servizi ad esse rispettivamente già conferiti limitatamente ai territori dei Comuni originariamente aderenti e fino al momento in cui non si compia la scelta dell'unica Unione cui aderire (comunque entro il primo anno di vita del nuovo Comune). Resta salva la facoltà per il nuovo Comune di esercitare la potestà regolamentare modificando i regolamenti in essere. Il comma 7, evidenziata la correlazione con gli esiti dei processi di fusione in corso (il presente e quello concernente i Comuni di bettola, Farini e Ferriere) e con le scelte che il nuovo Comune opererà in merito all'Unione cui aderire, dispone la successiva ridelimitazione o accorpamento degli ambiti territoriali ottimali cui appartengono i due Comuni, specificando che dovranno, al riguardo, essere sentiti tutti i Comuni interessati; fino a tale ridelimitazione, in via transitoria, il nuovo Comune subentra ai preesistenti   nei rispettivi ambiti territoriali con riferimento al territorio dei Comuni d'origine.

L’articolo 4 dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore al momento della presentazione dell'istanza. Per le istanze di fusione inoltrate alla Giunta regionale entro il 2015 i criteri per la quantificazione dei contributi spettanti alle nuove fusioni di comuni sono precisati nella DGR n. 329 del 31 marzo 2015 recante “Stralcio del programma di riordino territoriale recante i criteri per quantificare i contributi alle nuove fusioni di comuni intraprese nell'anno 2015. Proroga del termine di rendicontazione dei contributi straordinari concessi nel 2014 ai comuni istituiti mediante fusione”. Al comma 1 si precisa che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come specificati nell’ambito del programma di riordino territoriale, il comma 2 definisce la quantificazione del contributo ordinario della durata complessiva di quindici anni, fissandolo in euro 136.000 di ammontare costante nel tempo.

Di seguito il calcolo del Contributo ordinario annuale, della durata di 15 anni, secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi da 8 a 13:

Dati relativi all’aggregazione di Comuni

Fascia

Importo contributo

Tab. A - Totale popolazione dei Comuni: abitanti 9.163

Fino a 5.001 a 10.000  abitanti

€. 44.000,00

Tab. A -Totale territorio dei Comuni: Kmq 85,96

Da 50 a 100  Kmq.

€. 52.000,00

Tab B -Volume delle spese correnti dei Comuni: 5.742.479

Da 5.000.001 a 10.000.000 Euro

€. 40.000,00

Totale contributo per 15 anni

€. 136.000,00

 

Oltre al contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 150.000 euro all’anno, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma 3).

Di seguito il calcolo del Contributo straordinario annuale, della durata di 3 anni, secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi 3 e 5:

Dati relativi all’aggregazione di Comuni

Fascia

 

Importo contributo

2 comuni con 35 dipendenti

numero comuni:

da 2 a 3

Numero dipendenti superiore/ inferiore a 30

Euro 150.000

 

Il comma 4 riconosce per il nuovo Comune, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali – ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea - e lo equipara ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune di nuova istituzione, che nasce da una Unione di Comuni, della possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado l’intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi attraverso altri modelli associativi. Il comma 5 , dispone che al nuovo Comune in quanto istituito per fusione si applichi l’art. 1 comma 729 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il quale dispone che “Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011”.

L’articolo 5 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi previsti dall’articolo 4, commi 2 e 3 per gli esercizi 2017 e 2018 mediante specifici accantonamenti iscritti nel fondo speciale destinato alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso di approvazione mentre, per gli esercizi successivi al 2018, dispone che agli oneri si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 e dell'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, l’articolo 6 contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall’istituzione del nuovo Comune fino alla prima elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del 2017. Il comma 1 prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2016 , d’intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2017, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il comma 2 riconosce in capo al Comitato dei Sindaci dei preesistenti comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 1 comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il compito di coadiuvare il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione sino alla elezione dei nuovi organi . Si prevede che il Comitato venga consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il comma 3 stabilisce che, in via transitoria, alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica. Il comma 4 precisa che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti. Il comma 5 contiene una norma relativa alla prorogatio dei consiglieri comunali dei Comuni estinti in seno agli enti di secondo grado, stabilendo che i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei comuni d’origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, conformemente all’articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori. Il comma 6 dispone, conformemente a quanto disposto dall'art.1 comma 109 della legge 7 aprile 2014 n. 56, che agli amministratori del nuovo Comune nato dalla fusione di più comuni aventi una popolazione inferiore a 5000 abitanti si applicano, limitatamente al primo mandato amministrativo, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali disposizioni transitorie sono peraltro integrate con quelle più ampie contenute nella L. 56/2014 e finalizzate a supportare il nuovo Comune nato da fusione nella prima fase di avvio dello stesso. Il comma 7 rinvia per tutto quanto non espressamente contenuto nella presente legge, alle altre leggi statali e regionali in materia di fusioni.

 

 


 

Testo:

 

Progetto di legge regionale d’iniziativa della Giunta regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone nella Provincia di Piacenza”

 

 


Art. 1

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

 

1. Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Piacenza, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), il nuovo Comune è denominato ………………………………

3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone come risultante dall’allegata cartografia.

4. Il monitoraggio degli effetti scaturenti dal processo di fusione è esercitato dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013 n. 1 (recante “Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna”) che viene a tal fine integrato con la partecipazione di funzionari del nuovo Comune.

 

 

Art. 2

Partecipazione e municipi

 

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2.Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

 

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

 

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il Comune di nuova istituzione subentra in tutti i diritti sul personale già comandato o trasferito ad altri enti.

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Ponte dell'Olio e Vigolzone, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

5. Al preminente fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, in temporanea deroga al principio di adesione di ciascun Comune ad un'unica Unione, il nuovo Comune, in via transitoria, subentra ai preesistenti Comuni nelle rispettive Unioni con riferimento al territorio dei Comuni d'origine. Entro un anno dalla data della sua istituzione il nuovo Comune, con deliberazione consiliare, dispone il recessso da una delle due Unioni e perfeziona l'adesione all'altra con riferimento all'intero territorio comunale. Scaduto il termine senza che siano stati adottati le necessarie deliberazioni da parte del nuovo comune, il Presidente della Giunta regionale può attivare gli opportuni interventi sostitutivi.

6. I regolamenti dell’Unione Alta Valnure e quelli dell'Unione Valnure e Valchero per funzioni o servizi già conferiti, rispettivamente, dal Comune di Ponte dell'Olio e dal Comune di Vigolzone, continuano ad applicarsi nei territori delle comunità di origine, fino a quando il nuovo Comune non abbia deliberato la propria adesione ad una sola delle due Unioni o non abbia adottato eventuali diverse discipline unitarie.

7. In relazione agli esiti del processo di fusione e alle scelte operate dal nuovo Comune, in merito all'Unione cui aderire, la Regione provvede, sentiti tutti i Comuni interessati, alla ridelimitazione o all'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali cui appartengono i due Comuni. Fino a tale data il nuovo Comune, in via transitoria, subentra ai preesistenti Comuni nei rispettivi ambiti territoriali con riferimento al territorio dei Comuni d'origine.

 

 

Art. 4

Contributi regionali

 

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi, al numero dei Comuni e al volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 136.000 euro all’anno.

3. Al Comune di nuova istituzione viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, pari a 150.000 euro all’anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune:

a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. Al nuovo Comune, in quanto istituito per fusione, si applica l’articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel rispetto delle condizioni dettate dal comma 728 della legge suddetta.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 3 della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell’ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Art. 6

Disposizioni transitorie

 

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2016 d’intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2017, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino alla elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 124, lett. b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all’articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei Comuni d’origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Agli amministratori del nuovo Comune, nato dalla fusione di più comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 56 del 2014, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

7. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Art. 1 Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni è già istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (delibera istitutiva DGR 1446 del 6/10/2015).

 

Art. 2 Partecipazione e municipi

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

 

Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Art. 4 Contributi regionali e quantificazione

Il comma 1 contiene il rinvio alla disciplina dei criteri e delle modalità per la quantificazione dei contributi.

I commi 2 e 3 prevedono l’entità dei contributi regionali destinati al nuovo Comune istituito mediante fusione e, quindi, comportano nuove spese sia correnti (comma 2) sia per investimenti in conto capitale (comma 3).

Di seguito il calcolo del contributo ordinario annuale, della durata di 15 anni, secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi da 8 a 13:

 

Dati relativi all’aggregazione di Comuni

Fascia

Importo contributo

Tab. A - Totale popolazione dei Comuni: abitanti 9.163

Fino a 5.001 a 10.000 abitanti

€. 44.000,00

Tab. A -Totale territorio dei Comuni: Kmq 85,96

Da 50 a 100  Kmq.

€. 52.000,00

Tab B -Volume delle spese correnti dei Comuni: 5.742.479

Da 5.000.001 a 10.000.000 Euro

€. 40.000,00

 

Totale contributo per 15 anni

€. 136.000,00

Di seguito il calcolo del contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 150.000 euro all’anno, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma 3), quantificato secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi 3 e 5:

Dati relativi all’aggregazione di Comuni

Fascia

 

Importo contributo

2 comuni con 35 dipendenti

numero comuni:

da 2 a 3

Numero dipendenti superiore/ inferiore a 30

Euro 150.000

 

Per la copertura degli oneri si rinvia alle note riferite all’art. 5 “Norma finanziaria”.

 

Art. 5 Norma finanziaria

Prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi previsti dall’articolo 4, commi 2 e 3 per gli esercizi 2017 e 2018 mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.

Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 6 Disposizioni transitorie

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L’istituzione dell’organismo consultivo, composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

 

ONERI PREVISTI

Esercizio in

corso

Pluriennale

2° esercizio

(1)

Pluriennale 3°

esercizio (1)

 

Nuove o maggiori spese correnti a decorrere dall’esercizio 2017 (articolo 4)

 

Euro 136.000

Euro 136.000

Nuove o maggiori spese d’investimento a decorrere dall’esercizio 2017 (articolo 4)

 

Euro 150.000

Euro 150.000

Minori entrate (art./artt. )

 

 

 

 

Totale oneri da coprire

 

Euro 286.000

Euro 286.000

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitolo U86350)

 

Euro 286.000

Euro 286.000

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa

 

 

 

Nuove o maggiori entrate

(art./artt. )

 

 

 

Totale mezzi di copertura

 

Euro 286.000

Euro 286.000

1)Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

 

Modalità di copertura negli anni successivi (2):

Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1)Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.

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